Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33866 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33866 Anno 2023
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29257/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME, domiciliazione digitale
;
(CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SRAGIONE_SOCIALENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1165/2020 depositata il 13/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che :
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1165 del 2020 della Corte di appello di Roma, esponendo che:
-aveva avuto incarico, da parte di RAGIONE_SOCIALE, per lavori di metanizzazione su tratto stradale gestito dall’ente;
–NOME aveva richiesto e ottenuto il rilascio di una garanzia, relativa ai lavori medesimi, da parte della compagnia RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE;
-i lavori erano stati eseguiti e completati nel 2001, con strada aperta al traffico;
-nel 2006 NOME aveva lamentato la precaria conservazione di alcuni punti del manto stradale, e la deducente, pur non essendo tenuta, trattandosi di manutenzione della via,
aveva svolto lavori conservativi come da verbale di sopralluogo e constatazione di ottemperanza;
-nel 2006 la deducente aveva eseguito ulteriori rifiniture, con richiesta all’RAGIONE_SOCIALE di specificare eventuali contestazioni, rimasta senza esito;
-nel 2007 aveva richiesto ad RAGIONE_SOCIALE di svincolare la polizza, ma l’ente aveva avanzato altre pretese al riguardo;
-aveva inoltre richiesto una verifica in contraddittorio, rimasta senza esito;
-nel 2008 NOME aveva chiesto l’escussione della polizza per l’intero importo, senza quantificazione delle opere coinvolte e del nesso con gli originari lavori;
-la deducente aveva quindi diffidato il garante dall’effettuare pagamenti, e quest’ultimo aveva perciò convenuto NOME, in uno alla deducente, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza del diritto all’escussione della garanzia, oppure che, con azione di rilievo per cauzione, l’esponente mettesse a disposizione la somma che avrebbe dovuto erogare all’ente pubblico;
-l’ente aveva resistito e la deducente altrettanto, dichiarandosi legittimata alla ‘ exceptio doli ‘ e interponendo domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’accertamento dell’insussistenza del preteso inadempimento, con conseguente inesistenza del diritto vantato dall’ente medesimo;
-il Tribunale aveva rigettato la prima domanda del garante, accogliendo invece quella di rilievo per cauzione, e aveva altresì rigettato la domanda di accertamento negativo della deducente;
-la Corte di appello aveva disatteso il gravame osservando che:
-la polizza aveva garantito sia i lavori di posa in opera delle condutture che quelli di ripristino;
-l’eccezione di dolo con cui era stato contrastato il contratto autonomo di garanzia, nella misura massima prevista, non era fondata poiché si era risolta nell’opposizione di eccezioni tipicamente proprie del debitore principale nei suoi rapporti con il creditore della rispettiva prestazione, attinenti infatti al compiuto svolgimento dei lavori;
-la perizia giudiziale svolta aveva attestato lo svolgimento a regola d’arte di parte dei lavori, e l’impossibilità di verificare la residua e minor parte su tratti già ripristinati da RAGIONE_SOCIALE;
-quest’ultima circostanza, ossia l’intervenuta necessità di svolgere lavori di ripristino, seppure non nell’immediatezza della consegna di quelli della deducente, e altresì quella della contestazione, nel 2008, svolta da RAGIONE_SOCIALE proprio relativamente ai tratti di strada oggetto poi degli interventi dell’ente che avevano impedito al consulente giudiziale il completamento della verifica demandatagli, avevano avvalorato la tesi del mancato svolgimento di idonei lavori di ripristino dopo la posa in opera delle condutture, sicché, conclusivamente, la deducente non aveva offerto prova dell’insussistenza dell’inadempimento di cui aveva domandato l’accertamento;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che ha proposto altresì ricorso incidentale adesivo;
resiste con controricorso anche NOME;
Rilevato che :
con il primo motivo principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 14 del Codice stradale, poiché la Corte di appello avrebbe
errato disapplicando il principio di non contestazione rispetto alle allegazioni fattuali svolte dalla deducente in specie con la memoria di precisazione assertiva, da cui era emersa l’ottemperanza alle contestazioni svolte da RAGIONE_SOCIALE del 2006, e la tardiva e pretestuosa contestazione svolta da ultimo dall’ente nel 2008, all’univoco fine di escutere abusivamente la garanzia imputando così i costi di manutenzione della strada di cui avrebbe dovuto farsi carico, laddove la consulenza d’ufficio aveva comunque accertato la corretta esecuzione dei lavori per quanto ancora verificabile, e fermo restando che l’onere della prova, anche nell’azione di accertamento negativo, avrebbe dovuto farsi ricadere in capo al preteso titolare del diritto negato, secondo le comuni e non derogate regole generali;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato non imputando ad RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare i danni lamentati, a fronte delle riassunte risultanze fattuali e peritali che indicavano univocamente l’abusiva escussione della garanzia, e così negando illegittimamente anche il diritto di rivalersi sul garantito quantomeno nella misura dell’acclarata adempienza;
con il terzo motivo si prospetta la nullità della sentenza per omesso esame delle risultanze documentali, e in particolare del disciplinare di affidamento dei lavori, del verbale di sopralluogo e accertata ottemperanza del 2006, di cui in parte narrativa, e delle missive del 2006 e del 2007 con cui la deducente aveva chiesto ad NOME di specificare quali fossero le ulteriori contestazioni e quale fosse la riferibilità di quelle ai lavori svolti nel 2001;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti, 1936, 1944 cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel qualificare il contratto quale autonomo di garanzia e non fideiussione, secondo
l’indicazione letterale del negozio e stante l’assenza di diciture come ‘a prima richiesta’ o ‘senza eccezioni’, ferma l’irrilevanza al riguardo del beneficio di previa escussione del debitore garantito che era stata pattuito, con conseguente estinzione della garanzia essendo scaduta l’obbligazione principale, e per mancanza di proposizione tempestiva di azioni di recupero da parte del preteso creditore;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente liquidato le spese senza compensazione neppure parziale, utilizzando i parametri medi nonostante la natura di causa di pronta soluzione che aveva condotto alla decisione ex art. 281-sexies, cod. proc. civ., ed essendo così mancate le principali attività difensive inerenti alla fase decisionale;
RAGIONE_SOCIALE ha interposto ricorso incidentale adesivo rispetto alle censure svolte col ricorso principale;
Considerato che :
il primo, secondo e quarto motivo di ricorso principale, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
va subito osservato che la società ricorrente non riporta in alcun modo il contenuto delle memorie assertive in cui avrebbe allegato i fatti che assume non contestati, né palesa a cosa specificamente si riferisse il Tribunale menzionando il carattere pacifico della ricostruzione dei fatti della deducente (pag. 12 del ricorso), in violazione, per aspecificità, dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
ciò posto, se da una parte questa Corte ha affermato che il creditore, il quale escute una polizza fideiussoria, è tenuto a provare i presupposti per l’operatività della garanzia pur se convenuto in un giudizio di accertamento negativo, poiché, ai sensi
dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare e intenda farlo valere (Cass., 21/12/2014, n. 26158), è stato al contempo chiarito che nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell’accessorietà, spetta al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d’immediata escussione della garanzia, quale pattuita, la prova dell’esatto adempimento del debitore (Cass., 12/12/2008, n. 29215);
in altri termini, nell’ipotesi di garanzia accessoria è sempre onere del creditore della prestazione garantita dimostrare la sussistenza del credito oggetto di garanzia, mentre nell’ipotesi di garanzia autonoma è colui che solleva l’eccezione di dolo a doverne dimostrare il fondamento, proprio perché ne è permessa l’escussione senza previamente dimostrare l’inadempimento, non essendo possibile opporre altre eccezioni quali, tipicamente, quelle spettanti al debitore principale;
ciò detto, la censura rivolta nel ricorso principale alla qualificazione del contratto come autonomo di garanzia invece che fideiussione si rivela inammissibile;
infatti, per un verso non si riporta compiutamente il decisivo tenore della polizza (cfr. pagg. 28, 29, 30 del ricorso principale), con conseguente aspecificità per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; per altro verso, in particolare, non si chiarisce né si dimostra cosa avesse o meno statuito il Tribunale sul punto, impedendo di verificare la sequenza dei fatti processuali e, così, l’eventuale formazione preclusiva del giudicato interno per omesso appello sul punto, in violazione, per analoghe ragioni, dell’artt. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ.;
né può omettersi di osservare che la discussione, anche in prime cure, in ordine all’eccezione di dolo depone per ciò stesso nel senso della iniziale qualificazione del negozio in termini di contratto autonomo di garanzia;
dev’essere infatti rammentato che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all’azione dal giudice, e quindi a maggior ragione sulla qualificazione di atti e fatti, «quando tale qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla in appello» (Cass., 12/06/2023, n. 16603, pag. 20);
al contempo, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, qualora s’intenda censurare l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto, si ha l’onere di specificare i canoni che in concreto si assuma essere stati violati, e in particolare il punto e il modo in cui il giudicante si sia dagli stessi discostato, non potendo d’altronde le censure risolversi, in sede di legittimità, nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un accordo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi davanti a questa Corte del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.);
pertanto, quando l’interpretazione del patto data dal giudice di merito è una di quelle plausibili, la contrapposizione a questa di altra parimenti tale si risolve in una specifica richiesta di un diverso sindacato di merito, estraneo, infine, in questa misura, al giudizio di legittimità;
se ne può ulteriormente desumere che quando il giudice di merito di prime cure ha ricostruito la volontà delle parti di un contratto in un certo modo e ha per questo dato una specifica veste giuridica all’accordo, qualora s’intenda chiederne una revisione al giudice di merito di seconde cure, necessaria alle differenti conclusioni da trarre in ordine alla portata delle clausole che compongono quello e dei correlati poteri delle parti, è necessario
impugnare specificamente la prima statuizione, salve poi le successive e più limitate censure suscettibili di essere svolte sul punto davanti a questa Corte;
il giudicato interno si forma, dunque, proprio perché la qualificazione condiziona «l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito» (Cass., n. 16603 del 2023, cit.), in particolare nell’ermeneutica negoziale, i cui appositi canoni legali hanno per oggetto il metodo ricostruttivo della complessiva volontà manifestata in fatto dai contraenti;
nel caso, l’affermazione dell’accessorietà o meno della garanzia è un presupposto indispensabile, perché necessario e potenzialmente dirimente, del giudizio sulla portata della garanzia, sull’applicabilità del qui invocato beneficio ex art. 1957, cod. civ., e sulla correlata distribuzione dell’onere della prova quale riflesso delle facoltà delle parti quali attribuite dalla loro convergente volontà: dal che la formazione progressiva del giudicato al riguardo, in ipotesi di statuizione espressa e omessa impugnazione;
questa Corte ha sul punto altresì precisato che il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell’art. 1957 cod. civ., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali (Cass., 28/3/2017, n. 7883);
peraltro, in alcun modo risulta che l’eccezione ex art. 1957 cod. civ., sia stata sollevata nei gradi di merito, con conseguente
inammissibile novità della questione che involge anche un’istruttoria fattuale;
ora, assunto che si trattava di contratto autonomo di garanzia, era dunque la società di assicurazione legittimata a dolersene, sul cui ricorso ‘adesivo’ si dirà ‘infra’, ovvero il debitore principale, sulla cui affermata legittimazione alla deduzione non risultano censure, a dover provare l’abusiva escussione, e non RAGIONE_SOCIALE, per escuterla legittimamente, a dover dimostrare l’inadempimento dell’odierna ricorrente;
quanto poi al rapporto tra l’odierna ricorrente e RAGIONE_SOCIALE, avendo la prima chiesto l’accertamento dell’insussistenza del proprio inadempimento -anche al fine di limitare gli effetti della domanda di rilievo con cauzione svolta nei propri confronti dal garante, il cui accoglimento qui non risulta oggetto di apposite censure -e dunque non avendo fatto valere giudizialmente RAGIONE_SOCIALE alcun diritto nei suoi propri confronti, era la deducente medesima a dover provare quanto richiesto (cfr. Cass., 20/09/2023, n. 26916);
in questo quadro, la Corte territoriale (pag. 5 della sentenza impugnata) ha:
-correttamente affermato che non poteva rientrare nell’eccezione di dolo la contestazione della misura dell’escussione peraltro, deve chiarirsi, legata a un indimostrato valore della parte dei lavori di cui non era stata constatata in perizia officiosa la regolarità -trattandosi di tipica eccezione del debitore principale verso il suo creditore;
-accertato, nell’ambito del suo proprio sindacato di fatto, indizi nel senso della sussistenza dell’inadempimento dell’appaltatrice stante sia la necessità di eseguire lavori di ripristino da parte di RAGIONE_SOCIALE seppure non immediatamente dopo i lavori consegnati nel giugno 2001, sia la contestazione rivolta dall’ente ad RAGIONE_SOCIALE nell’aprile
2008 proprio nel tratto che, ripristinato da RAGIONE_SOCIALE, non era stato suscettibile di verifiche da parte del consulente tecnico d’ufficio;
-rimarcato, come visto correttamente, che avrebbe dovuto essere NOME a provare, come da domanda c.d. trasversale, l’insussistenza del proprio inadempimento, se del caso precostituendo prove ovvero, tipicamente, con accertamento tecnico preventivo;
il terzo motivo è inammissibile in ragione della doppia conforme di merito di rigetto, essendo dedotto un omesso esame di fatto decisivo e discusso;
ciò ai sensi dell’art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ‘ratione temporis’, il cui dettato d’altronde è stato reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come quarto comma de ll’art. 360 cod. proc. civ.;
né parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947);
peraltro, si trattava di un’inammissibile sollecitazione alla revisione del sindacato di merito sulle risultanze dell’incarto processuale di cui è stato sopra riassunto il vaglio della Corte territoriale;
il quinto motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; premesso che la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di relativa condanna, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata con ricorso in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr., solo ad esempio, Cass., 26/04/2019, n. 11329),
analogamente per la liquidazione delle spese processuali effettuata, come nell’ipotesi, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei previsti parametri, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa quando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (cfr., ad esempio, Cass., 05/05/2022, n. 14198);
il tutto, quindi, anche quando la fase decisionale venga svolta ai sensi dell’art. 281 -sexies, cod. proc. civ.;
da quanto sopra osservato emerge che il ricorso incidentale adesivo deve dunque essere parimenti disatteso;
risulta quindi irrilevante la rimessione alle Sezioni Unite sollecitata dall’ordinanza 17/07/2023, n. 20588 di questa Corte, sezione I, per vagliare, tra l’altro, se l’impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione sorga dall’impugnazione principale, oppure se la stessa possa essere esperita soltanto dalla parte ‘contro’ la quale sia stata proposta l’impugnazione principale, o da quella chiamata a integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.;
non debbono regolarsi le spese tra il ricorrente principale e quello incidentale adesivo, stanti le loro posizioni processuali non avversative, e spese secondo soccombenza quanto al resto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e quello incidentale, e condanna ciascuna delle parti ricorrenti, principale e incidentale, alla rifusione delle spese processuali alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 8.600,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti, sia principale che incidentale, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20/10/2023.