Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29757 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12370/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1188/2021 depositata il 16/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2012 la società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE e i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME per sentirli condannare al pagamento, in suo favore, dell’importo di 172.212,94.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva che, la somma le era dovuta a titolo di rimborso del pari importo versato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 1 giugno 2012.
L’NOME aveva stipulato polizza fideiussoria in favore della RAGIONE_SOCIALE nella specifica qualità di rappresentante fiscale della società statunitense RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE entrate con riferimento ad un rimborso Iva richiesto dalla società estera relativo all’anno d’imposta 2007. La garanzia era stata prestata fino a concorrenza di 170.212, 74. I coniugi COGNOME si impegnavano a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE nel caso la polizza fosse stata escussa.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza resa il 30 settembre 2013, ha qualificato il contratto tra RAGIONE_SOCIALE e TCS come polizza fideiussoria a prima richiesta, integrante un contratto autonomo di garanzia, ricavandone la conseguenza che NOME non avrebbe potuto sottrarsi al pagamento intimatole dall’RAGIONE_SOCIALE non ricorrendo i presupposti dell ‘exceptio doli .
Inoltre, il tribunale in merito alla condotta tenuta da RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto di escludere qualsivoglia profilo di violazione degli obblighi di buona fede nell’esecuzione del contratto così come la violazione di specifici obblighi contrattuali. Pertanto, disattendendo le difese di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che proprio in capo a quest’ultima gravasse l’obbligo di pagamento in quanto direttamente obbligata in virtù del contratto di garanzia sottoscritto. Quanto alle posizioni dei fideiussori COGNOME e COGNOME, il tribunale ha individuato il titolo del loro obbligo solidale nella dichiarazione da essi pacificamente sottoscritta e rilasciata ad RAGIONE_SOCIALE, diversa dalla polizza e dall’appendice e pertanto del tutto impermeabile alle problematiche sollevate in ordine alla sottoscrizione di tali atti da parte del contraente effettivo. Ha, anche, ritenuto irrilevante la circostanza, e comunque non provata, secondo la quale il COGNOME ebbe a sottoscrivere la polizza rilasciata da RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1188 del 16 febbraio 2021, ha confermato la sentenza impugnata e rigettato gli appelli di RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto in via subordinata al secondo e quarto motivo, i signori COGNOME e COGNOME lamentano
la nullità della sentenza per violazione dell’art. 274, comma 2, c.p.c., non avendo delibato sull’istanza di riunione, formulata in primo grado, tra il presente procedimento ed altro allo stesso connesso, avviato dagli odierni ricorrenti e avente ad oggetto l’accertamento negativo dello stesso credito fatto valere nella causa a cognizione sommaria (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).
Il giudice del primo grado, a fronte di tale istanza, avrebbe dovuto riferire al Presidente, prescindendo dalla produzione degli atti dell’altro giudizio, perché non richiesta dall’art. 274, comma 2, c.p.c. e non spettando a lui la valutazione sull’opportunità di riunione, ma al giudice designato dallo stesso Presidente.
5.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente, in via principale, si duole della mancata e/o falsa applicazione degli artt. 1710, comma 1, e 1711 c.c., dell’art. 38bis, d.p.r. n. 633/1972, nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Sostengono che la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sul mandato per aver accolto la domanda di NOME malgrado il suo grave inadempimento agli obblighi di mandatario, avendo provveduto al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, in mancanza dei presupposti di legge e di contratto, in tal modo violando anche i principi generali di correttezza e buona fede.
Sul punto, deducono la contraddizione della decisione per aver la Corte, dapprima, affermato che l’art. 5 RAGIONE_SOCIALE condizioni generali di polizza era riproduttivo dell’art. 38bis, d.p.r. n. 633/1972, prevedendo anche lui come presupposto del pagamento la notifica dell’atto amministrativo, e, poi, ritenuto legittimo quello eseguito da NOME, sebbene la notifica di tale atto non fosse avvenuta. Inoltre, detto pagamento sarebbe avvenuto senza sollevare l’ exceptio doli , malgrado la consapevolezza dell’abusività della pretesa dell’Amministrazione. Tanto integrerebbe la violazione, pure verso i fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, dei ricordati principi di
correttezza e buona fede, con conseguente venir meno del diritto al rimborso di quanto pagato.
5.3. Con il terzo motivo, articolato ancora in subordine rispetto al secondo e quarto motivo, parte ricorrente prospetta la nullità della sentenza per non aver il giudice del gravame ammesso la prova testimoniale articolata in primo grado, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte romana avrebbe dovuto accogliere le richieste di assunzione della prova orale, in quanto funzionali a sostenere l’ exceptio doli ed avrebbe errato nel non disporre il mutamento del rito (da sommario a cognizione ordinaria). Inoltre, nel richiamare l’ordinanza del 18.03.2013, avrebbe erroneamente affermato che gli odierni ricorrenti non avevano chiesto l’annullamento della fideiussione (cfr. p. 6, sentenza impugnata n. 1188/2021 e p. 18, memoria di costituzione primo grado).
5.4. Con il quarto motivo di ricorso, formulato in via principale, i signori COGNOME e COGNOME denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Sostengono l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE clausole vessatorie tra cui l’obbligo a loro carico di pagamento ‘a prima richiesta e senza eccezioni’ perché redatte utilizzando caratteri microscopici, con conseguente loro non conoscibilità da parte degli odierni ricorrenti, e perché non approvate in modo specifico e separato.
Evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico, nonché di efficienza e di coerenza processuale impongono di esaminare dapprima i motivi articolati in via principale e poi quelli proposti in via subordinata.
I primi (secondo e quarto) sono inammissibili, dal momento che nessuno dei due assolve alla funzione di sviluppare adeguate critiche alla sentenza gravata, in modo da consentire un puntuale e ragionato esame RAGIONE_SOCIALE doglianze alla stessa mosse, con indicazione
RAGIONE_SOCIALE contrarie ragioni di fatto e di diritto giustificative RAGIONE_SOCIALE medesime doglianze. Quest’ultime, non si confrontano con la ratio decidendi della decisione censurata, risolvendosi nella ripetizione RAGIONE_SOCIALE difese già dedotte in appello, motivatamente esaminate e disattese dalla Corte di merito (cfr. pp. 13-18 sentenza impugnata n. 1188/2021).
Quando invece, nel ricorso per cassazione, il grado di specificità dei motivi deve garantire a questa Corte il vaglio della decisione contestata, non potendosi ritenere ammissibile la riproposizione di critiche generiche, già puntualmente confutate dalla sentenza di secondo grado.
Passando all’analisi dei due singoli motivi, rileva questo collegio come il secondo prospetti solo apparentemente una violazione di legge, mirando ad ottenere una inammissibile rivalutazione dell’interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE clausole contrattuali, in particolare dell’art. 5 RAGIONE_SOCIALE condizioni generali della garanzia, operata dai giudici di merito.
Sul punto, infatti, consolidata è la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ‘l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione’ (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 maggio 2024, n. 13098; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 10 aprile 2024, n. 9617; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 6 marzo 2024, n. 6037; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 17 gennaio 2024, n. 1840).
La medesima giurisprudenza, nell’ottica di accertare la violazione o meno dei suddetti canoni ermeneutici, ha precisato che ‘non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in
concreto violati, con la precisazione del modo e RAGIONE_SOCIALE considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire’ (cfr. ex multis , Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 giugno 2024, n. 15367; Cass. civ., Sez. I, Ord., 28 maggio 2024, n. 14842; Cass. civ., Sez. I, Ord., 21 febbraio 2024, n. 4600; Cass. civ., Sez. I, Ord., 5 luglio 2023, n. 18967; Cass. civ., Sez. I, Ord., 7 aprile 2023, n. 9533).
Nel caso, parte ricorrente, non solo non formula correttamente il vizio di legge a cui fa riferimento, ma neppure opera nel rispetto dei suddetti principi di autosufficienza e specificità, non indicando le clausole contrattuali, neppure riportando per intero il citato art. 5 RAGIONE_SOCIALE condizioni generali, non consentendo in tal modo a questo collegio di esercitare il suo controllo sulla logicità della sentenza.
Aggiungasi che COGNOME e COGNOME neppure spiegano come e perché sarebbero state violate le norme di cui deducono l’inosservanza. E le argomentazioni di tipo assertivo evocative non sono sufficienti a far comprendere le ragioni del perché le richiamate norme si scontrerebbero con il contenuto della sentenza, per cui i dedotti errores in iudicando si rivelano del tutto disancorati dalla motivazione della sentenza impugnata.
Con riferimento al quarto motivo di ricorso, osserva il collegio come anch’esso sconti il difetto dei requisiti di previsti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. oltre quello di specificità, non consentendo il raggiungimento del risultato favorevole voluto dai ricorrenti. Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui ‘è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso,
correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea’ (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 5 gennaio 2024, n. 316 Cass. civ., Sez. II, Ord., 19 luglio 2023, n. 21230; Cass. civ., Sez. V, Ord., 3 luglio 2021, n. 18889).
Nella specie, parte ricorrente si è limitata a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. in relazione all’appendice della polizza DF0606386, che asserisce contenere un’approvazione cumulativa RAGIONE_SOCIALE relative clausole, riportate con caratteri minuscoli, ancora una volta, senza però trascriverne interamente il contenuto, indispensabile invece per valutare la loro natura vessatoria o meno, esclusa dai giudici di merito.
6.1. Il mancato accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso rende superfluo l’esame del terzo, rimanendone assorbite le relative doglianze.
6.2. La trattazione in ordine logico dei motivi di ricorso, comporta l’analisi del primo di essi per ultimo.
Detto motivo, che riguarda il dovere del giudice di riferire al capo dell’ufficio in caso di connessione della causa a lui assegnata con altra pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, che la violazione dell’art. 274, comma 2, c.p.c., ‘è inidonea a determinare la nullità della sentenza, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione RAGIONE_SOCIALE cause, e non ad una fase dell’iter formativo del convincimento del giudice’. Con la precisazione che l’esercizio (in positivo o negativo) del potere di disporre la riunione di cause non è mai censurabile in sede di legittimità, essendo i relativi provvedimenti di natura ordinatoria e fondati su valutazioni di mera opportunità
(cfr. Cass. civ., Sez. lav., 7 settembre 2016, n. 17708; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 27 dicembre 2013, n. 28704; Cass. civ., Sez. III, 25 gennaio 2008, n. 1697).
Per tutto quanto illustrato, il motivo ricorso merita di essere respinto.
7. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità che liquida in complessivi Euro 9.200 di cui 9000 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza