Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4267 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4267  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15532/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona  del legale rappresentante  in carica, elettivamente domiciliato  in  ROMA  al  INDIRIZZO,  presso  lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME  NOME,  domiciliato  per  legge  in  ROMA,  alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica in atti
– controricorrente – avverso  la  SENTENZA  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  d’APPELLO  di  CATANZARO  n. 538/2023 depositata il 9/05/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta, nella camera di consiglio del 3/12/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME concluse, nel 2005, un contratto di affitto di fondo rustico con l’ RAGIONE_SOCIALE, in seguito: RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto un appezzamento di terreno di circa dieci ettari in agro del Comune di Cassano allo Ionio, con obbligo di pagamento del canone entro il 10/11 di ciascun anno , ossia al termine RAGIONE_SOCIALE‘annata agraria, e previsione di clausola risolutiva espressa nel senso che anche il mancato pagamento di una sola mensilità avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto.
A seguito del mancato pagamento di una annualità di canone l ‘RAGIONE_SOCIALE  manifestò  con  missiva  del  17/10/2008  l’intenzione  di avvalersi  RAGIONE_SOCIALEa  clausola  risolutiva  espressa  e  chiese  il  tentativo  di conciliazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 203 del 3/05/1982.
In  data  18/10/2007  era  stata  notificata dall’RAGIONE_SOCIALE al  COGNOME l’intimazione di  pagamento del canone per l’annata agraria 20052006, scaduto il 19/11/2006.
RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esito n egativo del tentativo di conciliazione,  convenne  in  giudizio  il  COGNOME  COGNOME  alla  Sezione specializzata agraria del Tribunale di COGNOME ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del grave inadempimento  RAGIONE_SOCIALEo stesso, con conseguente pronuncia di risoluzione, per detta causa, del contratto.
NOME NOME COGNOME resistette alla domanda e propose querela di falso che venne in un primo momento dichiarata inammissibile e solo successivamente venne trasmessa al Tribunale in composizione ordinaria.
All’esito RAGIONE_SOCIALE o svolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘ incidente di falso, conclusosi con dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa querela, con successiva conferma in appello, la Sezione specializzata agraria del Tribunale di
COGNOME, a seguito di riassunzione del giudizio, pronunciò, con sentenza  del  26/10/2022,  la  risoluzione  del  contratto  per  grave inadempimento del l’affittuario .
NOME COGNOME ha impugnato in appello la sentenza di primo grado e la Sezione specializzata presso la Corte d’appello di Catanzaro  ha,  con  sentenza  n.  538  del  9/05/2023,  riformato  la sentenza del primo giudice, dichiarando improponibile la domanda proposta dall’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza n. 538 del 9/05/2023 ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE,  con  atto  affidato  a  due motivi.
Risponde con controricorso NOME NOME COGNOME.
Il  consigliere  delegato,  in  data  11/06/2024,  ha  formulato  la proposta di definizione accelerata di inammissibilità del ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione del ricorso nelle forme ordinarie.
Fissata  l’adunanza  camerale  il  Procuratore  Generale  non  ha presentato conclusioni.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
La ricorrente propone i seguenti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di prove, RAGIONE_SOCIALE imputa alla Corte d’Appello l’errore consistito nell’aver ritenuto che il primo giudice avesse già e saminato ed escluso che una nota inviata all’affittuario COGNOME nell’ottobre 2007 integrasse una contestazione di inadempimento, laddove invece la Sezione agraria del Tribunale aveva esaminato solo una seconda dichiarazione, in data 17/10/2008 affermando che essa aveva contenuto di contestazione di inadempimento. Pertanto, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello, ritenendo che la motivazione del Tribunale fosse errata per quanto riguarda una seconda nota RAGIONE_SOCIALE in data 17 ottobre 2008, e sull’anzidetto falso presupposto che la
prima  nota  fosse  stata  già  qualificata,  sarebbe  incorsa  in  una omissione di esame documentale, rilevante ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 legge n. 203 del 3/05/ 1982 in connessione con gli artt. 1219 c.c., 1454, 1456 e 1424 c.c., nonché degli artt. 115, 116 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di intimazione ad adempiere, contestazione di inadempimento, diffida ad adempiere, avvalimento di clausola risolutiva espressa, interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘atto e conservazione dei suoi effetti giuridici, l’ RAGIONE_SOCIALE imputa alla sentenza impugnata di non aver svolto alcuna valutazione RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 2007 o, comunque, di avere violato le norme indicate non avendo considerato che detta nota, quand’anche fosse stata inidonea a determinare di per sé la risoluzione del contratto, costituiva in ogni caso valida contestazione di inadempimento ed esplicazione RAGIONE_SOCIALEe relative ragioni del concedente, come previsto dall’art. 5 , secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 203 del 1982.
Ciò  posto  la  Corte  ritiene  che  il  ricorso  non  meriti  favorevole seguito.
La proposta di definizione accelerata ha avuto il seguente tenore: « il primo motivo è inammissibile; la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. è dedotta del tutto al di fuori dei criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, inaugurati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e, quindi, ex multis , da Cass. n. 20867 del 2020, sollecitando, invece, una rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa quaestio facti ; la censura peraltro non coglie la ratio decidendi: la Corte d’appello non ha, infatti, ritenuto preclusa da gi udicato interno l’esame RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del 9 ottobre 2007, ma ben diversamente ha espresso sul punto una sua valutazione, ancorché dichiarata conforme a quella del primo giudice, escludendo che quella dichiarazione potesse
costituire idonea contestazione di inadempimento ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 legge n. 203 del 1982 poiché diretta esclusivamente a far valere la clausola risolutiva espressa (clausola nulla, come già dichiarato dal Tribunale, con statuizione non gravata da appello); il secondo motivo è parimenti inammissibile; anche in tal caso si evocano gli artt. 115 e 116 c.p.c. in termini diversi da quelli nei quali la ricordata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione li ritiene evocabili a fondamento RAGIONE_SOCIALEa denuncia di eventuali errores in procedendo ; la censura mira ad un riesame del materiale documentale, e comunque del merito RAGIONE_SOCIALEa causa, precluso in questa sede di legittimità (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), pur denunciando la violazione e la falsa applicazione di legge; non emerge dal ricorso in esame la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie e con la loro interpretazione, come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 02/03/2018, n. 5001; Cass. 12/01/2016, n. 287; Cass. 20/08/2015, n. 17060);».
La sentenza impugnata, invero, non incorre in alcun errore di omesso esame di documenti, come le imputa il ricorso, avendo, anzi, essa, con motivazione espressa, logica e coerente affermato, alla pag. 5, là dove il periodo inizia con «Ciò premesso…» , che nella detta nota RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 200 non era rinvenibile una contestazione RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento, poiché la detta nota manifestava l’ intenzione del locatore di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa clausola risolutiva espressa, di cui al contratto RAGIONE_SOCIALE‘anno 2005, intercorso tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Alfonsi, clausola, che, peraltro, era stata ritenuta nulla da parte del Tribunale, con capo di sentenza non impugnato e, pertanto, passato in giudicato.
La Corte territoriale ha, in conclusione, esaminato compiutamente la nota o missiva RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 2007, escludendo che essa potesse assumere efficacia di contestazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5
RAGIONE_SOCIALEa legge n 203 del 1982, che secondo la giurisprudenza di questa Corte  deve  avere  specifico  contenuto,  anche  con  riferimento  alle richieste del locatore (poste a base RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento, in modo da consentire  all’affittuario  di  sanare  l’inadempimento  nel  termine  di legge, così Cass. n. 978 del 16/01/2009 Rv. 606268 -01; Cass. n. 12856 del 02/12/1992 Rv. 479850 – 01).
La Corte d’appello ha, inoltre, specificamente esaminato anche la missiva RAGIONE_SOCIALE‘anno 2008, che la sezione specializzata agraria del Tribunale di castrovillari aveva ritenuto valida contestazione di inadempimento, affermando che viceversa ess era una mera co nvocazione ai fini del tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 203 del 1982, corroborando detta affermazione con ampia argomentazione in fatto e in diritto, rimarcando la distinzione tra la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento di cui all’a rt. 5 e comunicazione per il tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 (abrogato dall’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 1/09/2011, ma all’epoca vigente) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 203 del 1982 e pertanto immune da vizi logici che possano in questa sede rilevare.
La censura del primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile,  in  quanto  a  mezzo  di  essa  è  chiesta  una  diversa valutazione di un elemento fattuale (la nota RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 2007) sulla quale la Corte territoriale ha già adeguamento  effettuato la valutazione.
Il  primo  motivo,  in  conclusione,  così  come  proposto,  e  come valutato dal consigliere delegato, chiede il riesame di un accertamento  di  fatto,  espletato  adeguatamente  dal  giudice  del merito e la censura che esso contiene non è conforme a diritto.
Il secondo motivo pure è inammissibile, per le ragioni ampiamente  esposte  dalla  proposta  di  definizione,  peraltro  con ampio  richiamo  alla  giurisprudenza  di  legittimità  circa  le  censure veicolabili con il riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.
Invero il secondo motivo di impugnazione si limita anch’esso a chiedere una mera rivalutazione degli atti di causa e non contiene, come  già  affermatosi  nella  proposta  di  definizione  accelerata, un’esatta  e  specifica  individuazione  RAGIONE_SOCIALEe  norme  di  legge  che  si assumono violate, incorrendo in tal modo in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 355, primo comma, n. 4 c.p.c.
La memoria depositata dall’RAGIONE_SOCIALE ribadisce quanto già affermato in ricorso e si limita a rinnovare la richiesta di diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 2007 . Sul punto è pertanto, sufficiente ribadire -giusta le considerazioni svolte – che la Corte d’appello di Catanzaro non ha affatto tralasciato di prendere in esame la nota o lettera RAGIONE_SOCIALE‘ottobre RAGIONE_SOCIALE‘anno 2007 ma ha escluso che essa potesse valere quale contestazione RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 203 del 1982 , affermando che essa conteneva soltanto la richiesta di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa clausola risolutiva espressa di cui a ll’originario testo contrattuale, poi dichiarato nullo limitatamente alla clausola
Entrambi i motivi di ricorso sono, pertanto, inammissibili.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le  spese  di  lite  seguono  la  soccombenza  RAGIONE_SOCIALEa  ricorrente  e, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale espletata, in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEa  controversia,  sono  liquidate  come  da  dispositivo  e  sono distratte in favore degli avvocati del controricorrente, che hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c.
La decisione da parte del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ.
La conformità è integrale: riguarda non solo l’esito del ricorso, inteso  come dispositivo o formula terminativa RAGIONE_SOCIALEa deliberazione, ma anche -sulla base di quanto si è rilevato – le ragioni che tale esito  sostengono,  cosicché  alla  dichiarazione  di  inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione consegue, quale ulteriore conseguenza, la
condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo e quarto comma codice  di  rito  civile,  con  liquidazione  degli  importi  RAGIONE_SOCIALEe  relative condanne  come  da  dispositivo (sui  presupposti  per  l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.  96,  terzo  e  quarto  comma  si  veda  Sez.  U n.  28540  del 13/10/2023 Rv. 669313 – 01).
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115  del  2002,  la  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.410,00 per  compensi,  oltre  alle  spese  forfettarie  nella  misura  del  15  per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge e ne dispone distrazione in favore degli avvocati NOME e NOME COGNOME.
Condanna la ricorrente al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente di euro di euro 1.000,00 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo comma, c.p.c. e di euro 500,00 a favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, quarto comma, c.p.c.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il  ricorso,  a  norma  del  comma  1bis ,  RAGIONE_SOCIALEo  stesso  articolo  13,  se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  di Cassazione, sezione III civile, in data 3/12/2024.