Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18137 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
Oggetto: Contratto di finanziamento
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO pec: EMAIL
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 50/2020 pubblicata il 30.1.2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con citazione notificata 8 febbraio 2016 NOME COGNOME ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.517/2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 9 dicembre 2015 su ricorso di RAGIONE_SOCIALE Ifis S.p.a., col quale era stato intimato ad NOME COGNOME e allo stesso opponente, quale garante e “nei limiti dell’importo massimo
garantito”, il pagamento, in solido, dell’importo di € 21.248,52 oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso di un finanziamento erogato in favore dello stesso COGNOME da RAGIONE_SOCIALE
─ A sostegno dell’opposizione – e premettendo che la proposta di contratto del 28 ottobre 2008 (“Modello di richiesta di prestito personale”), prodotta nella fase monitoria a sostegno della pretesa, non era intellegibile e non era stata seguita da alcuna accettazione da parte della società finanziatrice – NOME COGNOME ha eccepito l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria a mente dell’articolo 1957 c.c., non avendo la creditrice, rispetto alla data di decadenza del beneficio del termine comunicata al debitore NOME COGNOME, proposto e coltivato le proprie istanze per oltre sei mesi.
3.Con sentenza n.536/2017 del 6 dicembre 2017 l’adito Tribunale ha rigettato l’opposizione sul rilievo che l’eccezione di estinzione della pretesa garanzia fideiussoria non aveva trovato sostegno nella prova che l’opponente si fosse obbligato quale garante piuttosto che assumere il debito altrui; prova che non poteva che incombere sullo stesso COGNOME, a fronte della previsione dell’articolo 1937 c.c., secondo cui la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. 4.- Avverso la sentenza l’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta.
Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha accolto parzialmente l’appello e in riforma della sentenza di primo grado ha revocato il d.i. n. 517/2015, condannando l’appellante al pagamento di € 21.627,29 oltre interessi di mora successivi al tasso legale sulla somma d i € 21.248,52.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
dalla documentazione esibita in fase monitoria emergeva che nel modello di richiesta del finanziamento per € 30.000 l’appellante risultava cointestatario coobbligato n. 2976469;
la comunicazione cliente con medesimo riferimento numerico conteneva l’accettazione della proposta ;
c) nel giudizio di opposizione la RAGIONE_SOCIALE aveva esibito documentazione che faceva riferimento ad un finanziamento per complessivi € 27.000 con il medesimo numero di pratica dell’altro ( n.NUMERO_DOCUMENTO) e dagli estratti conto successivi si poteva constatare che le rate addebitate corrispondeva no al finanziamento per soli € 27.000 ;
risultava, così accertato che nel corso della procedura di erogazione del finanziamento la somma effettivamente erogata era stata di € 27.000 ,00 e non quella indicata nell ‘iniziale modulo di richiesta di finanziamento esibito in fase monitoria;
dalla c omunicazione cliente la posizione dell’appellante era quella di cointestatario/coobbligato;
non incombeva a carico dell’appellante la prova della sua posizione di garante, ma soltanto quella – divenuta irrilevante sulla base degli esiti probatori – del fatto estintivo invocato ex art. 1957 c.c.
─ COGNOME NOME, ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
6. -Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1326, 1418 e 2725 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte avrebbe valutato gli esiti probatori violando l’art.1326 c.c. perché il documento considerato non poteva essere considerato una proposta contrattuale e il suo contenuto è illeggibile con la conseguenza che tra proposta e accettazione le condizioni sono differenti.
6.1 -La censura è inammissibile.
La Corte ha espletato una ampia esegesi dei testi contrattuali depositati sia nella fase monitoria che in quella di cognizione ed ha accertato che il documento esibito nella prima fase non aveva costituito univoca, e pertanto sufficiente, prova scritta del credito. Soltanto il documento depositato nella sola fase di cognizione, che
portava il medesimo numero di riferimento, indicava l’esatto importo del finanziamento chiesto ed erogato che aveva subito una variazione nel solo importo, ma era, imputabile al medesimo unico finanziamento erogato e gestito sul corrispondente conto corrente. Pertanto, l’unico documento rilevante ai fini dell’individuazione del rapporto era la ‘Comunicazione cliente’ del 29 ottobre 2008 sottoscritta da COGNOME quale intestatario e dal ricorrente quale cointestatario coobbligato, che aveva privato di rilievo la produzione della ‘Richiesta di prestito personale’ datata 28 ottobre 2008 sottoscritta dal ricorrente (pur se esibita anche in sede monitoria).
In sintesi, tra la richiesta cliente del 28 ottobre 2008 e la Comunicazione cliente del 29 ottobre 2008 cambiava il solo importo finanziato. Dopo tale comunicazione il contratto è stato eseguito e sul conto corrente è stato accreditato l’importo erogato. Appare quindi fuor di luogo discettare di conformità tra proposta e accettazione (rispetto alla quale non è ben chiaro se il ricorrente ritiene di essere proponente o accettante), poiché in ogni caso l’accettazione può anche essere tacita rispetto ad una ev entuale controproposta della banca con importo diminuito.
La censura si riduce, alla pretesa di una diversa valutazione degli esiti istruttori e non attiene al mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U.,
n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). Cass. n. 9021/2023; Cass. n. 6073/2023; Cass. n. 2415/ 2023; ancora recentemente cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9014/2023; Cass. n. 7993/2023; Cass. n. 4784/2023; Cass. n. 1015/2023).
7. -Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt.117 e 124 d. lgs. n. 385/1993 e 2724 e 2725 c.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. La corte non avrebbe statuito sulla illeggibilità di tutte le clausole della richiesta di finanziamento.
7.1 -La censura è inammissibile poiché se il fatto omesso riguarda l’illeggibilità del ‘Modello di richiesta di prestito personale’ del 28 ottobre 2008, la Corte ha ritenuto tale documento privato di rilievo dalla allegazione della ‘C omunicazione cliente ‘ del 29 ottobre 2008 e pertanto, correttamente ed implicitamente ha ritenuto l’eccezione sulla illeggibilità egualmente non rilevante. La “decisività” del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della sentenza censurabile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso l’esame, ma anche e sopratutto il rapporto di derivazione diretta tra l’omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia (Cass., SU, n. 8053/2014;Cass., n. 29954/2022; Cass., n. 31816/2023).
8. – Con il terzo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1936,1944,1362 e 1370 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n n. 3 e 5, c.p.c. La Corte avrebbe errato nel considerare che la dizione di coobbligato era compatibile con quella di fideiubente e non ha interpretato la dizione di ‘Cointestatario/Coo bbligato Altro ‘ facendo
ricorso al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.
8.1 -La censura è inammissibile, poiché tende a censurare l’interpretazione della Corte di merito del contenuto della documentazione acquisita, attraverso una diversa interpretazione degli esiti istruttori e senza mai individuare il modo in cui il giudice del merito si sia discostato dai canoni ermeneutici evocati, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021). A tale fine, l’estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un’astratta enunciazione di principio (Cass., n.30885/2022).
-Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione