Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13413 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , quali fideiubenti della RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Parma, INDIRIZZO
-ricorrenti-
Contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio del l’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 789/2020, della Corte di Appello di Brescia, pubblicata il 3.8.2020, notificata il 4.8.2020.
Oggetto: contratto autonomo di
garanzia
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. –NOME, NOME e NOME COGNOME proponevano opposizione avverso il decreto con cui era stato loro ingiunto, quali fideiussori della RAGIONE_SOCIALE, il pagamento a favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Banca di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della somma di € 222.019,87 quale saldo debitore del c/c n. 038/480120/67 alla data del 13 novembre 2019 oltre interessi legali dal primo ottobre 2011 al saldo; e della somma di € 183.969,89 quale saldo debitore del conto anticipi -finanziamenti fatture ricollegato al suddetto conto corrente ed € 100.025 quale saldo debitore del conto anticipi n. 038/554458/03 alla data del 13.11.2013 oltre interessi legali dal primo ottobre 2013 al saldo e quindi un importo complessivo di € 506.014,76 oltre accessori e spese.
2. -Deducevano che la Banca non aveva prodotto in sede monitoria gli estratti conto completi degli scalari e delle comunicazioni periodiche alla clientela per l’intero periodo in cui i rapporti erano stati in essere; che sulla base di due perizie di parte, prodotte in giudizio, emergeva che la Banca avrebbe addebitato sui rapporti spese e commissioni non dovute ed avrebbe percepito interessi non dovuti per € 7.524,85 su di un mutuo che non era stato azionato e che i fideiussori avevano contratto personalmente; che i fideiussori dovevano ritenersi liberati in quanto la Banca aveva continuato a fare credito alla debitrice principiale senza la speciale autorizzazione dei fideiussori, nonostante essa conoscesse il peggioramento delle condizioni patrimoniali che rendeva notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; che era ostativa alla richiesta del decreto ingiuntivo la presentazione da parte del debitore principale del c.d. concordato in bianco, nell’ambito del quale era stato chiesto lo scioglimento dei rapporti bancari in relazione alle anticipazioni già
concesse dalla banca, ma non ancora estinte alla data di deposito della domanda.
-Con sentenza del 24.4.2017 il Tribunale di Bergamo rigettava l’opposizione.
-Gli attuali ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Brescia che con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello.
-Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
Il Giudice di I grado aveva correttamente interpretato il rapporto contrattale come contratto autonomo di garanzia e, pertanto aveva escluso che i fideiubenti potessero opporre eccezioni di merito relative al rapporto garantito, fatta salva l’exceptio d oli;
sulla natura della garanzia e sulla mancata proposizione dell’exceptio doli non era stata formulata alcuna doglianza e, pertanto, su tale aspetto si era formato giudicato poiché gli appellanti avevano individuato l’oggetto del gravame nel solo rigetto della liberatoria, affrontando a sostegno della tesi soltanto la carenza probatoria, la mancata ammissione di CTU e il superamento del tasso soglia.
–COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso si deduce: Omesso esame di un punto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in particolare all’Art. 1462 c.c. in tema di eccezione di nullità.
Ci si riferisce all’assunto secondo il quale gli odierni ricorrenti non avessero alcun titolo per sollevare eccezioni in ordine alla validità dei
rapporti controversi stante l’asserita natura di contratto autonomo della garanzia dai medesimi prestata in favore della banca, con esclusione della cosiddetta exceptio doli. La Corte di appello non avrebbe espresso una propria autonoma motivazione rispetto alla motivazione della sentenza di I grado.
7.1 -La censura è infondata perché la Coirte d’appello non è affatto venuta meno al dovere di motivazione, bensì ha spiegato che, a suo giudizio, i motivi di appello non potevano essere presi in considerazione non avendo gli appellanti ottemperato all’onere di specifica censura delle pregiudiziali statuizioni della sentenza di primo grado sulla qualificazione del rapporto come garanzia autonoma, la mancata proposizione della exceptio doli e la conseguente preclusione dell’esame dei motivi di opposizione .
-Con il secondo motivo si denuncia: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in particolare dell’art. 210 c.p.c. in tema di esibizione di documenti in funzione all’assolvimento dell’onere della prova nonché dell’ art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.
Ci si riferisce al fatto che la Corte territoriale di Brescia abbia rigettato qualunque domanda finalizzata a dare ingresso all’istruttoria, omessa anche in primo grado, in questo senso attingendo ampiamente a passi della sentenza del tribunale di Bergamo secondo cui ogni approfondimento in quella direzione sarebbe stato assorbito dall’asserita natura di contratto autonomo della garanzia dai medesimi prestata in favore della Banca ingiungente.
8.1 -Il motivo è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non riguarda il merito delle richieste istruttorie, bensì afferma la pregiudiziale inammissibilità dell’esame dei motivi di gravame per difetto di censura delle suindicate statuizioni del tribunale
9. -Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 8.000 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione