Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34108 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8445-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1508/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/12/2021 R.G.N. 900/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N.8445/2022 Cron. Rep. Ud 20/11/2025 CC
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Varese AVV_NOTAIO chiedeva: accertare e dichiarare che tra il ricorrente e NOME COGNOME è intercorso un rapporto di agenzia dal giugno 2001 al novembre 2012; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento da parte della convenuta dei compensi fissi e provvigionali pattuiti in relazione agli ordini procacciati; accertare e dichiarare la giusta causa del recesso dal predetto rapporto del ricorrente del novembre 2012 ed il conseguente suo diritto all’indennità sostitutiva del preavviso; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell’art. 1751, all’indennità di fine mandato nella misura massima prevista dalla medesima norma o nella diversa misura ritenuta di giustizia; conseguentemente: condannare RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro 129.187,00 a titolo di compensi fissi e provvigioni maturati e non riscossi dal 2007 al 2013, oltre interessi dal di del dovuto al saldo nonché della somma di Euro 12.747,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi dal di del dovuto al saldo e della somma di Euro 31.238,00 a titolo di indennità di fine mandato, oltre interessi dal di del dovuto al saldo.
Con sentenza n. 75/2021 il Tribunale di Varese, in parziale accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, condannava la RAGIONE_SOCIALE a pagare l’importo complessivo di € 109.095,11 a titolo di compensi fissi e provvigionali, maturati nel periodo gennaio 2008 -luglio 2013, al netto degli acconti ricevuti per l’attività lavorativa da quest’ultimo svolta. In particolare, il Tribunale, qualificato il rapporto intercorso tra le parti come procacciamento d’affari, in difetto di prova scritta del rapporto di agenzia, riteneva dovuta la somma sopra indicata a titolo di provvigioni ottenuta scorporando dall’importo di € 133.845,11, quantificato tramite CTU, la somma di € 24.750,00, oggetto di rinuncia operata da COGNOME nel corso del giudizio, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Con specifico riguardo agli accessori, la sentenza dava atto della contestazione formulata dalla parte convenuta in ordine alla
richiesta di riconoscimento degli interessi moratori, peraltro non formulata da COGNOME nel ricorso. Il Tribunale rigettava, invece, le domande del ricorrente volte a sentir accertare la giusta causa del recesso dal rapporto di agenzia ed il suo conseguente diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, nonché all’indennità di fine mandato ai sensi dell’art. 1751 c.c..
Con sentenza n. 1508/2021 del 16.12.2021 la Corte d’appello di COGNOMEo rigettava sia l’appello principale di NOME COGNOME che quello incidentale del AVV_NOTAIO confermando la sentenza impugnata.
Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione il COGNOME affidato a tre motivi.
Replica con controricorso NOME COGNOME.
Parte controricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c. e 2560 e 2562 c.c. per avere la Corte d’appello rigettato l’istanza di chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE osservando solo che il ” subentro di tale società nell’azienda dell’appellante, (NDR sarebbe) avvenuto in data 9.6.2015 e pertanto anteriormente al deposito del ricorso di primo grado effettuato il 16.10.2015 ‘. Nell’affermare quanto sopra, la Corte d’Appello di COGNOMEo sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 2560 e 2562 c.c. in quanto in data 9.6.2015 non aveva avuto luogo alcuna cessione o trasferimento d’azienda tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ma solo la formale stipula del contratto d’affitto d’azienda tra le società, pacificamente non soggetto al regime di cui all’art. 2560 c.c.. Deduce il ricorrente che solo ben dopo il mese di ottobre 2015, e, dunque, nel corso del giudizio, aveva avuto luogo, mediante una serie di atti fraudolenti, la cessione “di fatto” dell’azienda da parte di NOME
RAGIONE_SOCIALE ed in favore di RAGIONE_SOCIALE posta a fondamento dell’istanza ex art. 111 c.p.c..
Con il secondo motivo, svolto ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. si lamenta error in procedendo , per omessa pronuncia su un motivo di appello, per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda formalmente proposta nella memoria di appello e nelle note di trattazione scritta del 20 aprile 2021 di primo grado avente ad oggetto la liquidazione degli interessi moratori ai sensi dell’art. 1284, ultimi due commi, c.c ..
Con il terzo motivo si censura ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la sentenza per violazione dell’art. 1742 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello di COGNOMEo ha ritenuto che l’attività svolta dal AVV_NOTAIO non fosse riconducibile al rapporto di agenzia, nonostante la pacifica lunga durata e stabilità dell’incarico e il pattuito pagamento di provvigioni ragguagliate alle vendite effettuate, in quanto egli avrebbe svolto in riferimento al cliente RAGIONE_SOCIALE un’attività non già promozionale, ma “sostanzialmente gestoria”, assimilabile a quella di un “direttore commerciale” dell’azienda”. Nell’affermare quanto sopra la Corte d’Appello di COGNOMEo è incorsa nella violazione dell’art. 1742 c.c. in ragione di plurimi profili fra cui quello principale risiede nel fatto che è pacifico che ciò che distingue l’agente dal direttore commerciale non è affatto la natura dell’attività svolta (ben potendo anche l’agente essere incaricato di “gestire” soggetti già clienti del preponente), ma solo il vincolo di soggezione gerarchica presente, sia pure in forma attenuata, in caso di direttore commerciale ed assente in caso di agente.
Il primo motivo è inammissibile e in ogni caso infondato. È inammissibile in quanto sotto il velo della violazione degli art. 111 c.p.c. e 2560 e 2562 c.c. intende contestare la ricostruzione fattuale svolta dalla Corte d’appello allegando, a supporto della censura, una serie di elementi di fatto che non sarebbero stati correttamente valutati dal
giudice di merito e che farebbero propendere per l’intervenuta successione nel corso del giudizio di primo grado e non in data antecedente.
Il motivo è, poi, in ogni caso infondato. La Corte d’appello, infatti, rilevando come ‘il subentro’ della RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE sia avvenuto in data antecedente all’introduzione del giudizio di primo grado ha (del tutto correttamente) escluso l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c. norma che presuppone la successione ‘nel corso del processo’. D’altra parte, come evidenziato anche dalla sentenza impugnata, lo stesso COGNOME aveva qualificato la RAGIONE_SOCIALE il ‘vero legittimato passivo’. Tuttavia non è ammissibile ‘trasferire’ una domanda, rivolgendola nei confronti di persona diversa rispetto all’originario convenuto, al di fuori delle ipotesi dell’art. 110 c.p.c. o dell’art. 111, commi 2 e 3, c.p.c. (Cass. n. 26888 del 20/09/2023, Rv. 668670 -01).
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini dell’astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a riportare -a pena di inammissibilità – il motivo il cui esame sarebbe stato omesso, onere non rispettato nel caso di specie. Il COGNOME, infatti, si è limitato a riferire di aver svolto appello incidentale insistendo ‘per la liquidazione in luogo degli ordinari interessi legali, degli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali come quelle intercorse tra le parti in esame ai sensi degli ultimi due commi di cui all’art. 1284 c.c.’ richiamando la memoria in appello (doc. 7). Ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di
autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (vd Cass. n. 4220/2012), con la precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01; Cass. n. 6014 del 13/03/2018, Rv. 648411 -01), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. Un. n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 -01).
Nel caso di specie il ricorrente fa riferimento ad atti (la memoria difensiva in appello e le note di trattazione scritta del 20 aprile 2021) limitandosi a riprodurli parzialmente senza chiarire in che modo sia stato censurato il mancato riconoscimento in primo grado dei cd. super interessi ed in ogni caso senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame.
Il terzo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile poiché, nuovamente, come per il primo motivo, la censura esula dal paradigma
del vizio di violazione di legge appuntandosi sulla ricostruzione fattuale e sulla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253). La Corte d’appello, d’altra parte, ha, in primo luogo, evidenziato, sotto il profilo formale, il difetto di prova scritta del contratto di agenzia, espressamente richiesta dall’art. 1742 c.c. e, richiamando un precedente di questa Corte (Cass. n. 5165 del 16/03/2015, Rv. 634706 -01) ha correttamente ritenuto inammissibile la prova testimoniale. Atteso, inoltre, che, benché l’art. 1742, comma 2, c.c., nel prevedere la forma scritta ad probationem , consenta che la prova dell’accordo negoziale sia fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, è, pur tuttavia necessario che detti documenti abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, e non, dunque, circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto (Cass. n. 29422 del 24/10/2023, Rv. 669357 -01) del pari corretta è l’affermazione secondo la quale ‘ Certamente inidonea a fornirne la prova risulta la mail del 19.2.02, prodotta da COGNOME sub doc. 3 c), dalla quale nulla è dato desumere in ordine all’origine del
contatto fra le parti ed, in particolare, alla sua riconducibilità all’opera dell’odierno appellante incidentale’.
Sotto il profilo sostanziale, la Corte territoriale, dopo aver analiticamente esaminato le risultanze istruttorie ha, poi, affermato che ‘ le concrete modalità di attuazione del rapporto intercorso fra le parti -come descritte dallo stesso ricorrente in primo grado -non appaiano riconducibili alla suddetta tipologia contrattuale (contratto di agenzia) caratterizzata dallo stabile incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente. COGNOME ha, infatti, dedotto -oltre ad un’opera di coordinamento della rete di vendita e all’invio di alcune proposte a possibili acquirenti non andate a buon fine -lo svolgimento di un’attività di gestione del rapporto commerciale fra RAGIONE_SOCIALE COGNOME e la sola cliente RAGIONE_SOCIALE (sulla cui acquisizione egli si è peraltro limitato ad allegazioni del tutto generiche). Risultano, invece, del tutto assenti elementi relativi al conferimento dello specifico incarico promozionale, tipico dell’agente.
Occorre, infatti, sottolineare che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l’obbligo dell’agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell’ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest’ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo (Cass. n. 1263 del 19/01/2025, Rv. 673878 -01). Sul punto la Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla non riconducibilità delle prestazioni svolte dal COGNOME (‘ avere gestito, per conto di NOME COGNOME, il rapporto di fornitura con ESSELUNGA una volta instaurato, ricevendo periodicamente gli ordini ed occupandosi di “ogni aspetto burocratico, tecnico ed organizzativo connesso” agli stessi, tenendo “personalmente, dal 2001 al 2012, in nome e per conto di NOME COGNOME, ogni rapporto commerciale con i
diversi responsabili (Sig.ra NOME COGNOME, Sig.ra NOME COGNOME, Sig.ra NOME COGNOME, Sig.ra NOME COGNOME, Sig.ra NOME COGNOME, ecc.) dell’ufficio acquisti di RAGIONE_SOCIALE“; partecipando “quasi sempre in assenza dei soci di RAGIONE_SOCIALE, a tutte le periodiche riunioni organizzate con i medesimi” e sottoscrivendo, sempre “in nome e per conto RAGIONE_SOCIALE, tutti gli accordi commerciali anno per anno conclusi con RAGIONE_SOCIALE, concordando nel dettaglio gli articoli oggetto di fornitura, le relative quotazioni e tutte le inerenti condizioni commerciali (forme dj pagamento, sconti e premi di fine anno, promozioni, ecc.)” nell’ambito di quelle caratteristiche dell’agente.
Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
condanna COGNOME NOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 20 novembre 2025.
LA PRESIDENTE
NOME COGNOME