Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30187 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30187 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5776/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimata –
Avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di SALERNO n. 1620/2021 depositata il 05/01/2022.
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/06/2023, dal consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ottenne un decreto monitorio, dal Tribunale di Salerno, nei confronti del NOME NOME COGNOME, per il mancato pagamento di canoni di locazione di un immobile, per la complessiva somma di ottantaquattro mila euro.
Su opposizione dell’ingiunto il Tribunale di Salerno revocò il decreto ingiuntivo e condannò il COGNOME al pagamento della minore somma di oltre settantotto mila euro (€ 78.214,67).
Il COGNOME impugnò la sentenza di prime cure e la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1620 , indicata come dell’anno 2021 ma pubblicata il 05/01/2022, ha rigettato l’impugnazione
Il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno recante n. 1620 del 2021 e depositata il 5/1/2022, che ha confermato quella del Tribunale della stessa sede in punto di qualificazione di un contratto di garanzia, inserito a sua volta in un contratto di locazione concluso il 26/8/2010 tra il COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e la detta RAGIONE_SOCIALE, come di garanzia a cd. «prima richiesta» anziché come fideiussione.
La COGNOME è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1937 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. domandando alla Corte Suprema di Cassazione di accertare se lo stato di univocità e chiarezza preteso dagli artt. 1325 e 1937 cod. civ. sia superato dalla presenza di una unica firma che dovrebbe obbligare due soggetti giuridicamente diversi, nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE e
NOME COGNOME, ad assumere obbligazioni nascenti da un contratto di locazione.
Con il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. primo comma n. 3, lamentando che la Corte territoriale ha erroneamente qualificato la fattispecie concreta.
Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 329 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ . in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., lamentando l’omesso rilievo della nullità della clausola di pagamento senza eccezioni ( solve et repete ) ai sensi dell’art. 1462 cod. civ.
Con il quarto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ., e segnatamente della clausola di pagamento senza eccezioni o di cd solve et repete .
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati i violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, primo comma nn. 3 e 6, cod. proc. civ., pur nella lettura meno formalistica di recente affermata dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte, specie con riferimento al n. 6 del richiamato articolo, in aderenza alle più recenti affermazioni della Corte EDU (Sez. U n. 8950 del 18/03/2022 Rv. 664409 – 01).
Ciò in quanto manca un adeguato riferimento agli atti della fase di merito e segnatamente del richiamo, eventualmente da essi operato, del testo contrattuale sul quale il COGNOME fonda le proprie allegazioni nel senso dell’avvenuta conclusione di un contratto di fideiussione e non di un contratto autonomo di garanzia, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, che ha confermato, sul punto, pressoché integralmente la sentenza di primo grado.
In entrambi i motivi, peraltro, il COGNOME si limita a contrapporre alle affermazioni dei giudici di merito le proprie considerazioni, senza, tuttavia, adeguatamente censurare la qualificazione come contratto autonomo di garanzia, anziché quale fideiussione, operata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello di Salerno. Deve, inoltre, ribadirsi che (Cass. n. 3678 del 15/02/2011 Rv. 617222 – 01) l’accertamento relativo alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è questione riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione.
Priva di adeguata supporto argomentativo è, altresì, la censura relativa alla mancata formazione del giudicato posto che il ricorrente si limita a riportare passi del proprio atto di appello ma non scalfisce l’affermazione della Corte territoriale, resa alle pag. 5 e 6, secondo la quale la decisione di primo grado, relativa alla qualificazione del contratto come autonomo di garanzia, non aveva formato oggetto di idoneo motivo di impugnazione e pertanto in appello ogni ulteriore questione, anche di nullità della clausola di pagamento senza eccezioni, era preclusa.
Va ulteriormente posto in rilievo, con particolare riferimento al 1° motivo, che non risulta ( quantomeno idoneamente ) censurata l ‘affermazione secondo cui a ll’art. 15 del contratto intercorso tra le parti emerge chiara la volontà ( anche ) del COGNOME di obbligarsi in proprio quale persona fisica, e non già quale organo della persona giuridica RAGIONE_SOCIALE
La censura proposta a mezzo del primo motivo si limita a una semplice contestazione dell’ affermazione resa dalla Corte d’appello, senza idoneamente argomentare in ordine alla violazione dei criteri legali d’interpretazione del contratto ex art. 1362 ss.
Con particolare riferimento al quarto motivo va altresì sottolineato che le sentenze di primo e secondo grado convergono in punto di qualificazione del contratto (accessorio a quello di locazione) del 26/08/2010 quale contratto autonomo di garanzia, anziché di fideiussione, e non vi sono spazi per una diversa valutazione ai sensi dell’art. 348 ter quinto comma, cod. proc. civ., posto che i giudici di merito di primo e di secondo grado hanno svolto un accertamento di fatto coincidente e il ricorso, nei detti secondo e terzo motivo non propone alcun fatto diverso (si noti che il divieto di impugnazione di legittimità per cd. doppia conforme è stato ribadito, in diversa, rispetto alla previgente, collocazione codicistica, dal nuovo testo dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., come, appunto, modificato dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 01/01/2023).
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo la COGNOME svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di