Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16089 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
RAGIONE_SOCIALE;
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2379/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ avvocato NOME COGNOME, con studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avvocato NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonchè contro
– intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 2806/2021 depositata il 08/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE, ‘RAGIONE_SOCIALE) per il pagamento -derivante da contratto stipulato tra le parti il 10.11.2008 -di €341.880,00 a titolo di saldo per la fornitura di tre impianti fotovoltaici (del l’importo complessivo di €770.000,00) da installarsi presso il Comune di Tricarico (MT) su fabbricato di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, in qualità di utilizzatrice degli impianti.
1.1. EBC proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Rimini che, con sentenza n. 144/17, per quel che qui rileva, revocava il decreto ingiuntivo per avere l’opposta rettificato in comparsa di risposta l’importo in €256.410,00; rigettava le domande riconvenzionali dell’opponente, per avere questa proposto inammissibilmente tanto l’azione estimatoria quanto quella redibitoria, entrambe comunque prescritte per decorso del termine annuale di cui all’art. 1495 cod. civ.; nulla provvedeva sulla domanda di manleva proposta dall’opponente nei confronti della terza chiamata, RAGIONE_SOCIALE, società utilizzatrice dell’impianto ottenuto in locazione finanziaria dalla concessionaria RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame avverso la suddetta pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di Bologna. Interveniva in giudizio ex art. 111 cod. proc. civ. la RAGIONE_SOCIALE in qualità di cessionaria del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il giudice di seconde cure, rigettato l’appello incidentale promosso da EBC, in accoglimento dell’appello principale condannava EBC al p agamento della somma di €256.410,00, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
A sostegno della sua decisione, la Corte d’Appello così decideva:
Con riferimento al rigetto dell’appello incidentale:
qualificato il contratto oggetto di causa come appalto, va rigettata la domanda di risoluzione proposta dalla EBC, non sussistendo il presupposto di cui all’art. 1668 cod. civ. per il quale l’appalto può essere risolto solo in caso di totale inidoneità dell’opera al cui uso era destinata: presupposto espressamente escluso dal CTU, oltre al fatto che risulta anche dai documenti prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE che le opere furono completate e collaudate, e gli impianti iniziarono la produzione di energia elettrica in data 01.06.2011;
risultano insussistenti dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti del CTU gli inadempimenti ascritti alla RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE nell’atto di opposizione;
va, altresì, rigettata la domanda riconvenzionale originariamente formulata da RAGIONE_SOCIALE di riduzione del prezzo per €100.000 in relazione alla fornitura di inverter e moduli diversi da quelli inizialmente previsti in contratto, posto che è pacifico che l’appaltatrice informò di tale modifica sia la RAGIONE_SOCIALE sia la RAGIONE_SOCIALE, la quale la accettò espressamente, assumendosene ogni rischio e responsabilità;
sono inammissibili le nuove pretese dell’appellante incidentale (in particolare, la minor produzione di energia per il valore di €60.000,00), fondate su considerazioni della CTU formulate in risposta alle osservazioni dei CTP, esulanti da quanto costituiva oggetto delle domande riconvenzionali della committente;
e) in particolare, la EBC non ha mai allegato fra i danni da essa subìti alcuna specifica incidenza dei fatti oggetto di causa sul contratto di leasing concluso con la RAGIONE_SOCIALE e, dunque, non ha mai allegato alcun danno emergente o lucro cessante dipendente dalle vicende di tale rapporto contrattuale. Del resto, la minor produzione di energia non può costituire un pregiudizio economico per la EBC, neanche per il periodo di tempo imputabile al ritardo di RAGIONE_SOCIALE cioè fra l’aprile 2009 (quando i lavori avrebbero dovuto essere ultimati) e il furto di alcuni pannelli nel dicembre 2009, posto che secondo le previsioni dell’art. 2 del contratto di leasing del 10.12.2008 gli eventuali inadempimenti del fornitore non avrebbero giustificato il mancato pagamento del canone da parte della utilizzatrice che, come sopra rilevato, aveva infatti assunto ogni rischio conseguente alla modifica dei pannelli e degli inverter . Ad abundantiam, sotto altro profilo, si giunse alla messa in produzione degli impianti solo nel giugno 2011 e ciò, stando al CTU, non per colpa della fornitrice: pertanto, non sarebbe possibile stabilire un nesso di dipendenza causale fra il ritardo di otto mesi imputabile alla RAGIONE_SOCIALE e il fatto che la RAGIONE_SOCIALE non abbia potuto accedere ai maggiori benefici degli incentivi per il Secondo Conto Energia.
Quanto alla rilevata diminuzione dei prezzi di mercato degli impianti oggetto di causa dal CTU, considerando che la responsabilità del ritardo della RAGIONE_SOCIALE andava ascritta solo fra l’aprile 2009 e il dicembre 2009 non si comprende come potrebbe essa rilevare tra il 2008 e il 2011: comunque deve osservarsi a tal proposito che la EBC non ha in primo grado fondato su tale diminuzione di prezzo di mercato alcuna domanda, che perciò solo non può essere presa in esame in appello.
B. Con riferimento all’accoglimento dell’appello principale:
è senz’altro dovuto all’appaltatore il pagamento delle fatture nn. 16/a, 17/a 18/a, già richiesto in INDIRIZZO monitoria per €155.000,00 (oltre IVA): rispetto a tale pagamento, l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. si appalesa contraria a buona fede, a fronte della modesta rilevanza (confrontata con il credito) delle inadempienze riconducibili alla fornitrice;
è altresì dovuto il pagamento delle precedenti fatture nn. 7/a, 8/a, 9/a, posto che la EBC ha eccepito che esse sarebbero state pagate, senza tuttavia mai fornire la conformità agli originali delle dichiarazioni di pagamento, rispetto alle quali la fornitrice ha disconosciuto la propria firma apparentemente apposta e ha negato di aver mai rilasciato quietanza di avvenuto pagamento.
Avverso la pronuncia di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria.
Resistevano RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
Restava intimata RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1460, 1668 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 del cod. proc. civ. (art 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), in relazione alla dichiarata inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes in data 10.12.2008 per inadempimento contrattuale e della relativa condanna al risarcimento del danno occorso, da parte della sentenza n. 2806/2021 della Corte d’Appello di Bologna. La RAGIONE_SOCIALE si duole del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente rigettato la domanda di risoluzione del contratto di appalto, peraltro non offrendo alcuna motivazione circa la decisione
di discostarsi dalle risultanze della CTU acquisita nel giudizio di primo grado, laddove l’opera non era stata terminata, posto che la fornitrice si era impegnata a realizzare e consegnare «chiavi in mano» l’impianto fotovoltaico oggetto di contrasto, con ciò obbligandosi non solo a fornire i materiali (pannelli e inverter ) ma altresì all’installazione dell’antifurto, al rilascio della garanzia ventennale, all’espletamento di tutte le necessarie pratiche e verifiche atte a consentire alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di poter accedere alla tariffa incentivante RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE; attività mai eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE
Né – prosegue la ricorrente -l’opera era mai stata consegnata: il verbale di consegna ha ad oggetto la resa di alcuni pannelli, ma mai menziona il positivo collaudo dell’impianto nel suo complesso, non potendo la dichiarazione di fine lavori considerarsi ad esso equivalente.
Nell’interpretazione della ricorrente, l’art. 1668, comma 2, cod. civ. può dirsi integrato, ai fini dell’attivazione del rimedio risolutorio, anche quando l’anomalia sia apparentemente modesta in relazione all’intera opera, o riguardi solo una delle sue componenti materiali; e ciò indipendentemente dall’irreparabilità dei difetti e dall’eventuale uso dell’opera successivo alla scoperta di questi ultimi.
Emerge inequivocabilmente dagli esiti della CTU che i difetti riscontrati nell’impianto fotovoltaico di Tricarico erano a tal punto gravi da immettere l’utilizzatore finale del bene nel possesso di un impianto incompleto e comunque inidoneo – materialmente e legalmente -all’uso al quale era destinato, tale da integrare la disciplina di cui agli artt. 1453 1455 in materia di risoluzione, ovvero il presupposto per l’applicazione dell’art. 1668 cod. civ.
Inoltre, prosegue la ricorrente, la fornitrice ha consegnato l’impianto con due anni di ritardo in un momento in cui il prezzo degli stessi era in caduta verticale, come emerge dalla relazione della CTU
in virtù della quale dalla compensazione dei crediti della fornitrice nei confronti di EBC il credito di quest’ultima nei confronti della fornitrice per mancati introiti, per diminuzione di valore degli impianti e minore produttività degli stessi, ammonterebbe ad un importo onnicomprensivo di €132.000,00, ovvero di €72.000,00 oltre alle sostituzione degli inverter per riportare la producibilità dell’impianto al livello atteso.
Quanto, infine, alla non applicabilità al caso di specie dell’eccezione di inadempimento della disciplina di cui all’art. 1460 cod. civ. si tratta di uno strumento giuridico di carattere generale applicabile in tema di appalto ove il committente ritenga che i lavori non siano stati eseguiti in modo corretto o che presentino vizi e difetti come avvenuto nel caso di specie e accettato mediante CTU.
1.1. Il motivo non merita accoglimento per nessuna delle censure sollevate.
Per ciò che attiene all’asserito inadempimento della RAGIONE_SOCIALE trattandosi di una consegna chiavi in mano, la doglianza è inammissibile in quanto attiene al merito della questione. Gli inadempimenti elencati dalla ricorrente sono stati valutati dalla Corte territoriale (v. sentenza p. 7, 2° capoverso) come insussistenti già alla data di proposizione dell’opposizione, alla luce dell’esame delle emergenze probatorie in atti (inclusa la CTU) e non possono essere riesaminati in questa sede ( ex multis : Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).
Stesse considerazioni valgono con riferimento alla consegna e al collaudo degli impianti, espressamente dati come avvenuti dalla Corte territoriale nella stessa parte della motivazione richiamata.
1.1.1. Inammissibile è, altresì, l’argomentazione della ricorrente laddove lamenta un danno per la diminuzione di valore degli impianti
e minore produttività degli stessi, dovuta alla fornitura di inverter e moduli diversi da quelli inizialmente pattuiti, posto che la Corte territoriale -avvalendosi delle risultanze della CTU – ha ritenuto che tale variante, nota alla committente, fossa stata accettata dall’utilizzatrice (v. sentenza p. 8). Ugualmente il r itardo della consegna imputabile a RAGIONE_SOCIALE sarebbe limitato a soli otto mesi, nel periodo di tempo compreso tra aprile e dicembre 2009, durante i quali -a insindacabile giudizio della Corte territoriale -non sarebbe stato possibile stabilire il nesso di dipendenza causale né rispetto agli incentivi maggiori ai quali l’utilizzatrice non ha potuto accedere, né rispetto alla diminuzione dei prezzi di mercato riscontrata in un periodo di tempo più lungo, 2008-2011 (v. sentenza pp. 9-11).
1.1.2. Non ha pregio, inoltre, l’argomentazione della ricorrente laddove ritiene che trovi applicazione l’art. 1668 cod. civ. al caso di specie, accedendo ad un’interpretazione più ampia della norma che consente il ricorso al rimedio risolutorio anche quando l’anomalia, pur apparenteme nte modesta, renda comunque l’impianto materialmente e legalmente inadatto alla sua destinazione: la Corte territoriale, infatti, ha espressamente escluso questa ipotesi, laddove -attenendosi alle risultanze della CTU – ha ritenuto l’opera idonea all’uso cui era destinata (v. sentenza, p. 7 rigo 10), requisito richiesto da questa Corte di legittimità ai fini dell’esclusione dell’applicazione dell’art. 1668 cod. civ. (per tutte: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21188 del 05/07/2022, Rv. 665543 – 01).
1.1.3. Infine, posto che è possibile per il committente convenuto per il pagamento proporre eccezione di inadempimento per le difformità ed i vizi dell’opera – in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 1667 cod. civ., analoga
a quella di portata generale di cui all’art. 1460 cod. civ. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023, Rv. 667011 – 01) – spetta comunque al giudice del merito ritenerla infondata.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha respinto detta difesa (elevata dall’odierna ricorrente con appello incidentale) in quanto contraria a buona fede, avendo il giudice di seconde cure accertato la modesta rilevanza (a fronte del rilevante credito) della documentazione (mancanza del progetto definitivo del progettista con scheda tecnica dei materiali, della mancata firma dei certificati di collaudo da parte della RAGIONE_SOCIALE, e della mancanza della garanzia ventennale dei pannelli fotovoltaici), la cui consegna, peraltro, non era mai stata richiesta da EBC.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1665 e 1668 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 del cod. proc. civ. (in relazione all’art 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), in relazione al rigetto della domanda, formulata da RAGIONE_SOCIALE in via subordinata, di riduzione del prezzo proposta in relazione alla fornitura di inverter e moduli diversi da quelli inizialmente previsti nel contratto di appalto sottoscritto inter partes in data 10/12/2008, da parte della sentenza n. 2806/2021 della Corte d’Appello di Bologna. A giudizio della ricorrente erra il giudice territoriale laddove ha ritenuto accettata per facta concludentia la modifica contrattuale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, laddove invece la EBC come la RAGIONE_SOCIALE ha manifestato la propria volontà di non accettare dette modifiche, come emerge dalla documentazione in atti, contestando le modifiche contrattuali tempestivamente che, in ogni caso, non avrebbero potuto
variare la potenza definitiva dell’impianto rispetto a quanto richiesto e preventivato. Del resto, osserva la ricorrente, l’art. 1665 cod. civ., comma 4, prevede come presupposto dell’accettazione tacita la consegna dell’opera al committente alla quale è parificabile l’immissione nel possesso; né i soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto sulla base dei SAL sono idonei a supportare l’assunto della sussistenza dell’intervenuta accettazione tacita dell’opera neppure per facta concludentia. La Corte di merito non ha tenuto conto di una serie di documenti che fornivano evidenza per tabulas della manifestazione espressa da parte di EBC di non accettare le modifiche contrattuali esprimendo una serie specifiche di riserve.
Né si deve aver riguardo al preventivo o successivo assenso dell’utilizzatrice, posto che la ricorrente, l’unica e sola proprietaria dei pannelli, è quindi unica e sola legittimata ad autorizzare la modifica del contratto di appalto da essa stipulato.
2.1. Il motivo è inammissibile. Vero che l ‘atto di «consegna» va distinto dall’«accettazione»: la prima costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l’«accettazione» esige che il committente esprima (anche per facta concludentia ) il gradimento dell’opera, con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell’opera occulti o non conoscibili con l’ordinaria diligenza, e il conseguente diritto al pagamento del prezzo, che spetta al committente dimostrare (Cass. Sez. 2, n. 39599 del 13/12/2021 Rv. 663254 -02; Cass. 5131/2007).
Tuttavia, nel caso che ci occupa la Corte distrettuale ha accertato l’accettazione da parte dell’utilizzatrice (v. sentenza p. 8 primi 10 righi) -alla quale peraltro EBC aveva ceduto tutte le garanzie, pretese ed
azioni ad essa spettanti verso la RAGIONE_SOCIALE: art. 2 contratto di leasing -nonché la conoscenza da parte di EBC di tale accettazione. Del resto, l ‘accettazione tacita non è stata dalla Corte d’Appello affermata sulla base del pagamento dei SAL (che, come affermato da questa Corte, non sono in effetti idonei, in sé, a supportare l’assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell’opera, neppure per facta concludentia, in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell’opera medesima: Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 13224 del 16/05/2019, Rv. 653821 – 01): la Corte di seconde cure fa soprattutto riferimento alla pacifica accettazione da parte della RAGIONE_SOCIALE della variazione degli inverter e dei moduli diversi (v. sentenza p. 8 2° capoverso). La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, inammissibile in questa sede in assenza di criticità logico-giuridiche nella motivazione.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 645 cod. proc. civ., nonché degli artt. 115 e 116 del cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), in relazione alla dichiarata inammissibilità della domanda di risarcimento del danno formulata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE ) dell’importo di €132.000,00 complessivi, ovvero €72.000,00, oltre alla sostituzione degli inverter per mancati introiti, per diminuzione di valore degli impianti e per minore produttività degli stessi (come da quantificazione effettuata dal CTU nella perizia depositata agli atti del giudizio di primo grado), da parte della sentenza n. 2806/2021 della Corte d’Appello di Bologna. La ricorrente osserva che sin dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e in sede di conclusioni in primo grado era stato chiesto il risarcimento del danno derivante dalla minor produzione di energia derivante dal
modificato accoppiamento moduliinverter , dal minor valore degli impianti sostituiti e dal ritardo nella consegna. Naturalmente, solo alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria, e in particolare dalle conclusioni cui era giunto il CTU, è stato possibile specificare in appello ciò che era stato chiesto in primo grado. Pertanto, si trattava non di mutatio, ma di legittima emendatio libelli.
3.1. Il motivo è infondato. Anche a voler concedere che non si tratti di mutatio libelli , la C orte d’ Appello ha innanzitutto considerato inaccoglibile una pretesa risarcitoria alla luce della accettazione della modifica di muduliinverter ( supra , punto 2.1.); inoltre, ha ritenuto non provato il danno da minore produzione di energia, non avendo EBC mai allegato alcun danno emergente o lucro cessante derivante dalla specifica incidenza dei fatti oggetto di causa sul contratto di leasing concluso con la RAGIONE_SOCIALE (v. sentenza p. 8, 3° capoverso).
Oltre al fatto che -come già sopra rilevato ( supra , punto 2.1.) sarebbe stato onere della RAGIONE_SOCIALE far valere le pretese risarcitorie per eventuali inadempimenti del fornitore, come da specifica disposizione contrattuale.
Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 112 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 ) cod. proc. civ.), per omessa pronunzia sulla domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in primo grado e reiterata in appello dalla RAGIONE_SOCIALE e, in via subordinata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.). La ricorrente lamenta di aver proposto, nelle conclusioni nel giudizio di primo grado, la domanda di manleva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, reiterata nella comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale, ma a fronte di tali richieste non vi è stata alcuna pronuncia corrispondente.
4.1. Il motivo è infondato. Anche ammesso che quanto contenuto nella comparsa di costituzione e risposta soddisfi i requisiti di una riproposizione di domanda (di manleva), la Corte d’Appello si è pronunciata sul punto (v. sentenza p. 13, 2° capoverso) ritenendo che la notificazione dell’impugnazione fosse una litis denuntiatio , senza che con ciò la RAGIONE_SOCIALE fosse divenuta parte del giudizio di impugnazione, non essendo interessata né all’impugnazione principale, né a quella incidentale. Il Collegio condivide questa conclusione, posto che nel caso di specie, la committente – «unica e sola proprietaria dei pannelli» (come la stessa ricorrente tiene a definirsi: v. ricorso p. 43, ultimo capoverso) – resta RAGIONE_SOCIALE, e non avrebbe potuto la RAGIONE_SOCIALE manlevarla dalla responsabilità di corrispondere il prezzo degli impianti acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE nella sua qualità di committente, il principale obbligo della RAGIONE_SOCIALE consistendo nel pagamento periodico dei canoni per l’utilizzazione degl i impianti.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della parte controricorrente, che liquida in € 7.0 00,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda