Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33748 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33748 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24263/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 949/2020 depositata il 28/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME hanno separatamente proposto, davanti al Tribunale di Salerno, due opposizioni al decreto ingiuntivo emesso in favore di UniCredit S.p.A. per l’importo di € 155.134,43 per saldo debitore del conto corrente n. 12095/00, oltre accessori. Gli opponenti hanno dedotto, per quanto qui rileva, la nullità del contratto dell’obbligato principale, con conseguente indebita applicazione di interessi ultralegali per difetto di pattuizione scritta, nonché per indebita capitalizzazione trimestrale.
Il Tribunale di Salerno, previo espletamento di CTU e riunione dei due giudizi, ha parzialmente accolto la domanda della debitrice principale, revocando il decreto ingiuntivo e rideterminando il saldo dovuto dall’obbligato principale in € 3.896,76 oltre accessori sino alla chiusura del rapporto; la domanda del garante è stata, invece, rigettata, ritenendosi che la garanzia si sarebbe dovuta qualificare come contratto autonomo di
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garanzia, compensando le spese nel rapporto tra obbligato principale e creditore.
La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello degli opponenti, confermando per quanto rileva -il giudizio del tribunale di qualificazione della garanzia prestata dal COGNOME quale contratto autonomo di garanzia ex art. 7 del contratto, che prevede il pagamento a semplice richiesta dell’importo dovuto in deroga all’art. 1957 cod. civ.; la sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto l’appello inammissibile sul punto.
Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che l’eventuale nullità della clausola riferita agli interessi ultralegali non si comunica al contratto autonomo di garanzia. Quanto alle spese processuali, ha ritenuto corretta la compensazione tra debitore e creditore, atteso che la debitrice principale è risultata soccombente nei confronti della banca, per quanto per un importo minore.
Propongono ricorso per cassazione il debitore principale e il fideiussore, affidato a quattro motivi, cui resistono con controricorso la banca creditrice cedente e i cessionari del credito. Ricorrente e secondo cessionario hanno depositato memorie. La cedente ha invocato l’estromissione dal giudizio in virtù della sentenza di primo grado, rilevando il giudicato interno per omessa impugnazione del relativo capo di decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto dell’estromissione del cedente RAGIONE_SOCIALE -già estraneo al giudizio di appello -con la sentenza di primo grado, estromissione su cui si è formato il giudicato e che comporta il rigetto della domanda nei confronti della parte (Cass., n. 7612/2022).
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 (in correlazione all’art.
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1904, 1369, 1936, 1945 e 2697 cod. civ.), nonché dell’art. 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la garanzia prestata da COGNOME NOME va qualificata come garanzia autonoma e non come fideiussione, omettendo di esaminare le ulteriori pattuizioni negoziali e l’intero quadro contrattuale sottostante, non potendosi ravvisare la volontà negoziale dalla sola clausola di pagamento a prima richiesta.
Il primo motivo è inammissibile posto che – in disparte la natura di censura di merito, quale revisione dell’interpretazione contrattuale operata dal giudice del merito, qui incensurabile (Cass., n. 8810/2020; Cass., n. 10333/2018) -il ricorrente non ha impugnato la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di inammissibilità dell’appello per assenza di specificità dei motivi (« le argomentazioni dell’appellante garante sul punto relativo alla diversa volontà delle parti sono, se non del tutto assenti, sicuramente generiche e prove di adeguata specificazione »). Il giudice si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, per cui l’impugnazione della statuizione di merito è inammissibile per difetto di interesse (Cass., Sez. U., n. 3840/2007), stante il passaggio in giudicato della statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 2697, 1362, 1944, 1945 nonché 1418, 1421, 1284 e 1346 cod. civ., dell’art. 4 l. 154/1992 art. 4, trasfuso nell’art. 117 TUB, nonché dell’art. 111 Cost., osservandosi che il garante sarebbe legittimato a far valere la nullità sia della clausola anatocistica, sia del pagamento degli interessi ultralegali.
24263/2021 R.G. 5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., « omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti: omessa valutazione della nullità delle clausole anatocistiche e della nullità per la violazione dell’art. 1284 c.c.», formulandosi censure analoghe a quelle di cui al superiore motivo.
Il secondo motivo è inammissibile in relazione alla deduzione della violazione del divieto di anatocismo e dell’art. 1283 cod. civ., non confrontandosi il ricorso con la motivazione della sentenza impugnata, la quale non affronta tale questione. Dalla scarna motivazione della sentenza impugnata risulta che l’appello del ricorrente ha avuto ad oggetto la sola questione della qualificazione giuridica della garanzia (pag. 2, ult. cpv. sent. imp.); la decisione ha, poi, investito anche la questione della non comunicabilità alla garanzia a prima richiesta della nullità della pattuizione di interessi ultralegali per difetto di pattuizione scritta, ove non trasmodi in usurarietà degli interessi applicati (« la rilevata nullità degli interessi ultra legali di cui alla CTU non si comunica al contratto autonomo di garanzia, non versandosi nell’ipotesi di interessi usurari non riscontrati nel caso di specie »), ma non è stata esaminata la questione relativa agli interessi anatocistici.
Il ricorrente, in narrativa, ha trascritto le conclusioni dell’atto di appello, dalle quali emerge che la relativa questione era stata sottoposta al giudice di appello. Tuttavia -in disparte l’omessa trascrizione dell’atto di appello al fine di verificare se e in quali termini tale questione è stata trattata -non è stata formulata censura di error in procedendo per omessa pronuncia.
Il secondo motivo è, invece, infondato quanto alla dedotta estensione alla garanzia a prima richiesta della nullità conseguente alla pattuizione di interessi in misura extralegale in assenza di forma scritta del relativo contratto. Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., si caratterizza per l’assenza del vincolo di accessorietà rispetto all’obbligazione garantita (Cass., n. 14945/2015) e ha la funzione
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di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale (Cass., n. 30509/2019). Se il fideiussore, come osservatosi in dottrina, è una sorta di « vicario» del debitore, l’obbligazione del garante è autonoma rispetto alla prestazione dell’obbligato principale; tale obbligazione è, inoltre, qualitativamente diversa da quella garantita, in quanto rivolta non all’adempimento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro, sostitutiva della inesatta prestazione da parte del debitore principale.
Il contratto autonomo di garanzia ha, pertanto, ad oggetto una obbligazione autonoma, con funzione di traslazione del rischio economico dell’inadempimento dell’obbligazione principale dal beneficiario al garante (Cass., Sez. U., n. 3947/2010). L’operatività della garanzia può essere inibita -salve le questioni di validità del contratto di garanzia e le eccezioni relative al rapporto tra garante e beneficiario (es. compensazione) -in casi eccezionali: a) escussione abusiva o fraudolenta ( exceptio doli , es. in caso di estinzione dell’obbligazione principale); b) inesistenza dell’obbligazione garantita; c) nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa (Cass., Sez. U., n. 3947/2010, cit.; Cass., n. 371/2018).
La stipulazione da parte dell’obbligato principale di un contratto privo di forma scritta che preveda un tasso di interesse ultralegale non costituisce pattuizione contraria a norme imperative o con causa illecita (Cass., n. 20397/2017; Cass., n. 5044/2009), in quanto « la legge ammette che la parte cui è fatto credito si possa obbligare a pagare interessi, di saggio superiore a quello legale, purché non usurari, ma chiede che siano determinati per iscritto» (Cass., n. 3326/2002). La nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi ultralegali consegue alla mancanza della
forma scritta, imposta al contratto a pena di nullità (art. 1325, n. 4 cod. civ.), la cui mancanza ingenera nullità del contratto a termini del secondo comma dell’art. 1418 cod. civ. , sotto il profilo del requisito della forma (scritta) prescritta dall’art. 1284, comma 3 cod. civ.. Si tratta di nullità diversa da quella per contrarietà a norme imperative (art. 1418, primo comma, cod. civ.) o per illiceità della causa (art. 1418, secondo comma, cit.) in quanto relativa al requisito meramente strutturale della forma dell’accordo.
11. Va così data continuità a Cass. n. 20397 del 2017, cui è conforme da ultimo Cass. n. 14945 del 2025, enunciando il seguente principio di diritto: ‘nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale in quanto nullità diversa da quella per contrarietà a norma imperativa o per illiceità della causa ‘.
12. Il terzo motivo è inammissibile in quanto -in disparte la circostanza che il motivo ha a oggetto una questione di diritto e non un fatto storico -il motivo è contrario al principio della cd. doppia conforme di cui all’art. 348 -ter cod. proc. civ. pro tempore , non essendo stata indicata nel ricorso la diversità delle ragioni di fatto assunte nel primo e nel secondo grado del giudizio di merito (Cass., n. 26934/2023; Cass., n. 26774/2016).
13. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in punto spese, per avere il giudice di appello ritenuto che il giudice di primo grado non ha errato a compensare le spese del relativo giudizio tra debitore principale e creditore, nonostante per il principio di causalità sarebbe stata la banca a sopportare il costo delle spese
processuali, attesa la riduzione considerevole delle pretese della banca (da oltre € 155.000 a € 3.896,76).
14. Il quarto motivo è infondato, posto che il principio della soccombenza (sia pure parziale) non può essere applicato nel solo caso di parte interamente vittoriosa (Cass., n. 9860/2025; Cass., n. 19613/2017), caso insussistente nella specie, essendo risultato il debitore principale debitore della banca soccombente sia pure per un importo minore. In ogni caso, la valutazione circa i presupposti della compensazione è riservata al giudice del merito e sul punto la statuizione è conforme a diritto (Cass., Sez. U., n. 32061/2022), potendo l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda, giustificare la compensazione totale o parziale.
15. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributo unificato. Le spese seguono la soccombenza in relazione al controricorrente cedente, atteso il difetto di legittimazione passiva e in relazione all’ultimo cessionario RAGIONE_SOCIALE, successore ex art. 111 cod. proc. civ., mentre sono integralmente compensate con l’originario cessionario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese tra ricorrenti e RAGIONE_SOCIALE, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del cedente e del cessionario RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 2.000,00 per compensi per ciascun controricorrente, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
n. 24263/2021 R.G.
Così deciso in Roma, il 18/12/2025. Il Presidente NOME COGNOME