Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13742 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE
AC – 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13265/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente e controricorrente incidentale –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO
29 , presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2668/2019, pubblicata il 17 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma lo ha condannato a pagare al RAGIONE_SOCIALE in liquidazione la somma di euro 630.432,98, oltre accessori, a titolo di costi sociali, perdite di esercizio e interessi.
RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha resistito con controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato a un motivo, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che lo statuto del RAGIONE_SOCIALE costituiva valida prova documentale della dedotta adesione a esso del RAGIONE_SOCIALE, in uno con le numerose deliberazioni del primo, mai impugnate, che recavano il voto favorevole del delegato di quest’ultimo, i cui poteri rappresentativi non erano mai stati formalmente contestati; b) che tali elementi probatori erano idonei a dimostrare l’adesione al RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di un contratto aperto, che non necessita di formule sacramentali per rendere efficace l’ingresso di nuovi aderenti;
c) che tanto determinava l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di corrispondere la quota di competenza inerente alla copertura dei costi di gestione e delle perdite di esercizio, atteso che i relativi bilanci consortili non risultavano in alcun modo impugnati; d) che non poteva, di contro, essere accolta l’ulteriore domanda di pagamento della quota di rideterminazione tariffaria per le annualità dal 1996 al 1999, pari a euro 65.345,73, atteso che difettava la prova dell’esistenza di un contratto scritto volto a regolare il rapporto di somministrazione intercorso tra le parti, la cui forma era imposta ad substantiam dalla natura di ente pubblico economico del RAGIONE_SOCIALE, i cui contratti erano quindi soggetti al vincolo di forma scritta valevole per i contratti degli enti pubblici in generale.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso principale lamenta: «Violazione di legge – art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c. ed agli artt. 1350, 2603, 2607, 2727 e 2729 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto, richiamando incongruamente giurisprudenza di legittimità riguardante i consorzi atipici, che l’adesione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE controricorrente potesse essere dimostrata anche per fatti concludenti o mediante presunzioni laddove, invece, era necessaria la forma scritta ad substantiam , atteso l’esercizio, da parte del RAGIONE_SOCIALE, in forma associata e imprenditoriale, di un servizio pubblico ascrivibile all’attività di erogazione dell’acqua, con conseguente necessità del rispetto del requisito di forma, come previsto all’art. 2603 cod. civ. per gli enti di cui all’art. 2602, e per avere comunque erroneamente desunto la prova dell’adesione da elementi (statuto e deliberazioni) inidonei allo scopo.
Il motivo è fondato avendo questa Corte affermato da lungo tempo (Sez. 1, Sentenza n. 3399 del 14/12/1973; Sez. 1, Sentenza n. 3230 del 10/10/1975) che l’adesione di un nuovo soggetto ad un contratto cosiddetto aperto, quale è quello di RAGIONE_SOCIALE, concretando una modificazione soggettiva del negozio originario, deve avvenire con l’osservanza della forma prescritta per quest’ultimo.
È dunque l’art. 2603 cod. civ. che impone la forma scritta per il contratto di RAGIONE_SOCIALE, nel senso precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, appena richiamata.
Né vale il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al principio di libertà della forma enunciato da questa Corte nelle sentenze n. 1277 del 2003, 13537 del 2003 e 22641 del 2013, le quali si riferiscono non ai consorzi in senso proprio (quelli tra imprenditori, disciplinati dagli artt. 2602 e ss. cod. civ.), bensì ai consorzi tra proprietari di immobili, che sono invece consorzi atipici, cui non si applica la disciplina codicistica degli artt. 2602 e ss. cod. civ. (cfr. Cass. n. 286 del 2005). Ha dunque errato la Corte d’appello nell’applicare tale principio senza verificare se ricorra, in concreto, una fattispecie di RAGIONE_SOCIALE atipico.
Il ricorso incidentale lamenta: «Violazione di legge – art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c. e conseguente erronea individuazione e/o erronea interpretazione della norma applicata dal Giudice di Appello anche con riferimento alle comunicazioni UPICA e delibere CIPE.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che fosse necessaria la prova scritta del contratto di somministrazione tra le parti, allorquando la somma richiesta era solo un adeguamento tariffario imposto dalle deliberazioni delle superiori autorità di regolazione del settore,
peraltro contenute in deliberazioni di recepimento approvate senza alcuna contestazione dal delegato del RAGIONE_SOCIALE associato.
Il motivo è infondato.
L’allegazione del ricorrente, secondo cui l’aumento tariffario sarebbe stato imposto dai regolatori pubblici di settore e, come tale, non avrebbe potuto essere negoziato, è erroneo, atteso che altra è la valutazione a monte, di carattere pubblicistico, inerente alla sussistenza delle condizioni per l’aumento tariffario generalizzato, altro è la ricaduta di tale determinazione generale sui singoli contratti tra il RAGIONE_SOCIALE del servizio e i singoli utenti; e, in relazione a tale secondo aspetto, la decisione della Corte territoriale è basata sostanzialmente su un difetto di prova dell’esistenza del contratto, da ritenersi questione del tutto svincolata da quella inerente alla determinazione di carattere generale e pubblicistico della fissazione dei prezzi per lo svolgimento del servizio.
In tali termini, la decisione di reiezione della domanda sul punto è corretta, laddove anche i singoli contratti tra RAGIONE_SOCIALE del servizio e utente vanno provati per iscritto ad substantiam , come questa Corte ( Sez. 3, Sentenza n. 1549 del 23/01/2018) ha affermato, con argomenti condivisibili che vanno ribaditi: il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal RAGIONE_SOCIALE del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come RAGIONE_SOCIALE o come società RAGIONE_SOCIALE, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e, quindi, al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che
essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici .
La natura di ente pubblico del RAGIONE_SOCIALE imponeva, dunque, il rispetto della forma anche per i singoli contratti di utenza, di talché a nulla vale la libertà di forme prevista per l’attività contrattuale dei RAGIONE_SOCIALE (su cui si veda, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 38321 del 03/12/2021), posto che nella specie il RAGIONE_SOCIALE era soggettivamente tenuto al rispetto della forma scritta per validamente vincolarsi con i terzi, né valenza alcuna può assumere, ai fini che ne occupa, la valutazione del comportamento del rappresentante del RAGIONE_SOCIALE in sede di voto inerente alle deliberazioni adottate dal RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza va, dunque, cassata in accoglimento del ricorso principale e le parti rinviate alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’8 marzo 2024.