SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 1177 2025 – N. R.G. 00001093 2024 DEPOSITO MINUTA 12 06 2025 PUBBLICAZIONE 12 06 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza – 1^ Sezione civile – dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
( ex art. 281 sexies , comma 1, c.p.c.)
nella causa N. 1093/2024 R.G.
promossa da
C.F.: – P. IVA: ), con il proc. dom. Avv.to NOME COGNOME, INDIRIZZO Genova P. P.
– parte attrice opponente – contro
(C.F.: – P. IVA: ), P. P.
con gli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso la sede municipale
– parte convenuta opposta –
Alla volta dell’assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., le difese delle parti hanno concluso come in atti.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo; fideiussione / contratto autonomo di garanzia.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 9.2.2024, iscritto a ruolo il 14.2.2024, (nel prosieguo, per brevità, ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 3776/2023 (n. 8932/2023 R.G.) – emesso dal Tribunale di Monza il 29.12.2023 e notificato il 2.1.2024 a favore del (nel prosieguo, per brevità, per l’importo di € 1.449.371,26 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), azionato in relazione a polizze fideiussorie rilasciate a favore di con riferimento ad obbligazioni assunte da quest’ultima nell’ambito di convenzione urbanistica e rimaste inadempiute (cfr. ricorso e d.i. prodotti sub doc. n. 1 del fascicolo ).
A sostegno dell’opposizione, parte odierna attrice – per quanto di stretto interesse ai fini della decisione – ha invocato:
il fatto che le polizze fideiussorie non possono essere qualificate come garanzie autonome;
l’insussistenza dell’inadempimento da parte degli operatori, stante l’esistenza di plurimi interventi normativi di proroga dei termini di efficacia delle convenzioni urbanistiche;
il fatto che il Comune non ha ridotto le garanzie sulla base della parziale esecuzione degli obblighi convenzionali.
Tanto esposto, – avanzata istanza per l’autorizzazione alla chiamata in causa di anche in relazione alla domanda di surroga e/o regresso da promuovere nei confronti di tale società), nonché richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (per invocata pregiudizialità di giudizio promosso da avanti al G.A.) – ha rassegnato le seguenti conclusioni:
‘in via preliminare di rito:
autorizzi, previo spostamento della prima udienza di comparizione, la chiamata in causa della (P. I.V.A.: ), …. P.
-disponga la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla conclusione del procedimento n. R.G. 105/2024 pendente dinnanzi al TAR Milano – Sez. IV; in via principale:
accerti e dichiari l’avvenuta proroga ex lege dei termini di esecuzione della convenzione urbanistica del 10/9/2010, a rogito del Notaio Dott. rep. 29382, racc. 20128, fino al 10/9/2028 o alla diversa data che dovesse risultare in corso di causa;
accerti e dichiari la conseguente assenza di inadempimento della Società alle obbligazioni ivi assunte;
accerti e dichiari per l’effetto l’illegittimità della escussione delle polizze di cui è causa da parte del accertando che nulla deve la Compagnia per i titoli di cui è causa;
accerti e dichiari il diritto di e conseguentemente di di ottenere la riduzione proporzionale del massimale di polizza n. 321696465 ai sensi dell’art. 16 della Convenzione;
-accerti e dichiari per l’effetto la corrispondente riduzione della polizza alla somma che risulterà in corso di causa in esito agli accertamenti istruttori che ci si riserva sino da ora di richiedere nei termini di legge;
in ogni caso:
-dichiari tenuta e condanni la in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Compagnia tutto quanto venisse versato da n esecuzione delle polizze per cui è causa;
revochi, annulli o comunque dichiari inefficace, previo diniego della provvisoria esecutività, il decreto ingiuntivo di cui è causa;
-con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A..’
Costituitosi in giudizio, il – eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.O. sulla questione relativa all’inadempimento di (profilo attribuito alla giurisdizione esclusiva del G.A.) – ha contestato anche nel merito la fondatezza di tutte le ragioni di opposizioni fatte valere da , concludendo – attribuita esecutività ex art. 648 c.p.c. – per la conferma del d.i.; vinte le spese di lite.
Assegnata la causa ad un primo Giudice (dott. NOME COGNOME e poi riassegnata allo scrivente; statuito -in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. – per: i) il diniego alla autorizzazione alla chiamata del terzo; ii) il rigetto della richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.; iii) l’attribuzione dell’esecutività ex art. 648 c.p.c.; iv) la conversione del rito da ordinario a semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. (cfr. decreto 23.5.2024 in pari data depositato a PCT); ritenuta la causa matura per la decisione, non avendo le parti neppure avanzato istanze istruttorie (cfr. ordinanza 5.12.2024 in pari data depositata a PCT); in data 12.6.2025, la causa – su conclusioni rassegnate come a PCT e previa fissazione di termine per depositare note autorizzate (cfr. ord. 5.12.2024 cit.), depositate solo dalla difesa di parte opponente – viene decisa, con sentenza ex art. 281 sexies , comma 1, c.p.c..
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni di parte sono prese in esame nei limiti necessari nell’economia della presente motivazione, facendo applicazione del principio ‘della ragione più liquida’ (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell’11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
In primis , quanto al diniego all’autorizzazione ad estendere il contradditorio a ed al rigetto alla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., lo scrivente richiama il decreto 23.5.2024 cit. e ciò che ivi è stato evidenziato in relazione ad ambedue i profili.
Aspetto centrale per la decisione della vicenda oggetto di causa è stabilire se le polizze rilasciate da a favore di in relazione alla convenzione urbanistica del 10.9.2010 possano essere qualificate come garanzie autonome.
Nel ricorso per d.i. (cfr. pag. 3), il Comune ha affermato trattarsi di ‘garanzie autonome’.
Al riguardo, ha contestato la qualificazione invocata da controparte nei termini che seguono (cfr. pagg. 2-3 dell’atto di citazione):
‘Nella narrativa si legge infatti che le polizze sarebbero contratti autonomi di garanzia in quanto conterrebbero la clausola di inopponibilità di eccezioni da parte della ditta obbligata. Si tratta di una lettura non condivisa, dal momento che la qualificazione della garanzia va operata tenendo conto dei termini nei quali il garante si è impegnato ad adempiere alla prestazione nei confronti del beneficiario.
La clausola in questione è l’art. 5, che testualmente prevede l’obbligo della Compagnia di pagare entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Beneficiario.
Sono del tutto assenti l’obbligo di pagamento a semplice richiesta e la rinuncia alle eccezioni proprie del debitore principale da parte del Garante, ovvero le due clausole che secondo la giurisprudenza sono considerate come indicative della presenza più o meno marcata di quel regime di accessorietà che distingue fideiussione titolata (o forme tangenti) dalla garanzia autonoma.
Quindi l’affermazione del non è corretta: non siamo in presenza di polizze fideiussorie qualificabili come garanzie autonome.’
Alla clausola ‘art. 5’ delle polizze di cui è causa si legge:
‘Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta Obbligata.
Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso’ (cfr. doc. n. 2 del fascicolo monitorio prodotto nel giudizio di opposizione).
Ambedue le polizze (la n. NUMERO_DOCUMENTO rilasciata a garanzia dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e la n. 321696465 a garanzia della realizzazione a titolo di standard qualitativo di ampliamento della scuola materna ed elementare Manzoni) sono corredate da ‘appendici’ (entrambe datate 22.11.2012) che fanno espresso riferimento al fatto che le polizze sono relative alle garanzie richieste dalla Convenzione urbanistica 10.9.2010 (cfr. doc. n. 2 cit.).
Nella Convenzione urbanistica 10/9/2010, a rogito del Notaio Dott.ssa rep. 29382, racc. 20128 – prodotta sub doc. n. 1 del fascicolo monitorio – si legge: ‘Art. 16 – Garanzie fideiussorie per la realizzazione delle opere di interesse pubblico.
Gli Operatori … in relazione al disposto del paragrafo 4, comma 5 dell’articolo 8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 hanno costituito cauzione di euro 3.303.288,61 … a garanzia dell’esatta esecuzione dei lavori e delle opere previste nel Programma Integrato di Intervento, come individuate dagli articoli 10, 11 e 12 del presente atto, così suddivisa:
polizza cauzionale assicurativa … per l’ammontare di euro 1.659.312,62 … a garanzia della esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del Operatori;
polizza cauzionale assicurativa … per l’ammontare di euro 1.643.975,99 … a garanzia della esecuzione delle opere di realizzazione dello standard qualitativo.
Detta cauzione consiste in polizze fideiussorie a prima richiesta, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rilasciate da primaria Compagnia di assicurazioni o Istituto bancario …
Per l’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, gli Operatori … autorizzano il a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il dovrà effettuare. …’
L’interpretazione della clausola 5 delle polizze, letta anche in relazione all’art. 16 della
Convenzione urbanistica, induce a ritenere che si tratti di contratti autonomi di garanzia. Infatti, la circostanza che nella clausola 5 è specificato che ‘il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso’, unitamente a quanta specificato nell’art. 5 della Convenzione urbanistica in punto di autorizzazione del soggetto garantito al Comune ‘a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il dovrà effettuare’, depongono nel senso che è esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, con conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché della proponibilità di tali eccezioni al garante dopo il pagamento effettuato da quest’ultimo; elementi – quelli ora elencati – che caratterizzano il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, in quanto manifestazione dell’assenza dell’accessorietà della garanzia (cfr. Cass., Sez. 1, Sent. n. 16213 del 31.7.2015).
D’altro canto, fermo ciò che si è subito sopra osservato in relazione al tenore letterale delle clausole negoziali qui di interesse, anche sul piano obiettivo, considerando lo scopo della cauzione a garanzia dell’esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria / secondaria e delle opere relative allo standard qualitativo, nel contesto della Convenzione urbanistica (vale a dire, assicurare al – anche in caso di criticità nel rapporto con gli operatori privati che hanno prestato la cauzione – la disponibilità delle risorse per realizzare gli interventi di interesse pubblico), è evidente come tale scopo verrebbe in sostanza frustrato se la richiesta di versamento della cauzione potesse essere paralizzata in base ad eccezioni nascenti dal rapporto principale.
Dalla qualificazione delle polizze in termini di contratti autonomi di garanzia deriva che l’eccezione opponibile dal garante convenuto per il pagamento è quella di cui all’ exceptio doli , eccezione che <> (Cass., Sez. 3, Sent. n. 30509 del 22.11.2019; cfr., altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 33866 del 4.12.2023).
Le ragioni di opposizione invocate da esulano dall’area della exceptio doli come sopra delineata.
Infatti, in via schematica ed in ottica di sintesi:
sulla proroga della Convenzione urbanistica e la lamentata assenza di inadempimento in
capo a è sufficiente osservare come i termini previsti l’esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria / secondaria e delle opere relative allo standard qualitativo fossero diversi e più brevi rispetto a quelli relativi ai restanti interventi di cui alla Convenzione (cfr. art. 10, 12 e 17 di quest’ultima), cosicché il primo atto normativo di proroga a cui ha fatto riferimento è intervenuto a termini intermedi già scaduti (e, come noto, presupposto necessario perché la proroga operi è che, nel momento in cui interviene la proroga, il termine non sia ancora venuto a scadenza);
sulla ‘riduzione delle garanzie’, è sufficiente osservare che, avendo la stessa invocato l’esecuzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed essendo dato pacifico la radicale non esecuzione delle opere relative allo standard qualitativo, l’importo di cui alla richiesta di pagamento oggetto di causa risulta adeguato e ciò solo considerando che, per la realizzazione dello standard qualitativo, ha stimato un costo pari ad € 2.290.012,34 (cfr. doc. n. 12 fasc. Comune) e che il d.i. è stato emesso per € 1.449.371,26 in linea capitale.
Per mera completezza di motivazione, si osserva che, qualificate le polizze in termini di contratti autonomi di garanzia, emergono ulteriori profili di reiezione della richiesta di chiamata in causa di e di istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e ciò in ragione della autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale.
Circa il regolamento delle spese di lite, stante la difficoltà di valutare la natura delle garanzie (se qualificabili o meno come garanzie autonome), profilo decisivo alla volta della decisione, e ciò sia per il tenore delle clausole delle polizze e della Convenzione urbanistica, sia per la esistenza di indirizzi giurisprudenziali non sempre univoci circa gli elementi da valorizzare nell’ottica della distinzione delle due tipologie di garanzia, ad avviso del giudicante, ricorrono qui i presupposti ex art. 92, c. 2, c.p.c. (valutati pure alla luce della Sentenza della Corte cost. n. 77/2018) per dichiarare dette spese integralmente compensate tra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
rigetta l’opposizione, confermando integralmente il d.i. opposto, già dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. con provvedimento 23.5.2024 e che, in ogni caso, acquisisce ora efficacia esecutiva ex art. 653, comma 1, c.p.c.;
dichiara le spese di lite del giudizio di opposizione integralmente compensate tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Monza, 12 giugno 2025
il Giudice NOME COGNOME