SENTENZA TRIBUNALE DI VERONA N. 1209 2025 – N. R.G. 00009038 2022 DEL 23 05 2025 PUBBLICATA IL 23 05 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa NOME COGNOME Ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.
9038/2022
promossa da:
(C.F.
, elettivamente
C.F.
domiciliato in Nogare (VR) presso lo studio dell’Avv. COGNOME che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all ‘ atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F.
), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO 37054 NOGARA presso lo studio dell’Avv. COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; P.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all ‘ udienza del 29.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2925/22, con cui il Tribunale di Verona lo ha condannato al pagamento di euro 28.628,59, oltre spese e accessori, in favore del , deducendo: a) la nullità del contratto di accoglimento del 28.6.2010 per contrarietà a norme imperative, non potendo la contrattazione privata regolare l ‘ erogazione di prestazioni socio-sanitarie; b) la non verificabilità dei conteggi effettuati dal c) la prescrizione del credito azionato dall ‘ Istituto; d) l ‘ intervenuta risoluzione del contratto di accoglimento per inadempimento dell ‘ opposta e l ‘ avvenuto accollo per facta concludentia, da parte dell ‘ Ente, delle spese di ricovero della sig.ra ; e) il difetto di legittimazione passiva del , stanti le comunicazioni di recesso del 10.4.2017 e del 31.12.2018. chiedendo il ingiuntivo
Si è costituito in giudizio rigetto dell ‘ opposizione e la conferma del decreto opposto.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data 29.10.2024 sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, l ‘ opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Del tutto privo di pregio è il motivo di opposizione che fa leva sulla nullità del contratto di accoglimento sottoscritto da (doc. 2 fasc. monitorio).
È, infatti, emerso in corso di causa che le prestazioni erogate dall ‘ opposta in favore della madre del , sig.ra , non erano prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma prestazioni meramente assistenziali, posto che l ‘ assistita è stata accolta senza alcuna impegnativa di residenzialità rilasciata dall’ (circostanza non contestata e ammessa nel doc. 4 di parte opponente) e che l ‘ art. 2
del dpcm 8.8.1985 stabilisce che non rientrano tra le attività di rilievo sanitario i ricoveri in strutture protette extra-ospedaliere, meramente sostitutivi dell’assistenza familiare.
Poiché le prestazioni erogate alla sig.ra non sono prestazioni a carico del è da escludersi qualsivoglia profilo di nullità del contratto di accoglienza sottoscritto tra l’opponente e l’opposta ex art. 1418 c.c., in virtù del principio secondo cui ‘ nessuna disposizione di legge stabilisce la nullità di contratti tra privati per il mantenimento di un familiare bisognoso di prestazioni assistenziali presso una struttura recettiva ‘ (Cass. 13.07.2017 n. 17234).
Infondata e del tutto generica è, poi, la deduzione relativa all ‘ impossibilità di stabilire i conteggi delle rette richieste al
dal
.
A fronte delle produzioni documentali allegate a sostegno della richiesta monitoria (docc. 3 -9 fasc. monitorio) l ‘ eccezione sollevata dall ‘ opponente si palesa, invero, del tutto generica e, come tale, inammissibile, non essendo evincibili né gli errori asseritamente commessi dell ‘ Ente creditore nella determinazione del proprio credito né la diversa ricostruzione contabile proposta dal .
Va altresì rigettata l ‘ eccezione di prescrizione del diritto al pagamento delle rette. Al caso di specie non si applica, infatti, la prescrizione presuntiva stabilita dagli artt. 2954 e 2955 c.c., bensì la prescrizione quinquennale prevista dall ‘ art. 2948 n. 4, il cui termine risulta essere stato interrotto dapprima con la raccomandata del 22.3.2022 (doc. 8 fasc. monitorio) e, successivamente, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Del tutto infondata e fantasiosa è anche la deduzione secondo cui incasso della per facta come noto
il mediante la delega all ‘ pensione della sig.ra si sarebbe accollato concludentia , le spese del ricovero, posto che l’accollo –
e come correttamente evidenziato dall ‘ opposta -è un negozio giuridico bilaterale in forza del quale il debitore e un terzo convengono che quest’ultimo assuma il debito dell’altro nei confronti del creditore, sicché detto istituto appare del tutto estraneo alla fattispecie qui esaminata.
Da ultimo, vanno giudicate del tutto irrilevanti, ai fini dell ‘ esonero dell ‘ obbligo di corrispondere la retta in favore dell ‘ Istituto, le dichiarazioni di recesso trasmesse dal (docc. 4 e 6 di parte opponente), in quanto non seguite da una effettiva ripresa in carico della madre, la quale ha potuto fruire, sino al decesso, delle prestazioni assistenziali erogate dal .
Le ulteriori deduzioni in fatto, concernenti il quadro clinico della sig.ra e la conseguente natura sanitaria delle prestazioni erogate dall ‘ Istituto opposto, articolate solo nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., sono state tardivamente allegate e vanno, pertanto, dichiarate inammissibili.
Al rigetto integrale dell ‘ opposizione consegue la condanna di alla rifusione delle spese di lite in favore dell ‘ opposta. Le spese sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività svolta (tutte le fasi, diminuite per quella istruttoria e decisionale).
Non può, per contro, essere pronunciata condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. a carico di , non potendo ritenersi che egli abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l ‘ opposizione e, per l ‘ effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese
di lite, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 23 maggio 2025
IL GIUDICE Dott.ssa NOME COGNOME