Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1292 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1292 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17976/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., e COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME ;
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME;
-intimato- avverso la SENTENZA n. 948/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/04/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato AVV_NOTAIO, in sostituzione degli avvocati COGNOME NOME e COGNOME;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1011/2014 il Tribunale di Bologna, adito in via monitoria dalla società RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), ingiungeva al sig. NOME COGNOME -in proprio e n.q. di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE– e alla sig.ra NOME COGNOME il pagamento di somma, all’esito dell’escussione da parte della società RAGIONE_SOCIALE della garanzia prestata per le obbligazioni dalla medesima contratte.
La compagnia assicuratrice deduceva di avere con quest’ultima stipulato un contratto di fideiussione (allegato di polizza n.
2063/NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO), asseritamente firmato dal legale rappresentante COGNOME a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dalla detta società assunte in ragione del rilascio di carte di credito Viacard.
Aggiungeva che con successivo atto il COGNOME in proprio e la COGNOME avevano rispettivamente cogarantito le suindicate obbligazioni della società RAGIONE_SOCIALE
1.1. All’esito di opposizione interposta sia dal COGNOME -in proprio e n.q. di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE– che dalla COGNOME, con sentenza del 25 ottobre 2017 il Tribunale di Bologna accoglieva le riunite domande in origine monitoriamente azionate dalla società RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e della COGNOME, mentre rigettava la domanda spiegata nei confronti del COGNOME in proprio.
Il Giudice di prime cure accertava che all’esito della disposta CTU grafologica le sottoscrizioni a nome del COGNOME erano risultate al medesimo non riconducibili, escludendo peraltro che l’accertata falsità della firma apposta dal COGNOME quale l.r. della RAGIONE_SOCIALE in calce alla ‘polizza fideiussoria’ comportasse l’invalidità della garanzia fideiussoria in argomento <>.
Con sentenza n. 948 del 20 maggio 2021 la Corte d’Appello di Bologna ha successivamente rigettato il gravame interposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE propongono ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, illustrato da memoria.
3.2. Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
3.3. Già chiamata all’udienza camerale del 25/6/2024, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.
Il Procuratore Generale ha chiesto emettersi pronunzia di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti denunziano ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1333 e 1936 c.c.’, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Essendo pacifico che <>; e che <>, si dolgono che erroneamente la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza affermato che <>.
Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che <>.
Si dolgono non essersi pertanto dalla corte di merito considerato che in difetto del suo consenso il rapporto di garanzia si è ex art. 1333 c.c. perfezionato solo tra la garante società RAGIONE_SOCIALE e la garantita società RAGIONE_SOCIALE, con conseguente preclusione dell'<> nei suoi confronti.
Lamentano essere <>, il quale, <>, sicché <>, rimanendo il suo atto di coobbligazione nell’alveo di negozi collegati e/o connessi a quello principale>>.
Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Va anzitutto posto in rilievo che nell’impugnata sentenza la corte di merito ha riqualificato il negozio de quo come contratto autonomo di
garanzia ( v. pag. 6 sent. ) .
La corte di merito ha quindi confermato la sentenza del giudice di prime cure, pur avendo quest’ultimo diversamente qualificato il contratto in argomento come fideiussione , limitandosi invero ad affermare che <>, con preclusione, in quest’ultima ipotesi, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni attinenti al rapporto garantito, salva l’esperibilità da parte del garante ( fideiussore ) del rimedio generale dell’ exceptio doli nel qual caso può sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia.
Nell’indicare le norme della disciplina codicistica della fideiussione ravvisate applicabili al contratto autonomo di garanzia, la corte di merito vi ha ricompreso anche quella <>, in base alla quale <>, in quanto <>; e ne ha tratto il corollario della validità ed efficacia dell'<>, come affermato dal primo giudice, anche in difetto di valida sottoscrizione del soggetto debitore ai sensi dell’art. 1936, secondo co. c.c.>>, nonché la validità dell'<>.
Orbene, siffatta motivazione, laddove non meramente apparente, è erronea.
Al di là dei contraddittori riferimenti al negozio di garanzia in argomento a volte in termini di <> e altre volte come <>, e movendo dalla motivata qualificazione del medesimo come <> , va anzitutto osservato che nel sostanzialmente omettere di considerare le questioni sollevate in sede di gravame dall’odierna ricorrente e allora appellante la corte di merito è nell’impugnata sentenza pervenuta a confermare le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure, pur avendo diversamente qualificato il rapporto in argomento, senza dare al riguardo idonea e congrua spiegazione.
Vale quindi osservare che, come questa Corte -anche a Sezioni Uniteha già avuto più volte modo di affermare, il contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag ), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile ( es., l’obbligazione dell’appaltatore ), laddove la fideiussione garantisce l’adempimento dell’obbligazione principale altrui ( attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante ) ( v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947; e, conformemente Cass., 22/11/2018, n. 30181; Cass., 9/5/2019, n. 21840 e Cass., 15/10/2019, n. 25914 ).
Il contratto autonomo realizza invero il trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione -per inadempimento o per altra ragione- della prestazione contrattuale; la fideiussione tutela l’interesse all’adempimento della prestazione principale ( v. Cass., 9/5/2019, n. 21840; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ).
A tale stregua, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma
rispetto alla prestazione obbligatoria oggetto del contratto garantito, rispetto alla quale è qualitativamente diversa, in quanto non rivolta a garantire il relativo adempimento bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore ( v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ).
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza pertanto per l’assenza dell’accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale propria della fideiussione ( v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947, e, conformemente, Cass., 17/6/2013, n. 15108; Cass., 31/7/2015, n. 16213; Cass., 14/6/2016, n. 12152; Cass., 28/3/2017, n. 7883; Cass., 11/12/2018, n. 31956; Cass., 9/5/2019, n. 21840; Cass., 15/10/2019, n. 25914. Cfr. altresì, con riferimento polizza fideiussoria di cui all’art. 38 bis d.p.r. n. 633 del 1972 stipulata al fine di garantire, in favore dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, cfr. Cass., 29/12/2018, n. 30837; Cass., 29/12/2018, n. 30836 ).
Come anche dalla migliore dottrina sostenuto, il principio di accessorietà della fideiussione si sostanzia:
nella validità dell’obbligazione fideiussoria in dipendenza della validità dell’obbligazione principale ( art. 1939 c.c. ), sicché la fideiussione è nulla se il debito garantito sia nullo, il fideiussore potendo far valere anche le cause di annullabilità del titolo dell’obbligazione principale ( ivi ricompresi i vizi della volontà );
nell’opponibilità da parte del fideiussore al creditore di tutte le eccezioni opponibili al debitore principale;
nella corrispondenza di quanto dovuto dal fideiussore a quanto dovuto dal debitore principale, non potendo l’obbligazione del garante eccedere quella del garantito ed essere prestata a condizioni più onerose;
d) nell’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore ( art. 1952, 2° co., c.c. ), per consentire al debitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da far valere nei confronti del creditore ( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 17/6/2013, n. 15108; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).
Il difetto di accessorietà ridonda, in particolare:
-nell’esclusione della facoltà per il garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., con conseguente preclusione per il debitore di richiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale ( v. Cass., 31/7/2015, n. 16213; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ), e rinuncia del garante a opporre eccezioni anche ove abbia agito in regresso, dopo il pagamento;
nel divieto per il garante di opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’ exceptio doli generalis .
Il garante può peraltro in ogni caso sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia , e in particolare l’eccezione di relativa estinzione .
Il contratto autonomo di garanzia è dunque un negozio atipico mediante il quale un soggetto si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire a richiesta del creditore la prestazione dovuta dal debitore senza poter sollevare eccezioni in ordine al rapporto garantito.
L’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni relative al rapporto garantito non è tuttavia assoluta.
Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto più volte modo di affermare al riguardo (cfr. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947; e, conformemente, da ultimo, Cass., 22/4/2024, n. 10786 ), essa trova invero limite:
allorquando la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, e mediante il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta ( v. Cass., 11/12/2018, n. 31956; Cass., 25/8/2017, n. 20397; Cass., 22/9/2015, n. 18702; Cass., 3/3/2009, n. 5044. V. altresì Cass., 7/3/2002, n. 3326. E già Cass. 24/4/1991, n. 3519 ).
nella proponibilità della cd. exceptio doli generalis seu presentis , basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale;
allorquando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
allorquando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
allorquando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito.
Si è da questa Corte altresì posto in rilievo:
che non potendo ammettersi la legittimità di plurime escussioni la liberazione del debitore principale all’esito del pagamento da parte del garante in favore del beneficiario attesta la sussistenza, anche in caso di contratto autonomo di garanzia, di un collegamento tra rapporto del debitore garantito e rapporto di garanzia ( cfr. Cass., 9/7/2018, n. 17997; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947; Cass., 12/1/2007, n. 412; Cass., Sez. Un., 1°/10/1987, n. 7341 );
che nelle garanzie autonome, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioni
inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva (a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa), non escludono altresì l’operatività del principio della buona fede o correttezza , quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata in virtù della quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento ove esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario; tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà, ma un dovere del garante, il quale è legato al debitore principale da un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che l’accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale ( v. Cass., 17/3/2006, n. 5997. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 );
– che in tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l’adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l’estinzione dell’obbligazione garantita (quand’anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la c.d. exceptio doli ), dal momento che l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall’inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa ( v. Cass., 30/8/2024, n. 23434. E già Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ).
Con particolare riguardo alla suindicata questione del rapporto tra la nullità o inesistenza del contratto garantito e quello i garanzia, va ulteriormente osservato che, non essendo nell’ordinamento ammessi negozi e contratti privi di causa, anche il contratto autonomo di garanzia ha una propria causa ( v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ), da
individuarsi nella specifica causa di garanzia ( cfr. Cass., 11/10/2024, n. 26508; Cass., 31/3/2021, n. 8874; Cass., 11/12/2019, n. 32402 ).
In particolare, come posto in rilievo anche dalla migliore dottrina, il contratto autonomo di garanzia è volto a realizzare l’interesse del creditore ad essere garantito della certezza e puntualità del pagamento, evitando contestazioni dilatorie riguardanti la validità del credito.
Sia la fideiussione che il contratto autonomo di garanzia costituiscono invero il momento esecutivo di un’operazione economica che muove solitamente dal mandato ( v. Cass., 17/3/2006, n. 5997 ), conferito dal debitore principale del contratto garantito (rapporto di provvista).
A tale stregua, al riguardo in dottrina autorevolmente si sostiene la sussistenza di una doppia causa, argomentandosi dal rilievo della relazione dell’obbligazione del garante con il contratto di mandato che lega il richiedente la garanzia al fideiussore/garante autonomo ; e si pone in rilievo che (diversamente dal delegato) anche il garante autonomo, in considerazione della specifica causa di garanzia connotante l’obbligazione assunta, può opporre l’ inesistenza o la nullità del credito garantito risultante da prove certe e liquide, in quanto l’interesse del creditore ad essere garantito della certezza e puntualità del pagamento evitando contestazioni dilatorie riguardanti la validità del credito non implica che il creditore abbia diritto al pagamento anche se il credito è inesistente o nullo, in quanto il negozio di garanzia è pur sempre in funzione di garanzia di un credito, e presuppone per ciò stesso l’esistenza e la validità dello stesso, e cioè l’esistenza del diritto di cui la garanzia è volta a rendere certa l’attuazione.
Ne consegue che, se in presenza di contratto autonomo il garante può senz’altro sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia , a fortiori deve ammettersi che il debitore principale possa sollevare eccezioni concernenti l’ inesistenza o nullità di tale contratto, atteso che in ragione della relativa sussistenza ed esecuzione rimane invero esposto al regresso del garante che abbia subito l’escussione da parte del terzo beneficiario.
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero immotivatamente disatteso i suindicati principi.
E’ rimasta nel giudizio di merito accertata l’apocrifia delle firme a nome del COGNOME apposte sugli atti di garanzia in argomento, nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE nonché in proprio, appalesandosi pertanto i medesimi al medesimo non riconducibili.
Né può d’altro canto ritenersi nella specie in qualche modo evocabile la norma di cui all’art. 1399 c.c., la relativa applicabilità risultando in ogni caso in radice esclusa in ipotesi come nella specie di falsificazione di firma .
Atteso che nella specie risulta erroneamente evocato la norma di cui all’art. 1333 c.c. ( ove si prevede il perfezionamento del negozio
contemplante obbligazioni a carico del solo proponente in conseguenza del mancato rifiuto della proposta da parte dell’oblato in cui favore la garanzia viene assunta ), che trova invero applicazione solamente in ipotesi di contratti gratuiti ( che non siano donazioni da effettuarsi in forma pubblica ) in considerazione della mancata insorgenza a carico del beneficiario di qualsivoglia obbligo od onere, laddove nella specie il debitore principale del rapporto garantito si trova esposto alla rivalsa del garante ( all’esito della subita escussione ), va al riguardo in particolare osservato che nell’impugnata sentenza la corte di merito:
ha apoditticamente, genericamente ed erroneamente affermato essere nella specie il negozio autonomo di garanzia valido <>;
non ha fornito motivazione alcuna in ordine:
alla configurabilità nella specie di un contratto di garanzia stipulato in favore della società beneficiaria in mancanza di qualsiasi richiesta o incarico da parte del debitore principale;
ai ravvisati elementi posti a fondamento della ritenuta validità dell'<>, a fortiori in ragione della riconosciuta sussistenza di un collegamento del medesimo con l’atto del garante (<>: v. pag. 3 sent.), laddove dalla sopra riportata motivazione si evince che l’odierna ricorrente COGNOME si sia nella specie coobbligata proprio nella presupposizione della -e comunque facendo affidamento sullavalidità dell’obbligazione assunta sia dalla società RAGIONE_SOCIALE che dall’altro coobbligato COGNOME, le sottoscrizioni a nome del medesimo apposte agli atti di garanzia in argomento essendo all’esito del giudizio di
merito emerse essere a quest’ultimo -in proprio e nella qualità- non riconducibili;
all’effettiva ricorrenza nella specie dei presupposti di applicabilità della surrogazione del garante nei diritti del creditore ( art. 1949 c.c. ) legittimante il regresso ( artt. 1950 ss. c.c. ), ove ritenuti applicabili al contratto autonomo di garanzia.
Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 21 marzo 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME