Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34064 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34064 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16873/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 154/2023 depositata il 23 gennaio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal Relatore NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 405/2018, rigettava l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE all’ingiunzione di cui al r.d. 639/1910 emessa da RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di euro 407.199,72, per essere la banca garante di RAGIONE_SOCIALE, concessionaria di RAGIONE_SOCIALE pubblici.
La banca si era opposta; l’RAGIONE_SOCIALE aveva insistito; aveva compiuto intervento volontario RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la revocazione con annullamento del provvedimento di escussione e la dichiarazione che la somma non era dovuta.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proponeva appello; si costituivano sia l’RAGIONE_SOCIALE sia UBI, entrambi chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d’appello effettivamente lo rigettava con sentenza n. 154/2023.
NOME ha proposto ricorso per cassazione, composto di cinque motivi, illustrati pure con memoria.
Si è difesa con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, incorporante di UBI; si è difesa a sua volta con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
NOME ha depositato memoria.
L’atto depositato dalla società RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE non può invero definirsi tale, in difetto dei relativi requisiti di legge.
Ritenuto che:
Con il primo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1364 c.c. e soprattutto dei criteri di cui all’articolo 1365 c.c. quanto al contratto autonomo di garanzia.
1.1 La Corte d’appello non avrebbe correttamente interpretato il contratto autonomo di garanzia, in particolare non tenendo in conto l’insegnamento
di S.U. 3947/2010; si argomenta ampiamente in tal senso per negare che la garanzia ‘si estenda anche alle penali ‘ (ricorso, pagine 18 -25).
1.2 La corte territoriale ha espresso chiaramente le ragioni della sua interpretazione del negozio nel senso della inclusione anche della penale il cui diniego era proprio il centro RAGIONE_SOCIALE prospettazioni dell’attuale ricorrente – nelle pagine 6-7 della sentenza.
D’altronde, non emerge nella doglianza alcuna reale violazione dei canoni ermeneutici, bensì vi si rinviene l’intento di compiere, così schermata, una censura di fatto sul contenuto del negozio stesso.
Il motivo è dunque inammissibile.
Con il secondo motivo si denunciano, ex articolo 360, primo comma, nn.4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1418, 1325, 1374, 1375, 1175 c.c., 2 Cost. e, ‘in ogni caso’, nullità di sentenza procedimento e omesso esame di fatto decisivo.
2.1 Il giudice d’appello avrebbe confermato il primo giudice mediante ‘una scarna argomentazione’ che l’ avrebbe condotto a ritenere che, nel caso in esame, i fatti giustificativi della exceptio doli ‘ ictu oculi non si sono verificati, né, del resto, … sono stati specificamente allegati e dimostrati’ dalla banca garante.
La corte territoriale non avrebbe però ‘tenuto in minima considerazione di quanto statuito dal tribunale di Rimini, in sede di procedimento sommario azionato contro la medesima pretesa di penali’.
Di tale provvedimento si riporta un passo per desumerne la sussistenza di prova liquida giustificativa del diniego di pagamento compiuto dal garante al beneficiario, e argomentando ulteriormente in proposito, richiamando altresì l’accordo transattivo come pattuito ma non adempiuto.
2.2 Il motivo, evidentemente, torna a offrire una valutazione fattuale alternativa, essendo d’altronde chiaro che il provvedimento invocato emesso dal Tribunale di Rimini in un altro giudizio (e per di più sommario) non può incidere in alcuna misura nel presente giudizio.
Con il terzo motivo, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, primo comma, 167 e 345 c.p.c.
3.1 Nel secondo motivo d’appello l’ odierno ricorrente aveva lamentato che il primo giudice non avesse ravvisato ‘l’eccessiva onerosità RAGIONE_SOCIALE penali’.
Nella sentenza di primo grado si era affermato che ‘le eccezioni sollevate dalla società RAGIONE_SOCIALE – inerenti alle obbligazioni dalla stessa assunte con l’allora RAGIONE_SOCIALE e palesemente non rientranti tra le ipotesi tassativamente indicate dalla Suprema Corte non possono essere avanzate in questa sede’.
Nel secondo motivo d’appello NOME aveva appunto censurato il Tribunale ‘ove non ha tenuto in considerazione la sollevata eccezione inerente all’ammontare … RAGIONE_SOCIALE penali’.
Su ciò non sarebbe stata fornita ‘specifica motivazione’, e che dimostrerebbe la violazione dell’articolo 112 c.p.c.
3.2 Il motivo è infondato.
Nella specie non si riconosce l’esistenza di una exceptio doli , unica via difensiva rimessa al garante, che dovrebbe, se adottata, venire accertata come realmente sussistente dai giudici di merito, bensì viene contestato il contenuto della convenzione-contratto. Peraltro, non si può non rilevare che l ‘eccesso della penale avrebbe dovuto essere eccepito da RAGIONE_SOCIALE n ell’ambito di quel rapporto.
Con il quarto motivo si denuncia illegittimità della sentenza ai sensi degli articoli 132 n.4 e 160, primo comma, n.4 c.p.c., vizio motivazionale quanto alla ‘riduzione dell’importo della fideiussione’ nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 1238 c.c.
4.1 Avrebbe errato la corte territoriale condividendo col primo giudice che ‘la misura della garanzia era convenzionalmente prevista’ e osserva ndo (a pagina 8 della sentenza) quanto segue: ‘… l’ingiunzione di pagamento non costituisce il momento in cui l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il pagamento. Sostiene
RAGIONE_SOCIALE che l’ammontare della garanzia era inferiore a quanto preteso, e ciò sulla base della diminuzione dell’importo, avvenuta in data 15.5.13, e considerando la data dell’ingiunzione come l’atto di esercizio del diritto di escuterla. In realtà, l’atto ingiuntivo è stato emesso al fine di avviare la procedura di riscossione coattiva, vista l’infruttuosa procedura di escussione già iniziata nei confronti del garante … in data 6.12.2012. Dunque, la garanzia realmente vigente al momento dell’atto di escussione, il 6.12.2012, trattandosi di inadempimenti relativi agli anni 2010 2011, ammontava ad € 807.199,72. Né può ritenersi che l’obbligato possa avvantaggiarsi del proprio inadempimento’.
Sarebbe stato tuttavia provato che, su autorizzazione dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, a seguito di richiesta di RAGIONE_SOCIALE, aveva diminuito l’importo della garanzia; la corte territoriale cadrebbe ‘in palese contraddizione’ ritenendo corretto il ragionamento del primo giudice e quindi attribuendo rilievo, per determinare l’importo escusso, nell’anno – il 2010 – in cui sarebbero avvenuti gli inadempimenti di RAGIONE_SOCIALE, e ritenendo che pertanto sarebbe a quella data che occorrerebbe verificare l’ammontare della garanzia. Pertanto ‘l’unico importo che potrebbe costituire oggetto di discussione’ sarebbe quello prestabilito il 30 giugno 2010 ‘data dell’operato aumento fino ad euro 266.988,42 citato dalla medesima Corte’ – in relazione a penali che l’RAGIONE_SOCIALE sosterrebbe sussistenti dal secondo quadrimestre del 2010. Quindi ‘nella sentenza si rileva una ( sic ) palese travisamento dei fatti perché se come asserisce la Corte occorre considerare, dunque, l’ammontare del contratto di garanzia all’atto di contestazione non potendosi fare riferimento a archi temporali successivi. Se la Corte avesse rilevato correttamente che gli adeguamenti in aumenti del 2010, di cui riferisce in sentenza, fanno riferimento a cifre notevolmente più basse di quelle escusse, non avrebbe potuto costatare che la pretesa eccedeva il massimale garantito, chiara prova del carattere arbitrario, abusivo ed illegittimo del comportamento tenuto dall’ADM’.
4.2 Si è dinanzi a una – non del tutto comprensibile -censura all’accertamento fattuale svolto dai giudici di merito ; censura che è pure generica e in ogni caso adeguata invece a un gravame.
Il motivo patisce, pertanto, una evidente inammissibilità .
Con il quinto motivo si denunciano, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c. e 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
5.1 La corte territoriale non darebbe ‘nessuna motivazione soddisfacente’ ove condanna l’appellante, attuale ricorrente, a rifondere a controparte le spese processuali, ‘senza tenere in minima considerazione i plurimi orientamenti dei Tribunali di Merito’, che sono stati opposti a quelli adottati nella presente causa in casi di ‘identiche escussioni’, il che verrebbe a dimostrare la complessità della vicenda, idonea per giustificare ‘eventuale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese’.
5.2 Il giudice di merito non è tenuto a motivare la condanna del soccombente a rifondere le spese e quindi la non compensazione di queste, come invece richiede, con assoluta infondatezza, il motivo, che va pertanto disatteso.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che liquida: in complessivi euro 8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE; in euro 8.000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME