Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28260 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28260 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
Oggetto:
Proprietà -coltivazione piante – distruzione risarcimento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20602/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME del foro di Alessandria ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al controricorso, da ll’AVV_NOTAIO del foro di Alessandra e dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo Studio di quest’ultimo;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 820/2018, pubblicata in data 2 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
con atto di citazione notificato il 24 settembre 2014, NOME COGNOME, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, evocava, dinanzi al Tribunale di Alessandria, NOME COGNOME esponendo di occuparsi in Frugarolo della coltivazione delle piante Syringa Vulgaris su terreni condotti in locazione, di proprietà in parte di NOME COGNOME e in parte dello stesso convenuto, e che quest’ultimo, nel novembre 2013, nonostante l’autorizzazione ricevuta a proseguire nella coltura, con una trinciatrice aveva distrutto n. 1.268 piante allocate sui terreni del COGNOME e n. 1.246 piante allocate sui suoi terreni, per cui ne chiedeva la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno;
instaurato il contraddittorio, nella resistenza del COGNOME che non contestava la circostanza ma il diritto del COGNOME ad
ottenere il risarcimento per mancanza di prova della proprietà delle piante di lillà, il giudice adito, con sentenza n. 113/2017 del 07.02.2017, accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava il convenuto tenuto a risarcire i danni riconosciuti in euro 56.565,00, oltre accessori e alle spese processuali, affermando che seppure non era opponibile al COGNOME il contratto di affitto agrario sui beni oggetto di aggiudicazione, tuttavia le piante recise di lillà non potevano essere considerate frutti naturali inclusi nel pignoramento, ma di proprietà del COGNOME, tenuto conto della loro autonomia economico-giuridica, per essere suscettibili di utilizzazione separata da parte del legittimo proprietario;
– in virtù di gravame interposto dal COGNOME, la Corte di appello di Torino, nella resistenza dell’appellato, accoglieva parzialmente l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della decisione del giudice di prime cure, condannava l’appellante al risarcimento della minor somma di euro 10.144,00, oltre accessori, con compensazione delle spese di lite.
A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale evidenziava che pur non essendovi in atti la prova del contratto di affitto stipulato tra i genitori dell’appellato ed il predetto, quanto al terreno di proprietà del COGNOME, trattandosi di piante che dovevano essere coltivate per la germinazione in serra e poi trapiantate, risultava che a partire dal 2004 le stesse non erano più state trasferite in serra, di qui il minor valore commisurato al momento in cui era avvenuta la distruzione (ossia piante di 30-35 anni);
per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Torino ha proposto ricorso il COGNOME, sulla base di tre motivi, cui ha resistito il COGNOME con controricorso;
-in prossimità dell’adunanza camerale il solo ricorrente ha curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Atteso che:
-con il primo motivo parte ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto non provato il titolo per richiedere il risarcimento delle piante di lillà presenti al momento dell’aggiudicazione sui mappali 102, 134 e 136 oggetto di causa. Del resto, ciò che rileva, ad avviso del COGNOME, è la proprietà delle piante che egli aveva inconfutabilmente provato. Lo stesso giudice di primo grado aveva riconosciuto in capo al ricorrente la proprietà delle piante.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 41 legge n. 203 del 1982, in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello ritenuto sulla base dei numerosi elementi di giudizio la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, raggiunta la prova del titolo in capo al COGNOME per richiedere il risarcimento delle piante presenti sul terreno al momento dell’aggiudicazione.
Peraltro, trattandosi di terreni agricoli, non occorre neanche alcun contratto scritto ai sensi dell’art. 41 invocato.
I primi due motivi di ricorso, ancorché fra loro diversi, sono da trattare congiuntamente in ragione della dipendenza logica che li unisce. Essi sono privi di pregio.
Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l’esecuzione per rilascio è un titolo opponibile erga omnes : e dunque non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene da rilasciare. Pertanto colui il quale, trovandosi nella detenzione dell’immobile che ne forma oggetto, intenda opporvisi, non può limitarsi ad invocare la nullità del titolo esecutivo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento sull’immobile, che ne giustifichi il possesso o la detenzione (Cass. n. 11285 del 2020; Cass. n. 14640 del 2014; Cass. n. 12174 del 1998; Cass. n. 603 del 1998; Cass. n. 1024 del 1963). In assenza di questo titolo ad possidendum aut detinendum , il terzo oltre a non avere interesse ad opporsi all’esecuzione, in virtù del principio dolo petis, quod mox restiturus es , difetta della legittimazione a poter vantare dei diritti nei confronti dell’aggiudicatario che nella spec ie, trattandosi di piantagioni, avrebbe dovuto avere i caratteri del diritto di superficie (art. 956 c.c.).
Va altresì osservato che dalle difese delle parti risulta che già la sentenza del giudice di prime cure aveva dichiarato la non opponibilità al Tart ara dell’eventuale contratto di affitto stipulato dal debitore esecutato con il COGNOME (v. pag. 6 della sentenza impugnata), capo della decisione che però non risulta avere formato oggetto di specifica critica da parte dell’appellato/ricorrente.
Inoltre, la Corte di appello, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha per contro ritenuto non dimostrat a l’esistenza di un valido titolo per coltivare i terreni ‘già di proprietà dei genitori ed oggi di proprietà del COGNOME‘ (v. sempre pag. 6 della sentenza), anche perché la documentazione prodotta, contrastante con quanto riportato nel decreto di trasferimento del lotto 2, da cui risulta che un contratto di locazione ultranovennale relativo ad un contratto di affittanza agraria stipulato in data 31.10.2001, della durata dall’11.11.2001 fino dal 10.11.2016, riguarda i terreni siti in Frugarolo al Fg 21 mappali 35-61-62-64-89-92, mentre i terreni oggetto di causa sono contraddistinti dai mappali 102, 134 e 136, per i quali non risulta stipulato alcun contratto di affitto. L’accertamento della mancanza di un valido titolo in capo al ricorrente nei confronti dell’area di proprietà del debitore esecutato ha quale corollario l’accertamento implicito che il decreto di trasferimento era valido ed efficace, non limitato da diritto altrui e quindi di circostanza di merito non censurabile in sede di legittimità, se non entro i confini di un
vizio di motivazione, non ricorrente nella specie per avere la Corte distrettuale adeguatamente e logicamente argomentato il proprio convincimento.
Quanto alla seconda censura, secondo cui la L. n. 203 del 1982, art. 41 prevarrebbe sulle norme del codice civile e del codice di procedura, stabilendo comunque l’opponibilità del contratto agrario stipulato in forma libera rispetto alle regole generali sul pignoramento immobiliare, osserva il Collegio che la giurisprudenza nella materia in esame risponde, ormai da tempo, a principi consolidati ai quali va data oggi ulteriore continuità. In particolare, è stato più volte ribadito che la norma di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 41 relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, dei quali stabilisce la validità e l’efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, modifica la precedente disciplina costituita dall’art. 1350 c.c., n. 8, e art. 2643 c.c., n. 8, secondo la quale tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali – quindi anche quelli agrari – debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità. Tuttavia, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra la L. n. 203 del 1982, art. 41 ed altre norme anteriori, fra cui l’art. 2923 c.c. e l’art. 560 c.p.c., che disciplinano l’ipotesi del pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario; ne consegue che, in tal caso, il contratto di affitto agrario ultranovennale è opponibile al creditore procedente solo se reca data certa anteriore al pignoramento
e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione (Cass. 12 dicembre 1994 n. 10599; Cass. 29 ottobre 1997 n. 10651; Cass. 3 agosto 2005 n. 16242; Cass. 18 maggio 2015 n. 10136; Cass. 28 giugno 2019 n. 17424). Il che è in piena armonia con una lettura complessiva del sistema, secondo cui il citato art. 41 deroga alle disposizioni del codice civile in tema di forma, ma non deroga al complesso della normativa in materia di trascrizione (anche del pignoramento immobiliare). E’ pertanto evidente la correttezza della motivazione resa dalla Corte d’appello in ordine al l’asserito titolo vantato dal ricorrente sul medesimo terreno per essere la portata dell’art. 41 cit. tale da non può prevalere sulla disciplina dell’espropriazione forzata;
– con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativo al valore attribuito alle singole piante da parte del consulente tecnico. In particolare, la Corte distrettuale si sarebbe discostata dalla valutazione del c.t.u. nonostante l’ausiliario avesse fatto espressamente riferimento allo stato dei luoghi e allo stato di salute delle piante.
L’ultima censura è inammissibile comportando censure su valutazioni del giudice di appello.
La Corte territoriale, in ordine alla congruità del valore delle piante stimato dal c.t.u., ribadendo che al momento in cui avveniva la loro distruzione avevano 30-35 anni, ha disatteso
le conclusioni del c.t.u., ritenendole non appaganti, anche con riguardo al metodo d’indagine applicato, per un verso comparativo, ma non corredato della precisazione della vetustà e alle reali condizioni delle piante di lillà, che dalle fotografie 44 e 45 non risultavano essere state curate in modo adeguato (terreno con erbacce e aventi rami di foglie gialle). Indi, in ordine agli articoli di giornali e agli attestati di produzione di lillà dall’azienda RAGIONE_SOCIALE risalivano agli anni 90, ma nulla vi era per gli anni 2000. Questo iter argomentativo è corretto nella sua articolazione ed è insindacabile nella sintesi fondante l’approdo conclusivo.
È jus receptum che se dall’indagine tecnica espletata in giudizio non emergono elementi di fatto sufficienti per determinare il valore effettivo del bene di cui la parte invoca il risarcimento in ragione della notevole sproporzione rispetto al reale stato dei beni, il giudice può legittimamente disattendere le conclusioni dell’ausiliario, con argomentazioni ancorate alle risultanze processuali.
La Corte di merito ha condotto la sua indagine nel solco di questo principio. Ha verificato con rigore ed accuratezza i criteri che hanno orientato la verifica del c.t.u., senza certamente porre in dubbio la veridicità del contenuto delle affermazioni espresse nell’elaborato, ed ha quindi illustrato con puntuale ed adeguata motivazione le ragioni del suo dissenso dal metodo d’indagine applicato e quindi dalle conclusioni
assunte dal predetto ausiliare. Il giudizio che ne ha tratto esprime dunque il risultato del controllo eseguito sull’operato del c.t.u., che rappresenta un tipico apprezzamento di fatto, legittimamente espresso dal giudice di merito, non vincolato di certo dal giudizio espresso dal giudice di primo grado. Ed infatti, in simile evenienza, il giudice è solo tenuto a prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall’appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata (Cass. n. 4582 del 1999), esponendo le ragioni che lo inducono a respingere ovvero ad accogliere le censure attraverso cui sono rappresentati. Né è perciò sindacabile da parte di questa Corte se, com’è avvenuto nel caso di specie, gli elementi di convincimento per disattendere la c.t.u. sono stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici (per tutte, Cass. n. 19661 del 2006; Cass. n. 10849 del 2007). Da ciò discende che il giudice d’appello era libero di controllare ed apprezzare il metodo d’indagine utilizzato dal c.t.u. in senso difforme dal Tribunale, attraverso verifica non coperta in alcun modo, da preclusioni siccome il devolutum , ponendo in discussione il requisito della congruità del valore delle piante di lillà, comprendeva l’indagine sulla sproporzione alla stregua della c.t.u.; quindi di esprimere il conseguente giudizio sul risultato, più o meno appagante, della combinazione dei metodi adottati dall’ausiliare. Del vaglio critico condotto secondo questo percorso logico la decisione impugnata rende conto con
tessuto motivazionale improntato a coerenza e puntualità, che la rende assolutamente insindacabile.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del controricorrente in euro 2.400,00, di cui ero 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda