Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33507 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33507 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
Oggetto
Responsabilità civile generale Prova civile – Consulente d’ufficio – Acquisizione di documenti non allegati – Ammissibilità -Limiti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1738/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 837/2023 depositata in data 29 maggio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) convenne in giudizio davanti Tribunale di Teramo, nel 2013, NOME COGNOME, amministratore unico della società, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per atti di distrazione del patrimonio sociale.
Espose a fondamento che:
─ come già accertato in sede penale, la COGNOME, nella sua qualità di amministratore unico della società e della RAGIONE_SOCIALE, aveva ceduto le quote societarie di quest’ultima detenute dalla prima (pari al 98,89% del capitale sociale) , tra il 31 ottobre 2002 e il 13 novembre 2002, ad un prezzo inferiore a quello di mercato;
─ tale operazione aveva comportato la nullificazione del valore patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE, causando un danno diretto alla società e alle ragioni dei creditori, che, a causa della distrazione di tale bene di rilevante entità, avevano visto insoddisfatte le proprie pretese.
In accoglimento della domanda il Tribunale, con sentenza n. 408 del 2021, condannò NOME COGNOME al risarcimento dei danni, liquidati in euro 2.236.527,74, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, sulla scorta degli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio, che aveva in tale misura determinato il valore delle quote della società RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE di Giulianova, unico compendio immobiliare della società medesima.
Con sentenza n. 837/2023, resa pubblica il 29 maggio 2023, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato tale decisione, rigettando il gravame interposto dalla COGNOME, con il quale questa aveva dedotto:
con il primo motivo, l’illegittimo utilizzo, ai fini della quantificazione dei danni, del bilancio della società RAGIONE_SOCIALE chiuso al 31 dicembre 2002, in quanto irritualmente prodotto dopo il maturare delle preclusioni istruttorie e senza il consenso di tutte le parti;
b) con il secondo motivo, la mancata applicazione del principio di non contestazione, in relazione all’esclusione da parte del c.t.u. di alcune passività riportate nel bilancio della società RAGIONE_SOCIALE, ritenute fittizie.
3.1. Relativamente al primo motivo, la Corte abruzzese ha ritenuto, conformemente al primo giudice, legittima l’acquisizione de l documento in questione da parte del c.t.u., in quanto:
i ) il bilancio della RAGIONE_SOCIALE al 31 dicembre 2002 nel suo contenuto sostanziale, era già stato oggetto, prima della c.t.u., dell’attività difensiva delle parti;
ii ) la convenuta non aveva contestato specificamente la nullità della consulenza nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito;
iii ) il bilancio d’esercizio è pubblicato nel registro delle imprese e, trattandosi di documento indispensabile per lo svolgimento dell’indagine tecnica, il c.t.u. avrebbe potuto acquisirlo anche senza l’autorizzazione del giudice .
3.2. Relativamente al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che le passività riportate nel bilancio della RAGIONE_SOCIALE erano state oggetto di contestazione da parte del fallimento RAGIONE_SOCIALE sotto il profilo della loro veridicità e che, inoltre, il c.t.u. aveva condivisibilmente ritenuto tali passività ‘fittizie’ in quanto prive di documentazione di supporto e iscritte il giorno successivo alla cessione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
Avverso tale decisione NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il fallimento intimato non svolge difese nella presente sede.
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione degli artt. 194, 195 e 198 c.p.c., degli artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento » in relazione al rigetto del primo motivo di gravame.
Contesta al riguardo le argomentazioni utilizzate in sentenza a fondamento della ritenuta legittimità dell’acquisizione del bilancio RAGIONE_SOCIALE al 31/12/2002, rilevando che:
sub a) il bilancio era diretto a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e, pertanto, in base al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 3086 del 2022, la sua tardiva produzione e acquisizione da parte del c.t.u. avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile; di nessun rilievo poteva considerarsi il fatto, valorizzato invece dal giudice di appello, che detto bilancio fosse stato menzionato ed oggetto di dibattito negli atti difensivi, posto che la valutazione e l’esame del c.t.u. doveva riguardare il documento contabile e non i commenti o le opinioni delle parti, o meglio dei loro consulenti di parte, rispetto ad un documento non presente in atti;
sub b) non può di contro rilevare il fatto che l’acquisizione del bilancio non fosse stata oggetto di contestazione successivamente al deposito della c.t.u., trattandosi di nullità di carattere assoluto; in ogni caso, nella relazione di consulenza si dava atto della espressa opposizione del legale di parte convenuta all’acquisizione di documentazione non prodotta nei termini e ad essa era anche allegato lo scambio di p.e.c. dalla quale tale opposizione emergeva;
sub c) il formale ed espresso dissenso della COGNOME all’acquisizione del bilancio in questione, in quanto destinato a provare il fatto principale dedotto dall’attrice, non ne avrebbe consentito l’acquisizione ancorché pubblicato nel registro delle imprese.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia « violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 » in ordine alla ritenuta fittizietà delle passività iscritte nel suindicato bilancio della RAGIONE_SOCIALE per un importo complessivo di euro 1.580.000,00
Lamenta che a tale valutazione la Corte d’appello sia pervenuta per effetto di una illegittima inversione dell’onere probatorio, avendo posto a carico di essa ricorrente l’onere di dimostrare la veridicità di dette iscrizioni, laddove incombeva invece alla parte attrice dimostrarne la fittizietà in quanto fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
Il primo motivo è infondato.
Si rivela dirimente in tal senso il rilievo della inconducenza degli argomenti di critica adoperati per contrastare la seconda delle ragioni spese in sentenza a fondamento della ritenuta legittimità dell’utilizzo istruttorio del documento in questione, vale a dire il rilievo della mancanza di specifica eccezione di nullità della consulenza nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito, ratio decidendi di per sé pienamente idonea a sorreggere da sola la sentenza (a pag. 6 della quale si osserva testualmente: « la convenuta non risulta aver contestato, in modo specifico ossia con preciso riferimento al documento in questione, nella prima istanza o difesa successiva al deposito della c.t.u., la nullità di cui si duole con il motivo di appello in esame »).
Giova in premessa rammentare come segue i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3086 del 2022, richiamata in sentenza e anche dalla ricorrente, in materia di consulenza tecnica d’ufficio (senza distinzione tra consulenza ‘deducente’ e ‘percipiente’).
Secondo tali principi:
─ il consulente d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della
domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio;
─ l’accertamento, ad opera del consulente, di fatti principali dei quali le parti soltanto sono onerate della relativa allegazione è sanzionato dalla nullità assoluta, rilevabile d’ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161, primo comma, c.p.c.;
─ il consulente, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico – tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio;
─ l’acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti soltanto provare è sanzionato da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso.
Fermi tali principi, occorre rammentare, in ragione di quanto interessa ai fini della presente decisione, che, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., la nullità relativa, in mancanza della tempestiva deduzione (nella prima istanza o difesa utile successive al verificarsi), resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all’atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere, senza che in difetto di tale iniziativa della parte essa possa esser rilevata d’ufficio dal giudice (tra le molte, Cass. n. 17916 del 2022; n. 27026 del 2008; Cass. n. 19714 del 2017; Cass. n. 21957 del 2019).
Ove, poi, la parte l’abbia tempestivamente eccepita e il giudice l’abbia disattesa, è onere della parte stessa riproporla in sede di precisazione delle conclusioni del grado in cui la nullità stessa si è verificata e farne, quindi, oggetto di motivo di impugnazione della sentenza che non l’abbia rilevata, restando altrimenti sanata.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha affatto dedotto ─ tanto meno nel rispetto dei principi di specificità e di localizzazione processuale di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., come necessario tanto più a fronte dello specifico contrario espresso rilievo in sentenza sopra riportato ─ di aver eccepito, in modo puntuale e tempestivo, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., la nullità della c.t.u. (limitandosi a dedurre di essersi opposta all’acquisizione del documento nel corso delle operazioni peritali, che è però evidentemente cosa diversa dalla eccezione di nullità della consulenza successivamente depositata); né, comunque, ha dedotto di aver ribadito l’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado.
D’altra parte, la carente indicazione di una siffatta eccezione da parte dell’odierna ricorrente è circostanza che si mostra coerente con la stessa ratio decidendi della sentenza impugnata, là dove si dà evidenza del fatto che le parti, lungi dal dibattere nel corso del giudizio di primo grado della legittima acquisizione del documento e lungi dal prospettare tale questione in sede di precisazione delle conclusioni, hanno piuttosto diversamente argomentato sulla base delle risultanze di quel bilancio e in particolare la COGNOME, nelle memorie conclusionali di primo grado, vi aveva fatto « espresso riferimento a sostegno delle proprie argomentazioni e senza lamentare alcunché circa la sua acquisizione ».
4. Il secondo motivo è parimenti infondato.
La Corte ha adeguatamente motivato il convincimento circa il carattere fittizio delle iscrizioni nel bilancio della RAGIONE_SOCIALE di notevoli
passività (ritenute strumentalmente appostate allo scopo di minimizzare il valore del patrimonio della società di cui in quel torno di tempo l’amministratrice di RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto le quote), richiamando e facendo proprie le valutazioni al riguardo motivatamente effettuate dal consulente, le quali del tutto ragionevolmente avevano valorizzato in tal senso il fatto che si trattava di appostazioni prive di riscontro (ad onta del loro molto notevole ammontare) ed iscritte il giorno successivo alla cessione distrattiva dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ragionando in tal modo la Corte non ha affatto giudicato operando una inversione del riparto dell’onere probatorio. Essa, invero, non ha mosso alcun rilievo di incertezza circa la veridicità o fittizietà di tali appostazioni, né quindi ha addossato, per dirimere tale incertezza, l’onere di dimostrarne la veridicità alla convenuta, ma ben diversamente ha ritenuto (non incerta, ma) provata la fittizietà di quelle iscrizioni sulla base di una legittima valutazione di non attendibilità delle stesse, supportata da specifica e congrua motivazione, insindacabile in questa sede.
È vero che poi si evidenzia in sentenza che « la COGNOME non aveva dedotto alcun concreto elemento e/o alcuna prova contraria » ma tale considerazione non rivela affatto la denunciata inversione dell’onere probatorio, bensì vale solo a evidenziare, del tutto correttamente, che, una volta ritenuto che l’allegazione della fittizietà delle appostazioni era assistita da plausibili argomenti di prova, spettava alla convenuta dimostrare il contrario.
Il ricorso deve essere dunque rigettato .
Non avendo l’intimato svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)