Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18019 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18019 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27237/2021 r.g. proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., in persona del procuratore speciale dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2045/2021 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 20 luglio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Treviso, in accoglimento della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, e (all’epoca) in concordato preventivo , contro RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena (di seguito RAGIONE_SOCIALE, condannò la convenuta al pagamento della somma di euro 211.66,42, oltre interessi legali, dalla stessa riscossa in forza di contratto di anticipazione su crediti a suo tempo stipulato con la società attrice e in corso di esecuzione alla data di apertura della procedura; contratto di cui, su istanza avanzata da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 169 bis l. fall., il giudice delegato al concordato aveva dapprima sospeso l’efficacia per complessivi 120 giorni (con decreti del luglio e del settembre 2013) e quindi autorizzato lo scioglimento (con decreto del 19 novembre 2013).
Il gravame avanzato dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione, notificato al sopravvenuto RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, costituitosi in giudizio, è stato respinto dalla Corte d’appello di Venezia .
La corte del merito, per ciò che ancora interessa in questa sede, ha ritenuto: i) che il primo giudice avesse correttamente dichiarato inammissibile l’eccezione sollevata da RAGIONE_SOCIALE, di nullità dei decreti del G.D. in quanto assunti in violazione del contraddittorio e in relazione a un contratto non suscettibile di sospensione e scioglimento, perché l’eccezione , che non investiva il titolo del credito controverso né l’esistenza o l’entità dello stesso , ma ineriva a una questione endo-concorsuale, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante reclamo ex art. 26 l. fall. e risultava comunque assorbita dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato; ii) che, per la stessa ragione, l’appellante non poteva dolersi nel giudizio di cognizione or dinaria del fatto che il G.D., nel decretare ‘l’impossibilità per gli istituti di credito di procedere a compensazione a partire dal 17 luglio 2013’, avesse fatto r etroagire gli effetti del provvedimento alla data di presentazione dell’istanza ex art. 169 bis l. fall.
La sentenza, pubblicata il 20 luglio 2021, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo, lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 e 169 bis l. fall., per aver il giudice d’appello ritenuto che i denunciati vizi di nullità dei provvedimenti di sospensione e scioglimento emessi dal G.D. al concordato potessero essere fatti valere unicamente col reclamo endoconcorsuale ed aver pertanto omesso di esaminare le censure nel merito.
Col secondo mezzo, che deduce violazione e/o falsa applicazione delle medesime norme di cui al primo motivo, nonché degli artt. 180 e 183 l. fall., contesta che la denuncia di tali vizi fosse ormai preclusa dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
3.1.Come correttamente rilevato dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, questa Corte ha già ripetutamente affermato che, nel caso in cui il giudice delegato autorizzi, ai sensi dell’art. 169 bis l.fall., la sospensione dell’efficacia, o lo scioglimento, dei contratti pendenti stipulati dall’impre nditore ammesso al concordato preventivo, la parte non soddisfatta può contestare la sussistenza (o insussistenza) dei presupposti, anche processuali, per l ‘emissione del provvedimento mediante una domanda da proporre nell’àmbito di un giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. nn. 16532/2022, 14361/2021, 4176/2016)
I provvedimenti del G.D. nella materia in esame, ed anche l’eventuale decreto del tribunale adito in sede di reclamo, hanno infatti natura di meri atti di amministrazione. In altri termini, costituiscono atti di esercizio della funzione di direzione della procedura concorsuale, che, non essendo deputati a risolvere controversie su diritti, non hanno portata decisoria e non sono suscettibili di passare in giudicato.
Né può ritenersi che una preclusione da giudicato in ordine alla proponibilità in sede ordinaria delle controversie nascenti dal decreto ex art. 169 bis l. fall. del G.D. possa formarsi a seguito dell’omologazione del concordato, perché neppure il provvedimento di omologazione pronuncia sull’esistenza dei diritti
di credito discendenti da quei provvedimenti (cfr. Cass. nn. 23271/2006,. 16598/2008; n. 12265/2016).
3.2. Questa Corte, d ‘altro canto, ha da tempo chiarito che, in tema di concordato preventivo, i provvedimenti assunti ai sensi dell’ art. 169 bis l.fall., anche in sede di reclamo, sulla richiesta di autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso, non sono impugnabili ex art. 111, comma 7, Cost., potendo comunque la parte non soddisfatta adire il giudice per far valere, nell’ambito di un processo a cognizione piena, la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per lo scioglimento o la sospensione (cfr. Cass. nn. 16532/2022, 4176/2016).
Nessun dubbio può dunque residuare sulla tutelabilità in sede di giudizio ordinario di cognizione dei diritti soggettivi della RAGIONE_SOCIALE, asseritamente lesi a seguito dell’autorizzazione data dal G.D. dapprima alla sospensione e poi allo scioglimento del contratto di anticipazione su crediti: ciò che, peraltro, gli stessi giudici del merito, contraddicendosi, hanno finito con l’ammettere , laddove hanno pronunciato – con statuizione ormai coperta da giudicato sulla domanda di indennizzo presentata da MPS a fronte di detta autorizzazione.
3.3 Va infine precisato che la soluzione non potrebbe essere diversa in ragione della natura processuale di alcuni dei vizi denunciati da RAGIONE_SOCIALE nella comparsa di costituzione e nell’atto di appello, posto che è orientamento consolidato di questa Corte che, allorquando il provvedimento impugnato – come nel caso di specie – sia privo dei caratteri della decisorietà e della definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. non è ammissibile, neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, atteso che la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua
idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito. (per tutte, cfr. Cass. Sez. U, n. 3073 del 3/3/2003).
Ne consegue che la assoluta non ‘giustiziabilità’ de i provvedimenti non decisori, ai sensi dell’art. 111 Cost., determina la piena equiparazione delle questioni di matrice sostanziale e di quelle di matrice processuale, quanto alla possibilità del ricorso al giudizio ordinario di cognizione per la tutela dei diritti soggettivi lesi da quei provvedimenti.
3.4. I giudici del merito avrebbero pertanto dovuto accertare preliminarmente se i provvedimenti autorizzativi assunti dal GD, volti a rimuovere una limitazione all’esercizio di un diritto potestativo della parte interessata e non destinati ad assumere efficacia di giudicato, fossero o meno nulli o inefficaci per le ragioni dedotte da RAGIONE_SOCIALE.
All’accoglimento dei primi due motivi del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
Restano assorbiti il terzo e il quarto motivo che, sostanzialmente, ripropongono le censure già esaminate, ma con riguardo alla statuizione della corte del merito che ha dichiarato inammissibile, per le medesime, errate ragioni, anche la doglianza con cui RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato che il G.D. avesse fatto retrocedere l’efficacia del provvedimento alla data di presentaz ione dell’istanza da parte della debitrice.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23.11.2023