Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 191 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 191 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20445/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE
-intimata – nonché contro
Oggetto: Contratti bancari – Garanzia – Fideiussione – Contratto autonomo
R.G.N. 20445/2021
Ud. 19/12/2025 CC
COGNOME NOME
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1171/2020 depositata il 25/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1171/2020, pubblicata in data 25 giugno 2020, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE – in qualità di procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE – e nella contumacia di NOME COGNOME, ha respinto l’appello originariamente proposto da COGNOME, e successivamente riassunto da NOME COGNOME, avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano n. 339/2008, pubblicata in data 24 novembre 2008.
COGNOME NOME aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 35.635,53, in favore della Banca di Chianciano Terme, quale somma dovuta in virtù della fideiussione rilasciata dalla stessa COGNOME a garanzia delle obbligazioni assunte della debitrice principale NOME COGNOME.
All’esito del giudizio di prime cure l’opposizione era stata respinta, avendo il Tribunale concluso che le due garanzie rilasciate non costituivano fideiussioni bensì due contratti autonomi di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1957 c.c., e che le stesse, recando l’indicazione dell’ammontare massimo della garanzia, non potevano ritenersi inefficaci ex art. 1469bis c.c.
Proposto appello e costituitasi, tramite il proprio procuratore speciale, RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito, il giudizio si era interrotto a seguito del decesso della stessa NOME COGNOME, venendo poi riassunto da NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Firenze, nel disattendere il gravame, ha, in sintesi:
-dichiarato inammissibili le deduzioni, formulate solo in comparsa conclusionale – con le quali veniva dedotta la nullità delle garanzie per essere le medesime conformi ad uno schema predisposto dall’A.B.I. e ritenuto dalla Banca d’Italia integrante una intesa restrittiva della concorrenza – avendo la Corte territoriale evidenziato l’assenza di allegazione e prova dei presupposti fattuali dell’eccezione, costituiti in primo luogo dal carattere uniforme dell’applicazione delle clausole contestate e dalla presenza di una intesa restrittiva della concorrenza;
-disatteso le deduzioni relative alla qualificazione delle due garanzie come fideiussioni, ribadendo la natura di contratti autonomi di garanzia delle stesse, alla luce delle previsioni in esse contenute ed affermando la legittimità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., nella specie specificamente approvata dalla garante;
-respinto il motivo di gravame col quale si deduceva la sussistenza di un significativo squilibrio contrattuale, osservando che le deduzioni apparivano più riferite all’oggetto del contratto, che tuttavia doveva ritenersi determinato, essendo indicato l’ammontare massimo delle garanzie;
-ritenuto nel concreto non provata l’ipotesi di cui all’art. 1956 c.c. e quindi escluso un comportamento contrario a buona fede dell’istituto di credito;
-confermato quanto opinato dal giudice di prime cure in ordine al rapporto tra le due garanzie e quindi al carattere autonomo e cumulativo delle stesse, in quanto rilasciate in relazione a due distinti rapporti;
-disatteso le contestazioni concernenti il debito garantito, sia in quanto escluse dalla natura autonoma delle garanzie, sia perché nel concreto infondate alla luce della consulenza tecnica disposta in corso di giudizio;
-disatteso integralmente le istanze istruttorie formulate dall’appellante, in quanto inammissibili.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre NOME COGNOME.
Sono rimasti intimati RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a sei motivi.
1.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato: ‘Articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione di legge. Articolo 1362, 1363 e 1370 cod. civ.. Articoli 1322 e 1936 cod. civ. A proposito degli elementi qualificanti la clausola ‘a prima richiesta e senza eccezioni’ e della discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale. Sulla incompatibilità della solidarietà ed invisibilità convenzionale quale manifestazione di accessorietà antitetica alla autonomia della obbligazione qualificante il c.d. contratto ‘autonomo di garanzia” .
1.2. Il secondo motivo di ricorso è rubricato: ‘Articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione di legge. Articolo 1957 cod. civ. Articoli 1469 bis, ter
quater e quinquies cod. civ. (testo vigente all’epoca). Articolo 2697 cod. civ. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Sulla nozione di contraente consumatore e sulla tutela effettiva prescritta dalla normativa eurounitaria. Sulla nozione autonoma di ‘significativo squilibrio malgrado la buona fede’ e di ‘limite alla facoltà del consumatore di opporre eccezioni’. Sull’onere della prova atteso dal contraente professionista riguardo la trat tativa individuale.’ .
1.3. Il terzo motivo di ricorso è rubricato: ‘Articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione di legge. Articoli 1362, 1363 e 1370 cod. civ.Articolo 1346, 1936 e 1938 cod. civ. Articoli 1469 bis, ter quater e quinquies cod. civ. (testo vigente all’epoca). Articolo 2697 cod. civ. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Sulla nozione di contraente consumatore e sulla tutela effettiva prescritta dalla normativa eurounitaria. Sulla nozione autonoma di ‘significativo squilibrio’ ‘malgrado la buona fede’ e di ‘chiarezza e comprensibilità’ della clausola ‘omnibus’ anche quando definitoria dell’oggetto principale del contratto. Sull’onere della prova atteso dal contraente professionista riguardo la trattativa individuale.’ .
1.4. Il quarto motivo di ricorso è rubricato: ‘Articolo 360 numero 4 c.p.c. Omessa pronuncia articolo 112 c.p.c. A proposito della valutazione riguardo la illiceità -dovuta ex ufficio – dei contratti che raccolgono ‘a valle’ clausole abusive conseguenti a negoziati od intese vietate, concluse ‘a monte’, aventi per oggetto o per effetto la riduzione della concorrenza anche in danno del contraente consumatore.
Articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione di legge. Articolo 1469 bis cod civ. (testo vigente all’epoca); direttiva 93/13/CEE del Consiglio
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Articolo 101 TFUE. Articoli 1418, 1419 e 1421 cod civ. articolo 1957 cod. civ. A proposito della illiceità dei contratti che raccolgono ‘a valle’ clausole abusive conseguenti a nego ziati od intese vietate, concluse ‘a monte’, aventi per oggetto o per effetto la riduzione della concorrenza anche in danno del contraente consumatore.’ .
1.5. Il quinto motivo di ricorso è rubricato: ‘Articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione di legge. Articoli 2730 e 2735 cod. civ. Articolo 2697 cod. civ. in relazione agli articoli 2727 e 2729 cod. civ.. ed all’articolo 115 secondo comma c.p.c.. Articolo 1956 cod. civ. in combinato disposto con l’artico lo 1375 cod. civ.. Riguardo la prova attesa dal fideiussore circa il deterioramento della condizione patrimoniale del debitore principale e circa l’erogazione del nuovo credito. Riguardo la prova attesa dal creditore bancario a proposito dello speciale consenso ottenuto dal fideiussore.’ .
1.6. Il sesto motivo di ricorso è rubricato: ‘Articolo 360 numero 4 c.p.c. violazione della legge processuale. Articolo 112 c.p.c. omesso esame della eccezione sollevata dalla parte appellante e comunque valutabile anche di ufficio. A proposito della necessaria rappresentazione -tramite eccezione difensiva – della accettazione con il beneficio dello inventario della eredità relitta dal debitore.
Violazione di legge. Articolo 360 numero 3 c.p.c. Articolo 490 cod. civ. Errore di giudizio per omesso riconoscimento della limitazione della responsabilità patrimoniale dell’erede del debitore nonostante l’accettazione della eredità relitta dal fideiussor e fosse avvenuta con il beneficio dello inventario.’ .
Questa Corte deve preliminarmente rilevare l’assenza in atti di adeguata prova della notifica del ricorso nei confronti di NOME
COGNOME, già parte contumace del giudizio di appello e da considerarsi litisconsorte necessario processuale.
A questo punto si rende necessario rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente un termine entro il quale procedere o alla produzione della documentazione relativa al perfezionamento della notifica già compiuta oppure alla rinnovazione della notifica stessa.
P. Q. M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo ed assegna alla parte ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, entro il quale depositare la documentazione relativa al perfezionamento della notifica già compiuta oppure procedere ad una nuova notifica del ricorso a NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 19 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME