Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26949 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11830/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1088/2023 depositata il 30/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-La società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE, aveva inizialmente un contratto di somministrazione del gas con il Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Provincia di Bergamo.
A partire dal 1.1.2003, e fino al luglio del 2010, al comune si è sostituita la società RAGIONE_SOCIALE, d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE, che ha cessato la sua attività sdoppiandosi in due società diverse, ossia RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Da luglio del 2010 in poi invece il gas è stato fornito dalla RAGIONE_SOCIALE.
Nel primo contratto, ossia quello concluso con Eas, era stabilito un coefficiente di calcolo del prezzo di 1.7 rispetto al consumo.
Questo coefficiente non era stabilito dal venditore Eas, bensì dalla società RAGIONE_SOCIALE, distributrice del gas.
Quando la società RAGIONE_SOCIALE, qui ricorrente, è passata con la RAGIONE_SOCIALE ha pagato di meno il gas di quanto lo aveva pagato con RAGIONE_SOCIALE, ciò in ragione di un minore coefficiente di calcolo del prezzo.
Ha dunque sospettato che il coefficiente praticato da NOME fosse eccessivo rispetto al dovuto ed ha quindi agito nei confronti delle società che da RAGIONE_SOCIALE sono derivate, vale a dire RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per ottenere da costoro la ripetizione dell’indebito nella somma di circa 119.000 €.
In quel giudizio si sono costituite sia COGNOME che RAGIONE_SOCIALE le quali, oltre che chiedere il rigetto della domanda, hanno chiesto la chiamata in causa della società RAGIONE_SOCIALE onde essere manlevate da quest’ultima, per via del fatto, come si è detto, che quest’ultima era la società che stabiliva i coefficienti per il calcolo del corrispettivo dei consumi.
1.2. -Il Tribunale di Milano, espletata consulenza tecnica, ha rigettato la domanda sostenendo che AES non era tenuta a praticare i prezzi precedentemente praticati dal comune, in quanto non era subentrata a quest’ultimo, ma aveva stipulato un nuovo contratto con la società ricorrente, la quale aveva del resto pagato il corrispettivo e dunque aveva accettato le nuove condizioni.
1.3. -Questa tesi è stata integralmente accolta dalla Corte di appello di Milano che ha rigettato l’appello della società RAGIONE_SOCIALE.
1.4. -Quest’ultima ricorre per Cassazione con due motivi illustrati da memoria. Si sono costituiti con un unico atto COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, le quali hanno altresì depositato memoria, e si è costituita anche società RAGIONE_SOCIALE,
Le controricorrenti società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e la controricorrente hanno rispettivamente depositato altresì atto denominato ‘Memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.’.
1.5. -Dopo il deposito del ricorso, il difensore della ricorrente ha depositato rinuncia al mandato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Va pregiudizialmente osservato che gli atti denominati ‘Memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.’ rispettivamente depositati dalle controricorrenti società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonché dalla controricorrente società RAGIONE_SOCIALE non possono ritenersi tali, difettandone i requisiti di legge.
Deve quindi porsi in rilievo che nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto non provata da parte di RAGIONE_SOCIALE, odierna ricorrente, la circostanza che il pagamento effettuato in favore di RAGIONE_SOCIALE, del corrispettivo della somministrazione di gas, fosse indebito, in difetto di prova della illegittimità del criterio di calcolo del corrispettivo.
Lamenta non essere EAS tenuta a rispettare il prezzo praticato dal precedente somministratore, ossia il Comune, in quanto non era semplicemente subentrata nella posizione di quest’ultimo ma aveva piuttosto stipulato un nuovo e diverso contratto con la società ricorrente.
Infine, quest’ultima aveva accettato il criterio di calcolo del corrispettivo, indicato in fattura, avendo corrisposto il prezzo senza avere mai contestato il modo con cui era calcolato.
Questa ratio è contestata con due motivi.
2.1. -Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 2727 e 2729 del codice civile.
Secondo la ricorrente, che vi fosse un autonomo contratto, e che dunque la società RAGIONE_SOCIALE non era semplicemente subentrata al precedente fornitore, è circostanza indotta dal giudice di appello sulla base di elementi né gravi né precisi né concordanti, ed in particolare sulla base della lettera scritta da RAGIONE_SOCIALE alla stessa ricorrente e nella quale si invita a prendere visione del contratto di distribuzione: segno questo che, secondo i giudici di merito, un contratto esisteva e non era quello già in essere con il precedente fornitore.
Questo elemento, secondo la ricorrente, ha scarsa, se non nulla, gravità indiziaria poiché non consente di affermare che un contratto nuovo è stato stipulato, avendo invece quella lettera un diverso significato, che è quello di benvenuto del nuovo cliente, non già di una nuova e diversa stipula.
Ulteriore elemento indiziario starebbe nel fatto che RAGIONE_SOCIALE ha comunque pagato il corrispettivo senza eccepire alcunché quanto al criterio di calcolo proposto dal somministratore.
Anche tale elemento è ritenuto di scarsa gravità indiziaria, dal momento che la ricorrente assume di aver saputo che quel coefficiente era eccessivo ma solo dopo che il nuovo somministratore, ossia la RAGIONE_SOCIALE, aveva invece praticato un prezzo inferiore.
Dunque, non essendo la ricorrente a conoscenza della sproporzione di quel prezzo nel momento in cui lo pagava, il fatto di averlo corrisposto non può essere indicativo di una accettazione delle condizioni contrattuali.
2.2 -Con il secondo motivo si prospetta nullità della sentenza per difetto di motivazione, non avendo la Corte di merito detto alcunché sulla circostanza che COGNOME aveva comunicato ad NOME un diverso valore di coefficiente rispetto a quello di 1.7 e che aveva provveduto a ricalcolare quella differenza, circostanze entrambe riferite da COGNOME al consulente tecnico.
2.3. -I motivi, che presentano connessione logica e possono essere pertanto congiuntamente scrutinati, sono infondati.
Con il primo motivo la ricorrente si duole del ricorso al procedimento presuntivo, senza tuttavia censurare la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte di merito nell’adozione di tale procedimento presuntivo, piuttosto limitandosi a censurare in fatto quel tipo di accertamento attraverso la contestazione di situazioni,
quali la gravita e la concordanza degli elementi indiziari, che vengono non già contestate quanto alla loro valutazione giuridica bensì quanto all’accertamento in fatto.
Quanto al difetto di motivazione, in realtà, la Corte di appello dà rilievo alla circostanza che RAGIONE_SOCIALE ha rivisto il coefficiente per il calcolo del corrispettivo, in un senso più favorevole al somministrato, e non è dunque vero che di tale circostanza non si dà alcun conto: piuttosto la ratio della decisione impugnata sul punto, vale a dire che la revisione del prezzo è avvenuta per il periodo successivo, e non è detto che debba valere per quello precedente, ossia che è avvenuta per il secondo contratto quello stipulato con RAGIONE_SOCIALE, e che non vi erano ragioni perché valesse anche per il precedente contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE, non è in realtà adeguatamente censurata: anzi non lo è affatto.
Complessivamente, quindi, la corte di merito ha ritenuto che, da un lato, non fosse stata fornita prova dell’indebito, e tale ratio decidendi andava autonomamente censurata; e che, per altro verso, risultasse presuntivamente il contrario: ossia che EAS non fosse tenuta a mantenere i prezzi del precedente fornitore, e che i nuovi prezzi erano stati concordati ed accettati.
Siffatta ratio decidendi è invero censurata mediante una prospettazione dei fatti diversa da quella accertata dal giudice di appello, inammissibilmente richiedendosi a questa Corte una rivalutazione del merito alla stregua della medesima.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE; in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delle controricorrenti società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 9/7/2024.