SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 56 2026 – N. R.G. 00000425 2023 DEPOSITO MINUTA 30 01 2026 PUBBLICAZIONE 30 01 2026
avente ad
Contratti bancari(deposito bancario, etc) -pubblicata il 27/5/2023.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Presidente Consigliere
Consigliere Relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
n persona del Curatore
APPELLANTE-CONTUMACE
e
(CF: ), in proprio e in qualità di erede legittima del Sig. deceduto in data 4.2.24, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO del Foro di Perugia elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, INDIRIZZO C.F.
APPELLANTE
contro
codice fiscale n. , P. IVA n. , in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, INDIRIZZO (studio AVV_NOTAIO), come da mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione dal procuratore speciale AVV_NOTAIO Responsabile Area in virtù dei poteri conferitigli con procura speciale a rogito Notaio AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME di del 15/12/2020, rep. n° NUMERO_DOCUMENTO – racc. n° NUMERO_DOCUMENTO (P.E.C. P. P. Cont
APPELLATO
OGGETTO
Impugnazione sentenza N. 405/2023 Tribunale Civile di Spoleto
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli appellanti (dei quali è rimasta costituita in giudizio a seguito di riassunzione solo la in proprio e quale erede di ) impugnano la sentenza in oggetto, con la quale il Tribunale di Spoleto ha solo parzialmente accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 911/15 emesso in data 11/08/2015 nei loro confronti ed in favore della per il pagamento di somme derivanti da rapporti di conto corrente (e relativa apertura di credito) con la della quale e si erano costituiti fideiussori.
Con la sentenza impugnata il Giudice respingeva tutte le censure delle parti opponenti in ordine al rapporto contrattuale di cui al n. NUMERO_DOCUMENTO, ad eccezione di quella relativa all’ illegittimo addebito dell ‘ anatocismo successivo al 01/01/2014, con riconteggio comunque del saldo finale perché su tale conto erano state addebitate le competenze del conto anticipi n. 14325/1.
Rispetto a tale conto anticipi n. 14325/1 il Giudice, rilevata l’assenza originaria della forma scritta richiesta ad substantiam fino alla contrattualizzazione delle condizioni avvenuta solo in data 8.10.2009, applicava al conto corrente il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 ed escludeva ogni commissione e spesa non pattuita (ivi inclusa la CMS) ; rigettava la domanda di accertamento dell’usuria originaria, escludeva invece il conteggio degli interessi nei trimestri in cui era stata rilevata dal CTU l’usurarietà dei tassi in virtù d i esercizio dello ius variandi , ed espungeva l’anatocismo dal 01/01/2014 in poi ; così rideterminava il saldo del conto corrente 14319/7 (inciso dalle rielaborazioni aventi ad oggetto le competenze del conto n. 14325/1) in euro 129.289,92 a debito del correntista, rispetto al saldo debitorio portato dal decreto ingiuntivo opposto, quantificato dalla banca in euro 151.168,05, con una differenza di euro 21.878,13 a favore dei debitori. Infine, rigettava le doglianze di parte attrice relative alle fideiussioni prestate dai garanti e compensava le spese di lite in ragione della soccombenza solo parziale di parte attrice, ponendo le spese di c.t.u., necessarie per ricalcolare il saldo effettivo, a carico di parte convenuta.
Avverso detta sentenza propongono appello la società e i fidejussori.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello.
Nelle more del giudizio è deceduto il 4.2.24 e la con le note scritte del 13.3.2025 ,si è costituita in prosecuzione anche nella qualità di erede, dichiarando l’evento .
Il giudizio di appello è stato interrotto per intervenuta apertura della liquidazione giudiziale di in data 5.3.2025 e riassunta da (in proprio e nella qualità suddetta).
La Curatela non si è costituita nel giudizio riassunto.
Gli appellanti preliminarmente contestano l’ erroneità della sentenza per omesso esame delle prove dedotte da parte opponente ed in particolare per nullità della CTU per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto sia il C.T.U. che il Giudice avrebbero operato senza esaminare i documenti allegati all’atto di citazione e depositati in forma cartacea da parte opponente (detto fascicolo sarebbe stato ritirato dal primo C.T.U. AVV_NOTAIO. da questi non più depositato in Cancelleria dopo la sua sostituzione).
L’eccezione è infondata in quanto non risulta alcuna violazione del contraddittorio, tenendo presente che in contraddittorio durante l’accertamento tecnico (perizia del 16/12/2021 e successive integrazioni del 29/7/2022, del 28/12/2022 e del ha sempre all’attenzione del CTU tutti gli argomenti e le osservazioni ritenute opportune, che il CTU ha esaminato; del resto in atti erano stati prodotti da i due contratti di apertura di credito n. 4319/7 e n. 14325/1, allegati al ricorso monitorio; il contratto di conto corrente n. 14319/7 del 4/2/2008, con il documento di sintesi contenente tutte le gli estratti conto periodici in linea capitale e scalare, dall’accensione dei due rapporti sino alla estinzione per passaggio a sofferenza, mentre gli appellanti non indicano quali siano i documenti, prodotti dall’attore, il cui mancato esame abbia potuto incidere sugli esiti della CTU e sulle valutazioni e motivazioni svolte dal Giudice. Sicché deve escludersi qualsivoglia violazione del diritto di difesa e di contraddittorio e, soprattutto, che il convincimento del Giudice si sia erroneamente formato a causa della mancanza di alcun documento.
le parti, anche a mezzo dei rispettivi periti di parte, hanno svolto attività 2/3/2023) con pieno e costante confronto tra i CTP e il CTU. In particolare, il CTP AVV_NOTAIO presentato le proprie osservazioni anche basate sulla perizia contabile ed ha posto condizioni contrattuali e
Peraltro, con ordinanza istruttoria del 26.1.24 la Corte ha rigettato l’istanza degli appellanti di autorizzazione alla ricostituzione del fascicolo di primo grado in quanto tutti i documenti di cui si lamenta
l’omessa restituzione da parte del CTU risultano già prodotti in atti: il doc. 1 (costituito dalla perizia del C.T.P. AVV_NOTAIO. è stato allegato quale all. 2 bis all’atto di appello; i docc. 2, 3, 4 (costituiti da: racc. a/r indirizzata da e a in data 09/04/2015 e 10/04/2015; racc. a/r di risposta in data 22/4/2015 da a e ; missive di sollecito in data 17/5/2015 da AVV_NOTAIO a sono stati prodotti dalla appellata in sede di costituzione nel giudizio d’appello; i docc. 5 e 6 (costituiti dai contratti di fideiussione e relative lettere aggiuntive a firma di e ) facevano già parte dei documenti allegati al ricorso monitorio quali docc. 6 e 7 il cui fascicolo è stato riprodotto da ll’appellata nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello; il doc. 7 (costituito dall’estratto della visura camerale della è stato prodotto dalla
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l’omessa ed erronea valutazione di molteplici circostanze fattuali.
Ritiengono che il Giudice di prime cure abbia erroneamente affermato che gli attori avevano eccepito la non debenza delle somme azionate (anche) in virtù della nullità di un contratto di finanziamento stipulato il 14/12/2012 con il medesimo istituto bancario, le cui rate confluivano sul medesimo conto corrente 14319-7, per l’usurarietà dei tassi applicati, per l’illegittima capitalizzazione degli interessi e per l’illegittima applicazione della c.m.s’ (pag. 3 sentenza) , rilevando che in realtà era stata eccepita non la nullità del finanziamento, ma l ‘ illegittimità della pretesa creditoria perché sul conto corrente n. 14319-7 oggetto di pretesa monitoria erano state addebitate le rate del mutuo fondiario stipulato da con in data 14.12.2012, comprensive di interessi in costanza di saldo passivo del conto corrente medesimo, dunque tali rate erano state gravate da interessi debitori illegittimamente capitalizzati ed anatocistici.
Tale argomento costituisce poi l’oggetto specifico del quarto motivo di appello.
L’argomento è inammissibile per come formulato.
Quand’anche il Giudice abbia errato nel qualificare l’eccezione dell’attore, resta il fatto che con argomentazioni non contestate con l’atto di appello il Giudice ha motivatamente escluso che l’addebito delle rate insolute del mutuo sul conto corrente oggetto di pretesa monitoria abbia determinato un effetto di anatocismo (pag 6 della sentenza, ove il Giudice afferma: ‘ Infatti, deve evidenziarsi come, nel momento dell’addebito della
rata, il mutuatario compie un pagamento: ove il saldo del conto, al momento, sia attivo, tale saldo viene diminuito della somma della rata, ove (o nella misura in cui) il saldo del momento sia passivo, la banca finanzia il pagamento della rata medesima, e nasce un nuovo debito. Non può, pertanto, dirsi che sugli interessi previsti dal mutuo siano calcolati nuovi interessi: in realtà, ove il saldo sia passivo, il correntista si indebita con la banca dell’intera somma della rata, che costituisce, nella propria totalità, la posta di un debito da finanziamento, sorto ex novo e regolato dai patti che, in proposito, accedono al conto corrente (che, per quanto detto, si ritengono legittimi ) ‘ .
L’appellante lamenta poi :
che il Giudice non ha tenuto conto delle risultanze della prima CTU, dalla quale sarebbe emerso un tasso originariamente usurario su entrambi i conti correnti azionati; tale motivo verrà esaminato con quello specifico inerente l’applicazione di tassi usurari;
-che erroneamente è stata ritenuta sussistente la prova del credito, in quanto non erano stati prodotti i contratti di apertura dei c/c né gli estratti conto dall’apertura alla chiusura, ma solo un estratto di certificato ex art. 50 TUB oggetto di giudizio, sottolineando anche la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui è stata affermata la presenza in atti dei contratti di apertura di c/c e di apertura di credito, salvo poi affermare che per il NUMERO_DOCUMENTO (qualificato dal CTU come conto anticipi) non esiste pattuizione scritta dal periodo di nascita fino alla contrattualizzazione del 8.10.2009; il motivo è infondato perché in atti sono versati il contratto di apertura credito in c/c 14325/1 del 8.10.2009 e il relativo documento di sintesi (doc. 2 fascicolo monitorio), il contratto di apertura credito in c/c 14319/7 del 8.10.2009 con relativo documento di sintesi (doc. 4 fascicolo monitorio), il contratto di conto corrente n. 14319/7 del 4.2.2008 con relativo documento di sintesi (doc. 4 prodotto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo); risulta poi che per il contratto NUMERO_DOCUMENTO1 le operazioni sono state poste in essere sin al 28.3.2009, dunque da data antecedente alla pattuizione contrattuale scritta del 8.10.2009, pertanto il Giudice ha preso atto della mancanza del contratto originario ed espunto ogni commissione e spesa non pattuita nonché applicato il tasso sostitutivo fino alla data del 8.10.2009, ritenendo carente per il periodo precedente la pattuizione per iscritto. Non vi è, pertanto, alcuna contraddizione né alcuna erronea valutazione;
-che erroneamente il Giudice avrebbe ritenuto tardiva l’eccezione relativa alla contrarietà del contratto di fidejussione alla normativa antitrust; il motivo è inammissibile, posto che il Giudice esamina nel merito l’eccezione e la rigetta;
-che erroneamente il Giudice avrebbe ritenuto tempestivamente azionata la pretesa creditoria ai fini di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto le missive prodotte dalla non integrano azione giudiziaria e non sono mai pervenute a perché non indirizzate alla sede legale, mentre inutile a tale scopo era la missiva indirizzata a che mai era stato legale rappresentante di il motivo è infondato in quanto la stessa parte opponente ha prodotto in giudizio lettera di risposta inviata il 9.4.2015 dal nella qualità di liquidatore della in risposta alla messa in mora inviata dalla (doc 2 fascicolo parte opponente, riprodotto come doc 3 allegato alla comparsa costituzione appellata). L ‘onere di cui all’art. 1957 c.c. risultava quindi essere stato pienamente assolto dalla creditrice, mediante trasmissione di una lettera raccomandata, con la quale veniva richiesto al debitore principale il pagamento delle somme dovute; al riguardo, l’appellante non ha censurato la motivazione del Tribunale secondo cui il contratto di garanzia in esame prevedeva la clausola ‘a prima richiesta’ che -a prescindere dalla qualificazione del contratto come fidejussione o autonomo di garanzia comporta l’operatività del meccanismo del ‘ solve et repete’ e che al fine di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. era sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine fosse osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale. Ma la motivazione del Giudice di prime cure è andata anche oltre, ancorando il superamento della decadenza al deposito del ricorso monitorio del 5.8.2015 (e non alle missive del 16.2.2014). Risultano, pertanto, rispettati i sei mesi di cui all’art. 1957 considerando il lasso di tempo tra il passaggio a sofferenza e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo quale atto idoneo ad impedire la decadenza seppure la notifica del decreto al debitore principale sia avvenuta successivamente al termine (Cass. n. 4241/1974; Sez. 3, Sentenza n. 7502 del 20/04/2004). Su tale argomento non è stato mosso alcun rilievo dall’appellante.
Infine, si osserva che l’art. 6 del contratto di fidejussione prevede espressamente il mantenimento dei diritti della banca derivanti dalla fideiussione fino all’integrale estinzione del credito, da intendersi quale quale deroga pattizia all’art. 1957 c.c.. (peraltro non costituente clausola vessatoria ex 1341 c.c. cfr. Cass. ordinanza n. 2683 del 4/02/2025).
Con il terzo motivo l’appellante lamenta che con riferimento ai contratti di conto corrente ricorrerebbe usura originaria, pertanto dovevano essere espunti tutti gli interessi.
L’assunto è infondato.
Con riferimento al c/c n. 14319/7, a seguito del deposito della prima relazione di CTU da parte del AVV_NOTAIO il Giudice aveva disposto il richiamo del CTU affinché effettuasse il conteggio e l’analisi dell’eventuale sforamento del tasso pattuito prendendo in separata considerazione il tasso di interesse corrispettivo e il tasso dalla C.M.S., rispettivamente confrontandoli con il tasso soglia e il tasso C.M.S. soglia, così come indicato dalla SS.UU., sentenza 20 giugno 2018, n. 16303; il CTU successivamente nominato in sostituzione ha motivatamente concluso, applicando i principi enucleati dalla sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, che il tasso effettivo applicato non ha mai superato il tasso soglia così come la commissione di massimo scoperto, distintamente considerata, non ha mai superato la relativa soglia. L’appello richiama acriticamente le conclusioni della ctp e della prima relazione di consulenza tecnica, senza confrontarsi, però, con i metodi di calcolo della
CTU
Pertanto il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Quanto al c/c 14325, mancando in atti il contratto originario 1 , i tassi di interesse applicati dalla Banca sono stati sostituiti ex art. 117 TUB. Ciò esclude in radice che possa ritenersi esistente una pattuizione di interessi originariamente usuraria. L’argomento svolto dal Giudice non è specificamente con testato.
Quanto alla natura usuraria dei tassi di interesse modificati in corso di rapporto sul medesimo conto 14325 per effetto dell’esercizio dello ius variandi, il Giudice di primo grado ne ha tenuto debitamente conto, espungendo i tassi di interesse. per i trimestri in cui le pattuizioni sono risultate usurarie fino a loro riconduzione pattizia entro tassi sotto soglia, quindi, come evidenziato dal CTU nella ultima relazione del 2.3.2023, azzerando gli interessi nel I° trimestre 2011 e dal III° trimestre 2011 per riscontrato superamento del tasso soglia in
1 Il CTU osserva che ‘ il conto n. 14325/1 è stato acceso nel I° trimestre 2008 ed è stato chiuso in data 20 marzo 2015 (data valuta 16 febbraio 2015) con ‘passaggio a sofferenza’ del relativo saldo debitore di euro 1.739,90; – come emerge dalle movimentazioni recate dagli estratti conto, il conto ha operato come conto anticipi mentre con l’unico contratto presente agli atti ad esso riferito, il contratto di apertura di credito dell’8 ottobre 2009, viene concessa ‘un’apertura di credito i n conto corrente di euro 40.000 per fido di cassa a revoca ‘ ed annota che ‘Data l’assenza del relativo contratto non è possibile individuare la data esatta di apertura del conto che comunque è certamente collocabile, dalle informazioni desumibili dagli estratti conto, nel I° trimestre 2008. ‘
occasione dell’esercizio dello ius variandi nel I° trimestre 2011 e nei trimestri III°/2011 e III°/2012 ( questi ultimi due non sanati da successive rideterminazioni del tasso).
Infondata è la censura dell’appellante, secondo cui l’espunzione dei tassi di interesse dovrebbe riguardare l’intero rapporto, perché, come da accertamento del ctu, la (prima) variazione ha avuto effetto limitato nel tempo, ed è stata seguita dalla unilaterale riconduzione del tasso entro la soglia che ha fatto cessare la causa di nullità, mentre alla seconda (così come alla terza) variazione segnalata non è mai seguita una riconduzione entro soglia, tanto che il CTU ha espunto tutti gli interessi fino alla fine del rapporto (come si vede dalla Tabella G allegata all’ultima relazione). L’espunzione limitata nel tempo degli interessi è corretta: è la clausola di modifica ad essere nulla, non la pattuizione originaria del tasso di interesse sicché, una volta che il tasso sia rientrato sotto soglia, gli interessi tornano ad essere dovuti , nei limiti del nuovo tasso lecito. In altri termini, la nullità non si cristallizza sull’intero rapporto, ma è funzionalmente e temporalmente delimitata in quanto il superamento dipende dall’esercizio dello ius variandi quale potere unilaterale, circoscritto e reversibile; mentre l’espunzione di tutti gli interessi non può che derivare dalla sanzione strutturale sull’intero contratto legata esclusivamente all’usura originaria . D ‘ altro canto, come sopra specificato, a seguito della seconda e della terza variazione del tasso questo non è stato più ricondotto sotto soglia, dunque per un ampio e continuativo arco temporale il calcolo degli interessi è stato espunto.
Con riferimento al c/c 14319/7 gli appellanti si dolgono, poi, della mancata espunzione dell’anatocismo anche per il periodo antecedente il 2014.
In realtà già il primo CTU, AVV_NOTAIO riscontrava in relazione al c/c di corrispondenza n. 14319 aperto in data 04.02.2008, la presenza della Clausola di reciprocità per la capitalizzazione degli interessi. In effetti, come dà atto espressamente il Giudice di primo grado, il contratto di conto corrente prodotto sub doc 4) all’atto della costituzione in giudizio da parte della prevede espressamente la pari periodicità (trimestrale) di addebito e accredito interessi nel documento di Sintesi e all’art. 9 del contratto è previsto che i rapporti di dare e aver avere relativi al conto -sia esso debitore o creditore – vengono regolati con identica periodicità specificata nell’allegato prospetto ‘Condizioni economiche’.
Poiché in entrambi i contratti di apertura di credito in conto corrente n. 14319-7 e 14325-1 si dà atto all’art. 8 ‘ Rinvio ‘ che ‘ Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le norme che regolano il rapporto di çonto corrente ‘, il motivo è infondato.
Dell’infondatezza del quarto motivo, inerente il presunto illegittimo effetto anatocistico derivante dall’addebito sul conto 14319 -7 delle rate insolute del mutuo fondiario stipulato con il 14.12.12, si è già detto sopra. Cont
Il quinto motivo ripercorre, sotto vari profili, gli argomenti svolti dal ctp e ritenuto non fondati sulla scorta della CTU e della documentazione in atti. Rispetto ai profili già sopra esaminati, rimane da valutare il motivo inerente l’illegittima applicazione della cms, rispetto alla quale, tuttavia, il Giudice di primo grado ha chiarito che per il conto /143197 vi è espressa previsione contrattuale della cms in base alle indicazioni dell’art. 2 bis L 2/2009) mentre per quanto riguarda il conto 14325/1 il saldo è stato ricalcolato escludendo ogni spesa e commissione non pattuita, inclusa la contestata cms. Dunque il motivo è infondato quanto al conto 14319-7 ed inammissibile quanto al conto 14325/1.
Quanto al sesto motivo, sull’estinzione delle fidejussioni per violazione della normativa antitrust, l’appellante si limita a riformulare l’eccezione ,, già svolta di nullità delle clausole rilasciate nei contratti a valle su modelli adottati dall’RAGIONE_SOCIALE , senza tuttavia confrontarsi con le motivazioni della sentenza che distinguono l’efficacia probatoria dell’accertamento dell’Autorità di vigilanza a seconda che il contratto sia stato stipulato in periodo coincidente con quello dell’accertamento o sia ad esso successivo, ricadendo in questo secondo caso sul fidejussore l’onere di allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito anti -concorrenziale dedotto. Anche tale motivo è, pertanto, per come formulato inammissibile.
In merito alla decadenza ex art. 1957 c.c. si è già detto sopra.
L’appello deve essere, quindi, integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza quanto a (anche nella qualità) e l’appellata.
Nulla sulle spese tra la Curatela e , considerata la mancata costituzione in giudizio della stessa a seguito della riassunzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
– rigetta l’appello
-condanna
in proprio e nella qualità di erede di
al rimborso in favore di
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
8.470,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
dichiara irripetibili le spese nei confronti della Giudiziale
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 19/01/2026
Il Consigliere Relatore AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME