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Contratto a favore di terzo: sì alla transazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che un accordo transattivo tra venditore e appaltatore per la riparazione di vizi immobiliari può configurare un contratto a favore di terzo. Di conseguenza, l’acquirente dell’immobile, sebbene estraneo all’accordo, acquista il diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni assunte a suo specifico vantaggio, come la riparazione dei difetti nel proprio appartamento. La Corte ha cassato la decisione d’appello che aveva negato la legittimazione attiva dell’acquirente, ritenendo l’accordo una semplice ‘res inter alios acta’.

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Transazione tra costruttore e venditore: quando vincola anche l’acquirente?

L’acquisto di un immobile che presenta vizi e difetti è una situazione complessa. Spesso, per risolvere tali problemi, il costruttore e il venditore stipulano accordi transattivi. Ma quali diritti ha l’acquirente, rimasto estraneo a tali patti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come un accordo di questo tipo possa configurarsi quale contratto a favore di terzo, attribuendo all’acquirente il diritto di pretenderne l’adempimento.

I Fatti di Causa

Una proprietaria citava in giudizio sia la società venditrice che quella appaltatrice per ottenere il risarcimento dei danni causati da gravi infiltrazioni nel suo appartamento, acquistato anni prima. L’azione legale si fondava principalmente su una scrittura privata, un accordo transattivo, intervenuta tra la venditrice (committente dei lavori), l’appaltatrice e il Condominio. In tale accordo, l’appaltatrice si impegnava a eliminare i vizi presenti sia nelle parti comuni sia in alcune unità immobiliari private, tra cui quella dell’attrice.

Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda, sostenendo che l’acquirente fosse estranea a quell’accordo e che, quindi, non potesse derivarne alcun diritto in suo favore. La Corte d’Appello confermava la decisione, qualificando la scrittura privata come res inter alios acta, ovvero un atto giuridico inefficace nei confronti dei terzi.

La qualificazione come contratto a favore di terzo

L’acquirente ricorreva in Cassazione, lamentando l’errata interpretazione delle norme sul contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.). Sosteneva che, nonostante la sua estraneità formale all’accordo, le specifiche obbligazioni assunte dall’appaltatrice per eliminare i difetti nel suo appartamento costituissero una prestazione a suo diretto beneficio, rendendo l’accordo efficace anche nei suoi confronti.

I giudici di merito avevano invece negato questa possibilità, ritenendo che l’impegno fosse stato assunto solo verso la committente-venditrice e che l’acquirente vantasse solo un mero interesse di fatto, non un diritto soggettivo azionabile in giudizio.

Le Motivazioni

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribaltando la visione dei giudici di merito. I Supremi Giudici hanno chiarito che anche un accordo di natura transattiva può validamente costituire un contratto a favore di terzo. L’elemento decisivo non è la partecipazione del terzo alla stipula, ma la volontà delle parti di attribuirgli un vero e proprio diritto.

Nel caso specifico, la transazione conteneva obblighi precisi e dettagliati a carico dell’appaltatrice, come l’esecuzione di scannafossi per eliminare le infiltrazioni e interventi di tinteggiatura antimuffa all’interno della proprietà esclusiva dell’acquirente. Secondo la Cassazione, questi impegni non potevano essere interpretati come un generico obbligo verso la controparte contrattuale, ma come una prestazione specificamente destinata a vantaggio del singolo condomino danneggiato.

L’estraneità dell’acquirente alla firma dell’accordo non esclude, quindi, la vincolatività degli impegni assunti a suo favore. La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di contratto a favore di terzo, può costituire oggetto di un negozio a favore di terzo anche un accordo di natura transattiva, cui corrisponda l’assunzione di un obbligo nei confronti del terzo, senza che l’efficacia di questo postuli la partecipazione diretta o delegata del terzo beneficiario alla relativa stipula”.

Le Conclusioni

La decisione ha importanti implicazioni pratiche per gli acquirenti di immobili. Essa stabilisce che un proprietario può pretendere direttamente dall’impresa costruttrice l’esecuzione di lavori di riparazione, se questi sono stati oggetto di un impegno specifico in un accordo transattivo tra costruttore e venditore, anche se l’acquirente non ha firmato tale accordo. Si tratta di un’importante tutela che supera il rigido principio dell’efficacia del contratto solo tra le parti, riconoscendo che la volontà contrattuale può estendersi a beneficio di terzi direttamente interessati. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d’Appello, che dovrà riesaminare il caso applicando il principio enunciato dalla Cassazione.

Un acquirente di un immobile può far valere un accordo firmato solo tra il costruttore e il venditore per la riparazione dei difetti?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, l’acquirente può far valere tale accordo se questo contiene obbligazioni specifiche assunte a suo diretto vantaggio, configurandosi come un contratto a favore di terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c.

Un accordo di transazione può essere considerato un contratto a favore di terzo?
Sì. La Corte ha affermato che anche un negozio di natura transattiva può validamente prevedere l’assunzione di un’obbligazione nei confronti di un terzo, il quale acquista il diritto di pretenderne l’adempimento pur non avendo partecipato alla stipula.

Cosa significa che un accordo è “res inter alios acta” e perché in questo caso tale principio è stato superato?
“Res inter alios acta” è un principio secondo cui un contratto produce effetti solo tra le parti contraenti. In questo caso, è stato superato perché le parti dell’accordo transattivo avevano chiaramente inteso attribuire un diritto soggettivo a un terzo (l’acquirente), attraverso l’impegno a eseguire lavori specifici nella sua proprietà. Tale volontà fa rientrare la fattispecie nella disciplina del contratto a favore di terzo, che costituisce un’eccezione al principio generale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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