Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27702 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27702 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
Oggetto:
brevetto modello di utilità
AC – 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 05647/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e dife nde con l’AVV_NOTAIO, giusta pr ocura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE,
in persona dei rispettivi l.r.p.t., elett.te domiciliate in Roma, INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che l
e
rappresenta e difende con gli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procure in calce al controricorso;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
E nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 2925/2019 della Corte Di Appello di Milano, pubblicata il 03/07/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE
Con sentenza pubblicata in data 3 luglio 2019 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la parziale nullità del brevetto scaduto per modello di utilità n. 269.122, di cui era titolare RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo , ‘RAGIONE_SOCIALE‘), limitatamente ad alcune rivendicazioni, respingendo ogni altra domanda formulata in giudizio dalle parti.
La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che le originarie attrici, odierne ricorrenti incidentali, sin dalla citazione in primo grado avessero formulato domanda di nullità totale del modello di utilità per cui è causa; b) che, sulla base della consulenza tecnica svolta in appello, poteva dichiararsi la validità del modello in relazione alle sole rivendicazioni 3 e 5, in quanto dotate di novità e originalità rispetto al precedente brevetto; c) che non sussistessero i presupposti per ritenere provata la contraffazione per equivalente atteso che, come evidenziato dalla c.t.u di secondo grado, da un canto non vi era alcuna interferenza tra
il modello in causa e il precedente brevetto, con particolare riferimento alla rivendicazione 3 (elemento dentato rettilineo impegnato reciprocamente all’ingranaggio), dall’altro vi era una strutturale differenza di movimento dei singoli elementi dei due prodotti raffrontati, ciò che costituiva il vero elemento di originalità del modello e che permetteva di escludere la protezione ‘ allargata ‘ del brevetto alle imitazioni non integrali del trovato protetto; d) che l’ accertata parziale validità del modello consentiva di escludere, ai fini della valutazione della concorrenza sleale, la sussistenza dell’elemento psicologico nel comportamento della RAGIONE_SOCIALE, segnatamente riferibile all’invio di diffide ai d istributori del prodotto; e) che non sussistevano i presupporti per la condanna della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso, contestualmente proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.
NOME è rimasta intimata.
Le parti costituite hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso principale lamenta:
Primo motivo: «Mezzo primo: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 82 CPI (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), nell’interpretazione costante di questa Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riferimento alla corretta applicazione della fattispecie della contraffazione per equivalente». Ciò per avere la Corte di appello negato la contraffazione per
equivalente di un modello di utilità: i) nonostante la ripresa letterale del concetto innovativo ad opera dei prodotti per cui è causa, ii) nonostante le differenze riscontrate nei prodotti per cui è causa non presentino alcun carattere di originalità rispetto al modello azionato; iii) nonostante le variazioni riscontrate nel prodotto per cui è causa (anche qualora le stesse potessero dirsi originali) non consentano di escludere l’utilizzazione anche solo parziale del modello azionato.
b. Secondo motivo: «Mezzo secondo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4. C.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.» per avere la Corte territoriale, sulla base di una motivazione apparente e affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, i) affermato una differente utilità del prodotto per ‘ un imprescindibile diversità nel numero di giri e nella velocità di rotazione degli ingranaggi dei modelli e conseguentemente dei cestelli ‘ e ii) affermato ‘ l’impossibilità per il prodotto RAGIONE_SOCIALE di addivenire a quel risultato tecnico che costituisce invece il vero elemento di originalità del MU ‘122, per la quasi totale riduzione dell’attrito del cestello ‘ .
I primi due motivi, che per la loro oggettiva connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.
Quanto al primo motivo, l ‘interpretazione della normativa applicabile fornita dalla Corte territoriale, chiaramente evincibile a pagina 16 della sentenza impugnata, della cui erroneità la censura si lamenta, è invece perfettamente aderente all’ interpretazione nomofilattica fornita da questa Corte.
La c.d. ‘contraffazione per equivalente’, come ha correttamente premesso il giudice di appello, integra un’ip otesi di tutela c.d. ‘allargata’ della protezione del trovato protetto dalla registrazione,
in virtù della quale sono inibite non solo le imitazioni esattamente identiche in relazione all’ applicazione delle rivendicazioni oggetto di protezione, ma anche quelle in cui le differenze riscontrate non consentono di ritenere variata l’idea inventiva originale per cui si è ottenuta la privativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 257 del 13/01/2004; Sez. 1, Sentenza n. 2435 del 03/02/2006; Sez. 1, Sentenza n. 22351 del 02/11/2015; Sez. 1, Ordinanza n. 120 del 04/01/2022).
L’attività che il giudice del merito deve compiere al proposito è stata descritta nell’ ordinanza di questa Corte n. 120 del 2022, secondo la quale occorre ‘preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, individuando analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e successivamente accertare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, intendendosi come tali, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato’.
Ciò che è esattamente quel che nel caso di specie è avvenuto, avendo il giudice di appello (da pag. 14 a pag. 17), sulla base dell’esame critico delle risultanze della consulenza tecnica disposta in secondo grado, spiegato le ragioni per cui il modello per cui è causa è stato ritenuto, in parte qua (rivendicazioni 3 e 5), innovativo rispetto a quello brevettato.
Un giudizio che, come questa Corte non ha omesso di rilevare (sent. n. 22351/15, cit.), costituisce un apprezzamento del giudice di merito insindacabile in questa sede, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici.
In proposito, va evidenziato che il secondo motivo di ricorso tenta di qualificare come affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni contrastanti, e pertanto apparente, la motivazione con cui la Corte territoriale, con motivazione invece pienamente intellegibile e ben superiore al minimo costituzionale, ha spiegato le ragioni della sua adesione alle conclusioni peritali in appello, secondo cui il particolare meccanismo oggetto del modello per cui è causa poteva qualificarsi come innovativo rispetto alla soluzione tecnica adottata dal trovato protetto dal precedente brevetto.
Una motivazione che consente di escludere la sussistenza della denuncia apparenza, dovendo ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , solo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021).
Ciò che, in effetti, altrettanto inammissibilmente in questa sede, il secondo motivo tenta di ottenere è un nuovo esame del merito della vicenda da parte di questa Corte di legittimità.
c. Terzo motivo: «Mezzo terzo: nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 345 c.p.c. ai sensi dell ‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» per avere la Corte di appello di Milano ammesso la domanda di nullità totale del modello nonostante la limitazione della stessa domanda avvenuta durante il giudizio di I grado.
La censura è infondata. Questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 723 del 18/01/2021) insegna che, per poter qualificare come ‘rinunciata’ una domanda ritualmente proposta in giudizio, è necessario che il giudice desuma dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, il venire meno inequivocabilmente del suo interesse a coltivare siffatta domanda, senza che nemmeno la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, possa identificare una presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla. L’ applicazione di tale condivisibile principio alla fattispecie porta a ritenere che quanto affermato dalla Corte di appello (pagg. 7-9), secondo cui andava nella specie escluso che il tenore degli scritti difensivi conclusionali di NOME (e segnatamente quanto scritto in un passo della memoria di replica in relazione alla riten uta volontà di ‘non insistere’ su un argomento attinente alla domanda in esame) potessero integrare una chiara e inequivocabile volontà di rinunciare alla medesima domanda , è un’ affermazione in linea con l’interpretazione nomofilattica sopra richiamata e costituisce pertanto una motivazione perfettamente valida e per nulla affetta dalla denunciata apparenza.
Per il rest o, va rilevato che l’i nterpretazione della domanda è attività riservata al giudice del merito ed è aggredibile in questa sede solo per vizio motivazionale. Nella specie, la motivazione risulta presente e chiaramente intellegibile, e la censura non è formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc civ.
2. Il ricorso incidentale lamenta:
2.1 Primo motivo: «Primo mezzo: rigetto della domanda di accertamento e condanna di COGNOME per concorrenza sleale integrata dal reiterato invio da parte di COGNOME di lettere di diffida a importanti distributori di RAGIONE_SOCIALE, assunto che la parziale validità di MU ‘122 escluda la configurabilità dell’illecito concorrenziale per assenza di colpa in capo ad COGNOME, illiceità invece già riconosciuta dall’ordinanza inter partes in prime cure, non impugnata da COGNOME, e revocata dalla sentenza di primo grado solo per la ritenuta sussistenza di contraffazione: violazione falsa applicazione di norme di diritto in materia di concorrenza sleale (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; 2598 nn. 2 e 3 cod. civ.; 2600 c. 3, 2043 cod. civ.); nullità della sentenza per contrasto di giudicato interno e per omessa pronuncia sulla domanda di concorrenza sleale sotto il profilo del compimento di atti contrari alla correttezza professionale (art. 360 n. 4, 161, 324, 112 cod. proc. civ.); omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.).»
Il motivo, che si sostanzia in effetti in quattro distinte doglianze, è complessivamente da respingere.
In relazione alla lamentata falsa applicazione dei presupposti di disciplina della concorrenza sleale, va rilevato che la doglianza è inammissibile perché pretende da questa Corte un rinnovato esame delle risultanze istruttorie del merito, al fine di pervenire
a un diverso esito sull ‘ asserita sussistenza del profilo soggettivo della colpa nell’attività posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE Un giudizio di fatto che questa Corte non può in questa sede in alcun modo rinnovare, appartenendo esso alla fase di merito.
In relazione alla pretesa nullità della sentenza per contrasto con il ‘giudicato interno’, è appena il caso di rilevare che dalla stessa prospettazione del motivo in esame emerge che la statuizione afferente alla slealtà dell’attività concorrenziale, contenuta nell’ ordinanza cautelare in primo grado, è stata revocata espressamente dalla medesima pronuncia del tribunale; è ben vero, come evidenziano le ricorrenti, che tale revoca è da attribuirsi all’assorbimento di tale profilo nel cap o di pronuncia inerente all ‘ affermata sussistenza dalla contraffazione: ma proprio la pacifica circostanza che il capo di pronuncia inerente alla contraffazione sia stato oggetto di impugnazione in appello dimostra che nessun giudicato interno poteva essersi sul punto formato, del tutto a prescindere dalla questione della natura e dell’opponibilità in astratto del giudicato cautelare.
Infondata è, altresì, la questione della lamentata omissione di pronuncia sulla domanda di concorrenza sleale, posto che un simile vizio sussiste se il giudice ometta di pronunciarsi ‘in toto’ sulla domanda formulata dalla parte, ma non certo se, come è accaduto nel caso di specie, l’esclusione di un elemento costitutivo della fattispecie astratta (l’ elemento soggettivo) porti alla reiezione della domanda a prescindere dal l’ accertamento di altre circostanze (attinenti nel caso di specie all’elemento oggettivo). Sotto concorrente profilo, va rilevato che l’omessa pronuncia non sussiste nella specie, atteso che la motivazione adottata dalla Corte territoriale vale anche per la scorrettezza
professionale, avendo la sentenza impugnata accertato in fatto l’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa.
Da ultimo, va rilevato che la denuncia del vizio motivazionale è inammissibile, essendosi affermata l’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione, nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico , da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Ciò che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.
2.2 Secondo motivo: «Primo mezzo: ritenuta insussistenza delle condizioni per la condanna di COGNOME al risarcimento del danno per responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ. in relazione alla inibitoria poi revocata: violazione falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 e 96 cod. proc. civ.); nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 360 n. 4 e 112 cod. proc. civ.); omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.).».
2.3 Il motivo, che si sostanzia in effetti in tre distinte doglianze, è complessivamente da respingere.
In linea generale, va premesso che questa Corte (da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021) ha condivisibilmente affermato che ‘l a condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento -da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà -dell’esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all’utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall’infondatezza della impugnazione . ‘.
L’ applicazione di tali principi al caso di specie porta a ritenere che, del tutto correttamente, il giudice di appello abbia pronunciato sulla domanda ex art. 96 cod. proc. civ. (con ciò escludendosi il radicale vizio di omessa pronuncia), con motivazione chiaramente intellegibile e ampiamente superiore al minimo costituzionale, pervenendo a escludere (cfr. pag. 18-19 della pronuncia) che quanto denunciato costituisca abuso di condotta processuale, ritenendolo legittimo esercizio del diritto di difesa. Una valutazione che si sottrae al sindacato di questa Corte, in relazione ai vari profili prospettati, dovendo confermarsi anche per tale motivo l’ inammissibilità del profilo di violazione motivazionale, per le medesime argomentazioni evidenziate a confutazione del primo motivo del ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza fa ritenere sussistenti i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite della presente fase.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quelle incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuti (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite della presente fase.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quelle incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuti (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2023.