Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 968 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 968 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 29749 – 2020 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 41/2020 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 17/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
9/4/2025 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 8/9/2017, NOME COGNOME convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Rovereto, la moglie NOME COGNOME, per sentirla condannare al pagamento di euro 337.979,44, a titolo di restituzione delle somme prelevate dal loro conto cointestato per fini estranei a quelli di cui all’art. 186 cod. civ. e oltre la quota pari alla metà delle somme spettanti.
L’attore dedusse che essi erano vissuti fino al 29/12/2010 in regime patrimoniale di comunione legale e poi, in forza di nuova convenzione, in separazione dei beni; rappresentò pure che essi erano cointestatari di un conto corrente, prevalentemente da lui alimentato, acceso presso la filiale di Unicredit di Avio e che la moglie, sino allo scioglimento della comunione legale, al netto dei versamenti effettuati dal proprio conto, aveva effettuato prelievi per complessivi euro 39.650,00 per fini estranei a quelli di cui all’art. 186 cod. civ. e che, dopo lo scioglimento della comunione, sempre al netto di quanto versato, aveva effettuato prelievi per complessivi euro 298.329,44.
1.1. La convenuta, costituitasi in giudizio, dedusse che il conto cointestato era stato alimentato e movimentato da entrambi, che i prelievi da lei effettuati erano stati utilizzati per soddisfare gli interessi della famiglia e che, in ogni caso, ogni movimentazione era stata sempre autorizzata dall’attore cointestatario.
In via subordinata e riconvenzionale, chiese fosse dichiarata la nullità della convenzione matrimoniale di modifica del regime patrimoniale della famiglia o fosse dichiarata inefficace.
Con sentenza n. 26/2019, il Tribunale di Rovereto dichiarò inammissibile la domanda di condanna alla restituzione di euro 39.650,00 per non essere stata proposta tempestivamente, prima ancora, una domanda di divisione; rigettò, poi, per quel che qui ancora rileva, la domanda di restituzione dei prelievi dal conto cointestato successivi al mutamento del regime patrimoniale perché autorizzati dall’attore, rimarcando la sua non contestazione sul punto e, in ogni caso, ritenendo presumibile il consenso tacito alle operazioni dal silenzio serbato per tutti i sei anni, nonostante la conoscenza dell’andamento del conto e dei prelievi ; dichiarò, quindi, assorbite le domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta.
Con sentenza n. 41/2020, la Corte d’appello di Trento rigettò l’impugnazione di NOME COGNOME.
In particolare, per quanto qui di interesse, la Corte territoriale confermò che, avverso la sussistenza di un consenso tacito al prelievo, come opposto dalla convenuta, nessuna specifica contestazione da parte dell’attore era stata formulata, in alcuna delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ.; ribadì altresì, come già rilevato dal Tribunale, che il consenso tacito risultava anche dal fatto che, alimentando il conto, egli aveva avuto certamente conoscenza dei prelievi, ma era rimasto comunque in silenzio per sei anni.
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi; NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, NOME COGNOME ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1298, comma 2, cod. civ., per avere la Corte d’appello negato l’esistenza dell’obbligo restitutorio dell’importo prelevato da NOME dal conto cointestato dopo l’adozione del regime di separazione dei beni: da un canto, infatti, l’art. 12 98 cod. civ. sancirebbe una deroga al principio di solidarietà dei condebitori quando risulti, come accertato nella fattispecie in entrambi i gradi di giudizio, che il conto bancario sia stato alimentato da solo uno dei cointestatari; d’altro canto, il cointestatario del conto corrente non potrebbe disporre in proprio favore della somma depositata in misura eccedente la quota di sua spettanza e, ove ciò accada, avrebbe l’obbligo di restituire le somme prelevate in misura eccedente.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello riconosciuto come non contestata la c ircostanza del suo assenso ai prelievi effettuati dalla moglie in misura eccedente rispetto alla quota di spettanza del conto cointestato: la contestazione, al contrario, risulterebbe dal testo della I memoria ex art. 183 VI comma in cui egli ha insistito per «la condanna al pagamento della somma illegittimamente movimentata dal conto corrente cointestato» e dalla terza memoria in cui è stato espressamente contestato il capitolo di prova relativo all’autorizzazione dei prelievi; secondo giurisprudenza consolidata (il ricorrente ha invocato la pronuncia di questa Corte n. 13828/2019), infatti, perché un fatto possa dichiararsi non contestato occorre che lo stesso sia stato esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata articolata in allegazioni di circostanze o argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di quel fatto.
Con il terzo motivo, NOME COGNOME ha prospettato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, comma 2 e 2697 cod. civ. per non avere la Corte d’appello ricon osciuto che l’onere della prova del consenso, quale fatto impeditivo dell’obbligo restitutorio, grava su colui che è tenuto a rendere il denaro prelevato in misura eccedente alla propria quota di spettanza.
Con il quarto motivo, il ricorrente ha, infine, sostenuto, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, comma 2, 2727 e 2729 cod. civ. per avere la Corte d’appello erroneament e desunto, dal solo asserito suo silenzio, il consenso ai prelievi effettuati dalla moglie dal conto cointestato: in tal senso il ragionamento presuntivo sulla sussistenza del suo consenso sarebbe viziato perché non sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti, atteso che il silenzio per sé solo non è indice univoco.
4.1. I quattro motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono in parte infondati e in parte inammissibili, seppure la motivazione della sentenza impugnata necessiti di alcune precisazioni in diritto.
Secondo questa Corte, l’ art. 1854 cod. civ., secondo cui «nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto» disciplina soltanto i rapporti tra i correntisti e la banca, laddove il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, è regolato dall’art. 1298 cod. civ., comma II, in base al quale «le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente».
In base a tali norme, pertanto, ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente non può disporre
comunque, nei rapporti interni, oltre il 50% delle somme risultanti dal rapporto bancario quando non risulti il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari; si deve poi escludere che un cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo attivo quando risulti provato che quel saldo deriva soltanto dai versamenti effettuati dall’altro contitolare.
Tale limitazione vale in relazione non soltanto al saldo finale del conto, ma all’intero svolgimento del rapporto, non essendovi ragione per circoscrivere il principio di solidarietà del credito, con le implicazioni ad esso connesse, soltanto al momento della chiusura del rapporto.
4.2. Ciò precisato, il primo motivo è inammissibile in quanto la Corte d’appello non ha stabilito affatto -come invece preteso dal ricorrente – che il conto fosse interamente da lui alimentato; al contrario, richiamando la motivazione del Tribunale sulla verosimiglianza di un consenso tacito alla movimentazione da parte della moglie, la Corte ha esplicitamente affermato che COGNOME, per molti anni, ha alimentato il conto «come la moglie». Si tratta dell’unico riferimento all’alimentazione del conto, si cché, come formulata, la censura non è conferente perché lamenta la violazione del secondo comma dell’art. 1298 cod. civ. sebbene il Giudice del merito non abbia accertato che «risulta diversamente».
4.3. Quanto al consenso ai prelievi oltre la quota, la Corte d’appello, confermando la decisione del Tribunale, ha riportato che NOME aveva opposto alla pretesa di restituzione della somma movimentata dal conto corrente cointestato dal 30/12/2010, dopo la nuova convenzione patrimoniale adottata, fino a ll’ottobre 2016 , di avere sempre operato con l’autorizzazione del marito che era pienamente a conoscenza dei movimenti bancari e utilizzava a sua volta liberamente le somme depositate sul conto corrente comune e ha
rimarcato che sul punto COGNOME non aveva opposto alcuna diversa allegazione.
D’altro canto, la Corte d’appello ha, quindi, osservato, come già aveva fatto il Tribunale, che non risultava plausibile che COGNOME non fosse a conoscenza di tutte le operazioni di prelievo, avendo egli stesso movimentato il conto ed era perciò univocamente significativo, per ritenere sussistente il consenso tacito, che ciononostante egli non avesse mai contestato alcunché fino all’insorgenza dell’ aperto conflitto con la moglie.
4.3.1. Il ricorrente, con il quarto motivo, ha censurato questo ragionamento presuntivo, denunciandolo come formulato in violazione dell’art. 2729 cod. civ., perché difetterebbero nella specie gli indizi gravi, precisi e concordanti sulla valenza di assenso alle operazioni del silenzio che, per sé solo, non è univoco.
La censura, tuttavia, non coglie nel segno.
Il ricorrente ha convenuto di essere rimasto inerte, «in silenzio», per tutti i sei anni seguiti alla modifica del regime patrimoniale della famiglia fino alla crisi dei rapporti; in quei sei anni, d’altro canto, egli stesso, per sua prospettazione, movimentava il conto cointestato, avendo perciò certamente contezza di tutte le operazioni che vi erano annotate.
Questa Corte ha chiarito che il requisito della «precisione» richiesto dall’art. 2729 cod. civ. è riferito al fatto noto che deve essere determinato nella sua realtà storica, mentre quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (così Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022).
Nella specie, dunque, il Giudice del merito ha considerato quattro fatti noti precisamente individuati nella loro realtà storica e, cioè, la conoscenza delle operazioni da parte di ciascun cointestatario, anche dal ricorrente, il silenzio serbato da quest’ultimo sulle operazioni della moglie cointestataria evidentemente eccedenti la quota pari alla metà, il protrarsi di questo silenzio per tutti i sei anni fino al l’insorgere del conflitto con la coniuge, il legame familiare nel perdurare della cointestazione del conto. Analizzati questi elementi, li ha considerati concordanti e perciò idonei a provare presuntivamente (c.d. convergenza del molteplice) il consenso, perché da un esame congiunto ciascun indizio rafforza l’altro e insieme tutti sono idonei a costituirne prova: è verosimile, infatti, che il ricorrente, quale cointestatario, pur essendo a conoscenza dei continui prelievi della moglie durante i sei anni per cui è giudizio, li abbia tacitamente autorizzati anche nella permanenza del vincolo familiare: in tal senso il silenzio non è affatto un indice neutro perché coesiste con la consapevolezza che i prelievi eccedevano la quota.
Il ragionamento della Corte, allora, è stato correttamente costruito e non adeguatamente censurato: secondo quanto ha precisato questa Corte, infatti, la violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., possono prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, n. 9054/2022 cit.).
4.4. L’infondatezza del quarto motivo già implica il rigetto del ricorso, risultando confermata una delle due rationes decidendi fondante la sentenza impugnata.
Conseguentemente, è inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo, concernente la non corretta applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., invocato in ricorso per essere stato indicato quale norma regolatrice dal Tribunale, ma in realtà non conferente, perché ribalta sull’attore l’onere di «contestare l’altrui contestazione» (cfr. nel rito del lavoro, Sez. L, n. 6183 del 14/03/2018, ma lo stesso principio, come chiarito in motivazione, è applicabile anche al rito ordinario, dopo la novella dell’art. 115 cod. proc. civ. ad opera dell’art. 45 legge n. 69/09).
Sul punto, questa Corte ha stabilito che, qualora -come nella fattispecie – la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 3, n. 5102 del 26/02/2024).
4.5. Inammissibile per difetto di interesse è, perciò, pure il terzo motivo, con cui è stata contestata l’erronea ripartizione dell’onere probatorio nell’applicazione del principio di non contestazione , atteso che, con il ragionamento presuntivo, la Corte d’appello ha comunque correttamente attribuito alla convenuta l’onere di prova del fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda e, cioè, il consenso alle operazioni da parte del cointestatario.
Per questi motivi il ricorso è respinto, con conseguente condanna del ricorrente NOME COGNOME al rimborso delle
spese processuali in favore di NOME COGNOME, liquidate in dispositivo in relazione al valore e distratte in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 9 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME