Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23713 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23713 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13675-2023 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE DI LATISANA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 60/2023 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/04/2023 R.G.N. 15/2023;
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.13675/2023
COGNOME
Rep.
Ud 20/06/2025
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 7 aprile 2023, la Corte d’Appello di Trieste confermava la decisione resa dal Tribunale di Udine e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Latisana, avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto a termine in virtù del quale, per il periodo ottobre 2019/, luglio 2021, comprensivo di una proroga, peraltro determinata quanto alla scadenza con riferimento al venir meno dei finanziamenti regionali, aveva prestato servizio presso il Comune predetto in qualità di agente di polizia locale, con adibizione tuttavia a mansioni di polizia ambientale e non alla cura della sicurezza stradale, come previsto dall’art. 6 della L. Regione Friuli Venezia Giulia n. 25/2018, volta al potenziamento del personale di polizia locale in concomitanza con le opere di realizzazione della terza corsia dell’autostrada A4, in esecuzione della quale era stata disposta l’assunzione a termine, con condanna del Comune al risarcimento del danno ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la legittimità dell’impiego a termine in compiti di polizia ambientale atteso che il fine primario della legge regionale dato dal potenziamento della personale assegnato al presidio di polizia locale ben poteva implicare l’assegnazione con scelta discrezionale dell’Ente a ciascuno dei compiti istituzionali di presidio del territorio, ai quali, del resto, faceva riferimento lo stesso avviso di selezione e la documentazione prodotta
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dall’Ente, come era del tutto logico, stante l’imprevedibilità delle esigenza imposte dall’esecuzione dei lavori nonché la legittimità della proroga, dovendosi considerare il riferimento all’esaurirsi dei finanziamenti regionali non tale da integrare una non consentita condizione potestativa bensì una corretta modalità di determinazione per relationem del termine stante l’entità definita delle risorse destinate al finanziamento di provenienza esclusivamente regionale, e la mancata prova della possibilità del Comune di rifinanziare con fondi propri il contratto e della capienza di fondi regionali residui.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Dipol affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Latisana.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (art. 360, n.3, cpc), il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, d.lgs. n. 165/2001, 6, L.R. n. 25/2018, 115 c.p.c. e 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto provata la ricorrenza della causale giustificati va dell’impiego a termine del ricorrente corrispondente alle ragioni eccezionali e temporanee di cui all’invocata legge regionale.
Con il secondo motivo (art. 360, n.4, cpc), denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 36, d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente addebita alla Corte territoriale l’ error in procedendo dato dall’aver, sulla base del mero fatto notorio, ritenuto provata la ricorrenza della causale giustificativa dell’impiego a termine del ricorrente ed esonerato così
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dall’onere della prova il Comune viceversa tenuto ad assolverlo, conseguentemente incorrendo nel malgoverno delle regole di riparto dell’onere della prova e nell’illegittima limitazione del diritto di difesa del ricorrente per effetto dell’immotivata mancata ammissione dei mezzi istruttori da questi richiesti.
Con il terzo motivo (art. 360, n.3, cpc), rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 36, d.lgs. n. 165/2001 e 19, d.lgs. n. 81/2015, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale circa l’illegittimità della proroga del contratto a termine per l’erroneità del convincimento da questa maturato circa l’idoneità del riferimento , quanto al termine della proroga, all’esaurirsi dei finanziamenti regionali quale modalità di determinazione per relationem del termine, non potendosi identificare in tale riferimento una condizione oggettivamente verificabile secondo quanto è desumibile dall’orientamento a riguardo accolto da questa Corte e, comunque, perché tale riferimento configurerebbe una causale diversa da quella che in base alla legge regionale legittimava l’impiego a termine del ricorrente.
I primi due motivi di ricorso, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati.
L’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, come vigente ratione temporis , prevede al comma 2 ‘Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articol o 35′. Il comma 5, a sua volta prevede: ‘In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative’.
La legge regione FriuliVenezia Giulia n. 25 del 2018 all’art. 6, primo e secondo comma prevede: ‘1. L’Amministrazione regionale promuove misure finalizzate a supportare gli enti locali interessati dalle problematiche derivanti alla viabilità regionale e locale, dai lavori in corso per la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A4.
Per le finalità di cui al comma 1 l’Amministrazione regionale trasferisce al Comune di Latisana, quale Comune capofila, risorse finanziarie per la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di unità di personale, funzionali al
potenziamento del personale adibito al presidio di Polizia locale sul territorio e idonee a garantire la sicurezza stradale negli ambiti della viabilità alternativa’.
Dunque, alla luce del suddetto quadro normativo, nella specie il fondamento causale dell’assunzione a termine va rinvenuto nelle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale indicate nella legge regionale Friuli-Venezia Giulia.
Assume rilievo, altresì il contratto stipulato tra le parti.
Ed infatti, come questa Corte ha già affermato, le prestazioni da eseguire e il carattere eccezionale temporaneo delle stesse devono risultare dalla causale del relativo contratto e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente alle attività previste grava sul datore di lavoro.
Va rilevato che con l’avviso di selezione veniva indetta procedura selettiva per 15 agenti di polizia locale categoria giuridica PLA posizione economica CODICE_FISCALE personale non dirigente da assegnare al servizio di polizia locale.
Si precisava nell’avviso di selezione, inoltre, che il profilo professionale prevede lo svolgimento delle funzioni previste da leggi regolamenti ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi riferiti alla polizia locale e in particolare venivano indicate alcune attività, tra cui quelle di cui alla legge n. 65 del n1986 e dalla legge regionale n. 9 del 2009.
In particolare, quest’ultima legge regionale prevede, all’art. 8, comma 1 e 2: ‘I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni
di polizia locale. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni e le Province organizzano, in forma singola o associata, i Corpi di polizia locale in modo da assicurare l’assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regol amenti’.
Il comma 3, indica tra le funzioni delle Forze di polizia locale: ‘g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell’ambiente e in materia urbanistico -edilizia’.
Analoga disposizione si rinviene nella successiva legge regionale n. 5 del 2021, art. 12, ‘lett. g) ‘esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell’ambiente e in materia urbanisticoedilizia’.
Nel contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti si precisava che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere le mansioni corrispondenti alla declaratoria della categoria PLA di cui allo schema 2 dell’art. 30 del CCRL del 1° agosto 2002 (Contratto colle ttivo di lavoro relativo al personale dell’area non dirigenziale dipendente delle Provincie, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli altri Enti locali del Friuli Venezia Giulia: quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto il 25 luglio 2001), che prevede (schema 2 declaratorie professionali area della polizia locale, categoria PLA ) lo ‘Svolgimento delle seguenti funzioni: a) polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria; b) polizia stradale ai sensi art. 12 del d. lgs. n. 285/92; c) ausiliarie di pubblica sicurezza; d) di tutti i compiti di polizia locale di competenza dell’ente locale’.
In ragione del suddetto quadro normativo e contrattuale sopra richiamato, dunque, è corretta la statuizione della Corte d’Appello di rigetto dell’impugnazione, anche se va in parte corretta la motivazione, in quanto nella fattispecie in esame compiti di polizia ambientale rientrano nei compiti della polizia locale, come si evince dalla normativa regionale, dalla contrattazione, dall’avviso di selezione e dal contratto richiamati e allegati dallo stesso ricorrente, per il cui potenziamento veniva prevista dal legislatore la stipula dei contratti a termine. 5. Parimenti infondato risulta il terzo motivo di ricorso.
Il contratto ha previsto la durata del rapporto di lavoro a termine dal 15 ottobre 2019 al 15 settembre 2020 (ultimo giorno di lavoro) e come si è osservato nell’esame dei motivi che precedono, trova fondamento nella legge regionale 25 del 2018, che all’ar t.6 ha provveduto alla copertura finanziaria da parte dell’Amministrazione regionale mediante il trasferimento al Comune di Latisana, quale Comune capofila, delle risorse finanziarie.
Il comma 6 stabiliva ‘Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 8’.
Il legislatore regionale, quindi, ha legittimato la stipula dei contratti, per la causale indicata, alla copertura finanziaria degli
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stessi, di talché come afferma la Corte d’Appello la cessazione del contratto per l’esaurirsi dei fondi regionali era ampiamente prevedibile e non vi erano elementi per ritenere che l’ente locale potesse rifinanziare il contatto con fondi propri.
6.Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non sussistono le condizioni per la condanna del ricorrente per lite temeraria richiesta dal controricorrente ai sensi dell’art. 96 , cpc, attesa la genericità dell’istanza e non ravvisandosi intendimenti strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (cfr., Cass. n. 36591 del 2023).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione