Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9362 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29093-2022 proposto da:
M4 GRANDI CUCINE DI COGNOME NOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 509/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/10/2022 R.G.N. 242/2022;
Oggetto
Agenzia
Ricorso per decreto
ingiuntivo per consegna
di documenti
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/01/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello proposto da COGNOME NOME, quale titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del Tribunale di Cuneo, che, in accoglimento dell’opposizione della RAGIONE_SOCIALE, aveva revocato l’ingiunzione chiesta e ottenuta dal COGNOME in detta qualità.
La Corte territoriale premetteva che, con decreto n. 46/2021, il suddetto Tribunale aveva ingiunto alla RAGIONE_SOCIALE (già preponente nel rapporto di agenzia intercorso con il COGNOME dall’1.7.2013 al 21.6.2020) ‘di consegnare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso entro il termine di giorni 40 dalla notifica del presente decreto: copia degli estratti dei libri contabili relativi al periodo di cui al rapporto di agenzia (1 luglio 2013 -21 giugno 2020) e precisamente: A) copia delle fatture di vendita, con i relativi documenti di trasporto, rilasciate dalla mandante (tutte le fatture con relativo DDT emesse nel periodo di cui al mancato); B) copia del registro IVA (tutte le operazioni registrate nel periodo di cui al mandato); C) estratti conto provvisionali, comprendenti in particolare e specificamente gli estratti delle scritture contabili di cui sopra (sub A-B-C) relative alle forniture effettuate direttamente e/o indirettamente dal preponente nella zona di competenza dell’agente’ , come più in dettaglio di seguito indicate nello stesso provvedimento monitorio.
2.1. Riferiva ancora la Corte che il Tribunale, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, con la sentenza poi appellata, dando atto dell’adempimento del ‘comando contenuto nel decreto ingiuntivo’, aveva revocato quest’ultimo, compensando le spese.
2.2. Più nello specifico, la Corte d’appello ha dato conto che il giudice di primo grado in sede d’opposizione, richiamato il disposto dell’art. 1749, II° e III° comma, c.c., aveva ritenuto che la documentazione idonea a costituire oggetto di ordine di con segna ‘risulta, dagli atti e dalle allegazioni delle parti, pur a seguito di notifica del decreto ingiuntivo, e pur a seguito di ulteriore scambio di corrispondenza tra le parti, essere stata consegnata’; mentre, con riferimento all’ulteriore documentazione richiesta, individuata come relativa alle forniture effettuate direttamente e/o indirettamente dal preponente nella zona di competenza dell’agente , il Tribunale aveva rilevato che ‘appare descritta con indicazione eccessivamente generica e con ciò, esplorativa, al fine di poterla considerare quale ‘bene mobile’ che possa costituire oggetto di obbligo di consegna’.
2.3. La Corte territoriale riteneva che i profili di doglianza proposti dall’agente , il quale, nonostante la sicura consegna, da parte della preponente, della documentazione nei termini in precedenza specificati, insisteva nell’eccepire l’inadempimento della società, erano totalmente privi di fondamento.
Avverso tale decisione, COGNOME NOME nella suddetta qualità ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La società intimata ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente impugna la sentenza d’appello ‘ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 4, per nullità della sentenza per vizio radicale di motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria; nullità della sentenza affetta da irriducibile illogicità’; nonché ‘ai sensi dell’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 2930 cod. civ. e agli articoli 606 e 610 c.p.c.; e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che nel corso del giudizio di appello è stato oggetto di d iscussione tra le parti’. Secondo il ricorrente, tra l’altro, la Corte di merito avrebbe ‘affermato illogicamente e senza alcun riscontro probatorio (v. pag. 9, rigo dal 16 al 24), che ‘in data 22.4.2021 la preponente provvedeva a consegnare la documentazi one’, come specificata in sentenza. E tanto perché vi sarebbe ‘grave travisamento fattuale e giuridico, consistente nel ritenere l’accertata esecuzione parziale della prestazione dovuta (a) un vero e proprio adempimento’, che ‘porta ad una decisione giuridicamente abnorme perché incongruente con le premesse in fatto dalla stessa Corte rilevate ‘ e incomprensibile dal punto di vista giuridico perché contenente affermazioni inconciliabili. Il ricorrente, poi, individua altri passi motivazionali, ritenuti, secondo i casi illogici e non pertinenti, addebitando alla Corte di aver reso una motivazione apparente ed intrinsecamente contraddittoria, o del tutto generica.
Con un secondo motivo impugna la stessa sentenza ‘ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, per violazione e falsa applicazione della norma di diritto di cui all’articolo 1749, III comma, cod. civ. cv. 2930 cod. civ.’. Richiamato appunto il testo dell’art . 1749, comma 3, c.c., sostiene che, in forza di tale norma, esiste un vero e proprio diritto sostanziale dell’agente ad ottenere l’estratto dei libri contabili del preponente, diritto, che l’agente può decidere di azionare sia con le forme ordinarie, che tramite il procedimento monitorio o, ancora, con i provvedimenti d’urgenza, che può essere ottenuto anche mediante esecuzione forzata qualora la parte non adempia spontaneamente. E, secondo il ricorrente, a fronte di tale diritto dell’agente ‘ne deriva che , il preponente, ove richiesto (anche giudizialmente), ha un vero e proprio obbligo di fornire la documentazione e le informazioni richieste dall’agente al fine di consentire l’esatta ricostruzione del rapporto di agenzia’. Deduce, allora, ‘che l’unico str umento di cui si deve necessariamente ed efficacemente disporre per la verifica della correttezza degli importi da liquidare a titolo di provvigione, soprattutto quelle c.d. indirette, è l’esame del libro iva della mandante che contiene necessariamente la registrazione di tutte le fatture di vendita e soprattutto dei relativi D.D.T. (documenti di trasporto merce verso la zona di esclusiva dell’agente -provincia di Cuneo) registrate alla clientela’. E lamenta che questa documentazione ‘non è stata a tutt’oggi , nonostante il riconosciuto diritto in capo al ricorrente, ancora consegnata’.
Il primo motivo è inammissibile.
Secondo questa Corte, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei,
facendo riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (così Cass., sez. lav., 28.5.2020, n. 10212; n. 1859/2021). E’, infatti, principio consolidato che in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ra gioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (cfr. Cass., sez. lav., 25.6.2020, n. 12625). Piuttosto, perché censure tra loro eterogenee e cumulativamente formulate non incorrano nella ricordata preclusione è necessario che nell’ambito dell’unica esposizione risulti ben identificata e specificamente trattata sia la doglianza relativa all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie che i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass., sez. lav., 9.7.2020, n. 14634).
4.1. Ebbene, nella rubrica del primo motivo di ricorso si fa riferimento appunto contemporaneamente ai differenti mezzi di cui al nn. 3), 4) e 5) del primo comma dell’art. 360 c.p.c., ma dall’unitario e non scandito svolgimento che segue non è dato assolutamente cogliere: I) di quale fatto prospettato come decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe omesso
l’esame, e, in ipotesi, rispetto a profili distinti dai punti che integrerebbero invece ‘motivazione apparente’ o ‘intrinsecamente contradditoria’; II) in che senso sarebbero state violate le norme di cui agli artt. 2930 cod. civ., 606 e 610 c.p.c. Invero, di là dal cenno all’art. 610 c.p.c. a pag. 7 del ricorso, la Corte territoriale, nei passaggi motivazionali riferiti dallo stesso ricorrente, si era piuttosto riferita all’art. 1749, commi 3 e 4, c.c. e all’art. 633 c.p.c.
P resenta profili d’inammissibilità anche il secondo motivo di ricorso, benché formulato, questa volta, esclusivamente in chiave di violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), ossia, dell’art. 1749, comma terzo, c.c. e dell’art. 2930 c.c.
5.1. In particolare, anche secondo le Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1 , n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa officiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (così Cass., sez. un., 28.10.2020, n. 23745).
5.2. Orbene, nel motivo ora in esame sono indicate le norme di diritto che si assumono violate e falsamente applicate,
e rispetto solo al comma 3 dell’art. 1749 c.c. è prospettato quale ne sarebbe per il ricorrente l’ampio contenuto precettivo.
Non è, invece, certamente specificato quali affermazioni in diritto della Corte territoriale si porrebbero in contrasto con le suddette disposizioni.
5.3. Il secondo motivo, più in generale, non si confronta con la ratio decidendi in punto di diritto della Corte di merito.
In particolare, all’esito dell’estesa ricostruzione della vicenda sul piano processuale e fattuale (cfr. pagg. 6-10 della sentenza), la Corte torinese aveva anzitutto condiviso le osservazioni della società preponente secondo cui l’obbligo di consegna di c ui all’art. 1749 2° e 3° comma, per i riferimenti letterali delle disposizioni (collegamento ripetuto tra la documentazione oggetto di consegna e le provvigioni liquidate ed il riferimento all’estratto dei libri contabili) e per la ratio , deve intendersi limitato ai dati che attengono allo specifico rapporto di agenzia intercorrente tra le parti’ (così a pag. 10).
E il ricorrente non pone in dubbio queste valutazioni, come riconosciuto nell’ambito del primo motivo di ricorso (cfr. pag. 9 del ricorso per cassazione).
5.4. Ma lo stesso ricorrente non considera che la Corte di merito aveva ulteriormente osservato che: (così alle pagg. 11-12 della sua sentenza).
5.2. In altre parole, la Corte distrettuale, non aveva posto in discussione che il diritto previsto dall’art. 1749, comma terzo, c.c., possa essere azionato dall’agente anche in via monitoria, come avvenuto nel caso di specie; tuttavia, la stessa Corte, con motivazione sovrapponibile a quella resa dal giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo (riferita in narrativa), in relazione all’ulteriore documentazione relativa a forniture ritenute solo presunte, e non consegnata dopo il decreto
ingiuntivo, aveva visto nell’art. 633, comma primo, c.p.c. laddove si riferisce alla ‘consegna di cosa mobile determinata’, un ostacolo all’accoglimento della domanda monitoria in parte qua .
5.3. E, rispetto a tali considerazioni che racchiudono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza in fatto e in diritto, non svolge alcun pertinente argomento nel secondo motivo, che quindi dev’essere respinto .
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 24.1.2024.