Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18079 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 32209/2020 r.g. proposto da:
CARTA BRUNO, CARTA NOME, CARTA NOME e FELLA NOME, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, d all’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Orvieto (TR), alla INDIRIZZO .
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO .
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 947/2020, RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI MILANO, pubblicata il giorno 20/04/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE -poi divenuta RAGIONE_SOCIALE e successivamente fallita -stipulò due contratti di locazione finanziaria (nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO) con RAGIONE_SOCIALE -successivamente divenuta RAGIONE_SOCIALE -per l’acquisto di due imbarcazioni, regolarmente consegnatele, a garanzia de i quali NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME rilasciarono in favore RAGIONE_SOCIALE società di leasing due fideiussioni a prima richiesta per l’ammontare di € 934.979,18 ciascuna.
1.1. Nessuno dei suddetti contratti ebbe regolare esecuzione, sicché, stante il mancato pagamento dei relativi canoni, RAGIONE_SOCIALE chiese ed ottenne dal Tribunale di Milano decreto d’ingiunzione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dei suoi fideiussori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avente ad oggetto la consegna dell’imbarcazione di cui al contratto n. NUMERO_DOCUMENTO ed il pagamento dei canoni di leasing dovuti nei limiti delle fideiussioni sottoscritte.
1.2. I menzionati fideiussori promossero opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca e, in via riconvenzionale, la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento di quanto da essa eventualmente percepito a titolo di indebito arricchimento in esecuzione dei due contratti suddetti. Nelle more di quel giudizio, la stessa società da ultimo indicata, ivi costituitasi, vendette a terzi l’imbarcazione di cui al contratto di leasing n. NUMERO_DOCUMENTO (già restituitale anteriormente all’intrapresa procedura monitoria), ricavandone il corrispettivo di € 350.000,00.
1.3. Con sentenza del 17/22 agosto 2017, n. 8770, il Tribunale di Milano, decidendo quella controversia, revocò il decreto opposto, condannò gli opponenti al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di € 737.051,38, oltre i nteressi convenzionali di mora dal dovuto al saldo, e rigettò la loro domanda riconvenzionale.
Il gravame promosso da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME avverso quella decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 ottobre 2019/20 aprile 2020, n. 947, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i ) rigettò la doglianza degli appellanti secondo cui il tribunale aveva omesso di prendere posizione sull’eccezione di nullità delle fideiussioni e dei contratti di leasing , conclusi in violazione del principio di buona fede ex art. 1175 cod. civ. ed in frode alla legge. Osservò, in proposito, che, « Al di là RAGIONE_SOCIALE considerazione che, delle relative eccezioni, si trova solo un vago accenno nelle difese di primo grado, vi è da dire che la sentenza appare chiaramente avere preso in considerazione le suddette questioni. . Infatti, una volta dimostrato inequivocabilmente l’adempimento del lessor (consegna delle imbarcazioni) e l’inadempimento dell’utilizzatore (mancato pagamento dei canoni), non può dirsi che vi sia stata lesione alcuna RAGIONE_SOCIALE buona fede contrattuale nel pretendere il pagamento dai soggetti che si erano assunti la garanzia di tale adempimento, né può dirsi che questi siano rimasti sorpresi dalla richiesta. Il diritto dell’istituto finanziato re è stato, pertanto, azionato nel pieno rispetto delle pattuizioni contrattuali, senza arrecare danno o contro l’incolpevole aspettativa altrui: nel momento in cui hanno rilasciato la garanzia, i sigg. COGNOME e COGNOME erano ovviamente consapevoli che la stessa sarebbe stata escussa, in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione »; ii ) ritenne infondata la censura con cui era stato lamentato l’errore del primo Giudice nell’accertare che le garanzie prestate non fossero fideiussioni ordinarie, ma contratti autonomi di garanzia. La corte, dopo aver riportato la motivazione, sul punto, RAGIONE_SOCIALE decisione del tribunale ed il tenore letterale delle clausole e] ed f] delle prestate garanzie, opinò che « la sentenza impugnata appare avere fatto buon governo dei principi consolidati dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui (Cass. Civ., ord. 15/12/2014, n. 26327): ‘L’inserimento, in un contratto di fideiussione, RAGIONE_SOCIALE clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale, di per sé sola, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, perché tale pattuizione è incompatibile con il principio
di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione’. Né valgono sul punto, perché poco significative, le argomentazioni proposte dagli appellanti, riferite al nomen juris utilizzato (‘fideiussione’), ovvero al persistente carattere accessorio RAGIONE_SOCIALE garanzia. Sotto un primo profilo, infatti, è evidente che la garanzia accede per definizione ad un’obbligazione principale; sotto altro aspetto, va evidenziato che la fideiussione bancaria normale ha natura satisfattoria, rispetto al mancato pagamento del debitore, mentre il contratto autonomo di garanzia ha funzione indennitaria, mirata cioè a garantire il creditore contro qualsiasi tipo di rischio di inadempimento da parte del debitore principale, escludendo così l’elemento dell’accessorietà dell’obbl igazione (Cass. Civ., sent. 14.06.2016, n. 12152), come avviene nelle polizze a garanzia del committente di appalto di opera pubblica (dove l’appaltatore si obbliga principalmente ad un facere ) e come è avvenuto nel caso di specie (a fronte dell’inadempime nto di COGNOME alla restituzione delle imbarcazioni). Ne deriva, pertanto, la corretta qualificazione delle garanzie prestate, compiuta dal Tribunale, come ‘contratti autonomi’, con la conseguenza che, poiché la deroga all’art. 1945 c.c. fa venire meno il rapporto di accessorietà RAGIONE_SOCIALE garanzia rispetto all’obbligazione garantita, le eccezioni in teoria spettanti al debitore principale, principalmente con riguardo alla quantificazione del credito del lessor, vanno respinte in limine, in quanto inammissibili »; iii ) considerò immeritevole di accoglimento anche il motivo di appello volto ad ottenere la declaratoria di nullità delle prestate fideiussioni ‘ per aderenza al modello ABI ‘. Affermò la corte che « Parte appellante sostiene che le due fideiussioni sarebbero nulle, in quanto ‘omnibus’ , in ottemperanza al dictum RAGIONE_SOCIALE Cassazione (sentenza n. 29810 del 12.12.2017), avente ad oggetto il modello di garanzia predisposto dall’ABI ed oggetto di censura antitrust. Invero, va osservato che, innanzitutto, non si tratta di fideiussioni, ma di contratti autonomi di garanzia, come appena esaminato. Inoltre, non si tratta nemmeno di fideiussioni omnibus , ma specifiche, riferite al corretto adempimento dei contratti di ‘locazione finanziaria n. ND NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO in corso di perfezionamento con la RAGIONE_SOCIALE‘, come esplicitato nell’ incipit delle lettere di garanzia in esame.
La differenza fra i due generi e la conseguente disapplicazione, al caso di specie, RAGIONE_SOCIALE sanzione di nullità comminata al ‘modello NUMERO_DOCUMENTO‘, vanno ricercate nella circoscritta area di applicazione delle garanzie in esame, riferite solamente ai due leasing nautici di RAGIONE_SOCIALE, senza ulteriori prestazioni ignote o future, in ogni caso, espressamente limitate all’importo massimo garantito. In sostanza, non vi è nessuna nullità da comminare, perché, mentre la fideiussione omnibus garantisce una serie indeterminata di differenti operazioni tra il cliente e la banca, la garanzia a prima richiesta si riferisce ad un oggetto unico e delimitato ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a sette motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 287/90 (legge antitrust) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .», per avere la corte di merito escluso la nullità dei contratti di garanzia per violazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a ), RAGIONE_SOCIALE legge n. 287/90, malgrado la piena conformità dei negozi fideiussori stipulati dagli odierni ricorrenti con lo schema negoziale predisposto dall’ABI censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005;
II) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », per avere la corte territoriale omesso di rilevare d’ufficio la nullità del negozio fideiussorio;
III) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », perché la sentenza impugnata contiene una motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile omettendo l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE decisione, dell’ iter logico-giuridico seguito nonché l’esame di punti decisivi RAGIONE_SOCIALE controversia;
IV) « Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ». per avere la corte distrettuale omesso di decidere ‘ secundum alligata et probata partium ‘ e valutare le prove avendo riguardo alla natura di prova privilegiata:
V) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .», per avere la corte d’appello violato i canoni legali di ermeneutica contrattuale secondo l’intenzione delle parti contraenti (art. 1362 cod. civ.), il contenuto complessivo delle clausole contrattuali (art. 1363 cod. civ.), e secondo il criterio di interpretazione contra sipulatorem ex art. 1370 cod. civ.;
VI) « Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », per aver la corte di merito, nel pronunciarsi sulla fattispecie de qua , omesso di emettere una statuizione sulla domanda di risarcimento danni subiti dai fideiussori da condotta anticoncorrenziale formulata alla luce del provvedimento n. 14251 dall’RAGIONE_SOCIALE, del provvedimento n. 55/200 5 RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia e RAGIONE_SOCIALE sentenza pronunciata da Cass. n. 2910/2017;
VII) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », per avere la corte territoriale omesso di emettere una statuizione sull’eccezione di estinzione delle fideiussioni ai sensi degli artt. 1955 e 1957 cod. civ. sollevata dagli odierni ricorrenti in tutto il corso del giudizio di merito.
Il descritto quinto motivo di ricorso deve essere esaminato prioritariamente, ripercuotendosi l’esito del corrispondente scrutinio sul perdurante rilievo di quasi tutti gli altri. Lo stesso si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.
2.1. Con esso, come si è già anticipato, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME contestano ( cfr. pag. 52 e ss. del ricorso) alla corte territoriale di avere anch’essa (come già il tribunale) ricondotto le garanzie da loro prestate alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, piuttosto che alla fideiussione, valorizzando il contenuto delle clausole e] ed f] delle
stesse, a tenore delle quali, come si legge nella sentenza impugnata ( cfr. pag. 11) ‘ il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla RAGIONE_SOCIALE , su semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore, quanto dovutole per capitale, interessi spese, oneri fiscali ed ogni altro accessorio . In deroga all’articolo 1939 c.c., la fideiussione mantiene tutti suoi effetti, anche se l’obbligazione principale sia dichiarata invalida . Nessuna eccezione può essere o pposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la RAGIONE_SOCIALE esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con l’utilizzatore …’. Secondo la corte predetta, « la sentenza impugnata appare avere fatto buon governo dei principi consolidati dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui (Cass. Civ., ord. 15/12/2014, n. 26327): ‘L’inserimento, in un contratto di fideiussione, RAGIONE_SOCIALE clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale, di per sé sola, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, perché tale pattuizione è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione’ ». Essa, inoltre, ha negato qualsivoglia rilievo, considerandole « poco significative » alle « argomentazioni proposte dagli appellanti, riferite al nomen juris utilizzato (‘fideiussione’), ovvero al persistente carattere accessorio RAGIONE_SOCIALE garanzia. Sotto un primo profilo, infatti, è evidente che la garanzia accede per definizione ad un’obbligazione principale; sotto altro aspetto, va evidenziato che la fideiussione bancaria normale ha natura satisfattoria, rispetto al mancato pagamento del debitore, mentre il contratto autonomo di garanzia ha funzione indennitaria, mirata cioè a garantire il creditore contro qualsiasi tipo di rischio di inadempimento da parte del d ebitore principale, escludendo così l’elemento dell’accessorietà dell’obbligazione (Cass. Civ., sent. 14.06.2016, n. 12152), come avviene nelle polizze a garanzia del committente di appalto di opera pubblica (dove l’appaltatore si obbliga principalmente ad un facere) e come è avvenuto nel caso di specie (a fronte dell’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle imbarcazioni). Ne deriva, pertanto, la corretta qualificazione delle garanzie prestate, compiuta dal Tribunale, come ‘contratti autonomi’, con la conseguenza che, poiché la deroga all’art. 1945 c.c. fa venire meno il rapporto
di accessorietà RAGIONE_SOCIALE garanzia rispetto all’obbligazione garantita, le eccezioni in teoria spettanti al debitore principale, principalmente con riguardo alla quantificazione del credito del lessor, vanno respinte in limine, in quanto inammissibili ».
2.2. Orbene, rimarca il Collegio che, come ancora recentemente riaffermato dalla qui condivisa giurisprudenza di questa Corte ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 13621, 10786 e 2607 del 2024; Cass. nn. 30878, 13408, 13005 e 7978 del 2023; Cass. nn. 35787, 35041, 29860, 19146 e 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018), il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là RAGIONE_SOCIALE indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo dell’atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. nn. 30878, 13408 e 7978 del 2023; Cass. nn. 2607, 10786 e 13621 del 2024).
2.2.1. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati ( cfr., ex aliis , Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE questione relativa all’interpretazione del contratto ne ppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce ‘fatto’ decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. Cfr. Cass. n. 5795 del 2017).
2.2.2. La censura neppure può essere formulata, poi, mediante l’astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni ( cfr. Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).
2.2.3. Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che il motivo in esame si risolve in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraverso la proposizione di una interpretazione delle suddette clausole contrattuali (del contratto di garanzia) in un senso, invocato dai ricorrenti, diverso da quello, da essi contestato, preferito dalla corte territoriale la cui applicazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1362 e ss. cod. civ. si rivela affatto scevra da vizi.
2.3. Esigenze di completezze e di coerenza, infine, impongono di precisare, che: i ) come costantemente sancito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
12152 del 2016; Cass. n. 15868 del 2019; Cass. n. 15091 del 2021), in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, RAGIONE_SOCIALE clausola ” a prima richiesta e senza eccezioni ” fa presumere l’assenza dell’accessorietà RAGIONE_SOCIALE garanzia; ii ) è vero che in Cass. n. 5478 del 2024 si è affermato che la semplice presenza RAGIONE_SOCIALE clausola ‘ a prima richiesta ‘ (lì neppure abbinata a quella ‘ senza eccezioni ‘) non basta a far considerare configurabile il contratto autonomo di garanzia, ma, in quella fattispecie, la corte di appello aveva completamente omesso l’esame di ogni altra clausola contrattuale, qui, invece, concretamente effettuato dalla corte milanese.
Fermo quanto precede, i motivi di ricorso primo, secondo, terzo e quarto, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento.
3.1. In proposito, infatti, è doveroso rimarcare, innanzitutto, che la corte territoriale ha ribadito la qualificazione (già sancita da tribunale) delle garanzie de quibus in termini di contratti autonomi di garanzia, piuttosto che di fideiussioni (peraltro specifiche, e nemmeno omnibus), sicché ad esse, proprio per la menzionata natura attribuitale da entrambi i giudici di merito, non possono estendersi le considerazioni rinvenibili nel provvedimento RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia n. 55 del 2005, ivi riferite alla s ola fattispecie -la cui notoria diversità rispetto ai primi è tale da non richiedere ulteriori specificazioni in questa sede –RAGIONE_SOCIALE fideiussione cd. omnibus.
3.1.1. Peraltro, la suddetta qualificazione in termini di contratti autonomi di garanzia delle garanzie prestate dagli odierni ricorrenti e di cui si discute in questa sede deve considerarsi ormai definitiva, attesa l’avvenuta declaratoria di inammissibilità del quinto motivo per le ragioni precedentemente esposte. Nessun rilievo, dunque, avrebbe, nella specie, un eventuale approfondimento RAGIONE_SOCIALE questione, dibattuta nella giurisprudenza di merito, circa la riferibilità, o non, di quanto sancito nel menzionato provvedimento RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia anche alle fideiussioni specifiche.
3.2. A tanto deve aggiungersi che neppure sussiste l’omissione di pronuncia denunciata nel secondo motivo di ricorso, posto che, come si è già detto, la corte distrettuale ha esaminato e respinto le eccezioni di nullità delle
garanzie in questione sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione del principio di buona fede ex art. 1175 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE frode alla legge (così rigettando il primo motivo di appello. Cfr . pag. 9-10 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), sia per la pretesa violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust , in ragione, quanto a questo secondo aspetto, RAGIONE_SOCIALE diversa qualificazione (contratti autonomi di garanzia, piuttosto che fideiussioni, peraltro specifiche e non omnibus ) ad esse attribuita. Né la doglianza puntualizza quali altre cause di nullità le avrebbero inficiate.
3.3. Va considerato, poi, con specifico riguardo al terzo e quarto motivo di ricorso, che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 16448, 15033, 13621, 9807 e 6127 del 2024, la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 20 aprile 2020), ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legi ttimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALE motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, -tutte fattispecie concretamente insussistenti, come si dirà oltre, rispetto alla sentenza RAGIONE_SOCIALE corte milanese oggi impugnata -esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” RAGIONE_SOCIALE motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022) o di sua ‘ contraddittorietà ‘ ( cfr . Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì,
che, a seguito RAGIONE_SOCIALE riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella ‘ insanabile ‘ e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella ‘ insuperabile ‘.
3.3.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( cfr . Cass. nn. 16117, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘ motivazione apparente ‘ nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione e non consentano l’identificazione dell’ iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza RAGIONE_SOCIALE soluzione adottata o alla sufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . Cass. n. 16117 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.3.2. Ciò posto, i suddetti motivi terzo e quarto non meritano accoglimento, atteso che è di tutta evidenza che la motivazione (già riportata nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘ oltre che nel § 2.1. di queste ‘ Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione ‘) adottata dalla corte distrettuale per respingere, sui corrispondenti punti, l’impugnazione degli odierni ricorrenti, sia, oltre che giuridicamente condivisibile, anche assolutamente in linea con il ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014. Al cospetto di detta motivazione, le argomentazioni delle odierne censure in esame appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i ) giusta principio
consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità RAGIONE_SOCIALE sentenza al modello di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448, 9807 e 2607 del 2024; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999); ii ) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto al già richiamato, attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito RAGIONE_SOCIALE causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 16448 del 2024 e Cass. n. 30878 del 2023).
I motivi di ricorso sesto e settimo, infine, sono entrambi inammissibili.
4.1. Innanzi tutto, dei due temi ivi descritti (domanda di risarcimento di pretesi danni subiti dai fideiussori, odierni ricorrenti, per effetto di condotta anticoncorrenziale di RAGIONE_SOCIALE; eccezione di estinzione delle loro ‘fideiussioni’ d agli stessi sollevata ex artt. 1955 e 1957 cod. civ.) non vi è menzione nella sentenza impugnata (né di essi si rinviene alcunché nelle conclusioni degli appellanti riprodotte nell’epigrafe di quest’ultima).
4.1.1. Orbene, per giurisprudenza pacifica di questa Corte ( cfr. ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass. nn. 2607, 5038 e 6127 del 2024), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio ( cfr . Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013). In quest’ottica, la parte ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini RAGIONE_SOCIALE questione posta in primo e secondo grado ( cfr . Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito ( cfr . Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).
4.1.2. Nella specie, i ricorrenti: i ) quanto alla domanda risarcitoria predetta, assumono di averla proposta nell’atto di citazione in appello e nella comparsa conclusionale di quel grado ( cfr. pag. 60 del ricorso). Da un lato, dunque, si tratterebbe di domanda proposta per la prima volta in sede di gravame, come tale inammissibile ex art. 345 comma 1, cod. proc. civ., chiaramente non rientrando tra le ivi tipizzate ipotesi che consentono la formulazione di domande nuove in appello. Dall’altro, non potrebbe sottacersi che, come ancora ribadito dalla recente Cass. n. 15020 del 2024 ( cfr . in motivazione), costituisce consolidato, e qui condiviso, orientamento di questa Corte quello secondo cui « la comparsa conclusionale di cui all’art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già
ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento d’appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo, potendo limitarsi ad ignorarla, senza con ciò incorrere nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ .» ( cfr . in termini, Cass. n. 20232 del 2022. In senso analogo, si vedano pure Cass. n. 16582 del 2005; Cass. n. 11175 del 2002); ii ) quanto all’eccezione di estinzione delle loro ‘ fideiussioni ‘ sollevata ex artt. 1955 e 1957 cod. civ., assumono di averla formulata « in tutto il corso del primo e del secondo grado di giudizio » ( cfr . pag. 62 e ss. del ricorso), facendo riferimento, innanzitutto, al contenuto RAGIONE_SOCIALE loro prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. (che, però, consente soltanto la ‘ precisazione ‘ o ‘ modificazione ‘ delle eccezioni ‘ già proposte ‘, non anche la formulazione di nuove), o a propri atti processuali ad essa successivi, quindi, comunque tardivamente rispetto a quello (citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.) in cui, se del caso, dovevano proporsi trattandosi di eccezioni non rilevabili di ufficio (sulla diversità di elementi costitutivi delle fattispecie di cui agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., cfr. Cass. n. 19736 del 2011; sulla natura di eccezione propria di quella ex art. 1957 cod. civ., cfr. Cass. n. 8023 del 2024).
4.1.3. A tanto deve solo aggiungersi, da un lato, che la corte distrettuale ha comunque escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE qui invocata disciplina antitrust essendosi al cospetto di contratti autonomi di garanzia e non di fideiussioni (peraltro nemmeno omnibus, ma specifiche), sicché mancherebbe il presupposto stesso RAGIONE_SOCIALE fattispecie risarcitoria invocata; dall’altro, che: i ) come sancito da Cass. n. 7883 del 2017, « Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva RAGIONE_SOCIALE mancata o inesatta prestazione del debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell’art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile
con le restanti clausole contrattuali »; ii ) la corte distrettuale ha espressamente escluso la configurabilità di condotte RAGIONE_SOCIALE odierna controricorrente contrarie a buona fede, avendo la stessa azionato legittimamente il proprio credito secondo le pattuizioni contrattuali.
5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME deve essere respinto, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e li condanna, in soldo tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di con tributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile