Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3856 Anno 2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1770/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, -controricorrente-
e contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3856 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
-intimata-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1186/2022 depositata il 10/11/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con sentenza del 4.11.2022 la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE avverso sentenza del Tribunale di Torino con la quale, per quanto qui di interesse, era stata rigettata la domanda ex art.2901 c.c. avente ad oggetto un atto di disposizione immobiliare stipulato tra NOME COGNOME e NOME COGNOME. In particolare, RAGIONE_SOCIALE aveva agito in via pauliana nei confronti del COGNOME adducendo di vantare un credito di oltre 400.000 euro per esposizione debitoria bancaria di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, di cui il COGNOME si era reso fideiussore, ma il Tribunale, ritenuta la nullità della clausola contrattuale inclusa nella fideiussione che derogava all’applicazione dell’art.1957 c.c., aveva rigettato la domanda.
RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE succeduta a RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso in base a un unico motivo di doglianza. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con separati controricorsi.
Fissata l’odierna adunanza camerale, entramb i i ricorrenti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Ritenuto che:
1. L’ unico motivo denunc ia violazione dell’art. 360 , primo comma, nn.3, 4 e 5 c.p.c., per violazione dell’ art. 1936 c.c. nonché ‘o messo esame di un fatto e di un documento decisivo ‘.
1.1 Si assume, in particolare, che ‘ la sentenza è ingiusta, laddove la Corte d’Appello ha travisato un documento essenziale ai fini della decisione dell’accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria. La Corte erroneamente ha considerato il contratto stipulato dalle parti nella fattispecie della fideiussione senza motivare congruamente e prescindendo dal testo contrattuale, con ciò violando le norme in materia di fideiussione ed interpretazione dei contratti. La Corte ha ritenuto erroneamente che il contratto sottoscritto dalle parti ripercorresse lo schema fideiussorio ed ha ritenuto di escludere che la garanzia sottoscritta dal COGNOME costituisse un contratto autonomo di garanzia stante l’assenza di espressioni inequivoche quali per esempio ‘ senza poter sollevare eccezioni ‘ , senza considerare, invece, il complessivo tenore letterale della scrittura/modulo sottoscritto in data 30.11.2005 ‘ .
1.2 Il ricorso è ictu oculi inammissibile.
La ricorrente, dopo aver invocato arresti giurisprudenziali in tema di distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia per schermare l’effettiva natura del motivo , propone, argomentando sul contenuto delle clausole, un’interpretazione del contratto diversa da quella adottata dal giudice d’appello, per giungere appunto ad affermare che il complesso tenore delle norme contrattuali richiamate impedirebbe ‘ che il contratto sottoscritto dalle parti ripercorresse lo schema fideiussorio ‘
A prescindere quindi da ogni ulteriore considerazione in merito all’idonea conformazione secondo i parametri di cui ai citati nn.3, 4 e 5 dell’art.360 , primo comma, c.p.c., risulta che il ricorso persegue, sostanzialmente, un terzo grado di merito. Il motivo unico che veicola, invero, è unicamente diretto a sottoporre a questa Suprema Corte una nuova valutazione del materiale probatorio tramite un sindacato di merito precluso al giudice di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Le spese processuali liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese processuali, liquidate per ciascuna in euro 10.000, oltre euro 200 per esborsi, nonché rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME