Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21856 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 29/07/2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME
Consigliere
COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Oggetto:
Contratti
bancari
Ad.19/06/2025
CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3327 R.G. anno 2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
Carsillo;
ricorrente
;
contro
RAGIONE_SOCIALE Intesa Sanpaolo s.p.a., NOME COGNOME
avverso la sentenza n. 7138/2023 dalla Corte di appello di Roma il 7 novembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. ─ E’ stata impugnata per cassazione la sentenza resa dalla
Corte di appello di Roma in data 7 novembre 2023: con tale pronuncia è stato respinto il gravame proposto avverso la decisione di revoca di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale capitolino nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’importo di euro 146.132,10, oltre interessi.
L’ingiunzione era stata pronunciata, oltre che nei confronti dei predetti COGNOME, Greci, COGNOME e COGNOME, nella veste di garanti, nei riguardi della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE, successivamente dichiarata fallita (per il che la domanda proposta nei confronti di questa era stata dichiarata improcedibile dal Tribunale di Roma).
─ E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -La proposta ha il tenore che segue:
«ol primo motivo si oppone violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi; col secondo si denuncia violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c., oltre che degli artt.1322, 1362 e ss., 1945 e 2697 c.c.;
«assume la ricorrente, col primo motivo, che ‘l tema della nullità, anche semplicemente parziale, dei rapporti, cioè, era stato affrontato ed obliterato negativamente dal Giudice di prime cure, di talché la Corte distrettuale non poteva, comunque, scandagliare gli stessi e ritenere sussistenti profili patologici dei medesimi ‘; col secondo l’istante deduce che il rapporto garantito non era affetto da alcuna patologia invalidante e che ai fideiussori era preclusa la facoltà di formulare contestazioni quanto al rapporto fondamentale garantito;
«in realtà, la Corte di appello ha richiamato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha osservato: ‘nche qualificando l’accordo come contratto autonomo di garanzia con rinuncia a tutte le
Numero registro generale 3327/2024
Numero sezionale 2581/2025
Numero di raccolta generale 21856/2025
Data pubblicazione 29/07/2025
eccezioni relative al rapporto fondamentale, si ritiene che i garanti possano sempre opporre le nullità del contratto fondate sulla violazione di norme imperative o sulla illiceità della causa del contratto, non potendosi realizzare conseguenze vietate dal l’ordinamento’: in tal modo il Tribunale, che si è espresso nei termini appena richiamati, e la Corte di appello, che non ha smentito quanto affermato dal Giudice di prima istanza, hanno reputato irrilevante la qualificazione del contratto, visto che le indicate nullità sarebbero state opponibili sia dal fideiussore che dal garante autonomo;
«la conclusione è innegabilmente corretta alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza della S.C., per cui nel contratto autonomo di garanzia il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative (Cass. 31 marzo 2023, n. 9071; Cass. 16 febbraio 2021, n. n. 3873; Cass. 10 gennaio 2018, n. 371);
«ciò detto, la pronuncia impugnata si fonda anzitutto sulla circostanza per cui la banca non aveva dato prova del proprio credito: profilo, questo, cui è evidentemente estraneo il tema della nullità contrattuale per violazione di norme imperative;
«la suddetta inosservanza di norme imperative è stata presa in considerazione, dalla Corte di merito, a proposito dello ius variandi e della violazione della disciplina cogente posta dall’art. 118 t.u.b.; ma sul punto il Giudice del gravame risulta essersi conformato alla pronuncia di primo grado, ove era stato chiarito che il saldo del conto era stato calcolato ‘ ignorando le variazioni delle condizioni economiche sfavorevoli al correntista e che non risultano comunicate dalla banca in conformità con l’art. 118 t.u.b. ‘ (cfr. ricorso, pag. 15);
«è conseguentemente escluso che la Corte di merito abbia rilevato d’ufficio nullità che il Tribunale aveva ignorato;
«peraltro, come è noto, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad
Numero registro generale 3327/2024
Numero sezionale 2581/2025
Numero di raccolta generale 21856/2025
Data pubblicazione 29/07/2025
una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione -e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia -trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (per tutte: Cass. Sez. U. 22 marzo 2017, n. 7294): né può ipotizzarsi essersi formato, in primo grado, un giudicato sulla validità del contratto, visto che – a prescindere da ogni ulteriore considerazione – lo stesso Tribunale ha implicitamente riconosciuto l’esistenza di nullità contrattuali, non spieg andosi, diversamente, quanto dallo stesso rilevato con riguardo all’opponibilità delle nullità stesse da parte del garante autonomo;
« va considerato, poi, che, riflettendo l’illegittima applicazione dello ius variandi la violazione di una norma imperativa (quella di cui all’art. 118 t.u.b.), al garante autonomo sarebbe stata opponibile la relativa eccezione: il che conferma l’irrilevanza della questione qualificatoria della garanzia prestata, essendo, sul punto, la disciplina della fideiussione allineata a quella del contratto autonomo di garanzia;
«priva di fondamento è da ultimo, la doglianza, formulata dalla ricorrente, quanto alla mancata valorizzazione della circostanza per cui il credito garantito era stato accertato in sede concorsuale;
«vero è, infatti, che il rapporto di subordinazione e dipendenza dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, nel senso che il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l’esistenza e l’ammontare del debito garantito può utilizzare, quale valida prova presuntiva, il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito (così, ad esempio, Cass. 10 novembre 2015, n. 22954); tuttavia, non può convertirsi quella che è una facoltà del giudice del merito in un vincolo conformativo operante nei confronti del
medesimo: e nella fattispecie la Corte di appello ha tradotto il suo potere valutativo nell’affermazione, sottratta al sindacato di legittimità, per cui l’accertamento operato in sede fallimentare costituiva un ‘ elemento isolato ed anzi contraddetto dalla copiosa documentazione prodotta alla luce della normativa vigente e dell’esame peritale’ ».
Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che non sono state del resto in alcun modo confutate dalla parte ricorrente.
Il ricorso è dunque respinto.
4 . -Non essendovi stata resistenza, non è luogo a pronuncia sulle spese, né deve statuirsi sulla condanna della ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Va invece fatta applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 19 giugno 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME