Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3040 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3040 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6456/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2269/2021 depositata il 03/09/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, e sentite le conclusioni del Pubblico Ministero.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, ricorrono, sulla base di sei motivi, corredati da memorie, per la cassazione della sentenza n. 2269 del 2021 della Corte di appello di Venezia, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-la RAGIONE_SOCIALE, e gli altri deducenti quali garanti, avevano opposto un decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e successivamente RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento di crediti relativi a forniture di capi di abbigliamento e materiale pubblicitario, oggetto anche di ricognizione di debito concernente, altresì, debiti per canoni a titolo di affitto di azienda;
-il Tribunale, davanti al quale resisteva l’opposta, aveva rigettato l’opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-la RAGIONE_SOCIALE difettava di legittimazione all’impugnazione perché fallita nel corso del giudizio di primo grado, e non costituita dopo la riassunzione da parte dei soli garanti con notifica all’originaria opposta nonché alla Curatela del sopravvenuto fallimento, la quale a sua volta aveva scelto di non costituirsi, tenuto conto dell’inopponibilità all’amministrazione concorsuale di un decreto ingiuntivo non definitivo e dell’improcedibilità delle domande di RAGIONE_SOCIALE, avverso la fallita, dichiarata dal Tribunale;
-l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti in primo grado era stata oggetto di motivo di appello limitatamente alla prima ragione decisoria del Tribunale, afferente al foro destinatae solutionis , e non alla seconda, concernente l’art. 6 delle fideiussioni, espressamente approvato
dai garanti, con cui era stata prevista la competenza esclusiva del Tribunale di Treviso per ogni controversia afferente alle garanzie;
-quanto all’eccezione d’incompetenza funzionale, a mente degli artt. 413, 447bis , cod. proc. civ., la stessa era stata sollevata in prime cure da RAGIONE_SOCIALE, e il Tribunale aveva rilevato la tardività di tale eccezione, per deposito della comparsa di costituzione e risposta oltre i termini di cui all’art. 167, cod. proc. civ., e mancato rilievo officioso entro la prima udienza di cui all’art. 183, cod. proc. civ.: il motivo di appello svolto sul punto dagli originari opponenti non si era confrontato in alcun modo con tale dinamica processuale e motivazione;
-era infondato anche il motivo di appello concernente il rilievo del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, che secondo gli appellanti era stata sollevata tardivamente dall’opposta: si trattava infatti della qualificazione giuridica delle garanzie, spettante al giudice, e del resto coerente con quella degli stessi appellanti che, comunque, nulla avevano detto sul merito della portata limitativa della clausola stessa;
-quanto ai pretesi vizi del consenso delle garanzie, l’appello non aveva spiegato quali sarebbero state le prove a supporto, restando del tutto generico;
-quanto alle eccezioni di cui agli artt. 1956, 1957, cod. civ., le stesse non erano tardive, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma l’appello anche sul punto non aveva spiegato quali sarebbero state le prove a supporto;
-peraltro, l’originaria citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva invocato la nullità della clausola limitativa di opporre eccezioni, prevista dai contratti autonomi di garanzia, senza però che sul punto vi fosse stato appello anche solo per omessa
pronuncia, posto che la decisione di primo grado non aveva affrontato il profilo;
-il pagamento ingiunto era risultato relativo alla vendita, sottratte, correttamente, le somme oggetto di pagamenti rateali;
-quanto alla pretesa correlata all’affermato abuso di dipendenza economica, l’appello non aveva addotto argomenti specifici, limitandosi a richiamare la perizia di parte ma senza fornire elementi che potessero farne apprezzare l’utilità ai fini della decisione, con conseguente inammissibilità per aspecificità;
-non poteva poi essere accolta l’istanza di ammissione delle prove orali, oltre che di una consulenza tecnica officiosa, disattese, le prime, dal Tribunale perché le capitolazioni erano valutative o generiche o irrilevanti o in violazione dei limiti di cui agli artt. 2721, 2723, cod. civ., posto che non vi era stata specifica censura su tali pronunce e, comunque, sul diniego di ulteriore attività istruttoria.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza interlocutoria n. 2533 del 2025 di questa Corte è stato disposto rinvio alla pubblica udienza.
Il Pubblico Ministero ha depositato anche conclusioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 100, 103, cod. proc. civ., 125 disp. att. cod. proc. civ., 43, legge fall., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che:
-a séguito della riassunzione il processo era proseguito, non iniziato ex novo , sicché le parti precedentemente costituite erano restate tali senza bisogno di ulteriore attività;
-proprio la mancata costituzione della Curatela aveva attestato il suo disinteresse, tale da giustificare la legittimazione processuale straordinaria del soggetto fallito.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1945, 2697, cod. civ., 20, 32, 112, 115, 342, 413, 447bis , 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che l’eccezione d’incompetenza territoriale era stata sollevata dai garanti anche con riferimento alla posizione dell’obbligata principale, cui non erano opponibili le clausole delle fideiussioni, fermo rimanendo, nel merito, quanto al foro destinatae solutionis , che l’opposta non aveva mai contestato che il pagamento avvenisse in Foggia o presso la propria rappresentanza di Bari, e, quanto all’incompetenza funzionale fondata sulla circostanza che l’azienda affittata era ubicata in Foggia, che la relativa eccezione era da correlare alla domanda dell’opposta, basata, a mente della complessiva ricognizione di debito, anche sull’inadempimento delle obbligazioni di pagamento dei canoni di quell’affitto.
Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, 183, 342, 360, n. 5, cod. proc. civ., 1462, 1945, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi, in particolare, sulle eccezioni e sulla domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE fatte proprie dai garanti, limitandosi a osservare che la questione riguardava solo la qualificazione giuridica dei contratti da parte del giudice di primo grado.
Con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 360, n. 5, cod. proc. civ., 1427, 1434, 1438, 1462, 1956, 1957, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, quanto ai dedotti vizi del consenso, mancando di considerare che i garanti avevano articolato istanze istruttorie a supporto dell’affermazione di abuso di dipendenza economica e di posizione dominante,
erroneamente disattese dal Tribunale, nonché, quanto all’eccepita estinzione delle fideiussioni, poiché la scadenza delle obbligazioni era pacifica, sicché avrebbe dovuto essere il creditore a dimostrare di aver coltivato le idonee istanze.
Con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, cod. proc. civ., 1191, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la richiesta monitoria era esorbitante, anche tenuto conto dei principî afferenti all’imputazione dei pagamenti, raffrontando il riconoscimento di debito risultato con piano di rientro, e gli adempimenti parziali emersi.
Con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i deducenti si erano doluti del rigetto delle proprie istanze istruttorie e anche a mezzo della perizia depositata avevano supportato la domanda correlata all’allegato abuso di dipendenza economica e posizione dominante, producendo altresì il sopravvento avviso di avvio dell’istruttoria notificato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 9, legge n. 192 del 1998, e dell’art. 13, legge n. 287 del 1990.
Il primo motivo è infondato.
Secondo un consolidato principio i soggetti già costituiti nella fase precedente all’interruzione, i quali, a séguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all’udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest’ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa (Cass., 19/08/2019, n. 21480).
È per converso possibile che, dopo l’interruzione processuale conseguente al fallimento di una parte, la riassunzione avvenga nel senso
di voler proseguire il processo nei confronti del fallito in proprio, legittimamente optando per la tutela post -fallimentare delle ragioni spese, al fine di ottenere un titolo inopponibile alla massa, ma da far valere contro il fallito tornato in bonis (v. sin da Cass., 05/01/1976, n. 1).
10. Nella fattispecie qui in esame, d’altro canto, dopo l’interruzione del processo in primo grado per la ricordata apertura della procedura concorsuale a carico della società debitrice principale, la riassunzione è avvenuta pacificamente, ad opera dei garanti di quella, nei confronti della Curatela -oltre che nei confronti della società opposta creditrice -cui è stato notificato l’atto d’impulso (pag. 15 della sentenza in questa sede gravata).
11. Ciò premesso, come osservato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte depositate, varrà osservare, ricostruttivamente, che dalla dichiarazione di fallimento non scaturisce un effetto ablatorio della titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nella procedura, che continuano a far capo al debitore, il quale subisce la sottrazione, a far data dall’apertura del concorso, della disponibilità del suo patrimonio, la cui amministrazione transita in mano al curatore, che, in forza dell’art. 31 legge fallimentare (art. 128 CCII), ha il potere di gestirli in via esclusiva.
Consegue una segregazione di beni e rapporti all’interno di un patrimonio che non vede mutare l’identità del proprio titolare, ma quella del suo gestore, il quale prende in carico il compendio dei beni in funzione liquidatoria, attuativa della garanzia patrimoniale (v., utilmente, Cass., 14/09/2016, n. 18002).
L’apertura del fallimento determina, come rammentato, l’interruzione del processo (art. 43, comma 3, legge fall., e art. 143 CCII), sicché il fallito, che perde la disponibilità dei propri beni e correlati rapporti, è coerentemente privato della capacità di stare in giudizio nelle cause che li concernono.
Il curatore, in forza di una dinamica assimilabile alla sostituzione processuale, si avvicenda al soggetto insolvente nei giudizi promossi prima della procedura, tanto da doverli, se del caso, riassumere; il fallito, viceversa, rimane abilitato ad avere ingresso solo in specifiche ipotesi, e tipicamente:
-i giudizi dai quali possa derivargli un’imputazione per bancarotta o nei limiti dell’intervento adesivo dipendente, che comunque non gli attribuisce il diritto di impugnare la sentenza in autonomia dal curatore (art. 43, comma 2, legge fall. e art. 143 CCII) (cfr., Cass., 14/05/2012, n. 7448, Cass., 23/11/2023, n. 32634);
-nei rapporti di carattere personale (art. 46 legge fall., art. 146 CCII), che rimangono ontologicamente esterni al fenomeno ablativo (v. Cass., 09/05/2019, n. 12264, in cui si è affermato che sebbene la perdita della legittimazione processuale del fallito coincida con l’ambito dello spossessamento fallimentare, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento -trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori- permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore fallito, sicché, ad esempio, sussiste la legittimazione processuale di quest’ultimo nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale);
-nei giudizi di reclamo ex art. 18, legge fall. (art. 51 CCII), avverso la dichiarazione di fallimento, salvo, tipicamente, non si tratti del socio vincolato dalla delibera contraria della società che abbia essa stessa domandato l’accertamento della propria insolvenza, così come salva l’ipotesi del socio occulto (v., ad esempio, la nomofilachia di Cass., 09/10/2017, n. 23579).
11.1 In aggiunta a queste ipotesi, è riconosciuta al fallito una legittimazione processuale di rimessa nell’ipotesi dell’inerzia, da parte del curatore, rispetto a rapporti e situazioni giuridicamente rilevanti, così che vengono in rilievo le controversie afferenti rapporti patrimoniali compresi nel fallimento ma per i quali finisca per emergere un radicale disinteresse degli organi della procedura ancorché consti una tutela giurisdizionale astrattamente invocabile: le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che deve trattarsi di «comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia» del curatore, «indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbia determinato» (Cass., Sez. U ., 28/04/2023, n. 11287).
In particolare, rispetto all’impugnazione di un atto impositivo tributario in presenza di un’inerzia del curatore, il principio fissato dalle Sezioni Unite (secondo cui, qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, «indipendentemente dalla consapevolezza e volontà» che l’abbiano determinato) riguarda lo specifico ambito dell’opposizione a una pretesa erariale inerente a un rapporto tributario i cui presupposti siano, come indicato, antecedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione concorsuale giudiziale, e va circoscritto, nella sua operatività, a fattispecie che assumano queste particolari caratteristiche (come si esprime, sia pure in contigua ipotesi, Cass., 12/11/2024, n. 29156, pag. 5), che, come evidente, non ricorrono nel caso in scrutinio.
11.2. Ora, in questo quadro, va gradatamente ricordato che, nell’ipotesi d’interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per intervenuto fallimento del debitore ingiunto opponente, come nella specie in esame, il curatore non ha interesse a riassumere il giudizio di opposizione poiché il provvedimento monitorio, quand’anche
provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile a una sentenza non ancora passata in giudicato, emessa nel contraddittorio delle parti, sicché non trova applicazione l’eccezione al principio dell’esclusività dell’accertamento concorsuale: il decreto ingiuntivo è privo di efficacia nei confronti del fallimento così come l’ipoteca iscritta in forza della sua provvisoria esecutività, sicché il creditore può far valere il proprio credito in sede fallimentare solo proponendo domanda di ammissione al passivo concorsuale, in forza del principio di esclusività del concorso dei creditori, per cui ogni pretesa dev ‘ essere fatta valere nelle forme previste per l’accertamento dello stato passivo (cfr. Cass., 13/10/2020, n. 22047, Cass., 02/05/2022, n. 13810).
Pertanto, nella fattispecie, la scelta di non attivarsi processualmente, oggettivamente corrispondente alla suddetta inopponibilità, è antitetica alla pura e semplice inerzia della Curatela quale sopra ricostruita.
11.3. Al contempo, deve invece affermarsi sussistere l’interesse, e di conseguenza l’onere, del debitore fallito di riassumere il processo, al fine di evitare che il provvedimento monitorio ottenga la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, ex art. 653, cod. proc. civ., e diventi così opponibile nei suoi confronti una volta tornato in bonis (Cass., n. 22047 del 2020, e Cass., n. 8110 del 2022, appena citate, in cui è stato ribadito che, in caso di fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., il decreto ingiuntivo opposto è relativamente inefficace nei confronti della procedura fallimentare ma, qualora il giudizio di opposizione, interrotto per il fallimento in parola, non venga riassunto, lo stesso decreto diviene definitivamente esecutivo, e può essere fatto valere nei confronti del debitore ritornato in bonis , mentre l’ipoteca iscritta in forza di detto decreto si consolida: con la conseguenza che, ove il bene ipotecato venga acquistato da un terzo dopo l’iscrizione ipotecaria, il creditore garantito può agire nei suoi confronti ex art. 602, cod. proc. civ., poiché l’ipoteca
anteriormente iscritta attribuisce al suddetto creditore il diritto di espropriare l’immobile ipotecato anche nei confronti del terzo acquirente, fermo restando che, come sottolinea Cass., 08/04/2024, n. 9369, il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859, cod. civ., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell’inerzia del debitore, sicché la sua opposizione all’espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti).
Quanto appena detto sta a significare che l’ipotesi di legittimazione suppletiva del fallito, a fronte della pura inerzia non ricollegabile a una scelta della Curatela, dopo, quindi, l’apertura della procedura concorsuale e «in relazione ai rapporti patrimoniali in essa compresi» (Cass., Sez. U., n. 11287 del 2023, cit., che, infine a pag. 27, così esprimendosi, si ricollega, in punto di rilevabilità officiosa, a Cass., Sez. U., 24/12/2009, n. 27346), è differente da quella in cui il debitore fallito voglia coltivare la propria tutela giurisdizionale nella prospettiva post fallimentare, ovvero per quando egli sia, nel caso, tornato in bonis .
11.4. Ciò posto, nella fattispecie in giudizio, la società RAGIONE_SOCIALE, già opponente al decreto ingiuntivo, dopo la dichiarazione di fallimento e l’interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva, in tesi, l’interesse e l’onere di riassumere, nei termini, il processo, al fine di evitare che il provvedimento monitorio le divenisse opponibile una volta tornata in bonis , ma non lo ha fatto, rimanendo estranea al giudizio riassunto, invece, dai garanti nei soli confronti della Curatela e della società creditrice opposta.
All’esito, la sentenza di primo grado ha dichiarato l’improponibilità della domanda nei confronti della Curatela che, pertanto, non aveva
interesse a impugnare la sentenza, così come non aveva interesse alla riassunzione in prime cure.
Ne deriva che il fallito ha scelto, dopo l’interruzione processuale intervenuta in prime cure, di non coltivare il giudizio nella prospettiva, diversa da quella antecedente all’interruzione, della tutela esclusivamente post concorsuale, unica residualmente iscrivibile nel perimetro di sua legittimazione.
In questa chiave, la società fallita, come infatti correttamente osservato in controricorso, avrebbe dovuto esercitare attivamente la sua nuova posizione e tutela giudiziale nel corso del processo di primo grado successivamente all’evento interruttivo, proprio perché il superamento della quiescenza del procedimento non poteva altrimenti correlarsi più, quanto ad essa, al soggetto che di regola perde, e nel caso aveva perso, quella capacità gestoria in relazione a rapporti patrimoniali traslati, come tali, nell’ambito concorsuale.
E la RAGIONE_SOCIALE, esplicitando per tempo la sua iniziativa processuale in posizione diversa da quella rivestita prima dell’interruzione, avrebbe così compiutamente permesso e anzi imposto al giudice di vagliare, in contraddittorio, la sussistenza della legittimazione in parola, che, a sua volta, avrebbe dunque dovuto idoneamente dedursi come non si allega né risulta essere avvenuto.
Da tutto quanto sopra osservato deriva l’anticipata infondatezza della censura.
12. Il secondo motivo è inammissibile.
Si mira a eludere la ragione decisoria solo apparentemente aggredita, perché con essa si afferma che l’eccezione d’incompetenza era stata sollevata dai garanti, cui era preclusa, come osservato dalla Corte territoriale, dalla clausola di esclusività, «anche con riferimento alla posizione dell’obbligata principale RAGIONE_SOCIALE», laddove: a) la società in questione non era più in giudizio non potendo equipararsi la sua posizione
a quella della sopravvenuta, e distinta, amministrazione fallimentare; b) la posizione rimasta in lite era proprio e solo quella dei garanti, fermo restando che non risulta spiegato cosa possa significare che l’eccezione in parola sarebbe stata sollevata ‘con riferimento’ ad altro soggetto (pag. 8, penultimo capoverso), mentre non è logicamente resa compiutamente comprensibile l’allegazione afferente all’eccezione d’incompetenza funzionale, ex artt. 413 e 447bis cod. proc. civ., che al contempo la Corte territoriale ha rilevato essere stata tardivamente proposta dalla controparte.
Ciò detto, il residuo merito dell’eccezione rimane logicamente precluso.
13. Il terzo motivo è inammissibile.
La censura è meramente assertiva, non confrontandosi con la ragione decisoria consistente nella qualificazione negoziale, come tale di spettanza giudiziale, avvenuta già in prime cure e in conformità alla stessa posizione processuale dei deducenti, secondo cui i contratti sottesi alla controversia, quali allegati e documentalmente esibiti, erano autonomi di garanzia, stante la clausola ‘a prima richiesta e senza eccezioni’ (pagg. 10 e 17 della sentenza qui impugnata), con conseguente inammissibilità delle eccezioni fideiussorie tipiche della garanzia accessoria e non autonoma, fermo rimanendo che non si spiega alcun contenuto concernente l’art. 1956, cod. civ., discorrendosi solo di istanze non coltivate dal creditore (v. in specie a pag. 25).
La domanda riconvenzionale, poi, è menzionata sul punto (pag. 19, primo capoverso, del ricorso), come proposta solo dalla RAGIONE_SOCIALE non più ritenuta parte, ed è logicamente tema differente, su cui vale lo scrutinio della sesta censura e di cui non viene spiegata una concludente pertinenza rispetto alla critica della statuizione decisoria aggredita con il motivo ora scrutinato inerente alle eccezioni.
14. Il quarto motivo è inammissibile.
La censura, in violazione per aspecificità anche dell’art. 366, n. 6 cod., proc. civ., non riporta e nemmeno illustra specificatamente le offerte di prova relative agli ipotizzati vizi del consenso, mentre, quanto alle dedotte estinzioni ex artt. 1956, 1957, cod. civ., esse vengono prospettate assumendo una qualificazione fideiussoria delle garanzie (pag. 24 del ricorso) come visto esclusa in favore di quella in termini di contratto autonomo di garanzia, di regola incompatibile con l’operatività di quelle previsioni, e infatti senza censurare la statuizione della Corte territoriale sulla mancata proposizione di un motivo di appello, anche in termini di omessa pronuncia, quanto all’evocazione della nullità ‘di protezione’, con violazione del codice del consumo, della clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni, contenuta nell’originaria citazione richiamata nel gravame di secondo grado (pag. 18 della relativa sentenza).
15. Il quinto motivo è inammissibile.
La censura è meramente assertiva, non spiegando in alcun modo come si dovesse pervenire a una differente quantificazione del credito né perché, nello specifico, la ricostruzione dei giudici di merito sul punto sarebbe stata sbagliata, né in cosa sarebbe consistita, nello specifico, la pretesa violazione dei principî d’imputazione dei pagamenti.
16. Il sesto motivo è inammissibile.
La censura, in violazione per aspecificità anche dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., è meramente assertiva non riportando né illustrando in alcun modo nel necessario dettaglio, in cosa sarebbero consistite le offerte di prova invocate, compresa la perizia depositata, e la loro potenziale concludenza, né aggredendo specificatamente la statuizione con cui la Corte di appello ha rilevato la mancata censura delle singole pronunce d’inammissibilità del Tribunale afferenti alle capitolazioni di prova orale, ancora una volta risolvendosi, il gravame proposto davanti a questa Corte, nella riproposizione cumulativa e non meglio conformata delle deduzioni svolte nei precedenti gradi.
17. Spese compensate in relazione ai profili nomofilattici di cui alla prima censura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME