Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32251 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32251 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
Oggetto:
intermediazione finanziaria
AC -28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26237/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente e controricorrente incidentale Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Torino n.
277/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME (in prosieguo, breviter : ‘la società ‘) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza non definitiva in epigrafe riportata con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, dopo aver dichiarato la nullità dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, stipulati con l’allora Banca di credito Sardo s.p.a. (oggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e in prosieguo, breviter : ‘la banca’), ha dichiarato ‘prescritte le pretese della società afferenti a rapporti estinti in periodo anteriore al 16 giugno 2005, accogliendo la relativa eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione, sollevata dalla banca con riferimento ai rapporti estinti in periodo anteriore al decennio precedente il 16 giugno 2015, data di comunicazione a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’istanza di mediazione relativa al presente procedimento.
La banca ha resistito con controricorso e ha contestualmente proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi, resistito dalla società con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che i contratti derivati erano nulli, siccome risultava indeterminabile l’alea a essi collegata, per effetto della mancanza di alcuna comunicazione da parte della banca alla società di elementi che consentissero l’individuazione del valore dei derivati ( mark to market ), maggiorata dei costi impliciti, sì da provare la negoziazione della loro causa; che dalla nullità derivava il diritto della società a
ripetere dalla banca gli importi versati in conseguenza della stipulazione dei contratti dichiarati nulli, come quantificati dagli estratti conto in atti; c) che andava accolta l’ eccezione di prescrizione decennale della domanda di restituzione, sollevata dalla banca, che nella specie si applicava a tutti i rapporti cessati oltre il decennio anteriore alla comunicazione da parte della società alla banca dell’ istanza di mediazione, pregiudiziale rispetto all’ introduzione del presente giudizio.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso principale lamenta: «Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, I co. n. 5 c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata, laddove ha omesso di esaminare il documento trasmesso alla banca dalla società in data 15.05.2014, allegato agli atti di causa di primo grado e citato anche nel l’impugnazione in appello , avente un chiaro ed espresso contenuto interruttivo della prescrizione dell’ azione di ripetizione.
Il motivo è fondato e va accolto. La censura, ai fini dell’autosufficienza, documenta -attraverso la descrizione contenutistica accompagnata dal l’indicazione topografica – in quali atti e in che termini abbia dedotto, sin dal primo atto introduttivo del giudizio, (doc. 21 allegato al fascicolo di primo grado; pag. 19 della memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.) e successivamente anche in fase del proposto gravame avverso la sentenza di primo grado ( pag. 68 comparsa conclusionale in appello) la sussistenza di un atto di messa in mora della banca, come tale asseritamente interruttivo del decorso della prescrizione del diritto fatto valere.
Il fatto naturalistico dedotto in lite è, quindi , l’esistenza di una valida messa in mora; la questione è stata oggetto del contraddittorio tra le parti, posto che la questione generale della decorrenza del termine di prescrizione è stata oggetto della pronuncia di appello, oggi impugnata; la questione assume anche carattere decisivo ai fini del decidere, posto che l’ eventuale accoglimento della stessa determinerebbe una decorrenza diversa della retrodatazione degli effetti restitutori in epoca precedente a quella fissata nella sentenza di appello , ciò che illumina l’interesse del ricorrente a dedurre la questione in questa sede.
La sentenza impugnata, che pure mostra nella parte riassuntiva dello svolgimento del processo di ben avvedersi della sussistenza di una controversia tra le parti sulla datazione della decorrenza del termine prescrizionale, identifica poi tale termine nella data di notifica del provvedimento di mediazione, del tutto omettendo di esaminare il contenuto della missiva citata dalla cliente e indirizzata alla banca, al fine di scrutinarne l’ eventuale idoneità a interrompere il decorso della prescrizione.
Un ‘ omissione che inficia la pronuncia impugnata e che impone la cassazione del provvedimento.
Il ricorso incidentale, da considerarsi ammissibile, avendo la banca fatto riserva di impugnazione della sentenza non definitiva entro il termine assegnato in quella fase per il deposito di note di trattazione scritta (primo atto successivo alla prosecuzione del giudizio dopo la pronuncia non definitiva) lamenta:
2.1) Primo motivo: «Falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1418 C.C. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. per degli artt. 2049 c.c. e 31, comma 3 del TUF in combinato disposto con l’art. 2729 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata
laddove ha dichiarato nulli i contratti dedotti in lite per mancanza di causa, giacché l’ eventuale assenza del mark to market e degli altri elementi identificativi dell’ operazione potrebbe al più determinare l’ indeterminabilità dell’oggetto del contratto, giammai della sua causa.
Il motivo è infondato, giacché le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8770 del 2020, hanno statuito che l’ assenza del mark to market rende nullo il contratto per difetto di causa (cfr. paragrafo 6.7), lasciando semmai aperto (cfr. paragrafi 9.1. e 9.2) l’ eventuale concorso anche dell’ulteriore causa di indeterminabilità dell’oggetto per effetto della genericità dell’ identificazione dell’alea (che, come tale, allude sempre alla causa del contratto e non certo al suo oggetto). Tanto è vero che la giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte, successiva alle citate Sezioni Unite, nel pronunciare in conformità all’indirizzo nomofilattico, ha espressamente individuato la ragione della nullità dei contratti per cui è causa nel difetto di causa (cfr. Sez. 1. n. 24654 del 2022, id. n. 32705 del 2022, in motivazione). E ciò non senza rilevare che la questione sollevata con la censura in esame appare anche irrilevante ai fini del decidere posto che, quand’anche si volesse qualificare la nullità nell’ ambito della indeterminabilità dell’ oggetto, la decisione sarebbe comunque conforme a diritto e si imporrebbe, semmai, solo una correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., nella specie in ogni caso da escludere per quanto appena argomentato.
2.2. Secondo motivo: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1418 C.C. e art. 11 disp. prel. c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha dichiarato la nullità di tutti e sei i
contratti dedotti in lite, senza avvedersi che solo uno degli stessi, al momento della decisione, era ancora produttivo di effetti tra le parti e applicando ai primi cinque previsioni inerenti al loro contenuto che, al momento della rispettiva stipulazione, non erano vigenti , con l’effetto di creare un’ inammissibile nullità sopravvenuta, posta l’ irretroattività delle leggi successive entrate in vigore.
La censura è inammissibile. Come la stessa banca riconosce a pagina 36 del ricorso incidentale, a commento della censura in esame, la nullità determina obblighi restitutori che vengono determinati sulla base degli effetti giuridici che i contratti dichiarati nulli hanno prodotto e che non si siano per qualsivoglia ragione esauriti prima della relativa declaratoria. Ciò sposta la questione sul tema della determinazione della somma oggetto di restituzione e, quindi, sulla sua quantificazione, in relazione alla quale la sentenza impugnata è pervenuta ad accertare il relativo ammontare sulla base di un accertamento di merito (cfr. pag. 9, paragrafo 3.3 della sentenza impugnata), non oggetto di specifica impugnazione in questa sede.
2.3) Terzo motivo: «Violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 1442 C.C. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto fatto valere ex adverso , atteso che, trattandosi nella specie di una nullità relativa, in quanto posta a tutela del solo cliente, essa sarebbe assimilabile all’ annullabilità, con conseguente applicazione del termine previsto per l’ esercizio dell’azione di annullabilità contrattuale, fissato in cinque anni dal verificarsi della ragione di invalidità.
Il motivo è infondato. La mancanza nei contratti per cui è causa degli elementi identificativi della sua ragione economico-sociale e pratica ridonda in nullità del contratto – come questa Corte ha costantemente affermato nei precedenti sopra citati e come in questa sede si riafferma – con conseguente applicazione del regime di imprescrittibilità del relativo accertamento e giammai del termine quinquennale di prescrizione, previsto per la ben diversa e non assimilabile azione di annullabilità.
2.4) Quarto motivo: «Violazione e/o falsa applicazione de ll’ art. 342 C.P.C. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c.», deducendo la nullità della sentenza impugnata, per non aver rilevato la tardività della domanda di condanna alla restituzione degli importi pagati formulata dalla cliente solo nelle conclusioni di appello, e dunque tardivamente, giacché in primo grado tale domanda non risultava in alcun modo formulata.
Il motivo è infondato.
Una volta acclarato -e di tanto dà incontestatamente atto la sentenza impugnata (cfr. paragrafo 1) -che la cliente ha domandato sin dal primo grado, e successivamente reiterato in appello, la declaratoria di nullità dei contratti per cui è causa, l’effetto restit utorio consegue ex lege all’ accoglimento della domanda, quale conseguenza legale della retroattività della pronuncia del giudice ex art. 1458 cod. civ., e la relativa deduzione non si colloca, quindi, sul piano della proposizione della domanda, bensì sul piano degli effetti connessi al suo accoglimento, con la conseguenza che essa non è soggetta ad alcuna preclusione processuale, tanto meno quella dedotta nella censura in esame (conformemente a Cass. Sez. 2, n. 715/2018; id. Sez. 1,
Ordinanza n. 6664 del 16/03/2018; id. Sez. 3, n. 2956/2011 e, più recente, Cass., Sez. 1 n. 29023 del 03/11/2025, in motivazione).
La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME