Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28212 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23919/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); -controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2627/2019, depositata il 16/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
1. La società RAGIONE_SOCIALE ha depositato ricorso monitorio davanti al Tribunale di Nola, deducendo che nell’esercizio della propria attività commerciale di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici aveva fornito merce alla RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE nel periodo compreso tra l’anno 2003 e l’anno 2007, che la consegna dei prodotti era quotidiana mentre il pagamento doveva essere effettuato entro 90 giorni dalla fattura, la quale veniva emessa a fine mese ed era riepilogativa di tutte le consegne effettuate, che come risultava dalle scritture contabili e dal prospetto riepilogativo la scadenza dei pagamenti spesso non era stata rispettata; pertanto, sul rilievo che erano maturati gli interessi commerciali di cui al d.lgs. 231 del 2002 per un importo complessivo pari a euro 62.269,27 e che non le era stato ancora corrisposto quanto dovuto, la ricorrente chiedeva di ingiungere il pagamento della suddetta somma. La domanda monitoria è stata accolta e il Tribunale di Nola ha ingiunto a NOME COGNOME il pagamento di euro 62.269,27.
COGNOME ha proposto opposizione avverso il decreto eccependo, per quanto interessa nel presente giudizio, che il contratto di fornitura era stato concluso in epoca anteriore all’8 agosto 2002, con conseguente inapplicabilità della normativa di cui al citato d.lgs. Si costituiva COGNOME, deducendo che il contratto posto a fondamento delle obbligazioni era un contratto di durata, caratterizzato dall’autonomia di ogni singola prestazione, così che si doveva ritenere applicabile la normativa sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 231/2002. Il Tribunale di Nola ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo sul presupposto che, ai sensi dell’art. 11, comma primo del citato d.lgs., ‘le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002’ e che COGNOME aveva provato che il rapporto con NOME aveva avuto inizio ben prima dell’8 agosto 2002. Il giudice di primo
grado poneva a base della propria decisione i seguenti argomenti: tra le parti era stato concluso un contratto di somministrazione periodica di farmaci anteriormente alla predetta data dell’8 agosto 2002, la circostanza che il rapporto tra le parti fosse sorto in epoca antecedente alla data in questione non risultava contestata dall’opposta ed emergeva altresì dalle numerose fatture prodotte dall’opponente e relative al periodo 2000-2002, non risultava condivisibile l’assunto dell’opposta circa la rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della data di esecuzione delle singole prestazioni correlate al rapporto intercorso tra le parti.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE. Con la sentenza 16 maggio 2019, n. 2627, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso NOME COGNOME. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dal controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Il primo motivo contesta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.: dall’esame della sentenza non si ravvisano e non sono esplicitate dal giudice d’appello le modalità attraverso le quali COGNOME avrebbe offerto la prova che il rapporto negoziale fosse sorto prima della entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs.; il contratto cui fa riferimento la Corte d’appello non esiste né tantomeno è stato mai prodotto da nessuna delle parti, né è stata raggiunta una prova diversa in ordine alla conclusione di un contratto inter partes antecedentemente all’8 agosto 2002.
Il secondo motivo contesta sotto altro profilo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.,
censurando la sentenza impugnata laddove ritiene la sussistenza di un rapporto contrattuale iniziato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 231 del 2002, ancorando la statuizione al fatto che le fatture sono anteriori all’anno 2002.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., errata ripartizione dell’ onus probandi , inosservanza dei principi di diritto sanciti dalle sezioni unite della Corte di cassazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in tema di disponibilità delle prove: in tema di inadempimento di una obbligazione, come è nel caso di specie, grava sul creditore che agisce per l’adempimento il solo onere di provare la fonte del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa costituito dall’avvenuto adempimento; la ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio avendo allegato l’inadempimento di controparte, consistente nel non avere eseguito la prestazione entro il termine pattuito.
4. Il quarto motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1470 e 1559 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: il giudice d’appello assume una tesi sulla unitaria disciplina contrattuale della fornitura di merci, fondandola sulla circostanza del tutto neutra, secondo cui la ricorrente provvedeva a inviare periodicamente a RAGIONE_SOCIALE un estratto conto clienti indicante tutte le forniture di merci effettuate nell’arco temporale di diversi mesi; ciò non è un elemento valido per ritenere che sia intercorso tra le parti un unico contratto di fornitura; non vi è alcuna prova in atti di un contratto quadro, ragione per cui è viziata la sentenza anche nella parte in cui sostiene che i singoli ordinativi erano mere modalità di esecuzione del contratto.
5. Il quinto motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. 231 del 2002 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: il
giudice d’appello in più punti assume che il contratto sia unico e sia stato stipulato prima dell’8 agosto 2002; la conclusione del contratto entro l’8 agosto 2002 prevista dal citato articolo si riferisce ai soli contratti caratterizzati da una unica obbligazione magari frazionata nel tempo, nella fattispecie in esame invece vi è una pluralità di contratti vendita/fornitura che sono slegati e tra loro autonomi.
I motivi, tra loro strettamente connessi, non possono essere accolti. La Corte d’appello, confermando quello che aveva statuito il primo giudice, ha escluso l’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 (il cui art. 11, comma 1, prescrive che ‘le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002’), in quanto il contratto esistente tra le parti è iniziato prima dell’8 agosto 2002 (numerose tra le fatture relative alla merce consegnata sono infatti precedenti all’anno 2002). La ricorrente non contesta che il rapporto tra le parti sia iniziato prima del 2002; ciò che sostiene è che tale rapporto sia consistito in ‘una pluralità di contratti autonomi conclusi tra le parti via via, a fronte della richiesta di consegna dei farmaci da parte del COGNOME per il periodo dal 2003 al 2007′. Al riguardo la Corte d’appello sottolinea come di tutto ciò manchi la prova e come, in senso contrario, vi sia la circostanza, dedotta da COGNOME e implicitamente ammessa da NOME, che periodicamente veniva inviato alla RAGIONE_SOCIALE un estratto conto del cliente, indicante tutte le forniture effettuate in un arco temporale più esteso rispetto alle singole forniture. D’altro canto, puntualizza ancora la Corte d’appello, la stessa linea difensiva della ricorrente si pone in senso contrario rispetto alla tesi della pluralità di contratti autonomi per ciascuna fornitura, sostenendo la medesima che il contratto in esame è un contratto di durata e che occorre distinguere il momento dell’accordo da quello dell’esecuzione delle prestazioni. Non sussistono pertanto le violazioni di legge invocate nel terzo,
quarto e quinto motivo. Quanto ai primi due motivi, avendo la pronuncia d’appello confermato le ragioni inerenti alle questioni di fatto della sentenza di primo grado, il ricorso per cassazione non poteva essere proposto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (cfr. gli ultimi due commi dell’art. 348 -ter c.p.c., applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame; sull’onere del ricorrente, nell’ipotesi di c.d. “doppia conforme” di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse, onere non assolto dalla ricorrente, cfr. da ultimo Cass. n. 26934/2023).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda