Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33072 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33072 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18172-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata –
Oggetto
Contratto a tempo determinato –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 14/10/2025
CC
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME;
– ricorrente successivo –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
avverso la sentenza n. 70/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2022 R.G.N. 2364/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
NOME COGNOME ricorreva al Tribunale di Civitavecchia, deducendo di avere lavorato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE in ragione di numerosi contratti a tempo determinato succedutisi dal 13.1.2009, quale Addetto Rampa presso l’aeroporto di Fiumicino, con qualifica di impiegato 6° livello, a tempo parziale, l’illegittimità dell’apposizione del termine, l’intervenuta cessione di azienda in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava che tra il medesimo COGNOME e RAGIONE_SOCIALE si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal
5.4.2014, accertava il diritto del ricorrente alla ricostituzione del rapporto, con le medesime condizioni contrattuali, alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo posta in a.s.), condannava CAI al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 5.744,76 a titolo di indennità risarcitoria onnicomprensiva, pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, accertava la responsabilità solid ale di RAGIONE_SOCIALE per l’obbligazione risarcitoria.
La Corte d’appello di Roma respingeva gli appelli riuniti delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE). La Corte territoriale, in particolare:
-confermava la statuizione di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, fondata sul superamento (al momento della decorrenza del rapporto o comunque entro la sua cessazione) del termine massimo di quarantaquattro mesi, stabilito dalle parti collettive in deroga al termine massimo di trentasei mesi previsto dall’art. 5, comma 4 -bis, d. lgs. n. 368/2001, dall’inizio della sequenza di contratti a termine intervenuti tra le parti;
-negava che nella specie potesse trovare applicazione la deroga prevista dal comma 4ter dell’art. 5 d. lgs n. 368/2001, poiché l’accordo stipulato da RAGIONE_SOCIALE con le RAGIONE_SOCIALE aveva natura di contratto aziendale e nazionale e quindi non abilitato ad apportare deroghe alla durata massima di cui al comma 4-bis;
-riteneva applicabile il disposto di cui all’art. 2112 c.c. e quindi il trasferimento del rapporto di lavoro presso la cessionaria;
-ribadiva (richiamando pertinente giurisprudenza di questa Corte) l’interpretazione conforme al diritto UE dell’art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990, nel senso che gli accordi sindacali, nell’ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non ” in vista della liquidazione dei beni “, non possono disporre dell’occupazione preesistente al trasferimento di impresa;
-confermava la solidarietà dell’obbligazione delle RAGIONE_SOCIALE cedente e cessionaria al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, in applicazione dell’art. 2112, comma, 2 c.c.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE (succeduta ad RAGIONE_SOCIALE) con due motivi; successivamente pure RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione (da qualificare pertanto incidentale), con cinque motivi; a ciascun ricorso il lavoratore ha resistito con autonomo controricorso; la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno comunicato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso (analogo per entrambe le RAGIONE_SOCIALE) la sentenza impugnata viene censurata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 -bis, d. lgs. n. 368/2001; si sostiene che il giudice di seconde cure ha omesso di tener conto che detta norma fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che quindi i contratti a tempo determinato tra le parti erano pienamente legittimi.
Con il secondo motivo ( anch’esso analogo per entrambe le RAGIONE_SOCIALE), viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 -ter, d. lgs. n. 368/2001 e dell’art. 8, comma 1, d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011; si sostiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che la delega normativa alla contrattazione collettiva a individuare le ipotesi, siano esse stagionali o no, esenti dal limite massimo di durata in ipotesi di successione di contratti a termine stagionali previsto dal comma 4-bis dell’art. 5 d. lgs. n. 368/2001 sia limitata alla contrattazione nazionale e non trovi applicazioni in ipotesi di contratti collettivi aziendali come l’accordo CAI.
I motivi, connessi, non sono fondati.
Nel giudizio di appello non era più in discussione la deroga al termine massimo di trentasei mesi previsto dall’art. 5, comma 4bis, d. lgs. n. 368/2001, dall’inizio della sequenza di contratti a termine, portata a quarantaquattro mesi dalle parti collettive in deroga al suddetto dato normativo. Nel caso di specie è stato superato il termine di quarantaquattro mesi fissato in deroga dalle parti sociali, ed è con riferimento alla violazione di tale termine più lungo che è stata dichiarata l’illegittimità del contratto che tale termine ha superato.
Senonché, ad avviso delle RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, nemmeno il termine complessivo di quarantaquattro mesi sarebbe operante, trattandosi di attività stagionali in relazione alle quali non sarebbe applicabile alcun termine.
La tesi è già stata ritenuta non accoglibile da questa Corte in fattispecie similare (Cass. n. 5064/2023), che ha chiarito che, in tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la deroga ex art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 – al divieto di superamento del limite massimo di
trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti, riguardante attività stagionali, ossia preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione), presuppone, ai fini della sua operatività, che la contrattazione collettiva, in attuazione della delega conferitale dalla citata disposizione normativa, elenchi specificatamente le predette attività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata – che aveva ritenuto non operante la deroga – sul rilievo che l’art. 30 del c.c.n.l. per il personale di terra del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e delle attività RAGIONE_SOCIALEportuali dell’8 luglio 2010, applicabile alla fattispecie, conteneva un tautologico rinvio all’art. 2 del menzionato d.lgs., che regola in generale la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei servizi di terra, attribuendo alla normale attività dell’impresa una generica connotazione di stagionalità).
7. Invero (cfr. anche Cass. n. 2764/2024, n. 31755/2023, n. 9243/2023, n. 9212/2023, n. 5065/2023), seppur nel mutato quadro normativo della disciplina dei contratti a tempo determinato, questa Corte ha ritenuto che nel concetto di attività stagionale possono comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate e organizzate per un espletamento temporaneo (limitato a una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate a esigenze d’intensificazione dell’attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico-produttiva. Le fluttuazioni del mercato e gli incrementi di domanda che si presentino ricorrenti in determinati periodi dell’anno rientrano nella nozione diversa delle cd. punte di stagionalità che vedono un incremento della normale attività lavorativa connessa a maggiori flussi.
Con il terzo motivo, la sola RAGIONE_SOCIALE deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., assumendo l’erroneità della conclusione secondo cui rientrano nel perimetro di applicazione della predetta normativa anche i contratti a tempo determinato cessati prima del perfezionamento della cessione d’azienda e successivamente convertiti a tempo indeterminato.
9. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (espressamente richiamata in motivazione) in base alla quale l’applicazione dell’art. 2112 c.c. non è preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro non fosse, di fatto, operante al momento del trasferimento; pertanto, l’accertamento giudiziale -avente efficacia ex tunc -dell’illegittima apposizione del termine da parte del cedente fa sorgere il diritto alla reintegrazione del lavoratore presso il cessionario (Cass. n. 9318/2021).
11. Con il quarto motivo, la sola RAGIONE_SOCIALE deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990, per avere la Corte di Roma erroneamente ritenuto che il cessionario sia tenuto ad acquisire tutti i lavoratori dell’azienda ceduta.
Anche questo motivo è infondato, per essere la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte (espressamente richiamata in motivazione), secondo la quale, in caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lett. c), della legge n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l’accordo sindacale di cui all’art.
47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in legge n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione – contenuta del predetto comma 4-bis – ” Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo “, va letta in conformità al diritto dell’Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all’esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell’ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non ” in vista della liquidazione dei beni “, non possono disporre dell’occupazione preesistente al trasferimento di impresa. (Fattispecie relativa a cessione di compendio aziendale da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE -Cass. n. 10414/2020; v. anche Cass. n. 31551/2024, con specifico riferimento all’art. 368 Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza; Cass. n. 23499/2024, n. 18341 -18521 -18843 – 18844/2022, n. 33154/2021, n. 17193 -17194 -17195 -17198 -17199 17201/2020).
13. Con il quinto motivo, la sola RAGIONE_SOCIALE deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 e dell’art. 2112 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui è pervenuta alla conclusione che il cessionario di ramo d’azienda sia obbligato in solido con il cedente al pagamento dell’indennità risarcitoria.
14. Il motivo è fondato, limitatamente alla censura di condanna solidale del cessionario in amministrazione straordinaria per quanto di ragione.
15. La questione riguarda la domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie risarcitorio, e in via solidale) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l’amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del RAGIONE_SOCIALE) l’accertamento del passivo con il richiamo puntuale (art. 53 d.lgs. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 ss. l. fall.), comportante la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale ); sicché, essa è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l’unico limite preclusivo dell’intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento) e del giudicato implicito (se l’eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 24156/2018, n. 9461/2020).
16. Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento
ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all’accertamento e alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endo-concorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. n. 7990/2018, n. 30512/2021); salva l’ipotesi dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare (Cass. n. 16443/2018, n. 5188/2019, n. 2964/2021).
17. Nel caso, tuttavia, di una domanda di condanna risarcitoria (in via solidale), come quello di specie, essa spetta al giudice concorsuale limitatamente alla posizione della RAGIONE_SOCIALE , con la sua conseguente improseguibilità nell’odierno giudizio (Cass. n. 15528 -15529 -18843 -1884426683/2022).
18. Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato per infondatezza, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali.
19. Il quinto motivo del ricorso incidentale deve invece essere accolto, con rigetto degli altri motivi, cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con decisione di improseguibilità della domanda del lavoratore di condanna
solidale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, e regolazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza (essendo il lavoratore vittorioso in misura assolutamente prevalente) e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e condanna la RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200 per esborsi e d € 5. 500 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara improseguibile la domanda del lavoratore di condanna risarcitoria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; condanna quest’ultima RAGIONE_SOCIALE in a.s. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese dei gradi di merito, che liquida così come dal Tribunale e dalla Corte d’appello, e del giudizio di legittimità, che liquida in € 200 per esborsi e € 5. 500 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 14 ottobre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME