Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29551 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29156/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, e rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato presso l’AVV_NOTAIO da cui è rappresentato e difeso
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 796/2022 depositata il 29/9/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE otteneva il 21 gennaio 2011 decreto ingiuntivo dal Tribunale di Reggio Calabria, che intimava a RAGIONE_SOCIALE di corrisponderle la somma di euro 165.214, oltre interessi e spese, per una ‘polizza fideiussoria’ di RAGIONE_SOCIALE rilasciata il 10 gennaio 2008 a garanzia di lavori affidati con appalto da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE per la stazione di Sibari.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione; RAGIONE_SOCIALE si costituiva, insistendo nella pretesa. Nel giudizio effettuava intervento volontario la società AVV_NOTAIO COGNOME, anch’essa chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1931/2012, rigettava l’opposizione e dichiarava diritto di regresso della opposta nei confronti della intervenuta.
RAGIONE_SOCIALE e la società AVV_NOTAIO COGNOME proponevano due distinti appelli, che venivano poi riuniti, e ai quali RAGIONE_SOCIALE resisteva.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 796/2022, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE. NOME COGNOME – che nelle more era fallita -e accoglieva per il resto gli appelli revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, composto di due motivi, cui resistono con rispettivi controricorsi il Fallimento e la compagnia assicuratrice.
Sia la ricorrente, sia il Fallimento hanno depositato memoria.
Considerato che
Con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 113 d.lgs. 163/2006; la ricorrente censura pure la motivazione della sentenza per illogicità e contraddittorietà.
La Corte d’appello, dopo avere qualificato correttamente la polizza come ‘contratto autonomo di garanzia’, ha poi affermato a pagina 13 della sentenza, erroneamente secondo RAGIONE_SOCIALE, che ‘la stazione appellante può soddisfare il proprio credito procedendo alla escussione della garanzia, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito del quale è tenuta a fornire la prova’.
In tal modo, sempre ad avviso della ricorrente, il giudice d’appello contraddice la pacifica giurisprudenza di legittimità sul contratto autonomo di garanzia, per cui ‘l’obbligo di pagamento del garante statuisce dalla mera enunciazione dell’inadempimento’.
Osserva altresì la ricorrente che la cauzione del 10% dell’importo contrattuale è disciplinata dall’articolo 113 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., e va prestata dall’aggiudicatario proprio a garanzia dell’adempimento del contratto d’appalto; l’articolo 113, secondo comma, in particolare, prescrive che la garanzia deve prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, c.c., e stabilisce l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta dell’appaltante; e il d.m. 12 marzo 2004 ha approvato ‘lo Schema Tipo 1.2 contenente il contenuto tipico della cauzione definitiva negli appalti pubblici’. Tali disposizioni normative sono espressamente richiamate dalla polizza RAGIONE_SOCIALE, che in appendice si qualifica ‘conforme’ all’appena citato articolo
113, dichiarando che RAGIONE_SOCIALE ‘rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia ad avvalersi del … secondo comma dell’art. 1957 c.c.’ e stabilisce che ‘l’operatività della garanzia … sarà entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante’ (il documento è agli atti).
Quindi si tratta di garanzia a prima richiesta, il cui credito ha natura indennitaria e non corrisponde nel quantum al danno subito dall’appaltante assicurato. In realtà la cauzione è ‘sganciata sia dal principio strettamente assicurativo … sia dal principio che sostiene la disciplina della fideiussione’, e ‘preclude al garante l’opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore’, assicurando al garantito ‘una disponibilità di denaro immediato’, instaurando ‘una obbligazione diretta ed autonoma dell’assicuratore nei confronti del beneficiario’ (Cass. sez. 3, 3 febbraio 1999 n. 920 e Cass. sez. 3, 20 aprile 2004 n. 7502).
Si sostiene che il giudice d’appello ha invocato giurisprudenza inconferente (Cass. 21205/2014 e Cass. 1212/1979) perché non attinente al contratto autonomo di garanzia -‘quale è pacificamente la polizza RAGIONE_SOCIALE in questione’, come riconosce espressamente pure il giudice d’appello – bensì a cauzione non a prima richiesta, cioè ‘garanzia reale generica’ inquadrabile nello schema della fideiussione. Se ne deduce la contraddittorietà della motivazione e l’errore di diritto: per i contratti autonomi di garanzia S.U. 2947/2010 (per cui l’indennizzo è di ‘somma di denaro predeterminata’), Cass. 32402/2019, Cass. 8874/2021, Cass. 19693/2022 e altri arresti riconoscono che si è dinanzi ad obbligazione di garante autonomo distinta da quella del debitore principale. Inoltre, il creditore che se ne avvale non ha onere di provare l’inadempimento del debitore principale (Cass. 10652/2008), potendogli il garante opporre soltanto l’ exceptio doli generalis , denunciante un abuso della richiesta di garanzia prima
facie (Cass. 15126/2012, Cass. 16213/2015 e Cass. 20509/2019).
E nel caso in esame non vi sarebbe stata ‘nessuna concreta allegazione ancor prima che prova’ di ‘comportamento doloso, fraudolento o manifestamente abusivo’ di RAGIONE_SOCIALE.
Si chiede in conclusione, se non viene decisa la causa in merito ex articolo 384, secondo comma, c.p.c., la cassazione con rinvio.
Con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., nonché omessa o erronea valutazione di risultanze probatorie.
La Corte d’appello – lamenta la ricorrente ha negato l’applicabilità del principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. perché RAGIONE_SOCIALE a proposito del danno avrebbe compiuto ‘un’allegazione generica’. Si contesta ciò, richiamando vari elementi della vicenda, per concludere come nel precedente motivo, ovvero chiedendo la cassazione con rinvio se non viene decisa la causa in merito ex articolo 384, secondo comma, c.p.c.
La complessità delle tematiche proposte nel ricorso, evidenziata dalla sintesi sopra svolta, giustifica la trattazione della causa alla pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione del P.G.
Va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, diponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2024
Il Presidente NOME COGNOME