Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14704 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14704 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2135/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
–
contro
ricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 2214/2023 depositata il 08/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, garante di RAGIONE_SOCIALE in forza di due fideiussioni, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da Credito Emiliano s.p.a.
Si costituiva la banca, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza n. 1157/2020 il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva appello; si costituiva il Durante, resistendo al gravame e spiegando appello incidentale condizionato.
Con sentenza n. 2214 dell’8/11/2023 la Corte d’Appello di Bologna accoglieva l’appello, riformando integralmente la sentenza di prime cure.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso Credito Emiliano RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il resistente e la società controricorrente hanno depositato rispettiva memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C on il primo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4’.
Lamenta che, d’ufficio e senza aver previamente provocato il contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 101, comma secondo, cod. proc. civ., la corte d’appello ha dapprima rilevato che solo una delle due fideiussioni prestate dal Durante fosse una fideiussione omnibus, mentre l’altra fosse una fideiussione specifica prestata a garanzia di un mutuo, rispetto alla quale, dunque, non era applicabile il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, che ha dichiarato la contrarietà alla L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002 e che si riferisce esclusivamente alle fideiussioni omnibus redatte in base a detto modello.
Se la Corte avesse stimolato il contraddittorio sul punto, come stabilito dall’art. 101 c.p.c., l’odierno ricorrente avrebbe potuto svolgere l’attività difensiva necessaria, ed in particolare avrebbe potuto dare prova degli elementi costitutivi di una fattispecie anticoncorrenziale anche con riferimento alle fideiussioni specifiche.
1.1. Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il d.lgs. n. 149 del 2022 ha modificato l’art. 101, secondo comma, cod.
proc. civ., e ha dato maggior rilievo, con un’ampia previsione, al principio della garanzia del contraddittorio, per cui, in particolare, il secondo comma dell’art. 101, al secondo periodo stabilisce: «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione ( v. Cass., Sez. Un., 3/12/2024, n. 30883 ).
Più volte la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che l’art. 101, 2 ° comma, cod. proc. civ., si riferisce alla rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (v., Cass., S.U., n. 105 del 2023, Cass., n. 20489 del 2023, n. 11269 del 2023, n. 6218 del 2019).
Nel caso di specie, la corte di merito si è limitata a procedere ad una diversa qualificazione giuridica delle due fideiussioni prestate dall’odierno ricorrente, senza rilevare d’ufficio alcun fatto nuovo, per cui non si è in alcun modo verificato quello ‘sviluppo inatteso’, per il quale si renda necessaria l’instaurazione del contraddittorio mediante l’assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (v. Cass., n. 11269 del 2023, cit.).
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1370, 1936 e 1945 c.c.
in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3′.
Lamenta che, erroneamente, la corte di merito ha qualificato entrambe le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie oggetto di causa come contratti autonomi di garanzia, per l’effetto facendone discendere una diversa interpretazione dell’art. 1957 cod. civ., a seconda della sua applicazione all’uno o all’altro tipo contrattuale, dato che, mentre la tradizionale esegesi della norma si pone nel senso di interpretare l’istanza idonea ad impedire la decadenza prevista dalla citata disposizione necessariamente come istanza giudiziale, diversamente, si è ritenuto che, nell’ipotesi in cui l’art. 1957 cod. civ. venga in rilievo con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia, ad impedire la decadenza ivi contemplata sia invece sia sufficiente una istanza stragiudiziale.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini e con le precisazioni che seguono.
La corte di merito ha così motivato: ‘ la clausola n. 7 contenuta in entrambe le fideiussioni prevede che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitali interessi spese tasse ed ogni altro accessorio’, né l’appellante incidentale ha specificamente allegato, essendosi limitato ad osservazioni astratte e generiche, che sussista una palese discrasia tra tale clausola e la restante parte del contratto.
Deve pertanto confermarsi la qualificazione delle fideiussioni in questione quali contratti autonomi di garanzia operata dal tribunale …’.
Così argomentando la corte di merito ha invero omesso di prendere in esame il contenuto complessivo dei testi negoziali e le loro caratteristiche strutturali e funzionali.
Premesso che i negozi di cui si discorre consistono in due garanzie prestate dall’odierno ricorrente, in favore della banca resistente, per l’adempimento delle obbligazioni del debitore principale, verso la medesima banca, dipendenti, l’una, ‘da operazioni bancarie di qualunque natura’, l’altra, da un’operazione di mutuo, di talché la corte d’appello ne ha qualificata una come fideiussione omnibus, l’altra come fideiussione specifica, l’impugnata sentenza perviene, tuttavia, a ricondurle entrambe al contratto autonomo di garanzia, attribuendo esclusivo rilievo al disposto, sopra riportato, di una sola ed unica clausola contrattuale.
Orbene, per un verso la corte di merito ha solo astrattamente affermato la conformità della suddetta clausola, che prevede il pagamento del fideiussore ‘a semplice richiesta scritta’, rispetto al consolidato orientamento di legittimità, secondo cui, invece, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”
(v., tra le tante, Cass., n. 27619/2020).
Per altro verso, la corte di merito ha poi del tutto trascurato di considerare il tenore complessivo dell’accordo, da cui effettivamente desumere l’assenza di accessorietà della garanzia (in tal senso, v. Cass., 15091/2021), ed in particolare della pur presente clausola che prevede un regime di solidarietà delle obbligazioni derivanti dalla fideiussione e che avrebbe dovuto essere valutata a mente del principio di diritto secondo cui ‘non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni’ (Cass., n. 8874/2021; Cass., n. 32420/ 2019; Cass., n. 30509/ 2019)’.
Costituisce, del resto, principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità che: ‘ L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell’interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell’intero contratto’ (v. Cass., n. 4717/2019; più in generale, sulla necessità di pervenire ad una interpretazione funzionale del contratto ex art. 1369 cod. civ., avuto riguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa “causa concreta”, v. Cass., 17/11/2021, n. 34795).
Orbene, il suindicato principio è rimasto dalla corte di merito invero disatteso nell’impugnata sentenza.
2.2. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2° motivo, assorbiti il 3° e il 4° motivo e rigettato il 1°,
consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, rigetta il primo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza