Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26788 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19617/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RomaINDIRIZZO (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
Oggetto: Fideiussione.
CC 6.06.2024
Ric. n. NUMERO_DOCUMENTO
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rapprese ntata e difesa dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso lo s tudio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO giusta procura speciale al controricorso (pec: EMAIL, EMAIL) ;
-controricorrente, ricorrente successiva-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1154/2022 del 19 maggio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che
la vicenda in esame prende le mosse dal contratto di appalto in data 16 dicembre 2015 tra RAGIONE_SOCIALE avente a oggetto la ‘realizzazione di edifici di servizio (autorimessa, spogliatoi, palazzina uffici operativi)’ della seconda, a garanzia del quale, l’appaltatrice aveva stipulato due polizze a favore della committente con RAGIONE_SOCIALE (polizza NUMERO_DOCUMENTO e polizza NUMERO_DOCUMENTO);
RAGIONE_SOCIALE sull’assunto dell’inadempimento da parte dell’appaltatrice ha agito in giudizio avanti il tribunale di Treviso per conseguire da RAGIONE_SOCIALE. il pagamento della somma di € 776.956,02 in escussione delle garanzie di cui alle predette polizze; ha resistito RAGIONE_SOCIALE. chiedendo il rigetto della domanda avversaria;
il Tribunale di Treviso con sentenza n. 881/2020 ha respinto la domanda relativa alla polizza n. CTIT1503194 e ha accolto, solo in parte, quella relativa alla polizza n.
CC 6.06.2024
Ric. n. NUMERO_DOCUMENTO
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
NUMERO_DOCUMENTO condannando la garante al pagamento della somma di € 310.091,59, ‘con interessi legali dalla domanda al saldo’ ;
avverso la sentenza di prime cure ha proposto appello RAGIONE_SOCIALE chiedendone la riforma nella parte in cui è stata rigettata la pretesa basata sulla prima polizza e insistendo per l’accoglimento della domanda diretta alla condanna dell’impresa assicuratrice al pagamento della somma di € 450.573,66, pari al massimale della medesima polizza; si è costituita in giudizio RAGIONE_SOCIALE, opponendosi all’accoglimento dell’appello principale e formulando, in via incidentale, appello avverso la parte della sentenza nella quale è stata ritenuta la natura di contratto autonomo di garanzia della seconda polizza e non sono state prese in considerazione le eccezioni relative alla risoluzione del contratto di appalto e alla decadenza per tardiva escussione; in proposito, ha ri chiamato l’eccezione di improcedibilità del giudizio per mancanza del preventivo tentativo di mediazione;
2.1. la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello incidentale, accolto quello principale e condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di € 450.573,66 , oltre agli interessi al saggio legale pro tempore vigente ai sensi dell’art. 1284, co. 1, c.c. dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali dei due gradi di giudizio;
avverso la sentenza d’appello, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE proponendo, a sua volta, ricorso successivo avverso la stessa sentenza d’appello sorretto da due motivi; ha
CC 6.06.2024
Ric. n. NUMERO_DOCUMENTO
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE
LTD, la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
parte ricorrente e parte controricorrente – ricorrente successiva hanno depositato rispettive e distinte memorie.
Considerato che
la società ricorrente RAGIONE_SOCIALE propone ricorso principale per cassazione;
1.1. con il primo motivo censura la ‘ illegittimita’ della sentenza ex art. 360, comma I, n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 1369 c.c. ‘ ; in particolare, lamenta la violazione da parte della Corte di Appello di Venezia ‘ delle regole codicistiche di interpretazione della volontà negoziale che ha condotto all’accertamento di un’inesatta qualificazione giuridica dei contratti di garanzia ossia all’inquadramento delle polizze in uno schema legale paradigmatico non corrispondente a quello che i contraenti avevano delineato con conseguenti risvolti pratici dal punto di vista della normativa ad esse applicabile ‘ ; osserva che la qualificazione delle garanzie fideiussorie in termini di contratto autonomo di garanzia è avvenuta da parte della Corte d’a ppello di Venezia sulla base di una parziale lettura dell’art. 4 del testo negoziale che ha privilegiato singole locuzioni quali ‘a semplice richiesta’ e ‘ogni eccezione rimossa’ ed ha arbitrariamente ignorato l’intero art. 1 del medesimo negozio, nonché altre locuzioni come quelle: ‘contenente gli elementi in suo possesso per l’escussione della garanzia’ e ‘Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute’ , che, invece, avrebbero denotato non solo un legame tra obbligazione principale ed obbligazione di garanzia ma anche un potere/dovere della compagnia assicuratrice di pagare solo se riscontrata la sussistenza delle condizioni di escussione; a parere
CC 6.06.2024
Ric. n. NUMERO_DOCUMENTO
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
della ricorrente, quindi, nella sentenza della Corte d’a ppello di Venezia non sarebbe possibile rinvenire il criterio ermeneutico utilizzato per la qualificazione giuridica del negozio né i canoni di logica utilizzati che sarebbero ai limiti dell”arbitrio’ e non conformi alla comune intenzione delle parti;
1.2. con il secondo motivo lamenta la ‘ illegittimità della sentenza ex art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 163, 183, 184 e 188 c.p.c. e dell’art. 111, I e II comma, Cost . ‘ ; nello specifico, ritiene che ‘l a corretta valutazione compiuta dal Tribunale di Treviso, ancorché limitatamente alla polizza posta a cauzione definitiva, è stata del tutto disattesa in sede di gravame laddove la Corte di Appello di Venezia, in contrasto con le norme codicistiche in materia di decadenza del diritto alla prova ‘ a) ha dato per certo che RAGIONE_SOCIALE avesse ‘inteso azionare la polizza con rifer imento ai danni conseguenti agli inadempimenti dell’appaltatrice, conformando la sua richiesta entro il massimale previsto contrattualmente’, ancorché trattavasi di circostanza non allegata dalla ricorrente entro i termini processuali (pag. 11 sentenza impugnata); b) desunto ex officio dalla relazione di notifica dell’atto di chiamata in causa, che l’appalto fosse stato interrotto per fatto dell’appaltatrice (pag. 11 ultimo cpv. sentenza di appello), senza che fosse in alcun modo provato da parte attrice; c) superato le mancate allegazioni di parte attrice attraverso il compimento di un’autonoma ricostruzione dell’evoluzione del rapporto di appalto ed il riordino temporale dei documenti versati in atti in sede di seconda memoria istruttoria. (‘La copiosa documentazione in proposito dimessa dalla qui appellante attesta l’evoluzione del rapporto di appalto e la sua risoluzione per fatto della appaltatrice, così come la stipulazione di un nuovo contratto d’appalto più oneroso ed il pagamento delle fatture alla nuova appaltatrice di importo superiore al massimale’ ); d) sulla base degli accertamenti svolti ex officio , superato l’intervenuta decadenza
CC 6.06.2024
Ric. n. NUMERO_DOCUMENTO
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
dal diritto alla prova in cui era incorsa RAGIONE_SOCIALE, accertando, ancorché non richiestogli dalle parti (non si comprenderebbe sulla base di quale ragionamento logico giuridico) la non abusività dell’escussione ; in proposito osserva che il AVV_NOTAIO d’ appello ha superato il problema della preclusione in cui era incorsa parte attrice facendo leva sull’errata qualificazione giuridica della fideiussione in termini di contratto autonomo di garanzia che, conseguentemente, per l’operatività della garanzia non onera la garantita di alcuna prova del titolo dell’escussione e del danno ;
1.3. con il terzo motivo denuncia la ‘ Invalidita’ della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. ‘ e rileva l’erroneità della sentenza impugnata per violazione da parte della Corte d’a ppello delle disposizioni in materia di condanna alle spese, che avrebbero dovuto essere compensate sia per il primo sia per il secondo grado;
la società RAGIONE_SOCIALE propone, a sua volta, ricorso successivo per cassazione;
2.1. con il primo motivo censura la ‘ violazione e/o errata e/o omessa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e/o 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.’ ed in particolare osserva che la Corte d’ appello di Venezia ha liquidato gli interessi al saggio ex art. 1284, co. 1, c.p.c. anziché a quello (richiesto) ex art. 1284, co. 4, c.p.c., senza addurre alcuna motivazione;
2.2. con il secondo motivo di ricorso denuncia la ‘ Violazione e/o errata e/o omessa applicazione dell’art. 1284 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. ‘, lamentando altresì l’erroneità della determinazione del saggio di interessi ai sensi del comma 1 dell’art. 1284 c.c., comunque, erroneamente;
v enendo all’esame del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, il primo motivo è inammissibile e va disatteso;
con esso, la ricorrente lamenta un’asserita errata applicazione dei criteri interpretativi ed in particolare, la mancata analisi da parte
CC 6.06.2024
Ric. n. NUMERO_DOCUMENTO
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
della Corte d ‘a ppello delle clausole contrattuali (e nello specifico dell’art. 1) nonché di specifiche diciture ivi contenute -tentando di ottenere, seppure formalmente denunciando un vizio di violazione di legge, nella sostanza, una richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito ed una diversa interpretazione delle polizze oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 6 3, 04/07/2017 n. 16467; Cass. Sez. 1, 23/05/2014 n. 11511; Cass. Sez. L, 13/06/2014 n. 13485; Cass. Sez. L, 15/07/2009 n. 16499);
contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Corte veneziana ha adeguatamente analizzato le clausole contrattuali in oggetto, ivi compreso l’art. 1 , che ha correttamente qualificato come norma la quale descrive le fattispecie che delimitano l’ambito della garanzia, ma che «non si pongono come fatti costi tutivi dell’obbligo di pagamento» (pag. 10 della sentenza impugnata);
percorso argomentativo debitamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità;
3.1. parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso con cui RAGIONE_SOCIALE eccepisce la tardività della prova offerta da RAGIONE_SOCIALE in ordine all’inadempimento dell’impresa appaltatrice RAGIONE_SOCIALE e al danno subito;
vale evidenziare al riguardo, come correttamente rilevato dalla parte controricorrente (pag. 21 in controricorso), che con il motivo in esame, strettamente connesso al precedente mezzo, parte ricorrente non impugna il punto della sentenza ove la Corte d’appello ha ritenuto che, in presenza di un ‘contratto autonomo di garanzia’ non è necessario dimostrare né l’inadempimento del garantito, né la
CC 6.06.2024
Ric. n. NUMERO_DOCUMENTO
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
legittimità della risoluzione, né il danno subito dal beneficiario (pag.
11 della sentenza impugnata);
pertanto, la censura si rivela inconferente;
3.3. il terzo motivo di ricorso, infine, non è fondato e non merita accoglimento;
nel regime delle spese, riveste rilievo cruciale la circostanza che, all’esito del giudizio, il credito della società creditrice RAGIONE_SOCIALE sia stato riconosciuto e che siano state disattese le deduzioni di segno contrario della società debitrice;
la Corte d’appello ha dunque ponderato l’esito finale della lite, canone imprescindibile di giudizio nella regolamentazione delle spese (già Cass., sez. 3, 12 maggio 2015, n. 9587, e, di recente, Cass., sez. 2, 9 agosto 2022, n. 24482), che il codice di rito vuole improntata a una valutazione unitaria dell’esito del procedimento (da ultimo, Cass., sez. 2, 14 febbraio 2023, n. 4477, Cass. Sez. L 27/07/2023 n. 22832, in continuità con le enunciazioni di principio di Cass., Sez. U, 31 ottobre 2022, n. 32061);
a fronte del sostanzialmente accoglimento della domanda della società RAGIONE_SOCIALE, che rappresenta l’oggetto precipuo del contendere, non si può ravvisare una sua posizione di soccombenza (Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061, cit.);
in ultima analisi, la pronuncia impugnata quindi si dimostra esente da censure ed , in ragione di tale premessa e dell’incidenza del sostanziale accoglimento della domanda, ha regolato di conseguenza le spese processuali;
v enendo all’esame del ricorso successivo proposto da NOMENOME entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati tenuto conto dell’evidente e intrinseco nesso di connessione che li avvince, non sono fondati;
4.1. riguardo alla questione del riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma 1, in luogo di quelli ex art. 1284, comma 4, c. c. – come evidenziato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE
CC 6.06.2024
Ric. n. NUMERO_DOCUMENTO
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nei rispettivi atti di controricorso -, NOME ha proposto istanza di correzione materiale ai sensi dell’ art. 287 c.p.c. dinanzi alla Corte d’appello di Venezia avverso la decisione qui impugnata; istanza che è stata respinta dalla stessa Corte con provvedimento del 12.07.2022; in particolare, la Corte adita non ha ravvisato alcun errore nella decisione qui impugnata e ha posto in luce come, da un lato, lo stesso Tribunale aveva riconosciuto gli ‘interessi legali’, ta nt’è che la Corte territoriale con la sentenza qui impugnata aveva disposto -in parte qua -la conferma della sentenza di prime cure; dall’altro , che detta questione non era stata neppure fatta oggetto di specifico gravame d’appello (cfr. pag. 4 del controricorso RAGIONE_SOCIALE);
in ogni caso, il Collegio richiama il principio espresso da ultimo da questa Corte nel suo più autorevole consesso (risolvendo una questione posta con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.), a mente del quale è stato chiarito che se il titolo esecutivo giudiziale nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo (Cass. Sez. U, 07/05/2024 n. 12449);
applicando, mutatis mutandis, il principio sopra richiamato alla fattispecie in esame, la complessa censura proposta da NOME, con cui ha evocato la violazione delle norme di cui agli artt.132 n. 4 c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. si mostra del tutto infondata tenuto conto che, espressamente, la Corte d’appello nell’accogliere
CC 6.06.2024
Ric. n. NUMERO_DOCUMENTO
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
la domanda, ha precisato la debenza degli interessi legali a norma dell’art. 1284, 1 comma, c.c.;
in conclusione, sono rigettati sia il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE sia quello successivo proposto da RAGIONE_SOCIALE;
le spese del presente giudizio di legittimità vengono integralmente compensate tra le parti in ragione sia della peculiarità delle questioni esaminate sia delle indicazioni nomofilattiche intervenute di recente.
Per questi motivi
La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza