Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32256 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32256 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
Oggetto:
intermediazione finanziaria
AC -28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25380/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 659/2021, pubblicata il 26 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (in prosieguo, breviter : ‘la banca’) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del locale Tribunale, condannandola a pagare in favore della RAGIONE_SOCIALE, allora in bonis , la somma di euro 296.247,44, oltre accessori, come conseguenza della declaratoria di nullità del contratto derivato IRS stipulato tra le parti in data 3 ottobre 2008.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che il contratto per cui è causa era nullo, in quanto stipulato nell’ambito di un servizio di negoziazione per conto proprio, in cui cliente e banca sono le uniche parti del contatto, e in relazione al quale trova applicazione l’art. 30, comma 7, del d. lgs. n. 58 del 1998 (in prosieguo, breviter : ‘ TUF ‘) , che prevede, a pena di nullità, l’ avvertimento al cliente della sussistenza della facoltà di recesso; avvertimento, nella specie, non reso; b) che la nullità derivava anche dall’ immeritevolezza di tutela del contratto, poiché privo di riferimento a criteri probabilistici di andamento, ulteriori e diversi dal solo mark to market , peraltro anch’ esso assente nella specie, ciò che ridondava in mancanza di accordo tra le parti sulla misura dell’alea.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
Primo motivo: «I. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 301 c.p.c. e 43 l.f. in materia di interruzione automatica del processo), in relazione all’ art. 360, n. 3) c.p.c.», deducendo la nullità della sentenza impugnata per essere stata depositata dopo il verificarsi di due autonome e automatiche cause di interruzione del processo: la morte del difensore della banca, avvenuta in data 11 ottobre 2020, e la dichiarazione di fallimento della società cliente, avvenuta in data 15 ottobre 2020.
Il motivo è infondato laddove pretende di far discendere automaticamente la nullità della sentenza impugnata dalla semplice allegazione dell’essersi verificate due cause di interruzione automatica del processo, senza minimamente peritarsi, come è invece necessario a tali fini (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29195 del 12/11/2024; id. Sez. 3, Sentenza n. 6838 del 08/04/2016), di allegare e dimostrare il concreto pregiudizio che, per effetto della mancata interruzione, la parte eccipiente abbia subito nell’ esercizio dei propri diritti.
In ogni caso, con riferimento alla morte del difensore della banca, si rileva che l’evento si è verificato in data 11 ottobre 2020, come allega la stessa ricorrente, quando la causa era stata già trattenuta in decisione dalla Corte di appello, come la stessa Corte dà atto a pagina 13 della sentenza impugnata, ove si fa riferimento al trattenimento della causa in decisione alla data del 17 giugno 2020, ai sensi dell’art. 87, comma 7, del d.l. n. 18/2020, ai sensi del quale, in epoca pandemica COVID, era consentito ‘ lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono
la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ‘ . In tale contesto, la ricorrente non allega alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa conseguente alla mancata interruzione del processo, nemmeno con riferimento al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica (cfr. sul punto Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28257 del 04/11/2024), dovendo rilevarsi che l’ udienza di discussione si è tenuta in epoca antecedente all’evento interruttivo e che la camera di consiglio della Corte di appello si è tenuta, come emerge dalla lettura di pag. 22 della sentenza, in data 14 ottobre 2020, dunque solo nove giorni dopo il medesimo evento, senza che vi sia alcuna deduzione inerente a impossibilità o difficoltà a esso conseguente nel deposito degli scritti difensivi conclusivi di quella fase processuale.
Con riferimento alla dichiarazione di fallimento della società cliente , va rilevato che l’evento ha colpito la controparte e non la banca che oggi allega tale circostanza, sicché quest’ultima non è la parte legittimata a far valere l’eventuale nullità degli atti successivi, essendo la stessa individuabile nella sola parte colpita dall’evento, nella specie la curatela fallimentare (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9649 del 13/04/2025) e del resto, nella specie, significativamente la stessa banca ancora una volta non identifica quale sia il pregiudizio che essa abbia subito dalla mancata interruzione del processo per un evento che ha colpito la controparte.
Secondo motivo: «II. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 30 co. Vi D. Lgs. n. 58/1998, come
integrato dalla L. n. 98/2013, in materia di estensione del diritto di recesso ai servizi di investimento), in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.», deducendo l’ erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile retroattivamente la novella del 2013 all’art. 30 Tuf.
Il motivo è infondato, dovendo darsi continuità a quanto condivisibilmente già affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 03/04/2014; Sez. 1, Sentenza n. 1368 del 26/01/2016), secondo cui l’art. 56quater del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. n. 98 del 2013, n. 98, novellando l’art. 30, comma 6, TUF, ha previsto che il diritto di recesso del risparmiatore per l’offerta fuori sede dei servizi di investimento si applica anche ai contratti di negoziazione di titoli per conto proprio stipulati dopo il 1° settembre 2013, e non è norma di interpretazione autentica e, perciò, non ha avuto l’effetto di sanare la nullità dei precedenti contratti privi dell’avviso del recesso accordato all’investitore. Contratti precedenti che, contrariamente a quanto opina la ricorrente, erano da considerarsi nulli, se privi dell’avviso della facoltà di recesso, anche ove riferiti a negoziazioni dirette tra intermediario e cliente, come pure se riferiti a un contratto quadro di investimento, come le Sezioni Unite di questa Corte non hanno mancato di rilevare con la sentenza n. 13905 del 3 giugno 2013.
Terzo motivo: «III. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c. in materia di onere della prova a carico della parte che agisce in giudizio), in relazione all’art. 360 co. I, n. 3) c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 co. I, n. 5) c.p.c., con riferimento
all’erronea valutazione dei mezzi di prova documentale disponibili ed alle risultanze della C.T.U. di prime cure», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata , laddove ha dichiarato la nullità del contratto senza fare alcun riferimento alle risultanze dell’elaborato peritale depositato in primo grado, che aveva accertato la congruità dell’ operazione finanziaria di copertura del mutuo contratto dalla società cliente con il derivato per cui è causa, con la conseguente sussistenza di meritevolezza dell’ operazione e l’ insussistenza della causa di nullità rilevata con riferimento alla mancanza di meritevolezza del contratto.
Il motivo è assorbito dalla reiezione dei precedenti, che hanno consolidato la diversa e alternativa ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale per pervenire alla declaratoria di nullità del contratto oggetto di lite.
Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a. a rifondere al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori
di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME