Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 678 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 678 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7992/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME domiciliazione digitale come in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME domiciliazione digitale come in atti
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME domiciliazione digitale come in atti
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 45/2024 depositata il 5/2/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, per l’escussione di una garanzia rilasciata in relazione a leasing immobiliare con finanziamento accordato al socio RAGIONE_SOCIALE;
Unifidi resisteva e chiamava in causa Immobiliare 92 per l’eventuale azione di regresso;
il Tribunale accoglieva la domanda, previa qualificazione del negozio collaterale come contratto autonomo di garanzia, alla luce delle modificazioni perfezionate nel 2011 rispetto alle pattuizioni dell’originaria convenzione generale del 2005 intervenuta tra RAGIONE_SOCIALE;
la Corte di appello riformava la decisione di prime cure osservando in particolare che:
-il contratto in parola era da qualificare come fideiussione, stante la clausola ‘a prima richiesta’, con esclusione di ogni preventiva escussione del debitore principale, ma non ‘senza eccezioni’, sicché, essendo rimasto fermo il resto degli accordi del 2005, non poteva escludersi la prevista accessorietà;
-l’importo della fideiussione doveva ritenersi ridotto al 20% dell’insolvenza computata secondo le pattuizioni contrattuali, e non
della somma finanziata come ritenuto dal giudice di prime cure e domandato da RAGIONE_SOCIALE escutendo la garanzia: ciò in quanto, seppure nella missiva, con cui quest’ultima aveva comunicato a RAGIONE_SOCIALE di aver finanziato l’operazione immobiliare a condizione del rilascio della garanzia, erano presenti due asterischi e, a fianco, un importo tra parentesi corrispondente effettivamente al quinto del capitale oggetto di finanziamento, non poteva ritenersi essersi perfezionata una modificazione degli accordi del 2005, che avevano fatto differente riferimento al quinto dell’insolvenza individuata secondo pattuiti criteri di calcolo, sia perché era inverosimile che una modifica così significativa fosse avvenuta in quella forma, sia perché, pur ammettendo che si fosse trattato di una proposta in tal senso di RAGIONE_SOCIALE, la stessa non aveva trovato corrispondenza nella risposta di Confidi;
-per converso, essendo stata pattuita la possibilità di escutere immediatamente la garanzia, come quella di addebitare a Confidi il 20% dell’insolvenza solo all’esito della vendita dei beni locati ovvero trascorsi sei mesi dalla risoluzione, vi era stata implicita deroga alla previsione dell’art. 1957, cod. civ., intesa come obbligo di agire giudizialmente nei confronti del debitore principale;
-infine, erano dovuti gli interessi al tasso contrattualmente stabilito sull’insolvenza garantita, per i 30 giorni previsti sul punto, poi al tasso legale dalla costituzione in mora integrata dalla proposizione della domanda, e, da ultimo, al tasso legale commerciale ex art. 1284, quarto comma, cod. civ., fino al saldo; averso questa decisione ricorre l’originaria attrice articolando tre censure, corredate da memoria;
resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE società cooperativa di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato
mancando di considerare che la clausola ‘a prima richiesta’, in uno alla pure presente e specifica ‘deroga alla convenzione quanto a tipologia -obbligazione in solido con il debitore garantito -e percentuale di rischio’, costituivano letterali e univoci indici del perfezionamento di un contratto autonomo di garanzia;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1326, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non considerando che, una volta ritenuta sussistente la proposta di modifica della somma su cui computare la percentuale garantita, la mancata accettazione imputata alla risposta senza corrispondenza da parte di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto necessariamente indurre a escludere del tutto la conclusione dell’accordo contrattuale;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, cod. proc. civ., 1362, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non accogliendo il formulato appello incidentale volto a ottenere la condanna al pagamento degli interessi contrattuali anche dopo i 30 giorni stabiliti per il solo calcolo dell’insolvenza assunta a parametro della percentuale garantita;
Considerato che
il primo motivo di ricorso è inammissibile;
in primo luogo, parte ricorrente non spiega quale sia l’interesse alla censura una volta che la Corte distrettuale, senza censure, ha ritenuto operante, in forza della clausola a prima richiesta, la deroga all’art. 1957, cod. civ., norma dapprima valutata inapplicabile dal Tribunale in forza della ricostruita sussistenza di un contratto autonomo di garanzia;
in secondo luogo, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto da qualificare necessariamente quale contratto autonomo di garanzia solo il negozio in cui sia stata pattuita anche la clausola di pagamento ‘senza eccezioni’, nel caso assente, proprio perché è
tale previsione a essere strutturalmente incompatibile con l’accessorietà fideiussoria (Cass., Sez. U., 18/02/2010, n. 3947, e succ. conf.);
viceversa, la clausola ‘a prima richiesta’ è stata ritenuta compatibile con la fattispecie fideiussoria, potendo semplicemente tradursi nell’esonero dall’azione nei confronti del debitore prevista dall’art. 1957, cod. civ., esattamente come ritenuto, nell’ipotesi, dalla Corte di appello (cfr. Cass., 09/08/2016, n. 16825);
a ciò si aggiunge, in terzo luogo, che le censure sull’ermeneutica negoziale non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.);
il secondo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati;
la corte territoriale, con profili di perplessità, ha motivato ammettendo che la specifica dell’ammontare del capitale finanziato, su cui computare la percentuale garantita, potesse essere una proposta di modifica degli accordi generali del 2005, e, come detto, ha argomentato la mancata conclusione di un accordo in tal senso stante il difetto di corrispondente conferma nella risposta di Confidi;
ma, così facendo, ha errato nel ritenere concluso il contratto fideiussorio, non essendovi accordo sul rilascio della garanzia, in uno alla clausola, parimenti proposta e modificativa degli accordi generali precedenti, ‘a prima richiesta’, ritenuta per converso accettata e operante;
come dedotto in censura, l’ermeneutica negoziale è nel caso testualmente quanto inscindibilmente legata alla ricostruzione del perfezionamento del negozio fideiussorio pattizio, non potendo frazionarsi la corrispondenza delle volontà contrattuali su parti ritenute dallo stesso c ollegio di merito tutt’altro che secondarie (cfr., ad esempio, Cass., 02/07/2020, n. 13610);
il terzo motivo rimane logicamente assorbito;
la statuizione sulla ricostruzione negoziale degli interessi pattuiti è legata a quella sull’insolvenza convenzionalmente determinata su cui conteggiare quegli accessori alla stessa riferiti, sicché il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi nuovamente all’esito del rinnovato accertamento ricostruttivo della portata contrattuale complessiva; spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo; dichiara inammissibile il primo motivo. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’A ppello di Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6/11/2024