Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2068 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2068 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 663-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3522/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2019 R.G.N. 1978/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
Agenzia – appalto –
verbale ispettivo
R.G.N.663/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 13/11/2025
CC
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di RAGIONE_SOCIALE per la somma di Euro 1.503.592,26 a titolo di contributi, oltre sanzioni e somme aggiuntive; il tribunale aveva escluso la natura di rapporto di agenzia tra la società opponente e gli operatori economici del settore distribuzione menzionati nel verbale ispettivo avente ad oggetto il controllo sull’osservanza de gli obblighi contributivi previdenziali verso la RAGIONE_SOCIALE, non essendo emerso che gli appaltatori (le società oggetto di accertamento, impegnate in contratto di appalto di servizi di assistenza presso i punti vendita) avessero mai effettuato proposte di acquisto, ricercato nuovi clienti, o svolto attività promozionale, predisponendo contratti, ricevendo e trasmettendo proposte al committente per l’accettazione, e non essendo sufficiente per la configurazione del contratto di agenzia la mera attività di propaganda, considerato che le trattative venivano condotte e definite dalla direzione commerciale e che gli appaltatori raccoglievano solo gli ordini mediante terminale senza conoscere i prezzi. Da un lato, la società RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato accordi commerciali quadro con i clienti, gestori dei punti vendita, dall’altro non era stata dimostrata l’intermediazione, né era stato fissato un compenso per gli appaltatori in misura percentuale sugli affari, prescindendo dal loro buon esito.
La Corte territoriale ha respinto la censura mossa dall’ente appellante in ordine alla mancata ammissione di prova testimoniale, ritenuta inerente a fatti pacifici, irrilevanti e generici, ed in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prova documentale relativa a due lettere di un appaltatore, considerate di natura
confessoria sull’attività promozionale. Ha respinto anche le censure su omessa o erronea valutazione di elementi probatori, quali i compensi e la concreta attività svolta, e sulla non corretta valutazione delle previsioni contrattuali giacché il sistema ut ilizzato prevedeva l’attività di promozione per aumentare l’acquisto dei prodotti; in realtà , nei contratti di appalto era prevista la raccolta di indicazioni RAGIONE_SOCIALE quantità di merce da consegnare, diversa dall’attività promozionale per la conclusione di contratti in una determinata zona, mentre negli accordi-quadro gli impegni promozionali erano a carico dei clienti (i punti vendita) e non già degli appaltatori che avevano soltanto il compito di verificare che i clienti svolgessero correttamente l’attività di promozione. Sotto vari profili non ricorrevano gli elementi descrittivi del rapporto di agenzia: mancava in capo agli appaltatori il compito di fornire ai clienti le informazioni necessarie e le condizioni per l’acquisto dei prodotti -di cui non conoscevano il prezzo-, ed il compito di informare il committente sulle condizioni di mercato e la solvibilità del cliente, nonché il carattere continuativo e stabile dell’attività svolta e la previsione di una zona specifica di operatività.
La RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza affidandosi a cinque motivi, a cui l’assistita resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.
La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale 13 novembre 2025.
CONSIDERATO CHE
L’ente ricorrente, premesso che il decreto ingiuntivo revocato in sede di giudizio di opposizione era stato richiesto a seguito del rigetto del ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento del 30/9/2010, impugnato innanzi alla Direzione
Regionale del lavoro di Roma ed al RAGIONE_SOCIALE, si duole che i giudici di merito abbiano fatto malgoverno delle norme codicistiche e dei principi giurisprudenziali in ordine alla qualificazione del rapporto di agenzia, in presenza di due lettere che denunciavano la natura dissimulatoria del contratto che legava la società oggetto di accertamento alla RAGIONE_SOCIALE, ridotto ad appalto con compiti prevalenti di deposito e trasporto di prodotti (nella raccolta di ordini, gestione degli spazi, consegna materiale pubblicitario, gestione dei resi, controllo RAGIONE_SOCIALE presenza merci sugli scaffali dei punti vendita). Quindi censura la sentenza sotto vari profili.
– Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362-1363 c.c., in relazione all’art. 1742 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che il compito prevalente delle appaltatrici fosse il deposito ed il trasporto dei prodotti, con carattere accessorio dell’attività promozionale svolta presso i punti vendita, laddove i contratti erano più d’uno (concessione di vendita, costituzione deposito e appalto di attività logistiche, appalto di servizi di assistenza al punto vendita) ciascuno dotato di propria autonomia giuridica; si trattava dunque di un collegamento funzionale fra negozi nel quale le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio condizionandone validità ed efficacia. E nel rip ortare i contratti nell’alveo di un’attività di deposito e trasporto non erano state seguite le regole ermeneutiche dell’art. 1362 c.c., dovendosi procedere ad un’interpretazione non solo letterale del contratto ma secondo la comune intenzione delle parti, valutandone il comportamento complessivo espressivo RAGIONE_SOCIALE volontà ed accedendo ad una lettura sistematica e complessiva delle clausole; da esse risultava che le società contraenti si erano impegnate in
collaborazione non episodica a non effettuare servizi ad aziende che producono, commercializzano o distribuiscono prodotti in concorrenza con la RAGIONE_SOCIALE, per una durata a tempo indeterminato, ricevendo un compenso mensile in ragione del peso dei prodotti ri tirati; e non si verteva nell’ambito di clausole di contratti di trasporto e consegna, non prevalendo il nomen juris di ‘contratto di appalto di servizi e di assistenza alla vendita’, emergendo, invece, i caratteri distintivi dell’agenzia .
-Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 in rel azione all’art. 1655 c.c.: i contratti di agenzia e appalto sono entrambi caratterizzati da autonomia nella organizzazione RAGIONE_SOCIALE prestazione e da assunzione del rischio di impresa, ma l’agenzia è connotata da uno specifico incarico affidato all’agente, di promozione RAGIONE_SOCIALE conclusione di contratti di vendita in una zona determinata, secondo le istruzioni ricevute dal preponente. Le attività contrattualizzate, rientranti nella prestazione richiesta all’appaltatore, erano finalizzate all’acquisto di prodotti (consistevano nel controllo RAGIONE_SOCIALE merce sugli scaffali, gestione spazi per offerte commerciali, raccolta indicazioni sulla quantità di merce da consegnare, gestione resi, caricamento banchi), ed altri profili consentivano di qualificare il negozio di agenzia: i compensi erano commisurati al peso RAGIONE_SOCIALE merce ritirata e, quindi, ordinata dai punti vendita, con previsione di premi ed incentivi; l’ ingerenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con i collaboratori nella organizzazione del servizio si poneva in contrasto con l’autonomia dell’appaltator e e con l’organizzazione di impresa a proprio rischio; e l’ aggiornamento mensile con il team commerciale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i venditori RAGIONE_SOCIALE appaltatrice per
allineare e sviluppare le politiche commerciali, come il lancio di nuovi prodotti, dimostrava l’estraneità del contratto di appalto.
-Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 e n. 5 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e l’ insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, in ordine alla mancata ammissione di prova testimoniale richiesta da RAGIONE_SOCIALE e respinta già in primo grado, e sulla mancata valutazione di prova documentale consistente nelle lettere di un appaltatore depositate all’udienza del 2/12/2014, dal contenuto confessorio circa l’esistenza , in fatto, del rapporto di agenzia.
-Nel quarto motivo l’RAGIONE_SOCIALE rileva, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 e 2700 c.c., per avere la Corte di merito invertito l’ onere probatorio per la dimostrazione di un fatto contrario; a fronte del contenuto del verbale ispettivo, facente piena prova fino a querela di falso degli elementi indicati e RAGIONE_SOCIALE provenienza del verbale, la società avrebbe dovuto fornire la prova contraria di diversi indici rivelatori del rapporto di lavoro.
-Infine, con il quinto motivo, prospettato in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce l’omesso esame dei documenti prodotti, inerenti ai contratti con le ditte appaltatrici, non essendo stati considerati le fatture emesse dagli appaltatori, il compenso provvigionale e la stabilità del rapporto ; dai contratti depositati emergeva l’ effettiva attività promozionale per incremento degli ordini ai punti vendita, l’ affidamento in zona determinata, la stabilità del rapporto (a tempo indetermi nato), l’obbligo di esclus iva e il compenso commisurato ai chili di prodotti consegnati e ritirati. Il ricorrente segnala infine che, se non fosse stato previsto alcun compenso
per la merce invenduta e restituita (in contrasto con la mera attività di deposito e trasporto), il contratto si sarebbe inteso correlato alla vendita di prodotti, e che equivoci elementi contrastano con la prevalenza al nomen juris contrattuale, senza procedere ad un esame sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
2. La società controricorrente evidenzia la carenza di allegazione e prova RAGIONE_SOCIALE conclusione di affari per effetto dell’azione degli appaltatori, e che negli accordi di somministrazione con i punti vendita era già stabilito il fabbisogno dei prodotti acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE; invece, il corrispettivo era commisurato al peso RAGIONE_SOCIALE merce movimentata a prescindere dal buon esito degli affari, gli appaltatori non promuovevano l’assortimento né conoscevano i prezzi dei prodotti. Eccepisce quindi l ‘ inammissibilità del ricorso in presenza di pronunce conformi nei due gradi di merito, basate sulle stesse ragioni di fatto, ed a fronte di doglianze che si risolvono in una invocata revisione delle valutazioni di merito compiute in sentenza; inoltre, sarebbe inammissibile anche perché riproduce le difese già svolte in primo grado. Contesta, quindi, per diverse ragioni, l’ammissibilità e la fondatezza d ei motivi: sul primo, non sarebbero indicati specificamente i canoni e le regole ermeneutiche concretamente violate, non rilevando come violazione di legge l’aver privilegiato il giudice di merito un’interpretazione non favorevole alla posizione dell’RAGIONE_SOCIALE; sul secondo motivo manca l’indicazione delle affermazioni in diritto rese in sentenza contrastanti con le norme regolatrici RAGIONE_SOCIALE fattispecie; sul terzo motivo è imprecisata l’eccepita nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e non era indicato l’errore processuale, né emergeva l’ omesso esame avendo la Corte d’appello esaminato i citati documenti sancendone la genericità e l’irrilevanza; il quarto motivo, poi, non indica il punto RAGIONE_SOCIALE sentenza in cui
risulterebbe violata la scomposizione RAGIONE_SOCIALE regola di riparto dell’onere probatorio; il quinto motivo sarebbe inammissibile per doppia conforme né menziona la circostanza trascurata od argomenta sul diverso esito decisionale.
3. Il ricorso è infondato.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, vertendo entrambe le doglianze su aspetti interpretativi delle clausole negoziali e sulla corretta qualificazione del tipo contrattuale; entrambi sono inammissibili perché, attraverso la dedotta violazione di legge, la ricorrente tende ad una rivalutazione interpretativa dell’accordo negoziale.
4.1 – Si osserva che i giudici di merito hanno ricostruito la volontà contrattuale in base ai dati documentali in possesso; sul punto, è stato affermato da questa Corte (cass. ord. n. 3590/21) che « Ai fini RAGIONE_SOCIALE ricostruzione dell’accordo negoziale, l’attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l’attribuzione di un “nomen iuris”, riconducendo quell’accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c .)» . Non rientra, quindi, nell’ambito valutativo dell ‘error in judicando, l’attività ermeneutica in sé, ovvero la critica all’interpretazione fornita dal giudice di merito, bensì la violazione del canone interpretativo seguito, nel senso di pretermissione di alcuno dei prefissati criteri codicistici ovvero di forzatura applicativa di una regola interpretativa, ovvero
ancora l’ipotesi in cui il giudice abbia interpretato dati che non risultano dal contratto.
4.2 – E sul punto, occorre che il motivo di ricorso riporti gli argomenti seguiti dal giudice di merito che si siano discostati dai criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. ovvero che ne abbiano fatto un’ omessa o distorta applicazione. Per ritenerne la violazione nell’ambito parametrico dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c. occorre che l’indagine ermeneutica non sia stata compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti, « ne consegue che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è necessario che in esso siano motivatamente specificati i canoni ermeneutici negoziali in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato » (cfr. Cass. 1582/2008 pronunciata in tema di interpretazione di contratti collettivi).
Neppure è a dirsi di una censura su un errore di sussunzione, emergente laddove il giudice abbia ricondotto l’oggetto o la causa del contratto ad un ambito di disciplina diverso da quella tipica, ovvero che non sia stato individuato o descritto il modello giuridico di riferimento. Sul punto, è stato precisato (Cass. ord. n. 15603/21) che « a differenza dell’attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca RAGIONE_SOCIALE comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l’attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo RAGIONE_SOCIALE sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti». Il sindacato di legittimità in tema di sussunzione è consentito, ma
occorre evidenziare gli elementi caratterizzanti il nucleo degli interessi negoziali coinvolti, accertati a monte del ragionamento di qualificazione giuridica, non il risultato dell ‘elaborazione finale, che può non essere condivisa o non coerente con la linea interpretativa RAGIONE_SOCIALE difesa. Per contro, nella impugnata sentenza una motivazione esiste, e non è censurata sotto il profilo di aderenza a principi e di corretta motivazione. Tanto è a dirsi anche con riferimento ad un’ eventuale denuncia di vizio di motivazione, che tuttavia non è stata espressa in tali termini fra i motivi di ricorso.
6. In sintesi, l’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito, che si sostanzia in un accertamento di fatto, e la censura devoluta al sindacato di legittimità occorre che si riferisca alla violazione delle regole di ermeneutica; nel caso in esame, invece, il ricorso si risolve nella contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata, che, nel combinare i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ha ribadito che si verte in un contratto di appalto di servizi, non di agenzia, fornendo anche indicazioni finalistiche del segnalato collegamento negoziale ( in primis , nel rapporto tra le prestazioni di servizi di assistenza alla vendita richieste agli appaltatori e gli accordi commerciali con i punti vendita), ma anche riferimenti logico-sistematici nella applicazione di peculiari clausole contrattuali (in tema di compenso, di modalità promozionali, di gestione resi e merce ritirata). Non sono stati evidenziati da parte ricorrente obiettive deficienze o insanabili contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, ma la ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’ alternativa interpretazione plausibile più favorevole; la Corte ha precisato (ord. n. 25624/20) che « per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve
essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito -alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito- dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006) ». Ed anche qualora una clausola si presti a più interpretazioni possibili, non integra vizio di legittimità la doglianza di aver dato il giudice preferenza ad una disattendendo l’altra (cfr. Cass. 21819/2025: « la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra ».
Il terzo motivo è infondato; in esso non è riportato il vizio processuale in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’aver affermato la genericità e non rilevanza di capitolati di prova come articolati nella richiesta istruttoria formulata dalla RAGIONE_SOCIALE. Il vizio di motivazione per omessa ammissione RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale, o di altra prova, può essere denunciato per
cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (cfr. Cass. ord. n. 18072/2024, n. 30721/2024, e n.16214/19). Nel caso in esame il moti vo di ricorso critica un approccio ‘superficiale’ sulla questione avendo omesso il giudice di accertare con ogni mezzo le reali circostanze sottoposte al suo vaglio; ma, da un lato, non censura il carattere generico e valutativo evidenziato dal giudice per respingere la richiesta di prova testimoniale, dall’altro non illustra il nucleo di decisività RAGIONE_SOCIALE controversia fornendo argomenti di certezza, e non di mera probabilità, come richiesto dal citato orientamento di legittimità, nella dimostrazione delle circostanze di fatto, idonee a condurre verso un ribaltamento dell’esito del giudizio -pur sempre basato, tuttavia, su un percorso interpretativo delle clausole contrattuali-.
7.1 – Si aggiunga che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4, c.p.c. allorquando, come affermato in Cass. ord. 30810/2023, il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione RAGIONE_SOCIALE sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’ attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, con la conseguenza che è inammissibile il
ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione.
7.2 – Quanto al valore probatorio delle due missive dal contenuto confessorio, da un lato la doluta mancata conferma attraverso l’assunzione testimoniale di chi le ha rese soggiace agli stessi limiti valutativi RAGIONE_SOCIALE denuncia di violazione di legge, come innanzi espressi sul giudizio di genericità, irrilevanza e contenuto valutativo affermato in sentenza, dall’altro non è argomentata la rilevanza di una dichiarazione asseritamente ritenuta ‘contra se’ ove resa da una parte contrattuale che non è tuttavia parte del rapporto processuale, ed il riflesso che essa possa avere su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, a cui il potenziale dichiarante resta estraneo.
7.3 – Ed il giudizio espresso nella impugnata sentenza non si espone all’ulteriore rilievo critico di insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione: in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr ord. n. 7090/22, e sent. 23940/17; principi di recente ribaditi in ord. n. 24806/25,
23418/25, 25110/25). La censura di nullità è palesemente infondata perché non riscontrabile nella impugnata pronuncia, in cui è stata puntualmente fornita una risposta soddisfacente a tutti i motivi di appello, non palesandosi, né risulta specificamente rappresentato dal ricorrente, alcun contrasto irriducibile di affermazioni rese all’interno d ella sentenza, e neppure è descritta la carenza del minimo costituzionale che si richiede nei provvedimenti decisori.
8. Anche il quarto motivo è infondato e va respinto. Questa Corte ha già altre volte affermato che la violazione dell’art. 2697 c.c. , nell’ambito parametrico dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’ onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (ord. 26739/24, ord. 26769/18). La prova del fatto costitutivo è affidata, dal ricorrente, al verbale ispettivo, la cui valenza probatoria è riferita alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Non si estende, quindi, alle valutazioni sulla ricostruzione del rapporto di lavoro ed alla volontà negoziale emergente dalle clausole contrattuali, che non sono espressive di un fatto ma RAGIONE_SOCIALE sua interpretazione e qualificazione giuridica, attività ermeneutica giudiziale; il verbale, resta, peraltro, liberamente valutabile dal giudice in concorso con altri elementi probatori (cfr. Cass. sent. n.14965/2012, ed analogamente, ord. n. 5851/2024: « nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova
liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. »). Nel caso in esame esula dal valore di piena prova la valutazione compiuta in verbale ispettivo sulla natura giuridica del rapporto tra la società RAGIONE_SOCIALE e le società appaltatrici del servizio di assistenza presso i punti vendita, né è violata alcuna regola di giudizio da parte del giudice di merito che, alla stregua RAGIONE_SOCIALE complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, abbia liberamente apprezzato, nell’ambito interpretativo che gli compete, il contenuto delle clausole contrattuali ed il comportamento tenuto dalle parti nello svolgimento dei rapporti con i punti vendita.
Il quinto motivo è inammissibile; a fronte di una pronuncia di appello confermativa RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che aveva escluso la natura agenziale dell’attività svolta dalle società oggetto di accertamento, opera la causa impeditiva del motivo di rico rso ai sensi del quarto comma dell’art. 360 c.p.c., sul quale il ricorrente non evidenzia eventuali difformità valutative nelle due pronunce di merito. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente esaminato e/o valutato i contratti posti in essere tra la RAGIONE_SOCIALE e le società appaltatrici arrestandosi ad un dato meramente formale ed errato. La doglianza, per come strutturata, evidenzia, per contro, un esame compiuto, non omesso, del dato documentale allegato al processo, sul quale nell’impugnata pronuncia si è dibattuto proprio sotto il profilo interpretativo delle clausole contrattuali.
9.1 – E va anche rilevato che nel far valere la dedotta violazione, il ricorrente dovrebbe enunciare un fatto storico il cui esame sia stato omesso nel processo in cui sia stato allegato, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione
processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’ omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il principio, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato più volte ripreso in altre pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, con la precisazione che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ord. n.27415/ 2018 e n. 17005/2024); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione RAGIONE_SOCIALE parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censura sul ‘cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito’ (sent. 11892/2016), non inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, co.1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. ex multius, Cass. 23931/2025).
9.2 – Questa Corte ha precisato che nel paradigma del vizio denunciabile ai sensi del n.5 dell’art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (sent. 14802/2017), e che il vizio deve essere riferito ad un fatto inteso quale specifico accadimento storico-naturalistico (ord. n.24035/2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (ord. 13024/2022). La censura mossa dal ricorrente alla pronuncia di merito, invero, non indica i fatti, appartenuti alla causa, oggetto di discussione fra le parti, di cui non sia stata operata valutazione di merito; ed invece, attraverso il richiamo ad una formale o inadeguata valutazione compiuta in sentenza, risulta rispettata la completezza motivazionale, ed emerge, per contro, che anche attraverso tale ultimo motivo di ricorso la ricorrente tenta di provocare un riesame nel merito, inammissibile in sede di legittimità.
Complessivamente, per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va respinto. Segue, per soccombenza, la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione inerente al contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 15.000,00, oltre accessori di rito ed Euro 200,00 per esborsi.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a
norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME