SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 31 2026 – N. R.G. 00000600 2023 DEPOSITO MINUTA 22 01 2026 PUBBLICAZIONE 22 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente relatore
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 600/2023 R.G. promossa da
, (già
, con sede legale a Venezia-Mestre, via
INDIRIZZO, C.F. , e per essa (già , C.F. , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Ravenna, INDIRIZZO, in forza di mandato apposto in calce all’atto di citazione in appello; P. P.
=Appellante=
nei confronti di
nato a Gubbio il DATA_NASCITA ed ivi residente, C.F. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, INDIRIZZO, giusta procura posta in calce al decreto ingiuntivo; C.F.
già RAGIONE_SOCIALE.F. in persona del suo legale rappresentante; P.
=Appellata contumace=
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come da note scritte del 6.3.2025, e cioè: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Perugia, per tutte le motivazioni esposte in corso di causa, in accoglimento del proposto gravame ed in totale riforma della Sentenza n. 477/2023 emessa fra le parti in intestazione in data 10/03/2023 dal Tribunale Ordinario di Perugia, pubblicata il 22/03/2023 (RG n. NUMERO_DOCUMENTO), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, – accertare e dichiarare che non si è verificata alcuna prescrizione del credito e, previo accertamento del credito azionato con ricorso monitorio e oggetto del decreto ingiuntivo revocato in primo grado, condannare il sig. al pagamento in favore di attuale titolare del credito, della somma di € 835.920,40, oltre interessi di mora sino al saldo effettivo in favore della ricorrente ovvero al pagamento della somma maggiore e minore che risulterà all’esito della presente causa; rigettare l’appello incidentale proposto dal sig. in quanto infondato e pretestuoso; In ogni caso, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio’ ;
Per come alle note scritte del 5.3.2025, e cioè: ‘Voglia, l’Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, rigettare, poiché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi, ragioni ed eccezioni indicati in narrativa, l’appello incardinato confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 477/2023 del
22 marzo 2023, giudice AVV_NOTAIO COGNOME, ad eccezione del capo in ordine alla liquidazione delle spese di lite e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto, riformarlo disponendo la condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio nella misura di cui al D.M. 55/2014 s.s.m. così come sarà ritenuta di giustizia, oltre rimborso spese ed accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese di CTU liquidate in ragione di € 9.854,25 oltre contributo integrativo ed iva per complessivi € 12.400,40, dovendosi, in ogni caso, intendersi riprodotte le conclusioni già formulate in primo grado, integrate nel modo che segue: – in via pregiudiziale nel merito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell’appellante per tutti i fatti, atti ed eccezioni indicati in narrativa ed anche come
derivante dal difetto di titolarità del credito in capo al suo dante causa e per l’effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto; – in via principale nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, l’inesistenza e/o inefficacia della garanzia personale sulla quale è stato fondato il decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto, revocare e/o annullare il medesimo; – in via subordinata condizionata: accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, l’intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto, revocare e/o annullare il medesimo; – in via ulteriormente subordinata condizionata: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, comunque non dovuta, in tutto o in parte, come verrà accertato in corso di causa, la somma ingiunta e, per l’effetto, revocare e/o annullare il medesimo. Con riserva comunque di agire, con autonomo giudizio, per il risarcimento di tutti i danni causati dall’iniziativa assunta dalla società ingiungente. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio’ .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.115/2008, emesso dal Tribunale di Perugia- sez. distaccata di Gubbio, che gli ingiungeva il pagamento della somma di €.835.290,40 a favore di che aveva azionato -in qualità di cessionarial’originario credito erogato dalla banca IMI alla (poi ), a garanzia del quale il aveva prestato fideiussione personale. I fatti traevano origine dall’atto a rogito notaio di Roma, del 27.6.1983 – Rep. n.157977, mediante il quale Banca IMI aveva concesso alla un finanziamento dell’importo di £.2.000.000.000 e, contestualmente, e si erano costituiti fideiussori. In seguito, in data 30.9.1988, lo stesso notaio aveva stipulato un atto aggiuntivo al contratto di finanziamento del 27.6.1983, mentre con atto notificato il 20.5.1991 il finanziamento in discorso era stato dichiarato risolto. La (già , era poi stata dichiarata fallita con sentenza del 5.6.1992. In data 15.2.2006 era divenuta titolare del portafoglio crediti di che a sua volta aveva acquistato detto portafoglio da RAGIONE_SOCIALE, che aveva acquisito in data 19.2.2000 il portafoglio crediti dell’RAGIONE_SOCIALE (che aveva fuso per incorporazione RAGIONE_SOCIALE); sul presupposto che all’interno del portafoglio di cui trattasi -più volte ceduto- fosse ricompreso il credito originariamente vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di (già , aveva proposto il ricorso per ingiunzione poi opposto da .
In sintesi l’opponente eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva di 2) l’inesistenza della fideiussione; 3) la prescrizione del diritto; 4) la violazione del dovere
di correttezza e buona fede da parte del creditore; 5) l’inesattezza della quantificazione d el credito; in conformità delle esposte eccezioni l’opponente chiedeva la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, la società convenuta resisteva all’opposizione deducendo l’infondatezza di tutte le eccezioni proposte, in considerazione della legittimità della catena traslativa, dell’esistenza del debito, della validità della fideiussione e dell’interruzione della prescrizione a seguito della sentenza di fallimento della garantita; tanto premesso l’opposta concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree, con vittoria di spese.
Il Tribunale di Perugia, dopo aver accolto la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto ed acquisita copia degli atti del fascicolo del fallimento, disponeva una CTU per verificare l’inclusione del credito oggetto di lite nell’ambito di quelli ceduti in blocco da ad e per quantificare il credito azionato.
Con sentenza n.477/2023 pubblicata il 22.3.2023, il primo giudice -riqualificata la fideiussione quale contratto autonomo di garanzia e ritenuta applicabile la norma generale sulla prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. (da ritenersi maturata visto che il diritto al pagamento della somma era sorto, al più tardi, il 22.5.1991)- accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha interposto appello (già
e per essa in qualità di cessionaria di un portafoglio crediti ceduti in blocco da -a sua volta cessionaria del portafoglio crediti detenuti da ancora esistenti alla data del 26.10.2016, deducendo l’erroneità delle valutazioni compiute dal primo giudice in ordine a:
-‘Prescrizione del credito, violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 e ss c.c., 1362 ss. c.c., nella parte in cui inquadrando la garanzia prestata dall’appellato come contratto autonomo di garanzia, (il Tribunale di Perugia) ritiene non applicabile l’art.1310 c.c. accertando la prescrizione del credito’;
sostiene l’appellante che il primo giudice abbia errato nel ritenere che la garanzia prestata debba essere qualificata come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione, visto che le clausole contrattuali, ove interpretate correttamente, portano a ritenere che sussista un tipico nesso di accessorietà della garanzia all’obbligazione principale; ne consegue che, nell’ipotesi in disamina, il contratto di garanzia va considerato come vera e propria fideiussione, onde la pretesa creditoria non possa considerarsi prescritta, essendo stata interrotta con la notifica dell’atto di risoluzione e messa in mora, oltre che con la domanda di insinuazione al passivo del fallimento della
;
-‘Riproposizione delle principali difese svolte dalla cedente in primo grado’ ;
l’appellante richiama inoltre tutte le difese già svolte in prime cure nel caso in cui la parte appellata riproponga le domande rimaste assorbite dalla ‘ragione più liquida’ posta a fondamento della pronuncia gravata; vale a dire, ripropone le argomentazioni contrastanti l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire, l’inesistenza della fideiussione e la presunta violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte dell’istituto RAGIONE_SOCIALE erogante il credito.
Sulla base delle conclusioni svolte l’appellante chiede che, previo accertamento del credito azionato, venga condannato al pagamento in favore di
della somma di €.835.920,40, oltre interessi di mora e spese di lite dei due gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio resiste all’impugnazione sostenendo la correttezza della qualificazione del contratto di garanzia come ‘negozio autonomo’ e, sulla base di tale assunto, conclude per il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite. Solo in via subordinata il riformula le stesse eccezioni svolte innanzi al Tribunale di Perugia e -in via di appello incidentale- chiede la riforma della statuizione inerente alle spese di lite, che il giudice di prime cure ha compensato interamente pur a fronte della totale soccombenza dell’opposta.
L’appellata (già , nella sua qualità di società cedente del credito in contestazione, è stata a sua volta ritualmente citata in giudizio ma non si è costituita e, pertanto, è rimasta contumace.
Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 17.7.2024 il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini per il deposito di conclusioni, comparse e note di replica a norma dell’art. 352 cpc.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all’udienza telematica del 7.5.2025.
*
Il primo motivo di impugnazione ha ad oggetto la natura della garanzia prestata da nel senso che a detta dell’appellante – la garanzia prestata in origine dall’appellato costituisce un’ordinaria fideiussione e non anche un contratto autonomo di garanzia, con tutto quello che ne consegue in materia di mancata prescrizione.
Superfluo è il rilievo che solo in caso di accoglimento di tale censura debbano essere esaminate le altre questioni (ri)proposte dalle parti, visto che gli atti col quale il creditore ha dichiarato di aver interrotto la prescrizione hanno efficacia solo nei confronti del fideiussore e non del garante autonomo.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che la tesi sostenuta dal giudice di prime cure -ed avversata dall’appellante – cioè che la garanzia prestata da non sia di natura accessoria al debito principale, ma autonoma, debba ritenersi fondata.
Secondo l’autorevole insegnamento della Suprema Corte ‘ Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo’ (Cass. sez. II 17.6.2022, n. 19693).
In pratica è solo la fideiussione che si contraddistingue per l’elemento dell’accessorietà (essendo tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale), mentre il contratto autonomo di garanzia trova la propria ragion d’essere nel trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale.
Orbene, esaminando nel dettaglio il contratto di garanzia in discorso è d’uopo il rilievo che il congegno negoziale di cui trattasi si connota (art. 5/ter del rogito del 1983, come richiamato alle pagg.10-11 della sentenza gravata):
1) per la validità della garanzia anche in caso di invalidità del rapporto sottostante (in deroga a quanto prevede il disposto dell’art. 1939 cod. civile);
2) per la rinuncia alla liberazione del fideiussore per fatto del creditore (in deroga all’art. 1955 cod. civile);
3) per la rinuncia all’effetto estintivo derivante dalla tardiva attivazione del creditore (in deroga all’art. 1957 cod. civile);
4) per la rinuncia al beneficium excussionis ;
per la rinuncia a sollevare eccezioni per la modifica dei patti contrattuali.
In buona sostanza abbiamo ben 5 clausole contrarie all’ipotesi dell’accessorietà della garanzia al debito principale, visto che al garante non viene consentito di opporre al creditore il beneficium ordinis e/o le eccezioni che spettano (spetterebbero) al debitore principale.
Sostiene di contro l’appellante che fin dalle premesse dell’atto venga utilizzata l’espressione ‘fideiussione solidale’ per indicare l’obbligazione dei due garanti ( e ) e ciò confermerebbe l’intenzione di non voler svincolare la validità ed efficacia della garanzia alle sorti del contratto principale; inoltre la collocazione della garanzia all’interno del contratto di mutuo tenderebbe ad escludere che la garanzia si debba astrarre dal rapporto principale, visto che, in tal caso, le parti l’avrebbero stipulata in un atto ‘separato’ ed ‘autonomo’ (cfr. pag.12 dell’atto di appello).
Orbene, la circostanza che la garanzia sia collocata all’interno dello stesso contratto di mutuo e non in un atto separato non appare in alcun modo significativa, visto che un contratto autonomo di garanzia non richiede un atto separato, che per il vero può essere utilizzato anche per la fideiussione; ne deriva che il collocamento della garanzia all’interno del contratto di mutuo o in un atto separato non riveste in sé alcun rilievo ai fini di cui qui ci si occupa.
Quanto alla solidarietà della fideiussione, la stessa è prevista nelle premesse dell’atto (alla lettera ‘ c ‘ ) e non anche ripetuta nell’art. 5 ter che disciplina la garanzia prestata.
In ogni caso la ratio della fideiussione solidale era, nella fattispecie, quella di prevedere la solidarietà tra fideiussori, vale a dire che ciascuno dei due prestatori era tenuto a garantire il pagamento dell’intero debito, come si ricava agevolmente dal testo
contrattuale ( ‘…ciascun fideiussore dichiara espressamente di assumere un’obbligazione autonoma ed indipendente da quella degli altri fideiussori, cioè come se fosse fideiussore unico’ ).
D’altronde, a tutto voler concedere, è d’obbligo il rilievo che il giudice è sempre tenuto a valutare tutte le clausole alla luce dell’intero contratto, per interpretare la volontà delle parti (Cass. ord. 14945/2025; Cass. sent. n. 4717/2019), quindi la nozione di solidarietà contenuta nelle premesse dell’atto non può essere disancorata dal complesso delle clausole sopra indicate, che valgono di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, dato che il garante si obbligava direttamente nei confronti del creditore, senza nemmeno poter opporre le eccezioni che sarebbero spettate al debitore. Inoltre non è superfluo rilevare che la garanzia conservava la sua efficacia anche in caso di invalidità del rapporto sottostante (in deroga a quanto prevede il disposto dell’art. 1939 cod. civile) e ciò vale a dire che l’identità delle obbligazioni -affermata dall’appellante -è da escludere, vista la sopravvivenza dell’obbligazione del garante pur in assenza di validità dell’obbligazione principale .
In ultimo, a conforto della tesi dell’autonomia, va evidenziato che l’art. V III ( ‘ garanzie prestate da terzi ‘ ) del capitolato dell’atto a rogito notaio prevedeva espressamente che ‘i terzi garanti rinunciano ad avvalersi di qualsiasi eccezione che possa loro competere in relazione ad eventuali modificazioni dei patti contrattuali ed in particolare per proroghe di pagamenti, liberazioni, restrizioni o sostituzioni delle garanzie accordate dall’IMI anche senza darne comunicazioni ai terzi garanti medesimi’ .
Ebbene, con l’atto stipulato dallo stesso notaio in data 30.9.1988, erano state apportate modifiche sostanziali al contratto di finanziamento del 27.6.1983 (tanto è vero che era previsto un nuovo piano di ammortamento e lo svincolo di alcuni beni ipotecati)
ed è incontestato che i garanti ( e ) non avessero partecipato in tale qualità al secondo atto (il aveva sottoscritto l ‘ atto in qualità di Amministratore Unico); quindi i terzi garanti potevano dirsi ancora obbligati solo in base alla clausola di cui all’art. V III , che per l’appunto prevedeva la rinuncia preventiva ad avvalersi di qualsiasi eccezione relativa alle modifiche dei patti contrattuali e consentiva una completa astrazione delle prestazioni del garante dalle obbligazioni assunte con l’atto del 1983, a conferma della natura autonoma della garanzia. Infatti, ove il rapporto di garanzia avesse avuto natura accessoria, l’obbligazione dei garanti non sarebbe stata scollegata alla prestazione principale, come nel caso di specie.
Da quanto esposto deriva che il primo motivo di impugnazione non merita di essere accolto.
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Oltre a tali considerazioni, peraltro in sé assorbenti, osserva questa Corte che nel corso del giudizio di primo grado il G.I. aveva predisposto una CTU diretta ad ‘accertare sulla scorta della documentazione in atti l’esistenza dei requisiti ai sensi dell’art. 58 TUB del credito ceduto da ad , dato che l’opponente aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’opposta.
All’esito della propria indagine il CTU dr. era arrivato alla conclusione (cfr. pag.40) che non vi fosse alcuna prova certa che il credito oggetto di lite rientrasse nel complesso dei crediti ceduti da (che aveva acquistato da RAGIONE_SOCIALE e che quest’ultima, a sua volta, aveva acquistato da , visto che, da un lato, era certo che il credito non potesse rientrare nel blocco definito dal valore nominale (credito superiore ad €.2.500.000,00 alla data del 31.8.2005) e, dall’altro, per l’inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare che la posizione creditoria in discorso avesse un
valore netto di libro superiore ad €.1 sul bilancio di (e, quindi, rientrasse nell ‘ altro blocco di crediti ceduti).
In proposito l’appellante ha citato numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo le quali per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente produrre l’avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco ( ex multis Cass. n.21821/2023), ma il punto critico nella fattispecie è dimostrare che il credito di cui si discute rientri in uno dei due blocchi (ripetutamente) ceduti.
Escluso per evidenti motivi quantitativi di far parte del blocco delimitato dal valore nominale, il credito in oggetto dovrebbe considerarsi ceduto solo se compreso nel blocco definito dal net book value.
In proposito il CTU ha però rilevato che non vi sono indicazioni circa il valore netto contabile di crediti singolarmente individuati (cfr. pag.27); in altri termini non è stata acquisita alcuna documentazione idonea a dimostrare il prezzo con cui era stato iscritto a bilancio il credito di cui si discute (inizialmente il net book value del singolo credito doveva essere pari al prezzo pagato per l’acquisto), quindi non si ha alcun elemento per sostenere che il credito oggetto di lite appartenga al blocco di crediti ceduti da ad e definiti dal net book value.
La conclusione necessitata di quanto esposto è che l’opposta non aveva (ha) nemmeno fornito prova della sua legittimazione ad agire nel caso concreto.
Preso atto che la sentenza gravata merita piena conferma per quello che riguarda le prime due statuizioni, rimane da esaminare la questione delle spese di lite, oggetto di appello incidentale.
In proposito osserva questa Corte che il primo giudice ha disposto la compensazione
integrale delle spese di lite e di CTU ‘in considerazione della particolare complessità delle questioni trattate e la loro controvertibilità’ (cfr. pag.12), ma così argomentando si giungerebbe alla conclusione che solo quando la causa sia di minima complessità la parte vincitrice possa ripetere le spese, il che contrasta con la regola generale dettata dall’art. 91 cpc.
Nella fattispecie, l’opposta in primo grado è rimasta totalmente soccombente, così come l’appellante nel presente grado di giudizio.
Peraltro deve dirsi altrettanto acclarato il fatto che in materia di fideiussioni/contratti autonomi di garanzia e di cessioni in blocco di crediti vi sono state numerose oscillazioni giurisprudenziali, che inducono a ritenere ragionevole una compensazione nella misura di 1/3, rimanendo i restanti 2/3 a carico della parte soccombente in senso sostanziale.
Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l’appello principale deve essere respinto e che, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, la parte opposta va condannata in primo grado al pagamento dei 2/3 delle spese di lite e di CTU.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell’assenza della fase istruttoria e del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
(già , in persona del suo legale rappresentante, nei confronti di
già in persona del suo legale rappresentante, nonché di
, a sua volta appellante in via incidentale, contrariis reiectis, così provvede:
-Rigetta l’appello principale;
-In parziale accoglimento dell’appello incidentale, condanna già al pagamento dei 2/3 delle spese di lite sostenute da nel primo grado di giudizio, che liquida nel totale (100%) in €.563,00 per anticipazioni, €.29.193,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, ed oltre ai 2/3 delle spese di Ctu come liquidate nel corso del giudizio di primo grado;
-Conferma per il resto la sentenza impugnata (n.477/2023 emessa dal Tribunale di Perugia);
-Condanna l’appellante principale al rimborso delle spese di lite sostenute da nel presente grado di giudizio che liquida in €.18.511,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
-visto l’art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l’appellante principale versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 19 gennaio 2026
Il Presidente relatore
(AVV_NOTAIO NOME COGNOME)