Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11147 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33111/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , succeduta alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME (Pec: EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio del secondo;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, ex lege domiciliata, in ROMA, INDIRIZZO;
C.C. 06 febbraio 2024
r.g.n. 33111/2019
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
–
–
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME quali eredi di RAGIONE_SOCIALE; e RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6266/2018 depositata l’8 /0/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dalla Consigliera Relatrice NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 6266/2019 ha accolto l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22197/2012 ed ha rigettato l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE, avverso all’ordinanza ingiunzione emessa dall’Amministrazione ex art. 2 R.D. n.639/1910 per il pagamento di euro 516.459,90 di cui alla polizza fideiussoria 1353944 rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE, a garanzia RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE risultata aggiudicataria di una concessione per una sala Bingo sita in Cremona, escussa sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento di quest’ultima ;
2. avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; hanno resistito con atto di controricorso congiunto l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE; sebbene intimati, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
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Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese nel presente giudizio;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di interpretazione del contratto , artt.1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. ancora in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c . dolendosi che la c orte d’ appello abbia erroneamente qualificato il contratto come contratto autonomo di garanzia in violazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘inte rpretazione dei contratti contenuta nel codice civile, trascurando gli indici testuali tanto il contenuto reale del contratto de quo che sarebbe radicalmente diverso da quello trascritto nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte di merito;
con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione dei principi generali in tema di garanzie finanziarie e RAGIONE_SOCIALE norme in tema di interpretazione del contratto, art. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione dei principi generali in tema di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, artt. 1218, 1223 e 1453 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , dolendosi che la c orte d’appello abbia ricollegato automaticamente all’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘impresa concessionaria l’incameramento RAGIONE_SOCIALEa cauzione , senza verificare se l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa medesima fosse giustificata dal danno subito dall’Amministrazione ;
2.1. i motivi, da esaminare congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione, sono inammissibili; pur muovendo dalla formale denuncia di numerosi distinti vizi di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello con la sentenza impugnata, essi si s ostanziano nella
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AVV_NOTAIO richiesta di una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE‘attività negoziale RAGIONE_SOCIALE parti e nella contrapposizione di un’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa medesima rispetto a quella, già, debitamente compiuta dalla Corte romana;
secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte (tra le tante, Cass. n.13399 del 2005; più di recente, Cass. Sez. L, 30/04/2010 Sentenza n. 10554), l’interpretazione del contratto, supponendo la ricerca e l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non in presenza di vizi di motivazione o di un errore c.d. di sussunzione;
nel caso di specie, la Corte d’appello ha esaustivamente dato conto, in modo adeguato e con rigore logico, RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali ha interpretato il negozio come di garanzia alla luce degli artt. 1 e 8 RAGIONE_SOCIALE condizioni generali del contratto medesimo in conformità con gli insegnamenti di questa Corte in materia (Cass. Sez. U. n. 3947/2010 e Cass. n. 15108/2013);
ha spiegato altresì che «in tale contesto è evidente che la preventiva comunicazione di cui all’art. 5 del contratto non incida sulla qualificazione del contratto che, in virtù RAGIONE_SOCIALE richiamate clausole, ha natura di contratto autonomo di garanzia, ma abbia la finalità di evitare l’immediata escussione RAGIONE_SOCIALEa polizza, laddove il contraente nel termine di 15 gg. abbia spontaneamente provveduto a versare l’importo garantito, comunque a prima richiesta, senza potere proporre eccezioni», con conseguente preclusione RAGIONE_SOCIALEa facoltà RAGIONE_SOCIALEa società garante di opporre eccezioni relative al rapporto base (cfr. pagg 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 R.D. n. 639/1910 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione dei principi generali in tema di eccezione di dolo e di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; ,
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RAGIONE_SOCIALE
dolendosi che la c orte d’appello abbia distorto i principi che governano l’istituto RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione amministrativa ai sensi del R.D. n. 639/1910; richiama in proposito la giurisprudenza di legittimità che attribuisce alla PRAGIONE_SOCIALEA. l’onere di provare la propria pretesa secondo le norme ordinarie (richiama in particolare: Cass. 9989/2016);
3.1 . il motivo è infondato;
nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha fatto invero corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio gravante sulla P.A. convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l’accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, in base al quale la parte pubblica assume in tale procedimento la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa, mentre l’opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l’esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Cass. Sez. 1 16/05/2016, n. 9989);
la stessa Corte d’appello ha ulteriormente evidenziato come non rilevi al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla PRAGIONE_SOCIALE nell’esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all’inizio RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l’ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento RAGIONE_SOCIALEa formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un’esegesi costituzionalmente orientata in relazione all’art. 111 Cost. – che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (v. Cass. Sez. 1 16/05/2016, n. 9989 e in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 3, 08/04/2021 n. 9381);
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AVV_NOTAIO con riferimento alla fattispecie esaminata la Corte d’appello ha, poi, delimitato l’ambito e i limiti del regime RAGIONE_SOCIALE eccezioni conseguenti alla peculiare natura e funzione del contratto autonomo di garanzia rispetto al rapporto sottostante, richiamando l’ indirizzo giurisprudenziale espresso in materia da questa Corte (v. pagg. 5-6 RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) che ha specificato come l’exceptio doli generalis seu praesentis ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta RAGIONE_SOCIALE‘attore, che ricorre quando questi, nell’avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva RAGIONE_SOCIALEo stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento RAGIONE_SOCIALEa exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario RAGIONE_SOCIALEa garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass. Sez. 5, 12/09/2012 n. 15216; in senso conforme, Cass n. 16213/2015);
orbene, ponendosi in linea con il richiamato quadro interpretativo la Corte territoriale ha nell’impugnata sentenza affermato che: «l’oggetto del presente giudizio non è, direttamente, l’azionamento di un credito risarcitorio, bensì l’azionamento di una po lizza a prima richiesta, sicché la prova RAGIONE_SOCIALE‘ammontare effettivo del credito sia che fosse di natura risarcitoria sia che fosse di altra natura, o ogni altra questione, esula dall’ambito RAGIONE_SOCIALE‘indagine» (pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
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RAGIONE_SOCIALE pertanto, non sussistono le violazioni di legge lamentate ed in particolare, quelle paventate in tema di eccezione di dolo e di esecuzione del contratto secondo buona fede;
all’inammissibilità e all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza; nulla va al riguardo disposto nei confronti degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.R.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore dei controricorrenti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile,