Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7603 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7603 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29786/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono
– ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE
– controricorrente –
avverso il decreto n. cron. 6259/2017 del Tribunale di Avezzano, depositato il 9.11.2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Unicredit S.p.A. propose domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora innanzi anche RAGIONE_SOCIALE) avente ad oggetto un credito chirografario pari a complessivi € 5.949.810,18, derivante in parte prevalente (€ 5.772.602,31) da residuo ancora dovuto su un contratto di finanziamento stipulato nel 2013 e in parte da saldo negativo di conto corrente (€ 177.207,87).
Il giudice delegato respinse la domanda, accogliendo l ‘ eccezione del curatore secondo cui l ‘ indebitamento della società fallita verso Unicredit S.p.A. sarebbe stato il risultato di una illegittima operazione complessivamente finalizzata solo a far rientrare la banca dall ‘ ingente credito maturato nei confronti della società controllante Ilte RAGIONE_SOCIALE S.p.A.
Unicredit S.p.A. propose opposizione contro il decreto del giudice delegato, che venne respinta dal Tribunale di Avezzano, ma con diversa motivazione, ovverosia previo rilievo d ‘ ufficio della nullità dei contratti di finanziamento (non solo quello datato 2013, ma anche un altro risalente al 2012) per mancanza di forma scritta, posto che risultavano sottoscritti solo dalla cliente e non anche dalla banca.
Contro il decreto del Tribunale Unicredit S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data inizialmente fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
Disposto rinvio per l ‘ impossibilità di costituire il collegio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per l ‘ accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
dopo di che entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso Unicredit S.p.ARAGIONE_SOCIALE denuncia «nullità del decreto impugnato per violazione dell ‘ art. 1421 c.c. e 101, comma 2, c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
La ricorrente si duole che il Tribunale di Avezzano abbia violato il principio del contraddittorio e, in particolare, la precisa disposizione contenuta nell’art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui, se il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d ‘ ufficio, prima di decidere, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata; e ciò «a pena di nullità». Sostiene, inoltre, che il Fallimento, oltre a non sollevare contestazioni sulla conclusione dei contratti di finanziamento, aveva anzi formulato «domande ed eccezioni che presuppongono l’avvenuta conclusione ed esecuzione dei contratti».
Il secondo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 98 e 99 legge fall. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
La ricorrente ravvisa un ulteriore vizio nel provvedimento impugnato per avere il Tribunale violato anche il principio di non contestazione, come esplicitato nell ‘ art. 115, comma 1, c.p.c., sostenendo che il Fallimento avrebbe «espressamente riconosciuto l’ avvenuta sottoscrizione del contratto ad opera di entrambe le parti».
Il terzo motivo censura il provvedimento impugnato per «violazione e falsa applicazione degli artt. 117 T.U.B., 1325,
1326 e 1350 c.c. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere i contratti di finanziamento nulli per mancanza della forma prescritta a pena di nullità dall ‘ art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), dato che la forma scritta richiesta per i contratti bancari deve ritenersi soddisfatta anche nel caso in cui il contratto, che abbia avuto pacifica esecuzione, rechi, come nel caso di specie, la sola sottoscrizione del cliente.
Il carattere assorbente della questione posta con il terzo motivo di ricorso impone la sua trattazione preliminare.
Il motivo è fondato.
4.1. L ‘ art. 117, comma 1, T.U.B. («Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»: d.lgs. n. 385 del 1993) dispone che i contratti conclusi nell ‘ esercizio dell ‘ attività bancaria sono «redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti». In forza del successivo comma 3, «Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo».
Da tali norme, che dunque prevedono una forma ad substantiam , il Tribunale ha tratto la conclusione che fosse necessaria la «la sottoscrizione da parte di ambo i contraenti» e che «la mancanza della sottoscrizione da parte della Banca e del cliente del contratto di finanziamento comporta la nullità del medesimo ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c. e 117 TUB, per mancanza di forma scritta quale requisito di validità del negozio».
In tal senso il giudice del merito si è pronunciato in adesione a ll’ orientamento all’epoca formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’interpretazione dell’art. 117 T.U.B. e dell’analogo art. 23 del T.U.F. («Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»: d.lgs. n. 58 del 1998).
4.2. Tale orientamento è stato però nel frattempo superato dalle sezioni unite, le quali hanno affermato il seguente principio di diritto: « il requisito della forma scritta del contrattoquadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti » (Cass. s.u. n. 898/2018).
Con tale pronuncia il supremo consesso di questa Corte ha riconosciuto che il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità azionabile dal solo cliente, va inteso in senso non strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione d ell’investitore assunta dalla norma, da realizzarsi rendendo edotto il cliente di tutti gli aspetti concernenti l’oggetto e la fase esecutiva dell’accordo .
Alla pronuncia delle sezioni unite ha fatto seguito un costante orientamento conforme delle sezioni semplici, al quale anche in questa sede si ritiene doveroso dare continuità (v., con particolare riferimento ai contratti bancari, Cass. nn. 14243/2018; 14646/2018; 16070/2018; 28500/2023).
4.3. Coglie dunque nel segno la doglianza della ricorrente. Né vale, in senso contrario, l ‘ argomento speso dal Fallimento con riguardo alla mancanza di prova della consegna di un esemplare del contratto al cliente , anch’essa imposta -insieme alla forma scritta -dall ‘art. 117, comma 1, T.U.B.
Innanzitutto si deve osservare che, sulla consegna dei contratti non vi è stato alcun accertamento nel giudizio di merito, non essendo stata ivi sollevata la relativa questione.
Ma, in ogni caso, questa Corte ha già avuto occasione di precisare che la questione della validità del contratto bancario non assorbe in sé quella della consegna di un esemplare del contratto, posto che la nullità di cui all ‘ art. 117, comma 3, T.U.B. presidia l ‘ osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell ‘ accordo, non anche l ‘ adempimento dell ‘ obbligo di consegna dello scritto. Il requisito della forma scritta ad substantiam , previsto tanto dall ‘ art. 117 T.U.B. quanto dall ‘ art. 23 T.U.F., in altri termini, attiene alla veste esteriore del contratto, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che, ove omessa, non produce alcuna nullità negoziale (Cass. nn. 15160/2024; 18230/2024).
4.4. Ha perciò errato il Tribunale ad affermare che la mancanza di sottoscrizione da parte della banca inficiasse la validità del vincolo negoziale e a discorrere conseguentemente de ll’assenza di «un contratto valido opponibile al fallimento».
Atteso che entrambi i contratti di finanziamento furono oggetto di esecuzione, e perfino di modifica con successivi accordi, tanto basta per ritenere esistente la volontà (anche) della banca di concludere i contratti. E ciò preclude una dichiarazione di nullità quale quella resa nel decreto impugnato.
4.5. Il discorso svolto per i contratti di finanziamento deve essere esteso (ed è stato invero già esteso) al contratto di conto corrente il cui saldo negativo è anch’esso oggetto di domanda di insinuazione al passivo.
Infatti, la motivazione sul punto del Tribunale si limita alla fugace affermazione che, per il contratto di conto corrente,
«valgono sostanzialmente le medesime deduzioni» spese per i contratti di finanziamento.
L’accoglimento del terzo motivo di ricorso assorbe l’esame de i motivi primo e secondo , anch’essi strumentali alla negazione della nullità dei contratti stipulati tra le parti.
In definitiva, accolto il terzo motivo di ricorso e assorbiti il primo e il secondo, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Avezzano perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Avezzano, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del