Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29793 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20385/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME, che si difende in proprio ai sensi dell’ art. 86 c.p.c., ex lege domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di cassazione (Pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
BCC NPLS 2018-2 RAGIONE_SOCIALE, con socio unico, per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE , in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al
Oggetto: Fideiussione –
Contratto autonomo di
garanzia – Solidarietà passiva.
CC 25.06.2024
Ric. n. 20385/2022
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
contro
ricorso, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di cassazione (pec: EMAIL);
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1043/2022 della Corte d’appello di Ancona pubblicata il 1.08.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che
la Corte d’ Appello di Ancona con la sentenza impugnata ha rigettato il gravame proposto dal sig. NOME COGNOME avverso la sentenza n. 20361/2017 del Tribunale della stessa città e ha condannato l’ appellante a rifondere le spese del grado in favore della società appellata;
per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Ancona aveva rigettato l ‘ opposizione proposta dal COGNOME avverso il decreto ingiuntivo con cui la Banca di Ancona, prima, e per questa, poi, la cessionaria Banca di credito cooperativo soc. coop., gli aveva ingiunto il pagamento dell’importo di Euro 666.000,00 quale fideiussore con polizza prestata il 17.12.2010 della società RAGIONE_SOCIALE per un debito complessivo di Euro 2.533.791,00; nello specifico, il Tribunale, dopo aver premesso che il credito della banca, oltre a non essere specificamente contestato dall’opponente, risultava pienamente provato per tabulas (contratti, estratti conto dall’inizio rapporto, certificazioni ex art. 50 TUB), argomentava come non sussistesse, nella specie, alcuna duplicazione di credito in quanto, trattandosi di obbligazione solidale tra più fideiussori, ciascuno dei debitori solidali era tenuto, nei limiti della garanzia prestata, all’adempimento ; un eventuale concreto pericolo di duplicazione avrebbe semmai potuto prospettarsi soltanto in
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sede esecutiva nel caso la Banca avesse agito illegittimamente; affermava che la garanzia prestata, sebbene denominata ‘fideiussione’, d oveva qualificarsi come contratto autonomo di garanzia alla luce delle pattuizioni concretamente intervenute, con cui il garante si era obbligato ad eseguire immediatamente la prestazione del debitore, indipendentemente dalla validità del rapporto di base e senza potere di sollevare eccezioni; trattandosi di contratto autonomo di garanzia respingeva le eccezioni sollevate in relazione agli artt. 1956 c.c., 1957 c.c. da parte opponente e ad analoga conclusione, per le medesime ragioni, perveniva in merito alla pretesa nullità della fideiussione perché in violazione della normativa antitrust , nullità dedotta, peraltro, solo in sede di precisazione delle conclusioni; in merito agli asseriti interessi usurari, il Tribunale ne affermava la genericità, per un verso, non avendo il ricorrente indicato il tasso specifico applicato, per l’altro, non avendo chiarito in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso usura.
avverso la sentenza d ella Corte d’ Appello di Ancona, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione. Ha resistito con controricorso BCC NPLS 2018-RAGIONE_SOCIALE, con socio unico e per essa, la mandataria RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
con il primo motivo, il ricorrente censura la ‘ nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 275 e 352 c.p.c., in riferimento alle modalità di decisione della controversia ‘ ; in particolare, il ricorrente assume la nullità della sentenza in quanto, scaduti il 18/7/2022 i termini per il deposito delle memorie di replica dinanzi la Corte di Appello, la causa sarebbe
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stata decisa nella camera di consiglio del giorno dopo, in data 19/7/2022 ed il Collegio (come attestato da ll’ estratto del fascicolo telematico) sarebbe stato designato successivamente il 28/7/2022 in violazione degli artt. 275 e 352 c.p.c.;
1.1. il motivo è inammissibile;
non sussiste la asserita nullità tenuto conto che il Collegio d’appello è rimasto immutato e la sentenza contiene tutti gli elementi essenziali per la sua validità; in disparte la questione della tardività della produzione dell’odierno ricorrente, la dicitura ‘DESIGNATO COLLEGIO’ di cui all’estratto depositato , è una semplice formula interna che viene inserita d’ufficio al momento del deposito della sentenza informatica; la cancelleria adopera tale voce come comunicazione di carattere prettamente interno (priva quindi di ogni valenza) allorquando la sentenza viene depositata in modalità telematica.
2. con il secondo motivo lamenta la ‘ nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, commi I, – nn. 3-4-5 c.p.c., degli artt. 112 e 132 c.p.c. circa la corrispondenza tra la domanda svolta ed il provvedimento emesso; omessa motivazione su fatto decisivo; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di disponibilità delle prove e relativa valutazione ‘ ; in particolare, il ricorrente afferma che un contratto (quello stipulato in data 9/6/2014) non sarebbe stato sottoscritto e che la sentenza sarebbe errata in quanto la somma dei vari importi ingiunti sarebbe superiore al totale complessivo del credito vantato dalla banca;
2.1. il motivo è inammissibile;
il ricorrente, nel censurare la nullità della sentenza impugnata, si limita a reiterare la doglianza in ordine all’importo ingiunto sostenendo che ‘a fronte di un credito totale di € 2.533.791,65 siccome rivendicato mediante procedimento monitorio, la somma degli importi ingiunti all’esito ammontasse a complessivi € 3.667.791,00 ‘, senza specificare, come sarebbe stato suo onere, in
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RAGIONE_SOCIALE ossequio al principio di autosufficienza a norma dell’art. 366 n. 3 c.p.c. gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della nullità pretesa e delle dedotte violazioni di legge (Cass. Sez. 1, 13/05/2016 n. 9888); la censura è altresì inammissibile poiché si risolve in una istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del Giudice di secondo grado, tesa ad una nuova pronuncia sul fatto, fattispecie estranea al giudizio di legittimità;
con il terzo motivo il ricorrente lamenta la ‘ nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I- nn. 3-4-5 c.p.c., degli artt. 1322, 1372, 1956 e 1957 c.c. circa la formazione e la tipizzazione del contratto anche con riferimento alla volontà delle parti; omessa motivazione su fatto/documento decisivo; decisione in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte’ ;
Con il quarto motivo di ricorso lamenta la ‘ nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I-nn. 3, c.p.c., degli artt. 1362 – 1363 – 1364 -1365 -1367 -1368 -1369 -1370 -1370 c.c. circa l’interpretazione del contratto ed i relativi principi. Vizio di motivazio ne con violazione dell’art. 132 c.c. ‘
4.1. il terzo e il quarto motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati attenendo alla analoga questione con cui il ricorrente contesta la qualificazione di contratto autonomo di garanzia operata dalla Corte di Appello al contratto stipulato tra le parti, sono anch’essi inammissibili;
in primo luogo, va osservato in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire l’accertamento in sé che appartiene al Giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dalla Corte di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati
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(Cass. 10.2.2015 n. 2465, Cass. 26.5.2016 n. 10891, Cass. 14.7.2016 n. 14355);
in proposito, questa Corte ha più volte enunciato come il ricorrente per cassazione, il quale intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di un contratto, ha l’onere di specificare i canoni che in concreto si assumono violati ed il punto ed il modo in cui il Giudice di merito si sia dagli stessi discostato;
nello specifico, il ricorrente non ha assolto a tale onere limitandosi, come anticipato, a trascrivere alcune clausole del regolamento contrattuale ed il contenuto di alcuni articoli del codice civile;
In secondo luogo, risulta non censurata la ratio decidendi della decisione impugnata che ha ritenuto di qualificare la garanzia prestata, sebbene denominata ‘fideiussione’, in realtà come contratto autonomo di garanzia, alla luce di una serie di pattuizioni concretamente stipulate dalle parti e analiticamente individuata dalla Corte d’appello nella decisione oggetto di gravame (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la ‘ nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I, nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 115, 116 e 132, comma 2 -n. 4 circa la condotta della banca, la disponibilità delle prove e relativa valutazione ‘ ; in particolare, deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce come inesistente la violazione dell’art. 1956 c.c., non essendo stata acquisita al processo alcuna prova in ordine alla concessione alla debitrice principale, da parte della banca, di ulteriori linee di credito successivamente al 15/12/2020;
5.1. il motivo è inammissibile;
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la censura, con cui il ricorrente assume che la Corte d’appello con la decisione impugnata avrebbe in proposito fornito una motivazione illogica, è stata già nel merito ritenuta inammissibile;
il mezzo, nonostante la formale intestazione, attiene, nella sostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499);
col denunciare ‘l’omesso esame’ , inoltre, il ricorrente non tiene conto che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 08/11/2019 n. 28887);
il richiamo all a violazione dell’ art. 360 n. 5 c.p.c., infine, in presenza di una ‘doppia conforme’ con la conseguenza che trova applicazione l’inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c. ; ad ogni modo, non viene specificato il fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame né tanto meno il motivo della sua decisività;
6. con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la ‘ ‘nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, commi I, n.4 c.p.c., degli artt. 112, 244 e 345, c.p.c. in tema di ammissione della CTU con conseguente omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I, nn. 3
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e 5, c.p.c., degli artt. 115, 116 e 132, circa la applicazione di tassi usurari da parte della banca creditrice, la disponibilità delle prove e relativa valutazione’ ; in particolare, il ricorrente lamenta la mancata ammissione della CTU al fine di dimostrare l’applicazione di interessi usurari;
6.1. il motivo è inammissibile;
Al riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d ‘ ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l ‘ omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l ‘ esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il come ed il quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (Cass. Sez. 1, 23/03/2017 n. 7472; Cass. Sez. 2, 03/01/2011 n. 72);
la pretesa violazione non sussiste nella specie e il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già formulate nel merito in modo generico, ragion per cui la Corte territoriale ha ritenuto che correttamente il giudice di prime cure avesse respinto la richiesta di CTU contabile per il suo carattere meramente esplorativo;
Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la ‘ nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, commi I, nn. 3 e 5, c.p.c., degli artt. 1372 -1957 c.c. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. circa la nullità della fideiussione per conformità
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allo schema ABI dichiarato nullo dalla RAGIONE_SOCIALE -mancato rispetto dei precedenti giurisprudenziali di legittimità ‘ e lamenta la mancata dichiarazione di nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema di contratto predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE e dichiarato nullo dalla Corte di legittimità con sentenza n. 29810/2017;
7.1. la dedotta nullità non si ravvisa nella fattispecie in esame, tenuto conto che l’odierno ricorrente si limita a reiterare le doglianze già formulate nel merito in modo generico, non specificando in quali atti processuali ha trascritto le clausole del contratto da lui sottoscritte e che sarebbero contenute nello schema ABI dichiarato nullo da questa Corte;
in proposito la Corte d’appello di Ancona ha escluso vi fosse prova che il contratto sottoscritto dal garante riproducesse pedissequamente lo schema contrattuale ABI del 2003 in quanto l’appellante aveva omesso al riguardo ogni idonea attività di specifica deduzione.
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre A spese forfettarie al 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza