SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2687 2025 – N. R.G. 00001287 2021 DEPOSITO MINUTA 31 07 2025 PUBBLICAZIONE 31 07 2025
N. 1287/2021 R.G.
cui è riunito il procedimento N. 2975/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa NOME COGNOME in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1287/2021 R.G., alla quale è stata riunita la causa civile di I Grado iscritta al N. 2975/2021 R.G., promosse rispettivamente da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del liquidatore/legale rappresentante pro tempore (C.F. ), e ( C.F. ), rappresentate e difese per procure allegate agli atti introduttivi dall’Avv. NOME COGNOME, presso il cui studio – in INDIRIZZO Catania – sono elettivamente domiciliate P. C.F. C.F.
PARTI ATTRICI – OPPONENTI
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE. ), quale mandataria di in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio – in INDIRIZZO Milano – è elettivamente domiciliata INDIRIZZO
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
E
(C.F. e (C.F. ) rappresentate e difese per procure allegate alla comparsa di costituzione dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio – in INDIRIZZO Milano – C.F. C.F.
sono elettivamente domiciliate
TERZE CHIAMATE
(C.F. ) e (C.F. ), rappresentate dalla mandataria (C.F. n. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di intervento e costituzione ex art. 111 cod. proc. civ. dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio – in INDIRIZZO Milano – sono elettivamente domiciliate P. P. P.
INTERVENUTE IN GIUDIZIO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – Leasing
Conclusioni delle parti
Per le parti opponenti e « Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti IN VIA PRELIMINARE 1. Revocare, annullare ovvero privare di giuridici effetti il d.i. n. 4551/2020 qui opposto ottenuto in danno di in quanto soggetto giuridicamente inesistente. In via subordinata, dichiarare inefficace nei confronti di il medesimo d.i. qui opposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 644 c.p.c., attesa l’inesistenza della notificazione ovvero la nullità, da potersi ritenere sanata eventualmente solo con efficacia ex nunc dalla notifica della presente opposizione (indi comunque successivamente al decorso del termine di cui all’art. 644 c.p.c.), per tutto quanto dedotto. 2. Revocare, annullare o in qualsivoglia modo privare di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 4551/2020 qui opposto in quanto chiesto ed emesso da un Giudice (Tribunale di Firenze) territorialmente incompetente, essendo competente sulle questioni per cui è causa il Tribunale di Catania, e ciò in applicazione di tutti i criteri possibili di collegamento (foro generale del convenuto, foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, foro determinato ai sensi delle disposizioni normative di cui al codice del consumo), per tutto quanto dedotto. 3. Revocare, annullare o in qualsivoglia maniera privare di giuridici effetti il d.i. n. 4551/2020 qui opposto, attesa la prescrizione della pretesa creditoria ad esso sottesa (sia come riconsegna del bene che come pagamento dei canoni), in difetto di atti interruttivi, per tutto quanto dedotto. 4. Revocare, annullare o in qualsivoglia maniera privare di giuridici effetti il d.i. N. 4551/2020 nei confronti dei fideiussori, stante la decadenza, ex art. 1957 c.c., maturata in danno di parte opposta relativamente a qualsivoglia pretesa creditoria eventualmente azionabile nei loro confronti, per tutto quanto dedotto. IN INDIRIZZO MERITO 1. Revocare, annullare o in qualsivoglia maniera privare di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 4551/2020 qui opposto, stante la nullità delle pretese creditorie azionate, in quanto derivanti da contratto nullo per impossibilità originaria della prestazione, tale quindi da rendere nulla e invalidare anche qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti del fideiussore, ai sensi dell’art. 1939 c.c., per tutto quanto dedotto. Contestualmente, in via riconvenzionale, ordinare a parte opposta la restituzione di tutti i pagamenti effettuati dall’opponente in esecuzione del contratto di locazione finan ziaria nullo, nell’importo di € 10.085,92 specificato e comprovato dall’opponente nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. 2. Revocare, annullare o in qualsivoglia maniera privare di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 4551/2020 qui opposto, in quanto avente ad oggetto pretese creditorie del tutto prive di fondamento, derivando da contratto che si è risolto per impossibilità assoluta della prestazione non dipendente da colpa dell’utilizzatore che, anche nella non temuta ipotesi in cui non si r itenga originaria ma sopravvenuta, invalida ipso facto le obbligazioni da esso derivanti, con conseguente travolgimento anche delle obbligazioni fideiussorie ad esso accessorie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1939 c.c., per tutto quanto dedotto. Contestualmente, in via riconvenzionale, ordinare a parte opposta la restituzione di tutti i pagamenti effettuati dall’opponente in esecuzione del contratto risolto, nell’importo di € 10.085,92 specificato e comprovato dall’opponente nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. 3. Revocare, annullare o in qualsivoglia maniera privare di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 4551/2020 qui opposto, in quanto avente ad oggetto pretese creditorie infondate per non essere mai validamente insorte e mai divenute efficaci nei confronti delle parti, per tutto quanto dedotto. 4. Revocare, annullare o in qualsivoglia maniera privare di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 4551/2020 qui opposto per essere stato emesso in radicale difetto del requisito di certe zza del credito e perché l’importo ingiunto è frutto di un calcolo illegittimo ed errato, frutto dell’applicazione di interessi superiori ai limiti soglia ai fini dell’usura, nonché
perché l’esecuzione di esso comporterebbe per la parte opposta un illegittimo e ingiustificato arricchimento (un macchinario del valore di € 25.000,00, praticamente mai utilizzato, e denaro per € 40.000,00), per tutto dedotto. 5. Rilevata la palese temerarietà dell’azione monitoria e la mala fede processuale avversaria, per come spiegate e documentate in atti, disporre la condanna di parte opposta non soltanto alle spese del presente giudizio, ma altresì al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, in forza del disposto di cui all’art. 96 c.p.c. 6. Accertare e dichiarare che, in relazione al preteso e (solo in via eventuale) accertando diritto di derivante dal contratto di leasing azionato in INDIRIZZO, il solo soggetto passivamente legittimato è il fornitore del macchinario, per tutte le ragioni sopra chiarite, essendo ad esso unicamente riconducibili la responsabilità per la impossibilità (originaria o sopravvenuta) della prestazione negoziale e quindi condannare le signore e a tutto quanto dovesse essere riconosciuto dovuto in favore di parte opposta, manlevando l’opponente. In via istruttoria Si reiterano tutte le istanze istruttorie spiegate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, come da nota spese che si fa riserva di depositare unitamente ad istanza di liquidazione dei compensi al gratuito patrocinio entro il termine di scadenza delle memorie di replica ».
Per la parte opponente
« Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti IN INDIRIZZO. dichiarare inefficace nei confronti di
il d.i. qui opposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 644 c.p.c, per tutto quanto dedotto. 2. Revocare, annullare o in qualsivoglia modo privare di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 4551/2020 qui opposto in quanto chiesto ed emesso da un Giudice (Tribunale di Firenze) territorialmente incompetente, essendo competente sulle questioni per cui è causa il Tribunale di Catania, e ciò in applicazione di tutti i criteri possibili di collegamento (foro generale del convenuto, foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, foro determinato ai sensi delle disposizioni normative di cui al codice del consumo), per tutto quanto dedotto. 3. Revocare, annullare o in qualsivoglia maniera privare di giuridici effetti il d.i. n. 4551/2020 qui opposto, attesa la prescrizione della pretesa creditoria ad esso sottesa, in difetto di atti interruttivi, per tutto quanto dedotto. 4. Revocare, annullare o in qualsivoglia maniera privare di giuridici effetti il d.i. N. 4551/2020 nei confronti dei fideiussori, stante la decadenza, ex art. 1957 c.c., maturata in danno di parte opposta relativamente a qualsivoglia pretesa creditoria eventualmente azionabile nei loro confronti, per tutto quanto dedotto. IN INDIRIZZO NEL MERITO INDIRIZZO. Revocare, annullare o in qualsivoglia maniera privare di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 4551/2020 qui opposto, stante la nullità delle pretese creditorie azionate, in quanto derivanti da contratto nullo per impossibilità originaria della prestazione, tale quindi da rendere nulla e invalidare anche qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti del fideiussore, ai sensi dell’art. 1939 c.c., per tutto quanto dedotto. 6. Revocare, annullare o in qualsivoglia maniera privare di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 4551/2020 qui opposto, in quanto avente ad oggetto pretese creditorie del tutto prive di fondamento, derivando da contratto che si è risolto per impossibilità assoluta della prestazione non dipendente da colpa dell’utilizzatore che, anche nella non temuta ipotesi in cui non si ritenga originaria ma sopravvenuta, invalida ipso facto le obbligazioni da esso derivanti, con conseguente travolgimento anche delle obbligazioni fideiussorie ad esso accessorie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1939 c.c., per tutto quanto dedotto. 7. Revocare, annullare o in qualsivoglia maniera privare di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 4551/2020 qui opposto, in quanto avente ad oggetto pretese creditorie infondate per non essere mai validamente insorte e mai divenute efficaci nei confronti delle parti, per tutto quanto dedotto. 8. Revocare, annullare o in
qualsivoglia maniera privare di giuridici effetti il decreto ingiuntivo n. 4551/2020 qui opposto per essere stato emesso in radicale difetto del requisito di certezza del credito e perché l’importo ingiunto è frutto di un calcolo illegittimo ed errato, frutto dell’applicazione di interessi superiori ai limiti soglia ai fini dell’usura, nonché perché l’esecuzione di esso comporterebbe per la parte opposta un illegittimo e ingiustificato arricchimento (un macchinario del valore di € 25.000,00, praticamente mai utilizzato, e denaro per € 40.000,00), per tutto dedotto. 9. Rilevata la palese temerarietà dell’azione monitoria e la mala fede processuale avversaria, per come spiegate e documentate in atti, disporre la condanna di parte opposta non soltanto alle spese del presente giudizio, ma altresì al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, in forza del disposto di cui all’art. 96 c.p.c. 10. Accertare e dichiarare che, in relazione al preteso e (solo in via eventuale) accertando diritto di derivante dal contratto di leasing azionato in INDIRIZZO, il solo soggetto passivamente legittimato è il fornitore del macchinario, per tutte le ragioni sopra chiarite, essendo ad esso unicamente riconducibili la responsabilità per la impossibilità (originaria o sopravvenuta) della prestazione negoziale e quindi condannare le signore e a tutto quanto dovesse essere riconosciuto dovuto in favore di parte opposta, manlevando l’opponente. In via istruttoria Si reiterano tutte le istanze istruttorie spiegate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio» .
Per parte opposta quale mandataria di « Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: -Respingere l’ eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Sig.ra per le ragioni di cui in narrativa e per l’effetto dichiarare competente il Tribunale di Firenze; – In ordine al pagamento ingiunto, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo Tribunale di Firenze n. 4551/2020 R.G. 6432/2020, emesso in data 13.11.2020 e ritualmente notificato alla odierna opponente in data 10.12.2020 in quanto l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; – In ordine alla riconsegna confermare la immediata esecutorietà al decreto ingiuntivo Tribunale di Firenze n. 4551/2020 R.G. 6432/2020, emesso in data 13.11.2020 e ritualmente notificato alla odierna opponente in data 10.12.2020 in quanto l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; Respingere l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Sig.ra per le ragioni di cui in narrativa; Nel merito in via principale: -Respingere le domande formulate dalla Sig.ra in proprio e nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante di con l’atto di citazione in opposizione notificato in data 14.01.2021, essendo le medesime infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Firenze 4551/2020 R.G. 6432/2020, emesso in data 13.11.2020 e ritualmente notificato alla odierna opponente in data 10.12.2020 o in ogni caso condannare la in persona del suo liquidatore pro tempore, a consegnare ad quale mandataria di immediatamente il seguente bene di seguito descritto e oggetto del contratto di leasing 554688 del 30.10.2009: ‘Apparecchiatura estetica beauty house int. force completa di campionatura prodotti vsc in omaggio’, nonché a corrispondere, unitamente alla sig.ra , ad quale mandataria di la somma di Euro 38.697,84, oltre agli interessi convenzionali di mora dal 18.06.2020 al saldo e le spese di liquidate in € 1305,00 a titolo di compenso, in € 286,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, oltre all’IVA e al CPA ed oltre alle successive occorrende; Con riserva di far valere ogni ulteriore ragione di credito traente origine dai fatto costitutivi oggetto dell’odierno procedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ».
« 1) Contro la opponente signora : Voglia l’ Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: Respingere l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Signora (C.F. ) per le ragioni di cui in narrativa e per l’effetto dichiarare competente il Tribunale di Firenze; -Concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo Tribunale di Firenze n. 4551/2020 R.G. 6432/2020, emesso in data 13.11.2020 e ritualmente notificato alla odierna opponente in data 18.02.2021 in quanto l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; -Respingere l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Signora (C.F. ) per le ragioni di cui in narrativa; Nel merito in via principale: Respingere le domande formulate dalla Sig.ra con l atto di ‘ citazione in opposizione notificato in data 15.03.2021, essendo le medesime infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto e per l effetto confermare il decreto ‘ ingiuntivo Tribunale di Firenze 4551/2020 R.G. 6432/2020, emesso in data 13.11.2020 e ritualmente notificato alla odierna opponente in data 18.02.2021 o in ogni caso condannare la Signora (RAGIONE_SOCIALEF. ) a corrispondere ad quale mandataria di (oggi mandataria delle cessionarie e la somma di Euro 38.697,84, oltre agli interessi convenzionali di mora dal 18.06.2020 al saldo e le spese di liquidate in € 1305,00 a titolo di compenso, in € 286,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, oltre all IVA e al CPA ed oltre alle successive occorrende; Con ‘ riserva di far valere ogni ulteriore ragione di credito traente origine dai fatto costitutivi oggetto dell’odierno procedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 2) Contro la opponente signora in proprio ed in qualità di liquidatrice della Voglia l Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: ‘ -Respingere l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Sig.ra per le ragioni di cui in narrativa e per l effetto dichiarare competente il Tribunale di Firenze; – In ordine ‘ al pagamento ingiunto, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo Tribunale di Firenze n. 4551/2020 R.G. 6432/2020, emesso in data 13.11.2020 e ritualmente notificato alla odierna opponente in data 10.12.2020 in quanto l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; – In ordine alla riconsegna confermare la immediata esecutorietà al decreto ingiuntivo Tribunale di Firenze n. 4551/2020 R.G. 6432/2020, emesso in data 13.11.2020 e ritualmente notificato alla odierna opponente in data 10.12.2020 in quanto l opposizione non è ‘ fondata su prova scritta o di pronta soluzione; – Respingere l eccezione di prescrizione sollevata ‘ dalla Sig.ra per le ragioni di cui in narrativa; Nel merito in via principale: Respingere le domande formulate dalla Sig.ra , in proprio e nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante di con l’atto di citazione in opposizione notificato in data 14.01.2021, essendo le medesime infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di Firenze 4551/2020 R.G. 6432/2020, emesso in data 13.11.2020 e ritualmente notificato alla odierna opponente in data 10.12.2020 o in ogni caso condannare la in persona del suo liquidatore pro tempore, a consegnare ad quale mandataria di (oggi mandataria delle cessionarie e immediatamente il seguente bene di seguito descritto e oggetto del contratto di leasing 554688 del 30.10.2009: ‘ Apparecchiatura estetica beauty house int. slreshaping completa di campionatura prodotti vsc in omaggio’, nonch é a corrispondere, unitamente alla sig.ra , ad C.F. C.F. C.F.
la somma di Euro 38.697,84, oltre agli interessi convenzionali di mora dal 18.06.2020 al saldo e le spese di liquidate in € 1305,00 a titolo di compenso, in € 286,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, oltre all’IVA e al CPA ed oltre alle successive occorrende; Con riserva di far valere ogni ulteriore ragione di credito traente origine dai fatto costitutivi oggetto dell’odierno procedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
Per le terze chiamate
e
« Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna determinazione del caso e di legge, IN INDIRIZZO: A) In via preliminare: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle signore e per i motivi esposti in narrativa; B) Nel merito: Respingere tutte le domande spiegate dall’attrice opponente nei confronti delle signore e in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. IN INDIRIZZO: Dichiarare l’intervenuta prescrizione di ogni pretesa nei confronti delle terze chiamate. In ogni caso: Con vittoria di spese di lite ».
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
personalmente e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4551/2020 del Tribunale di Firenze, con il quale è stato ingiunto – su richiesta di – alla società di consegnare immediatamente il bene oggetto del contatto di leasing n. 554688 del 30.10.2009, ossia « Apparecchiatura estetica beauty house int. slreshaping force completa di campionatura prodotti vsc in omaggio », e di pagare la somma di € 38.697,84, oltre interessi e spese della procedura.
A fondamento dell’opposizione, parte opponente ha dedotto: a) l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo; b) l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze adito dalla
c) la prescrizione della pretesa creditoria sottesa all’ingiunzione; d) il difetto di legittimazione passiva dei fideiussori per inammissibilità della pretesa creditoria conseguente ad intervenuta decadenza ex art. 1957 cod. civ.; e) l’impossibilità giuridica dell’obbligo di consegna del bene; f) la nullità del contratto di locazione finanziaria per impossibilità originaria della prestazione in esso convenuta oppure, in subordine, l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria per sopravvenuta impossibilità della prestazione imputabile a inadempimento colpevole del fornitore e, di riflesso, del concedente; g) l’erroneità nel calcolo dell’importo ingiunto.
L’opponente ha richiesto la condanna dell’attuale opposta per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. nonché, in via riconvenzionale, la restituzione di tutti i pagamenti effettuati in esecuzione del contratto di leasing, che sarebbe nullo o, in via subordinata, risolto; ha, altresì, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della (ditta fornitrice del macchinario oggetto del contratto di leasing).
L’opponente ha concluso chiedendo la revoca, l’annullamento e/o la privazione degli effetti giuridici del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione ex art. 649 cod. proc. civ. della provvisoria esecutività dello stesso, concessa solo in relazione alla restituzione del bene oggetto di leasing.
TABLE
obbligazioni assunte con il contratto di locazione finanziaria n. 554688 del 30.10.2009; b) con racc. ar del 7.2.2013 la concedente aveva intimato all’utilizzatrice e alle garanti la decadenza dal beneficio del termine e il pagamento del credito contrattuale, pari ad € 28.028,01 (doc. 9 fascicolo monitorio); c) in merito alla dedotta nullità della notifica perché indirizzata ad un soggetto giuridicamente inesistente, la società in liquidazione è un soggetto giuridicamente esistente che agisce in nome e per conto del liquidatore; d) circa l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, nel contratto era stata pattuita la competenza territoriale del Tribunale di Firenze (cfr. art. 18); e) il credito ingiunto non è prescritto in quanto la missiva del 7.2.2013 era stata regolarmente notificata e la notifica della successiva diffida del 26.5.2020 era stata rifiutata da (cfr doc. 10 fascicolo monitorio); f) l’eventuale esistenza di un provvedimento di sequestro del bene oggetto di leasing non esclude la possibilità di ottenere un provvedimento civilistico per la riconsegna del bene stesso; g) deve ritenersi sussistente il diritto azionato in via monitoria essendo stata fornita la prova dei fatti costitutivi, mentre l’opponente non ha provato fatti estintivi; h) la fideiussione rilasciata da è da qualificare come autonoma per cui deve ritenersi destituita di fondamento l’eccezione sollevata in proposito da parte opponente; i) l’inadempimento dell’opponente rispetto agli obblighi contrattuali è chiaro e per il relativo accertamento non è necessario coinvolgere il fornitore chiamandolo in causa nel presente giudizio; l) a dover essere condannata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. è parte opponente , visto che l’iniziativa giudiziaria da essa intrapresa è suscettibile di essere qualificata come temeraria.
Con decreto dell’11.2.2021 il Giudice ha autorizzato la chiamata nel procedimento della
fissando nuova udienza per il 28.6.2021 allo scopo di consentirne la citazione.
Il 7.6.2021 si sono costituite in giudizio le terze chiamate e « nella qualità di soci della estinta (già », le quali – in via preliminare – hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, avendo il Giudice autorizzato la chiamata della società e non quella delle socie della stessa, dichiarata fallita, con procedura concorsuale liquidativa chiusa nel marzo 2019 e contestuale cancellazione dal registro delle imprese (v. doc. 1 pag. 15 atto di citazione per chiamata di terzo); pertanto, conclusa la procedura fallimentare, non può applicarsi la disciplina di cui all’art. 2495, co. 2, cod. civ. richiamata da parte opponente.
Nel merito, hanno dedotto che: a) il procedimento penale nel quale risultavano imputate e in concorso tra loro, in qualità di legali rappresentanti della società per il reato previsto dagli artt. 110, 81, co. 2, 2 e 515 cod. pen. e, in concorso con altri soggetti, per il reato previsto dagli artt. 110 e 517 cod. pen., in origine incardinato innanzi al Tribunale di Verona e poi trasferito al Tribunale di Pavia, si era concluso con sentenza del 24.11.2017 di assoluzione « perché il fatto non costituisce reato essendo insufficiente e contraddittoria la prova dell’elemento soggettivo dei reati loro contestati » (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione delle terze chiamate); b) con la suddetta sentenza il Tribunale aveva disposto il dissequestro e la restituzione all’avente diritto delle apparecchiature elettriche indicate nei capi di imputazione, tra le quali anche il macchinario estetico acquistato dalla per cui non vi era alcun impedimento all’immediata restituzione del bene oggetto di ingiunzione; c) la responsabilità a qualsiasi titolo della società fornitrice era da ritenersi prescritta. Con provvedimento del 15.7.2021 il Giudice ha rilevato l’assegnazione del procedimento n. 2975/2021 R.G. Tribunale di Firenze, introdotto da (quale ulteriore fideiussore del contratto di leasing oggetto del processo) in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
A fondamento dell’opposizione ha dedotto: a) l’inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ.; b) l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze adito dalla c) la prescrizione della pretesa creditoria sottesa all’ingiunzione; d) la nullità del contratto di locazione finanziaria per impossibilità originaria della prestazione in esso convenuta oppure, in subordine, l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria per sopravvenuta impossibilità della prestazione imputabile a inadempimento colpevole del fornitore e, di riflesso, del concedente; e) il difetto di legittimazione passiva dei fideiussori per inammissibilità della pretesa creditoria conseguente ad intervenuta decadenza ex art. 1957 cod. civ.; f) l’erroneità nel calcolo dell’importo ingiunto.
ha richiesto la condanna di parte opposta per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., nonché la riunione del giudizio n. 2975/2021 R.G. Tribunale di Firenze al giudizio rubricato al n. 1287/2021 R.G. Tribunale di Firenze, avente ad oggetto l’opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
L’opponente ha concluso chiedendo la revoca, l’annullamento e/o la privazione degli effetti giuridici del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio in qualità di mandataria di (già , contestando le domande e, nello specifico, ha riproposto quanto dedotto a fronte dell’opposizione proposta da Con ordinanza del 5.11.2021, il Giudice ha disposto la riunione del procedimento n. 2975/2021
R.G. a quello n. 1287/2021 R.G..
Con separato provvedimento del 5.11.2021, il Giudice ha rigettato l’istanza (proposta ex art. 649 cod. proc. civ. dall’ opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, relativa alla restituzione del bene oggetto del contratto di leasing, rilevando che « nei limiti della cognizione sommaria propria della fase, parte opposta abbia non solo idoneamente documentato il proprio credito, ma anche correttamente rilevato che, pacifica la scelta di bene locato e fornitore da parte dell’utilizzatore, le parti hanno pattuito una ripartizione del rischio di eventuali vizi e difformità tale da non configurare come legittima la sospensione del pagamento dei canoni oggetto della domanda monitoria ».
Sono state depositate le memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ.; le parti opponenti, nella seconda memoria, hanno insistito nella proposizione della querela di falso incidentale ex art. 221 cod. proc. civ. sulle ricevute di consegna (contenute nell’allegato 9 dell’atto introduttivo del procedimento monitorio) e della Racc. a.r. del 7.2.2013 relativa alla dichiarazione di decadenza del beneficio del termine inviata dal tramite posta privata , agli indirizzi di
residenza delle stesse e alla società
Con provvedimento del 14.7.2022, il Giudice, rilevato che « entrambe le opponenti hanno insistito nella proposizione della querela di falso incidentale contro i documenti meglio indicati, sicché occorre ex art 222 c.p.c. interpellare parte opposta affinché dica se intende o meno valersi in giudizio dei documenti avverso i quali è stata proposta la querela di falso incidentale» , ha fissato per l’espletamento di tale incombente l’udienza del 17.10.2022, nel corso della quale parte opposta ha confermato la volontà di volersi avvalere dei documenti in questione.
Con provvedimento del 28.3.2023, il Giudice ha respinto la richiesta di querela di falso rilevando che « Nella fattispecie risulta applicabile il principio di presunzione di cui all’art. 1335 c.c. poiché non è compito dell’agente postale eseguire indagini sull’identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l’esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna; pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la conseg na presso la residenza del destinatario), l’ufficiale postale non è tenuto
a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr Cass. n.2323/2000). Ne consegue che, nella fattispecie, non rivestendo l’operatore privato la qualifica di pubblico ufficiale non è possibile dare corso ad un procedimento per querela di falso su un dato (la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione fidefacente ».
Sono intervenute in giudizio in data 20.4.2023, con comparsa ex art. 111 cod. proc. civ.,
e rappresentate dalla mandataria la prima quale cessionaria del contratto di locazione finanziaria e la seconda quale acquirente pro soluto , ai sensi del combinato disposto dell’art. 7.1, co. 4 e 5, L. n. 130/1999 e art. 58 T.U.B., con efficacia giuridica in data 24.10.2022, del rapporto giuridico derivante dal contratto di locazione finanziaria dedotto in giudizio, unitamente alla titolarità dei beni oggetto dello stesso, condividendo le conclusioni rassegnate da parte opposta e chiedendone l estromissione dal giudizio. ‘
Con provvedimento del 23.1.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 2.12.2024 con le forme dell’art. 127 ter cod. proc. civ., udienza poi differita dal nuovo Giudice assegnatario del fascicolo al 10.3.2025.
Con provvedimento del 14.4.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine perentorio di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente, si rende necessario precisare che è ammissibile l intervento in giudizio ‘ ex art. 111 cod. proc. civ. di e il cui evento successorio è provato dalla documentazione versata in atti dalle stesse (doc. n. 3); d’altronde, sul punto, non vi sono state contestazioni di alcun tipo da parte delle opponenti. In ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma terzo dell’art. 111 cod. proc. civ. consente in ogni caso l’intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass. n. 4333/1993). Del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientri tra i soggetti considerati dall’art. 105 cod. proc. civ., poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (Cass. n. 18937/2006) e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore (cfr. Cass. n. 6471/2012) e conservando il cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand’anche intervenuto in giudizio (Cass. n. 22424/2009; Cass. n. 17959/2016).
Affinché si abbia l’estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le parti, non potendo di per sé l’intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l’estromissione del cedente (Cass. n. 1535/2010; Cass. n. 6302/1995). Nel caso di specie, pertanto, non risultando il consenso di tutte le parti all’estromissione della società opposta, la relativa istanza formulata dai cessionari non ha potuto trovare accoglimento. Ne consegue che l opposta deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass. n. 18483/2006), ‘ nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della parte intervenuta, quale suo successore a titolo particolare (Cass. n. 22424/2009; Cass. n. 8884/2000).
Sempre in via preliminare, il Tribunale, prima di soffermarsi sulle specifiche questioni di merito che assumono rilievo nel caso di specie, osserva che l opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ‘ ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dal l’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda
l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr., ex multis , Cass. n. 20613/2011).
Inoltre, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all’accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo, sicché – sotto il profilo probatorio sulla parte opposta incombe l’onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell’ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. n. 77/1969).
Fatte tali premesse, tenuto conto della circostanza che le opposizioni proposte da e sono fondate sui medesimi motivi, si può procedere ad un’analisi congiunta di detti motivi.
Sull’inesistenza della notificazione e sull’inefficacia ex art. 644 cod. proc. civ. del decreto ingiuntivo opposto .
Gli assunti di parte opponente non possono essere condivisi.
Il decreto ingiuntivo opposto, emesso in data 13.11.2020, è stato notificato a in data 10.12.2020; in data 17.2.2021 la notifica ha avuto buon esito nei confronti della
presso la residenza del liquidatore mentre in data 18.2.2021 la notifica si è perfezionata nei confronti di
Non vi è, quindi, inesistenza della notificazione nei confronti della visto che è stata eseguita alla persona fisica che la rappresentava, né vi è inefficacia ex art. 644 cod. proc. civ. del decreto ingiuntivo opposto mancando un’inerzia del ricorrente protratta per 60 g iorni.
Sull’asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze .
Infondata risulta l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore di quello di Catania, invocata dalle parti opponenti, in quanto – sia nel contratto di leasing n. 554688 del 30.10.2009 (cfr. art. 18) sottoscritto da sia nella polizza fideiussoria (cfr. art.
13) sottoscritta da e – era stato pattuito come foro esclusivo il foro di Firenze.
La pattuizione di un foro esclusivo ha l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (cfr. Cass. n. 8030/2004, Cass. n. 14852/2001 e Cass. n. 3407/1998).
Inoltre, la pattuizione in esame è stata specificamente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dalla società utilizzatrice, come si evince da entrambi i contratti, che riportano in calce la doppia e specifica sottoscrizione della suddetta clausola con richiamo ai ridetti articoli ed al loro sommario contenuto; tanto basta a considerare valida ed efficace la deroga alla competenza territoriale, essendo, nel caso di specie, il richiamo agli articoli contrattuali specificamente sottoscritti accompagnato dall’indicazione, oltreché del numero, anche del ‘titolo’, valevole a richiamarne il contenuto; ciò è in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale « il rispetto del requisito di specificità dell’approvazione, prescritto dal cit. art. 1341, comma 2, non comporta l’inefficacia delle clausole richiamate, ove, come nella specie, l’indicazione numerica di ciascuna di esse sia accompagnata da una menzione sia pure sommaria del relativo contenuto» (cfr. Cass. n. 8870/2019, Cass. n. 17939/2018 nonché Cass. n. 22984/2015).
Sull’asserita prescrizione della pretesa creditoria sottesa all’ingiunzione .
Non può ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti opponenti, essendo il diritto potestativo di risolvere il contratto, mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, soggetto al termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2934 cod. civ., decorrente, secondo la regola generale di cui all’art. 2935 cod. civ., dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere, e cioè con il verificarsi dell’inadempimento (cfr. Cass. n. 6386/2018), il quale, nel caso di specie, risulta integrato dal mancato pagamento dei canoni a partire dal giugno 2010 (come affermato a pag. 4 dell’atto della citazione in opposizione proposta da
.
Orbene, non sussiste prescrizione dal momento che con la comunicazione del 7.2.2013, regolarmente notificata, l’attuale opposta ha dichiarato l’utilizzatrice e i garanti decaduti dal beneficio del termine; inoltre, sebbene la diffida del 26.5.2020 inviata dall’Avv. NOME COGNOME sia stata regolarmente notificata solo a (la quale l’ha rifiutata), deve nondimeno osservarsi che, come noto, la notifica verso uno degli obbligati determina l ‘ interruzione della prescrizione anche nei confronti degli altri (cfr doc. 10 fascicolo monitorio).
Sull’asserito difetto di legittimazione passiva dei soggetti fideiussori .
Risulta poi infondata, con riferimento al contratto fideiussorio, la richiesta, avanzata dalle parti opponenti, di applicabilità della normativa dei contratti conclusi dal consumatore, con conseguente nullità delle clausole contrattuali, in particolare della clausola derogativa del termine ex art. 1957 cod. civ..
La fideiussione sottoscritta dalle parti opponenti e
era stata rilasciata ad esclusiva garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing
n. 554688 del 30.10.2009 fino all’importo massimo di € 34.700,00.
Nel verbale di assemblea straordinaria del 23.9.2013 della società utilizzatrice allegato in giudizio dalla stessa parte opponente (cfr. doc. 2 fascicolo opponenti), risulta che era l’amministratore unico e legale rappresentante della società e
era titolare di una quota societaria di € 25.515,06.
Ciò detto, riveste la qualifica di « consumatore », ai sensi dell’art. 3 del Codice del consumo, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale eventualmente svolta; in giurisprudenza, è stato chiarito che « in tema di contratti stipulati dal “consumatore”, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) -all’entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore » (Cass. ord. n. 1666 del 24.1.2020).
I fideiussori possono dunque essere qualificati come consumatori nei casi in cui, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), il contratto di garanzia sia stato stipulato per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. « atti strumentali in senso proprio » cfr. Cass., Sez. Unite, n. 5868/2023).
Spetta in ogni caso al Giudice stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell’attività professionale del garante, se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se
invece abbia agito per scopi di natura privata che non possano necessariamente qualificare il fideiussore alla stregua di un « professionista di riflesso » (Cass. Sez. Unite n. 5868/2023).
Alla stregua dei principi sopra enunciati, risulta quindi pacifico che, in caso di fideiussione, se il garante abbia una partecipazione societaria ovvero occupi un ruolo in seno alla compagine garantita, il suo debito non può considerarsi assunto in qualità di consumatore, bensì quale atto espressivo della sua attività professionale o, comunque, strettamente collegato ad essa.
Ciò posto, nella fattispecie le parti opponenti non hanno allegato e documentato circostanze al fine di dimostrare che l’interesse delle stesse poteva ritenersi estraneo all’oggetto sociale della società ed è pertanto ragionevole ritenere che, in virtù della documentazione in atti (dalla quale risulta, giova ribadirlo, che era l’amministratore unico e legale rappresentante della società e
era titolare di una quota societaria di € 25.515,06 ), le stesse avessero un interesse largamente convergente con quello della società garantita, teso ad implementarne le opportunità di sviluppo commerciale con la sottoscrizione della fideiussione per ottenere la locazione finanziaria di un bene necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
In conclusione, la fattispecie in esame non rientra nell’ambito dei contratti conclusi tra professionista e consumatore di cui al D. Lgs. n. 206/2005 e sono quindi da rigettare tutti i motivi di opposizione fondati sull applicazione della disciplina consumeristica, non potendosi applicare la ‘ stessa al rapporto in causa.
Ne discende la validità della polizza fideiussoria sottoscritta, la quale escludeva convenzionalmente l ‘ applicazione dell’art. 1957 cod. civ.; tale deroga convenzionale alla disciplina del codice è del tutto legittima considerato che l’art. 1957 cod. civ. è pacificamente ritenuto disposizione a carattere derogabile.
Si rende necessario inoltre rilevare che la fideiussione in atti è da considerarsi come contratto autonomo di garanzia, come dedotto da parte opposta, alla luce della concomitante presenza, all’interno della stessa, tanto della clausola ‘ a prima richiesta ‘, che della clausola ‘ senza eccezioni ‘.
Si legge, invero, nelle pattuizioni:
-alla clausola n. 2: « Mi riconosco/ci riconosciamo tenuto/i a pagare immediatamente alla dietro semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore,
quanto alla stessa dovuto in base al precedente n. 1» ;
– alla clausola n. 8: ‘ Rinunciamo, altresì, espressamente ad avvalerci nei Vostri confronti della facoltà di opporre le eccezioni di cui all’art. 1945 c.c. ‘.
Ebbene, come ribadito a più riprese dalla Corte di legittimità , l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento « a prima richiesta » (cfr. clausola n. 2) e « senza eccezioni » (cfr. clausola n. 8) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un ‘evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 23.5.2022, n.16636).
Considerato, quindi, che nella specie non ricorrono elementi sintomatici volti a determinare siffatta ‘ evidente discrasia ‘ rispetto al contenuto complessivo del negozio, il contratto in analisi deve essere ricondotto al negozio atipico del contratto autonomo di garanzia (cfr. Corte di Appello Firenze, 6.9.2022, n. 1923).
Dalla qualificazione in termini di garanzia autonoma del negozio in esame discende, conseguentemente, che l’obbligazione del garante autonomo si pone come del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una
somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. n. 8874/2021).
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, quindi, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 cod. civ., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest ultimo (Cass. n. 16213/2018). ‘
Sull’asserita nullità del contratto di leasing per impossibilità originaria della prestazione e sull’asserita intervenuta risoluzione del contratto di leasing per sopravvenuta impossibilità della prestazione .
Nella fattispecie non può trovare spazio l’accertamento della risoluzione del contratto di leasing ex art. 1463 cod. civ. stante la vigenza delle pattuizioni contrattuali e l’avvenuta consegna del bene oggetto di leasing all’utilizzatore, che aveva scelto e indicato il fornitore al quale la concedente ha integralmente pagato il prezzo della fornitura.
Nella premessa del contratto di leasing n. 554688 si legge che « l’utilizzatore garantisce (…) l’assoluta e integrale conformità di tutti i beni oggetto del contratto e di ogni loro componente alla vigente normativa sia nazionale che comunitaria, assumendosi ogni conseguente responsabilità sia penale che civile. In conseguenza di ciò l’utilizzatore si impegna rilevare indenne la da ogni e qualsiasi pregiudizio che comunque le potesse derivare per l’ipotesi in cui peni medesimi o loro parti e componenti non risultassero successivamente conformi alle normative vigenti, rimossa e rinunciata ogni eccezione ».
Nelle condizioni generali, all’art. 2 « Assunzione dei Rischi », le parti hanno pattuito che « L’Utilizzatore, avendo scelto ed espressamente indicato il Fornitore, garantisce, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., l’accettazione da parte di quest’ultimo dell’ordine che sarà adesso inviato dal Concedente, nonché il puntuale e corretto adempimento da parte del Fornitore stesso rispetto alle condizioni tutte di acquisto, intendendo con ciò costituirsi nei confronti del Concedente garante del Fornitore medesimo, dispen sando espressamente il Concedente dall’osservanza dei termini di cui all’art. 1957 c.c. l’Utilizzatore, per aver scelto il bene ed il Fornitore, assume comunque tutti i rischi relativi a possibili inadempienze di quest’ultimo o di qualunque terzo nell’esecuzione del rapporto di fornitura, che possano ritardare od impedire l’esecuzione del presente contratto, e rinuncia di conseguenza ad ogni connessa azione od eccezione nei confronti del Concedente. L’Utilizzatore assume al pari a suo esclusivo carico il rischio di ogni evento o circostanza, comunque occasionato, che in corso di rapporto impedisca o limiti l’uso dei beni, anche se il mancato utilizzo sia superiore ad un sesto della durata del rapporto stesso o se i beni risultassero assolutamente inidonei all’uso previsto. Ciò vale, fra l’altro, per ogni diversa ipotesi di inadempienza del Fornitore o di terzi, per eventuali vizi palesi od occulti, difetti di funzionamento o mancanza di qualità riscontrati sui beni locati, per tutti i danneggiamenti, deterioramenti, necessità di manutenzione, riparazione ecc. In tutte tali ipotesi l’Utilizzatore resterà pertanto obbligato al pagamento dei canoni ed al rispetto di ogni altra obbligazione posta a suo carico dal contratto, salva ovviamente la sua facoltà di far valere nei confronti del Fornitore o di ogni altro responsabile ogni proprio diritto e ragione che gli spettasse in forza di legge o di pattuizioni contrattuali corse, e, nei limiti che gli derivano dalla sua qualità di Utilizzatore dei beni ».
Pertanto, l’intervenuto sequestro penale del bene oggetto della locazione non legittimava l’interruzione del pagamento dei canoni di locazione da parte della società utilizzatrice, a fronte
dell’avvenuta consegna del bene oggetto di leasing e del pagamento integrale eseguito dalla concedente.
Sull’asserita erroneità nel calcolo dell’importo ingiunto .
Contrariamente a quanto affermato, l’importo ingiunto è stato correttamente calcolato (cfr. estratto conto al 17.6.2020 con mora al 17.6.2020 allegato n. 11 agli atti di citazione in opposizione) con decorrenza dal 17.6.2010, momento in cui l’utilizzatore si è reso inadempiente a causa del mancato pagamento dei canoni dovuti: quanto richiesto dall’attuale parte opposta trova fondamento in quanto previsto dall’art. 13 delle condizioni generali del contratto di leasing (cfr. pag. 39 del fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione dell’attuale parte opposta) per l’ipotesi di inadempimento dell’utilizzatore (ipotesi che si è verificata nel caso in esame).
Può dunque concludersi che l’attuale parte opposta ha offerto prova dei fatti costitutivi della sua pretesa (cfr. docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del fascicolo monitorio), mentre le parti opponenti non hanno dato evidenza di fatti estintivi del diritto della società opposta.
Sulla responsabilità processuale aggravata di parte opposta .
Non essendovi soccombenza di parte opposta non sussiste il presupposto per la condanna di essa ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. (condanna che è stata richiesta dalle opponenti).
Conclusivamente, consegue da quanto sopra la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sulle domande di regresso formulate dalle parti opponenti nei confronti delle terze chiamate .
Devono essere rigettate le istanze formulate dalle attuali opponenti nei confronti di
e
Come già ricordato, ai sensi dell’art. 2 « Assunzione dei Rischi » delle condizioni generali del contratto, l’intervenuto sequestro penale del bene oggetto della locazione non legittimava l’interruzione del pagamento dei canoni di locazione da parte della società utilizzatrice.
A ciò si aggiunga che, secondo la Corte di Cassazione (cfr. Sez. Unite, n. 6070/2013), le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali: nel caso in esame alcuna pretesa creditoria può essere fatta valere nei confronti delle terze chiamate, che non hanno riscosso alcuna somma in sede di bilancio finale di liquidazione (visto che la società è fallita ed è stata sottoposta ad una procedura concorsuale liquidativa pubblica, con la conseguenza che alcun bilancio di liquidazione finale di cui all’art. 2495, co. 2, cod. civ. – del quale le parti opponenti invocano l’applicazione – è stato depositato e nulla è stato oggetto di ripartizione tra i soci).
Infine, anche a volere ipotizzare una responsabilità a qualsiasi titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) della società fornitrice, la stessa è da ritenersi ampiamente prescritta essendo decorsi oltre dieci anni dalla stipulazione del contratto.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dell’attività defensionale effettuata ed applicando un aumento pari al 30% in virtù della difesa in favore di più parti, limitatamente alla difesa svolta in favore di quale mandataria di
e di quale mandataria di
e
P.Q.M.
TABLE
Firenze, 31 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.