Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34905 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34905 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16823/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso , ex lege domiciliata presso il domicilio digitale indicato;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con Socio Unico, in persona del rappresentante legale pro tempore , nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE– succeduta a RAGIONE_SOCIALE -, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , giusta procura in
Oggetto: Revocatoria ordinaria
-PDA -Opposizione
–
Inammissibile.
CC 17.10.2025
Ric. n. 16823/2024
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
calce al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente –
nonchè
Banca RAGIONE_SOCIALE ;
–
intimata – avverso la sentenza n. 457/2024, emessa dalla Corte di appello di Messina pubblicata in data 13 maggio 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Ritenuto che
Con sentenza n. 294/2020 il Tribunale di Messina rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME, de cuius , dante causa dell’odierna ricorrente, nei confronti della Banca RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo n. 1325/2013, confermando la statuizione di condanna del predetto opponente a pagare alla banca opposta la somma di euro 256.724,30, oltre interessi legali dal 1° aprile 2013 sul saldo debitore del conto corrente n. 10714Y e dal 24 aprile 2013 sul saldo relativo ai rapporti di anticipazione, nonché le spese liquidate nel decreto ingiuntivo, oltre alle spese di lite e quelle di c.t.u.;
l a Corte d’ Appello di Messina, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME in qualità di erede dell’originario opponente e confermato la sentenza di primo grado;
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME COGNOME da quattro motivi di ricorso; ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALEsucceduta a RAGIONE_SOCIALE -; sebbene intimata Banca RAGIONE_SOCIALE
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Ric. n. 16823/2024
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità;
E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022;
4.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione in data 11 maggio 2025;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
Va pregiudizialmente dichiarato che il ricorso è procedibile;
sebbene la ricorrente in ricorso dia atto che la sentenza di appello le è stata notificata in data 15 maggio 2024, la notifica del ricorso è stata comunque effettuata in data 12 luglio 2024, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 13 maggio 2024 e, pertanto, come già più volte affermato da questa Corte, quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6 -3, 10/07/2013 n. 17066; da ultimo, Cass. Sez. 5, 29/07/2025 n. 21749);
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 del contratto di fideiussione in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per avere il Giudice di appello ritenuto fondata e conseguentemente applicato la clausola a prima richiesta ‘; nello specifico, la ricorrente osserva che per qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia è necessario che il contratto preveda
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RAGIONE_SOCIALE espressamente l’inciso ‘senza eccezioni’ o quantomeno neghi, in deroga all’art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore e che nel contratto in esame ne ll’art. 7 , comma 1, del contratto di fideiussione sottoscritto dal fideiussore nel 2003, il suddetto articolo si limita, come testualmente citato da controparte nel proprio atto di costituzione nel giudizio di primo grado, a richiedere al fideiussore di ‘pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio’ ; il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce alla figura della fideiussione, né, tantomeno, dalla discipli na dell’escussione della garanzia, per cui la trascritta disposizione contrattuale è evidentemente riferita alle modalità dell’escussione e ai tempi del pagamento da parte del garante, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili.
4. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del contratto di fideiussione in relazione all’art.360 primo comma n. 3 per non avere il Giudice di appello riconosciuto la nullità dell’art.8 del contratto in relazione all’art. 2, comma 2, lettera a ) della legge n. 287/1990. ‘ ; in particolare, osserva che la clausola di sopravvivenza contenuta nell’art. 8 addossa al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, ve nendo così meno il carattere accessorio tipico dell’obbligazione fideiussoria; lamenta che il collegamento tra la prima parte dell’art. 8 e l’art. 7 , comma 1, operato dalla Corte di merito consente di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, facendo venire meno il carattere accessorio tipico dell’obbligazione fideiussoria , sostiene,
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invece, che la nullità che coinvolge l’art.8 nel suo integrale contenuto svuota di conseguenza di valore il collegamento operato con l’art. 7 , comma 1, e non fa venir meno il carattere accessorio della garanzia; a rafforzare questa interpretazione, l’art. 7 del contratto in esame prevede che il pagamento del fideiussore avvenga a semplice richiesta scritta. Di contro, la stessa clausola non contempla alcuna rinuncia (né tantomeno la contempla il successivo art. 8) del garante, che una volta adempiuto, può domandare in un successivo momento la ripetizione delle somme sulla base delle eventuali eccezioni che possa proporre in relazione al rapporto principale, operando come una clausola solve et repete , non tale da far venire meno il vincolo di accessorietà tra obbligazione del debitore principale e obbligazione del garante.
4.1. I motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente nesso di connessione, sono inammissibili;
pur censurando l’interpretazione offerta dai giudici del merito di due clausole del contratto di garanzia, la ricorrente non ne riporta il contenuto né prospetta la violazione di una specifica tra le varie regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 -1371 cod.civ., contravvenendo a quanto impostole dal canone di cui all’art. 366 , comma 6, c.p.c.;
giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità «questa Corte può sindacare soltanto il rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri legali dettati per l’interpretazione dei contratti: ma va da sé che essendo tali criteri molteplici e diversi, basati su criteri soggettivi (artt. 1362 1365) e oggettivi (art. 1366-1371), è onere del ricorrente prospettare quale, tra questi criteri, sia stato violato dal giudice di merito. Se così non fosse, si perverrebbe all’assurdo che qualunque r icorrente potrebbe limitarsi a dedurre ‘l’interpretazione di questo contratto è sbagliata, trovi la Corte quella corretta’, e ne resterebbero
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svisati il fondamento stesso e lo scopo del giudizio di legittimità» (Cass. Sez. 3, 26/07/2024 n. 20935);
i motivi di ricorso in esame, così come formulati, attengono sostanzialmente a profili di fatto, e risultano volti a sollecitare da parte di questa Corte un nuovo giudizio di merito inammissibile in questa sede, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499);
con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denunzia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 per non avere il Giudice di appello riconosciuto la nullità della clausola di sopravvivenza. ‘ ;
5.1. il motivo è inammissibile;
non sussiste la violazione lamentata, atteso che la Corte d’appello ha espressamente considerato la clausola di sopravvivenza affermandone la nullità, ma contrariamente a quanto assume la ricorrente, il giudice del gravame ha escluso che detta clausola, pur contenuta nel contratto de quo , esaurisse il contenuto della pattuizione, essendo la garanzia prestata dal dante causa dell’odierna ricorrente , ‘astratta e autonoma’ , dichiarazione questa non colpita dagli effetti della invalidità della clausola di sopravvivenza (pag. 9 della sentenza impugnata);
pertanto, parte ricorrente pretende una ricostruzione alternativa rispetto a ll’accertamento effettuato dal Giudice d’appello , non ammissibile in questa sede;
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6. con il quarto motivo la ricorrente denunzia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 per non avere il Giudice di appello riconosciuto la decadenza della convenuta dall’escussione della garanzia prestata ‘ e contesta, la ritenuta natura autonoma della garanzia, sostenendo che, a differenza di quanto ritenuto, il contratto de quo costituisca una fideiussione;
parte ricorrente, con il motivo in esame, prospetta una ricostruzione alternativa rispetto al compiuto accertamento effettuato dal g iudice d’appello , non ammissibile in questa sede;
per essere stato il presente giudizio definito in modo sostanzialmente conforme alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui al 3 e 4 comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069); va, pertanto, disposta -ai sensi di questi ultimi commi della previsione appena richiamata -la condanna della ricorrente al pagamento delle somme sia in favore del controricorrente sia in favore della Cassa delle ammende, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente: a) delle spese dl giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali
CC 17.10.2025 Ric. n. 16823/2024 Pres RAGIONE_SOCIALE per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME