Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31556 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31556 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10739/2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente –
contro
NOME NOME;
– intimato –
nonchè contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO
Pec:
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 66/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che
I sigg. NOME ed NOME COGNOME, essendo subentrati nel contratto di locazione sottoscritto dalla defunta madre NOME COGNOME con la società RAGIONE_SOCIALE relativo ad immobile sito in Treviso, con ricorso per decreto ingiuntivo intimarono alla società conduttrice il pagamento di somme dovute a titolo di canoni scaduti ed essendo la società stata cancellata dal Registro delle Imprese, ottennero il decreto ingiuntivo escutendo la fideiussione a prima richiesta rilasciata dai fideiussori NOME NOME e NOME COGNOME per € 6 .000,00;
gli intimati proposero opposizione sollevando una serie di eccezioni ma il Tribunale di Treviso prima e la Corte d’Appello di Venezia poi rigettarono l’opposizione e le domande riconvenzionali degli opponenti ritenendo che la polizza fideiussoria escussa ai loro danni fosse non una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia, con la clausola a prima richiesta, con la conseguente inopponibilità da parte dei fideiussori delle eccezioni riferibili al rapporto principale, con particolare riguardo a quelle dedotte negli artt. 1945, 1956 e 1957 c.c.
avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;
NOME e NOME COGNOME resistono con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c.
Considerato che
con il primo motivo -violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. ) in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. il ricorrente lamenta che la sentenza è priva di motivazione per aver qualificato il contratto quale ‘contratto autonomo di garanzia con clausola a prima richiesta’ ritenendo erroneamente che il massimale di € 6 .000,00 -definito con l’impegno di garanzia in via forfettarianon abbia riferimento diretto ai canoni mensili di locazione il cui ammontare corrispondeva incontest atamente ad € 1 .300,00;
si duole dell’apparenza della motivazione là dove perché il contratto di fideiussione indica espressamente la somma di € 6 .000,00 ‘pari a circa sei mensilità del canone di locazione’, asseritamente emergendo chiara la volontà delle parti di determinare l’accessorietà della fideiussione al rapporto principale, con conseguente necessità dello scrutinio di tutte le eccezioni sollevate in ordine al suddetto rapporto;
con il secondo motivo -violazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1362, 1363, 1936 e ss. c.c. – lamenta la violazione di norme di ermeneutica contrattuale con riguardo alla qualificazione del contratto quale ‘autonomo di garanzia’;
il ricorso è inammissibile;
i motivi presuppongono come noto il contenuto del contratto che non viene invero riportato nella parte d’interesse a suffragio delle
mosse censure, in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co., c.p.c. ;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.800 , di cui € 200 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione