Contratto Autonomo di Garanzia: Obbligo di Pagamento a Prima Richiesta
Una recente sentenza del Tribunale di Verona ha ribadito un principio fondamentale nel diritto commerciale: la netta distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. Questa decisione chiarisce perché, in presenza di determinate clausole, il garante è tenuto a pagare ‘a prima richiesta’, senza poter sollevare eccezioni relative al debito principale. L’analisi di questo caso offre spunti preziosi per imprese e operatori del diritto che si confrontano con polizze fideiussorie e garanzie finanziarie.
I Fatti di Causa
La vicenda nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo presentata da una società e dal suo socio accomandatario. La società, dopo aver ottenuto un anticipo su contributi pubblici grazie a una polizza fideiussoria, era stata chiamata a restituire una parte della somma a seguito della decadenza parziale dall’aiuto. L’ente pubblico erogatore, di fronte all’inadempimento della società, ha escusso la garanzia, ottenendo il pagamento dalla compagnia assicuratrice. Quest’ultima, a sua volta, ha agito in regresso contro la società e il suo socio per recuperare l’importo versato, ottenendo un decreto ingiuntivo. Gli opponenti hanno contestato il decreto, sollevando diverse eccezioni, sia di natura processuale che di merito.
Le Eccezioni dell’Opponente
La difesa della società si basava su tre argomenti principali:
1. Incompetenza territoriale: Sostenevano che il foro competente fosse quello di Bari e non quello di Verona.
2. Improcedibilità: Lamentavano il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
3. Questioni di merito: Contestavano la validità della garanzia, invocando l’estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1957 c.c. e la nullità di alcune clausole contrattuali.
Il Contratto Autonomo di Garanzia al Centro della Decisione
Il Tribunale ha respinto integralmente l’opposizione, fondando la sua decisione sulla qualificazione giuridica della polizza come contratto autonomo di garanzia. Il giudice ha evidenziato che la presenza di clausole che prevedono un ‘pagamento a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato’ e ‘senza possibilità per il Fideiussore di opporre eccezioni’ è l’elemento chiave. Tali pattuizioni rendono la garanzia svincolata dal rapporto sottostante (principio di non accessorietà), differenziandola nettamente dalla fideiussione, che è invece per sua natura accessoria all’obbligazione principale.
Il Rigetto delle Eccezioni Preliminari
Anche le eccezioni preliminari sono state respinte. Riguardo alla competenza, il Tribunale ha affermato la propria giurisdizione sia sulla base di una clausola del contratto, sia in applicazione dell’art. 1182 c.c., che individua il foro nel domicilio del creditore per le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili. Per quanto riguarda la mediazione, la Corte ha richiamato un orientamento della Cassazione secondo cui le controversie relative a polizze fideiussorie, avendo funzione di garanzia e non natura assicurativa, non rientrano tra quelle per cui la mediazione è condizione di procedibilità.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra le due forme di garanzia personale. Nel contratto autonomo, il garante si impegna a tenere indenne il creditore da un pregiudizio, a differenza del fideiussore che garantisce l’adempimento di un debito altrui. L’assenza di accessorietà impedisce al garante di opporre al creditore le eccezioni che potrebbe sollevare il debitore principale, salvo la cosiddetta ‘exceptio doli’, cioè l’eccezione di palese abusività o frode nella richiesta di pagamento, che nel caso di specie non era stata neppure allegata.
Di conseguenza, la compagnia assicuratrice aveva agito legittimamente pagando l’ente pubblico creditore ‘a prima richiesta’, come previsto dal contratto. Questo pagamento fonda il suo indiscutibile diritto di regresso nei confronti del debitore garantito. Il Tribunale ha inoltre chiarito che la tutela prevista dall’art. 1957 c.c., che impone al creditore di agire contro il debitore principale entro un certo termine a pena di decadenza dalla garanzia, è derogabile dalle parti. La clausola di ‘pagamento a prima richiesta’ costituisce una deroga implicita a tale norma, rendendo l’eccezione infondata.
Le Conclusioni
La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e offre un importante monito pratico. Le imprese devono prestare la massima attenzione nella stipula di contratti di garanzia, analizzando attentamente le clausole presenti. La dicitura ‘a prima richiesta’ o ‘senza eccezioni’ non è una mera formalità, ma qualifica il rapporto come un contratto autonomo di garanzia, con conseguenze significative. In questi casi, la posizione del debitore garantito è indebolita, poiché il garante è tenuto a pagare immediatamente, per poi rivalersi sul debitore, il quale non potrà opporre al garante le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del creditore originario.
Che differenza c’è tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia?
La differenza fondamentale risiede nel principio di accessorietà. Nella fideiussione, l’obbligazione del garante è legata a quella del debitore principale. Nel contratto autonomo di garanzia, invece, l’impegno del garante è svincolato dal rapporto sottostante e deve essere adempiuto ‘a prima richiesta’, senza poter opporre eccezioni relative al debito principale.
Perché l’eccezione basata sull’art. 1957 c.c. è stata respinta?
È stata respinta perché la norma, che prevede la decadenza della garanzia se il creditore non agisce entro certi termini, può essere derogata dalle parti. Secondo la sentenza, la clausola di ‘pagamento a semplice richiesta’ presente nel contratto costituisce una deroga pattizia a tale articolo, rendendolo inapplicabile.
La mediazione è obbligatoria per le controversie su polizze fideiussorie?
No. Secondo la decisione, che richiama la giurisprudenza della Cassazione, la polizza fideiussoria è un contratto di garanzia e non un contratto assicurativo. Pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che elenca le materie per cui la mediazione è obbligatoria.
Testo del provvedimento
SENTENZA TRIBUNALE DI VERONA N. 1218 2025 – N. R.G. 00006694 2022 DEL 24 05 2025 PUBBLICATA IL 24 05 2025
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