Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30980 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30980 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2787/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di GENOVA n. 849/2019 depositata il 06/06/2019.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/06/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio, nelle fasi di merito, e per quanto ancora rileva in questa sede, trae origine dal decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre duecento quarantamila euro (€ 240.000,00), per canoni arretrati e per l’inadempimento di una transazione, emesso dal Tribunale di Genova su ricorso e in favore della RAGIONE_SOCIALE e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale garante della RAGIONE_SOCIALE, locatrice d ell’ immobile della RAGIONE_SOCIALE, successivamente dichiarata fallita.
RAGIONE_SOCIALE aveva escusso la garanzia prestata dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), che aveva rilasciato garanzia per il pagamento dei canoni di detto contratto, fino al massimo di sei mensilità.
All’esito dell’opposizione proposta dalla compagnia assicuratrice, il Tribunale di Genova revocò il decreto ingiuntivo e condannò quest’ultima al pagamento di euro duecentoquarantamila, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 09/10/2002.
Avverso la sentenza di prime cure propose appello la RAGIONE_SOCIALE (subentrata alla RAGIONE_SOCIALE) e la Corte d’appello di Genova , nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 849 del 06/06/ 2019, rigettava l’impugnazione .
Avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Genova propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
La sola ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 15/06/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., in riferimento a ll’a rt. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ..
Lamenta l’ erroneamente ritenuta sussistenza del presupposto della prov a scritta per l’emissione del decreto monitorio , in quanto né il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale RAGIONE_SOCIALE né il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento di quest’ultima erano idonei a costituire la prova scritta del credito della beneficiaria RAGIONE_SOCIALE, per il mancato pagamento dei canoni di locazione, essendo essi relativi a poste debitorie antecedenti la scrittura privata.
Con il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, e 1366 cod. civ., nonché artt. 1941 e 1945 cod. civ., in riferimento all ‘a rt. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ..
Si duole dell’ erronea qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia.
Lamenta che la corte di merito ha erroneamente interpretato due clausole della polizza fideiussoria ritenendo che fosse ivi esplicitata la deroga all’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, laddove tali clausole attenevano esclusivamente ai rapporti tra la garante -odierna ricorrente- e la contraente debitrice principale, la comune volontà dei contraenti evincendosi invero dall’espressa previsione del rilascio di una polizza «non a prima richiesta».
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1439, 1362, 1363, 1364 e 1366 cod. civ., in riferimento a ll’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione alla c.d. exceptio doli generalis per erronea ritenuta insussistenza degli artifizi e/o raggiri.
Lamenta che non essersi dalla corte di merio considerato che a polizza in argomento, non essendo qualificabile come contratto
autonomo di garanzia, non preclude al garante di opporre al beneficiario l’ exceptio doli , sicché la Corte d ‘ Appello avrebbe dovuto comunque prescindere dalla qualificazione della polizza e più correttamente accertare l’inadempimento del debitore principale contraente, esaminando l’eccezione di dolo.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.
Va anzitutto osservato che il procedimento logico seguito dalla Corte di Appello per la conferma del ragionamento del Tribunale è immune da vizi, specie nell’identificazione del credito fatto valere in via monitoria, posto che la Corte territoriale ha ( pag. 4 ) esaminato i crediti della RAGIONE_SOCIALE pervenendo alla coerente conclusione che dopo l’emanazione del monitorio in favore della detta RAGIONE_SOCIALE era comunque maturato il credito di duecentoquarantamila euro, al cui pagamento la compagnia assicuratrice, quale garante della RAGIONE_SOCIALE, era stata condannata con la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. dopo la rituale revoca del monitorio e a seguito del riscontrato inadempimento della RAGIONE_SOCIALE garantita (in generale si veda sulla condanna a seguito di insussistenza dei presupposti per l’emanazione del monitorio ma nel riscontrato debito dell’ingiunto a seguito del giudizio di opposizione : Cass. n. 19560 del 10/09/2009 Rv. 609680 – 01).
Va ulteriormente posto in rilievo che la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia è stata correttamente argomentata dalla Corte territoriale, sulla base di adeguati e confortanti appigli testuali (nel testo del contratto concluso) comunque insuscettibili di lettura nel senso della diversa qualificazione del contratto come fideiussione.
A tal fine è calzante il riferimento operato dalla corte di merito alla volontà delle parti stipulanti, a prescindere dalla manifestazione di volontà della RAGIONE_SOCIALE
Si appalesa altresì del tutto erronea la lettura della clausola n. 5 del contratto offerta dalla ricorrente, posto che detta clausola non fa riferimento alla necessità di munirsi di titolo esecutivo, ma in essa vi è un generico riferimento al « primo atto del procedimento esecutivo », come risulta dal testo della clausola riportato alla pag. 14 del ricorso.
La qualificazione del negozio de quo quale contratto autonomo di garanzia è stata correttamente effettuata dai giudici del merito, ai quali competeva il relativo accertamento, avendo essi preso in esame le clausole contrattuali regolanti l’escussione a prima o semplice richiesta e la preclusione, per la RAGIONE_SOCIALE garante, all’opponibilità di eccezioni concernenti il rapporto principale, ossia quello tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE La qualificazione del contratto intercorso tra compagnia assicuratrice e la RAGIONE_SOCIALE garantita è, inoltre, coerente con la ricostruzione del contratto autonomo di garanzia offerta da questa Corte di legittimità ( v. Sez. U. n. 03947 del 18/02/2010 Rv. 611834 -01 ), cui i giudici dell’impugnazione di merito hanno fatto espressamente richiamo (Cass. n. 30181 del 22/11/2018 Rv. 651849 -01, più di recente si veda, sulla stessa scia della richiamata Sez. U del 2010, Cass. n. 30509 del 22/11/2019 Rv. 655839 -01).
Deve altresì sottolinearsi ( con particolare riferimento al terzo motivo ) che la Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla ravvisata insussistenza dei requisiti per la qualificazione del comportamento della RAGIONE_SOCIALE come doloso, affermando che la condotta della RAGIONE_SOCIALE non poteva essere comunque verificata nella fase delle trattative, essendo le medesime
intercorse tra la RAGIONE_SOCIALE -quale garantita- e la RAGIONE_SOCIALE.
Trattasi d’altro canto di accertamento di fatto, adeguatamente motivato, la relativa statuizione non risulta adeguatamente impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE assicuratrice ricorrente.
L a sussistenza dell’abusività della richiesta di garanzia non risulta d’altro canto corredata da idonea richiesta di prova c.d. liquida, così come afferma la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30509 del 22/11/2019 Rv. 655839 – 02).
All’infonda tezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi.
Le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di