Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 660 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 660 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14894/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME, domicilio digitale:
,
e
dall’avv.
NOME
COGNOME, domicilio gladysEMAIL
digitale:
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata, in forza di procura, da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
domicilio digitale:
EMAIL
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 1035/2022, pubblicata in data 29 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano rilasciato, in data 6 settembre 2005, in favore della società RAGIONE_SOCIALE garanzia, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ottenuto da Intesa Sanpaolo s.p.a., rilevando la nullità della fideiussione omnibus per contrarietà alla normativa antitrust .
Il Tribunale di Como rigettava l’opposizione per ritenuta tardività dell’allegazione dei fatti posti a base dell’eccezione di nullità.
La Corte d’appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta dai soccombenti, ha respinto il gravame.
Ha, in sintesi, disatteso l’eccezione di tardività della nullità della garanzia e qualificato in termini di contratto autonomo di garanzia quello sottoscritto in data 6 settembre 2005 dagli appellanti, valorizzando sia la clausola n. 7) -la quale prevedeva che ‹‹ il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta
-controricorrente –
scritta della Banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, tutto quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio ›› , sia la clausola n. 8, ove si prevedeva che la validità della fideiussione prescindeva dalla validità degli atti generanti le obbligazioni principali e, comunque, che nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, la garanzia si intendeva estesa all’obbligo di restituzione delle somme a qualsiasi titolo erogate. Ha, poi, osservato che la garanzia non si estingueva se il creditore, entro il termine previsto dall’art. 1957 cod. civ., ossia entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, aveva avanzato una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che, entro il medesimo termine, fosse anche proposta domanda giudiziale; nella specie, la somma di cui era stato ingiunto il pagamento, originata da contratto di mutuo del 14 marzo 2013, era stata oggetto di diffida, con lettera raccomandata del 31 marzo 2016, ricevuta in data 12 maggio 2016 da NOME COGNOME e NOME COGNOME e in data 4 aprile 2016 da NOME COGNOME con la quale Intesa Sanpaolo s.p.a. aveva comunicato la revoca di tutti gli affidamenti in essere, informando i garanti di avere inviato alla società debitrice intimazione di pagamento del debito ed invitandoli a provvedere al pagamento. Alla luce dell’inquadramento dell a garanzia, ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di impugnazione connessi alla qualificazione della garanzia in termini di fideiussione omnibus.
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con tre motivi, cui resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
In prossimità dell’adunanza camerale, NOME e NOME COGNOME
hanno depositato atti di rinuncia al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite; NOME COGNOME e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che, a seguito di intervenuta rinuncia al ricorso, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra i rinuncianti e la controricorrente.
In difetto di prova di un diverso accordo, le spese del giudizio di legittimità, nel rapporto tra NOME e NOME COGNOME e la controricorrente, devono essere poste a carico dei primi, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
Passando all’esame del ricorso, c on il primo motivo NOME COGNOME denuncia la ‹‹violazione e/o o messa e/o falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 287/1990 e art. 101 TFUE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, per non avere la Corte d’appello rilevato la nullità della garanzia per contrasto con la legge antitrust sul presupposto che essa dovesse essere inquadrata nell’ambito del contratto autonomo di garanzia piuttosto che di fideiussione omnibus. Richiamando i principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021, lamenta che la sentenza impugnata avrebbe applicato illegittimamente clausole pacificamente nulle, che non avrebbero, invece, potuto sortire alcun effetto: ed in particolare, che avrebbe dapprima utilizzato la clausola n. 8), ai fini della qualificazione del contratto, e poi la clausola n. 6), fondandovi un giudizio di esclusione dell’estinzione della garanzia ex art. 1957 cod. civ., così riconoscendo, implicitamente, l’essenzialità di detta pattuizione.
Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata, per ‹‹ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.›› , nella parte in cui il
giudice d’appello addiviene alla qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia attraverso un processo interpretativo che è dato dalla combinazione di due clausole, di cui una (la n. 7) non decisiva e la seconda (la n. 8) nulla. Evidenzia, al riguardo, che le parti hanno espressamente denominato il contratto ‘fideiussione generica ( omnibus )’ e che il significato letterale della clausola n. 7) risiede nell’esclusione del beneficium excussionis del debitore principale da parte del creditore, e non costituisce certo rinuncia del garante dal sollevare eccezioni ex art. 1945 cod. civ. Da tanto -prosegue il ricorrente – si desume la violazione dei canoni ermeneutici da parte della Corte territoriale, che, non correttamente applicando anche gli artt. 1366 e 1367 cod. civ., ha ritenuto di essere in presenza di un contratto autonomo di garanzia stipulato senza corrispettivo da un soggetto non professionale, ossia dinanzi ad un contratto nullo, per carenza di causa e di forma; la qualificazione corretta del contratto avrebbe, al contrario, dovuto condurre alla dichiarazione di estinzione della garanzia ex art. 1957 cod. civ., per non avere la banca intrapreso azioni giudiziali nel termine semestrale decorrente dalla revoca degli affidamenti.
Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e sono infondati.
4.1. La Corte di merito ha accertato che la garanzia prestata da ll’ odierno ricorrente conteneva la clausola ‹‹ a semplice richiesta scritta della Banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore ›› , con l’ulteriore previsione che la sua validità prescindeva da quella degli atti generanti le obbligazioni principali e, in ogni caso, in ipotesi di dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite, che essa doveva intendersi estesa all’obbligo di restituzione delle somme a qualsiasi titolo erogate. Alla luce delle disposizioni contrattuali sopra illustrate, ha qualificato il contratto di fideiussione come contratto
autonomo di garanzia.
4.2. Con la sentenza n. 3947 del 2010, Sezioni Unite hanno chiarito che: a) il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale; b) la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall’inadempimento colpevole del debitore principale , mentre nella fideiussione, connotata dall’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale; c) l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass., sez. 6 -3, 31/03/2021, n. 8874).
Come è stato esaustivamente spiegato da Cass. 15 ottobre 2019, n. 25914, ‹‹ il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, pertanto, per l’assenza dell’accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale, propria della fideiussione›› (in senso conforme, Cass., sez. U, n. 3947/2010, cit; Cass., 17/06/2013, n. 15108; Cass., 31/07/2015, n. 16213; Cass., 14/06/2016, n. 12152; Cass., 28/3/2017, n. 7883; Cass., 11/12/2018, n. 31956); ed in particolare, ‹‹per l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 cod.
civ., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, laddove la normale accessorietà della garanzia fideiussoria comporta per il garante l’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, per consentire al debitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da far valere nei confronti del creditore›› (Cass., n. 25914/19, cit.; Cass., n. 16213/18).
Si è poi sottolineato che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento ‹‹ a prima richiesta e senza eccezioni ›› vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, pur se l’assenza di formule come la predetta non è invero elemento decisivo per escludere la qualificabilità del negozio in termini di garanzia autonoma in presenza di elementi deponenti per la sussistenza dei suindicati caratteri e finalità propri del medesimo (Cass., 09/05/2019, n. 21840; Cass., 14/06/2016, n. 12152; Cass., sez. U, n. 3947/10, cit.).
4.3. L’accertamento in ordine alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è riservato al giudice di merito (Cass., 14/06/2016, n. 12152; Cass., n. 7883/17, cit.) ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto o nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé. In altri termini, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, ma solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo
logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto.
Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass., n. 9461/2021; Cass., nn. 30878/23; Cass., n. 13408/2023; Cass., n. 7978/2023; Cass., n. 2607/2024). Con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass., sez. U, 28/01/2021, n. 2061; Cass., sez. 3, 10/02/2015, n. 2465; Cass., sez. 3, 26/05/2016, n. 10891).
La censura neppure può essere formulata, poi, mediante l’astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest’ultima, come già detto, non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass., sez. U, n. 2061 del 2021, cit.; Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28319; Cass., sez. L, 15/11/2013, n. 25728).
4.4. Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che il secondo
motivo in esame si risolve in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraverso la proposizione di una interpretazione delle clausole contrattuali (del contratto di garanzia) in un senso, invocato dal ricorrente, diverso da quello, dallo stesso contestato, preferito dalla corte territoriale, la cui applicazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1362 e ss. cod. civ. è del tutto scevra da vizi.
Come già sopra evidenziato, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola ‹‹ a prima richiesta e senza eccezioni ›› fa presumere l’assenza dell’accessorietà della garanzia; e seppure, più di recente, Cass. n. 5478 del 2024 ha affermato che la semplice presenza della clausola ‹‹ a prima richiesta ›› (lì neppure abbinata a quella ‘senza eccezioni’) non basta a far considerare configurabile il contratto autonomo di garanzia, occorre rilevare che, in quella fattispecie, la C orte di appello aveva completamente omesso l’esame di ogni altra clausola contrattuale, qui, invece, concretamente effettuato dalla corte milanese.
4.5. La natura attribuita dal giudice di merito alla garanzia (contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione omnibus ), che trova in questa sede conferma , impone di ritenere l’infondatezza anche del primo motivo di censura, poiché non possono ad essa estendersi le considerazioni rinvenibili nel provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, ivi riferite alla sola fattispecie la cui notoria diversità rispetto alla prima è tale da non richiedere ulteriori specificazioni in questa sede -della fideiussione cd. omnibus (Cass., sez. U, n. 41994/2021; Cass., sez. 1, 01/07/2024, n. 18079).
Da tanto discende ch e neppure sussiste l’omissione di pronuncia che il ricorrente addebita alla Corte territoriale o la pretesa violazione della normativa antitrust , posto che, come si è già detto, la corte distrettuale, in ragione della diversa qualificazione attribuita al
contratto, ha ritenuto assorbiti i motivi di gravame strettamente connessi alla qualificazione del negozio in termini di fideiussione omnibus.
Né , d’altro canto, la doglianza puntualizza ragioni che possano condurre questo Collegio a rivedere l’orientamento , espresso dalle Sezioni Unite sopra richiamate, che nell’affermare la nullità -parziale -ex art. 2 l. n. 287/90 e 101 TFUE del contratto a valle attuativo della intesa anticoncorrenziale a monte e delle sue clausole, dichiarata illecita dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia , hanno inteso riferirsi esclusivamente alle fideiussioni omnibus.
5. Con il terzo motivo, denunciando la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957 cod. civ. alla luce degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1322 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.›› , i ricorrenti prospettano che la sentenza sarebbe ulteriormente viziata per il fatto cha i giudici d’appello, in presenza di contratto di garanzia con clausola omnibus , hanno ritenuto sufficiente ad evitare l’estinzione ex art. 1957 cod. civ. della garanzia l’inoltro di una lettera stragiudiziale di comunicazione di revoca dei fidi alla società debitrice, con contestuale messa in mora per il pagamento, piuttosto che l’avvio dell’azione giudiziaria, benché le ‹‹ istanze contro il debitore ›› cui fa menzione l’art. 1957 cod. civ. siano esclusivamente le iniziative giudiziarie del creditore contro il debitore. Soggiungono che la norma di cui all’art. 1957 cod. civ. costituisce una specificazione dell’obbligo di buona fede e correttezza previsto dall’art. 1175 e 1375 cod. civ., nonché dell’art. 2 Cost.
La censura è infondata, in quanto la sentenza qui impugnata non si è discostata dal l’orientamento già risalente al precedente di questa Corte n. 13078 del 2008 e ribadito da Cass. n. 22346/17, secondo cui ‹‹ in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a
prima richiesta e, nel contempo, si prevede l’applicazione del primo comma dell’art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all’art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l’inizio dell’azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma ›› .
6 . L’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi impone il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale tra NOME e NOME COGNOME e la controricorrente e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura de 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 dl 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente NOME COGNOME al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione