Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17696 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17696 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29156/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME ( -), rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 796/2022 depositata il 29/09/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditi i procuratori delle parti che hanno confermato le loro conclusioni:
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE otteneva il 21 gennaio 2011 decreto ingiuntivo dal Tribunale di Reggio Calabria, che intimava a RAGIONE_SOCIALE di corrisponderle la somma di euro 165.214, oltre interessi e spese, per una ‘polizza fideiussoria’ di RAGIONE_SOCIALE rilasciata il 10 gennaio 2008 a garanzia di lavori affidati con appalto da RAGIONE_SOCIALE a Ing. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE per la stazione di Sibari.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione; RAGIONE_SOCIALE si costituiva, insistendo nella pretesa. Nel giudizio effettuava intervento volontario la società Ing. NOME COGNOME anch’essa chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1931/2012, rigettava l’opposizione e dichiarava il diritto di regresso nei confronti della compagnia assicuratrice.
RAGIONE_SOCIALE e la società Ing. NOME COGNOME proponevano due distinti appelli, che venivano poi riuniti, e ai quali RAGIONE_SOCIALE resisteva.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 796/2022, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società Ing. NOME COGNOME – che nelle more era fallita -e accoglieva per il resto gli appelli, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda di RAGIONE_SOCIALE.
RFI ha presentato ricorso, composto di due motivi, cui hanno resistito con rispettivi controricorsi il Fallimento e la compagnia assicuratrice. Sia la ricorrente, sia il Fallimento hanno depositato memoria.
Chiamata all’adunanza del 16 ottobre 2024, per la sua tematica la causa è stata poi rimessa in pubblica udienza.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, conforme alla requisitoria resa poi alla pubblica udienza, in relazione alla quale ha depositato memoria pure il Fallimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo RFI denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 113 d.lgs. 163/2006; la ricorrente censura pure la motivazione della sentenza per illogicità e contraddittorietà.
3.1 La Corte d’appello, dopo avere qualificato correttamente la polizza come ‘contratto autonomo di garanzia’, ha poi affermato a pagina 13 della sentenza, erroneamente secondo RFI, che ‘la stazione appellante può soddisfare il proprio credito procedendo
alla escussione della garanzia, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito del quale è tenuta a fornire la prova’.
In tal modo, sempre ad avviso della ricorrente, il giudice d’appello contraddirebbe la pacifica giurisprudenza di legittimità sul contratto autonomo di garanzia, per cui ‘l’obbligo di pagamento del garante scaturisce dalla mera enunciazione dell’inadempimento’.
3.2 Osserva altresì la ricorrente che la cauzione del 10% dell’importo contrattuale è disciplinata dall’articolo 113 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., e va prestata dall’aggiudicatario proprio a garanzia dell’adempimento del contratto d’appalto; il secondo comma di tale articolo 113, in particolare, stabilisce che la garanzia deve prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, c.c., prescrivendo pure l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta dell’appaltante; e il d.m. 12 marzo 2004 aveva determinato ‘lo Schema Tipo 1.2 contenente il contenuto tipico della cauzione definitiva negli appalti pubblici’. Tali disposizioni normative, osserva ancora la ricorrente, sono espressamente richiamate dalla -prodotta – polizza di RAGIONE_SOCIALE, che in appendice si qualifica ‘conforme’ all’appena citato articolo 113, dichiarando che RAGIONE_SOCIALErinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia ad avvalersi del … secondo comma dell’art. 1957 c.c.’ e stabilisce che ‘l’operatività della garanzia … sarà entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante’.
Dunque si tratterebbe di garanzia a prima richiesta, il cui credito avrebbe natura indennitaria e non corrisponderebbe nel quantum al danno subito dall’appaltante assicurato. In realtà, la cauzione qui si sarebbe ‘sganciata sia dal principio strettamente assicurativo … sia dal principio che sostiene la disciplina della fideiussione’, e precluderebbe ‘al garante l’opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore’, assicurando al garantito
‘una disponibilità di denaro immediato’ e instaurando ‘una obbligazione diretta ed autonoma dell’assicuratore nei confronti del beneficiario’ (Cass. sez. 3, 3 febbraio 1999 n. 920 e Cass. sez. 3, 20 aprile 2004 n. 7502).
3.3 Si sostiene che il giudice d’appello avrebbe invocato giurisprudenza inconferente (Cass. 21205/2014 e Cass. 1212/1979) perché non attinente al contratto autonomo di garanzia -‘quale è pacificamente la polizza RAGIONE_SOCIALE in questione’, come riconoscerebbe espressamente pure il giudice d’appello -bensì a cauzione non a prima richiesta, cioè ‘garanzia reale generica’ inquadrabile nello schema della fideiussione. Se ne deduce la contraddittorietà della motivazione e l’errore di diritto: per i contratti autonomi di garanzia S.U. 2947/2010 (per cui l’indennizzo è di ‘somma di denaro predeterminata’), Cass. 32402/2019, Cass. 8874/2021, Cass. 19693/2022 e altri arresti riconoscono che si è dinanzi ad obbligazione di garante autonomo distinta da quella del debitore principale. Inoltre, il creditore che se ne avvale non ha onere di provare l’inadempimento del debitore principale (Cass. 10652/2008), potendogli il garante opporre soltanto l’ exceptio doli generalis , denunciante un abuso della richiesta di garanzia prima facie (Cass. 15126/2012, Cass. 16213/2015 e Cass. 20509/2019). E nel caso in esame non vi sarebbe stata ‘nessuna concreta allegazione ancor prima che prova’ di ‘comportamento doloso, fraudolento o manifestamente abusivo’ di RFI.
Si chiede, in conclusione, qualora non venga decisa la causa in merito ai sensi dell’ articolo 384, secondo comma, c.p.c., la cassazione con rinvio.
Con il secondo motivo RFI denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., nonché omessa o erronea valutazione di risultanze probatorie.
La Corte d’appello – lamenta la ricorrente ha negato l’applicabilità del principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. perché RFI a proposito del danno avrebbe compiuto ‘un’allegazione generica’. Si contesta ciò, richiamando vari elementi della vicenda, per concludere come nel precedente motivo, ovvero chiedendo la cassazione con rinvio se non viene decisa la causa in merito ex articolo 384, secondo comma, c.p.c.
5.1 Il primo motivo è fondato, in quanto il giudice d’appello ha confuso la fattispecie di garanzia autonoma -qui ricorrente, come riconosce il giudice d’appello stesso – con un altro istituto, che è invece assimilabile alla fideiussione.
La giurisprudenza di legittimità che infatti la corte territoriale ha invocato non è pertinente: si tratta di Cass. sez. 1, 20 maggio 1999 n. 4912 – per cui la cauzione in numerario od in titoli prevista dall’articolo 5 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063, recante approvazione del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, nonché da altri testi normativi disciplinanti la materia degli appalti pubblici, ‘ha natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore dell’Amministrazione’, da ciò derivando che, ‘ove essa sia stata prestata, ed intervenga poi l’inadempimento dell’appaltatore, l’Amministrazione può soddisfare il proprio credito mediante incameramento, totale o parziale, della cauzione’ -e di Cass. sez. 1, 8 ottobre 2014 n. 21205 ‘La cauzione in numerario o in titoli, dovuta dall’appaltatore a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, giusta l’art. 54 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 (come riformato dell’articolo unico del d.p.r. 29 luglio 1948 n. 1309), e che può essere sostituita anche da una polizza assicurativa fideiussoria, non ha funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore della P.A. Ne consegue che, ove alla prestazione segua l’inadempimento
dell’appaltatore, la P.A. può soddisfare il proprio credito incamerando l’importo ricevuto in numerario o procedendo alla vendita dei titoli o all’escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente ritenuto, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma non anche di trattenere importi eccedenti l’ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati’; a questa pronuncia è conforme, in motivazione nelle pagine 22 ss., Cass. sez. 1, ord. 15 febbraio 2021 n. 3839 (invocata pure nel controricorso, che però sostiene erroneamente trattarsi di garanzia autonoma, mentre proprio dalla motivazione risulta che non è tale) -.
5.2 Il motivo va quindi accolto, assorbito il secondo, con conseguente cassazione con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria .
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2025.