Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30760 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30760 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27443/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente
domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3916/2022 depositata il 21/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, successivamente denominata RAGIONE_SOCIALE ha promosso, unitamente ai garanti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, azione di ripetizione di indebito nei confronti di Banco di Napoli S.p.A., fondata sulla nullità di contratti bancari -avuto riguardo ai rapporti di c/c nn. 2193, 4506 e n. 5167790198 e a facilitazioni creditizie ivi appoggiate -per illegittima applicazione degli interessi maturati, della loro capitalizzazione e delle commissioni applicate . E’, inoltre, stata dedotta anche la nullità delle relative fideiussioni per difetto di forma scritta e per indeterminatezza dell’oggetto, nonché l’estinzione delle medesime per avere la banca peggiorato le condizioni economiche senza avere informato i garanti. La banca convenuta ha chiesto in riconvenzione il pagamento in danno del debitore e dei garanti delle proprie spettanze per saldo debitore.
Intervenuto il fallimento della società debitrice, il curatore del fallimento ha riassunto il giudizio in relazione alla domanda
principale, chiedendo dichiararsi improcedibile la domanda proposta dalla banca nei confronti della società debitrice.
Il Tribunale di Napoli, previa CTU, ha accolto parzialmente la domanda principale, condannando la banca al pagamento del saldo per due rapporti di c/c (nn. 27-193 e 4506), accertando per il c/c n. 516-7790198 un saldo a credito della banca di € 145.917,51 e ritenendo che le fideiussioni avessero natura di « garanzia autonoma».
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’a ppello della mandataria della banca incorporante e ha accolto l’appello incidentale del Fallimento. Quanto all’appello incidentale, relativo all’accertamento del saldo a credito della banca relativo al conto n. 516-7790198, il giudice di appello ha ritenuto che dovesse essere dichiarata inammissibile la domanda di accertamento della banca di condanna al saldo nei confronti del fallimento, dovendo essere proposta in sede di formazione dello stato passivo. Ha, poi, ritenuto che l’accertamento del controcredito della banca nei confronti del fallimento non è opponibile in compensazione con i crediti del fallimento, in quanto alla data del 22 marzo 2013, data alla quale la banca aveva « ancorato» la propria domanda riconvenzionale, i crediti non fossero esigibili, essendo i rapporti erano ancora in corso e, comunque, non estinti. La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto -rigettando il terzo motivo dell’appello principale della banca – che la banca non aveva depositato gli estratti conto della parte finale del rapporto in esito allo scioglimento ex art. 78 l. fall., così non fornendo la prova del saldo del conto corrente n. 516-7790198 e del conto anticipi n. 615201897985 alla data di dichiarazione di fallimento.
Quanto all’appello principale, il giudice di appello ha ritenuto che i contratti di conto corrente nn. 4506, 27-193 e 0516-
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NUMERO_DOCUMENTO sono nulli per non essere stata data prova della consegna dei contratti al cliente, né risultando che la consegna fosse stata oggetto di ammissione negli scritti difensivi della debitrice e dei garanti.
Ha, poi, accertato, nei confronti dei garanti, carenze probatorie quanto ai contratti di conto corrente e di facilitazioni ivi appoggiate (conto anticipi) quanto alla prova dei saldi attivi a favore della banca alla data della dichiarazione di fallimento e di scioglimento dei contratti ex art. 78 l. fall. Ha, infine, ritenuto il giudice di appello, che, sul presupposto che i conti anticipi fossero conti autonomi, non vi fosse prova -alla luce della CTU -dell’incasso di fatture anticipate dalla banca, per le quali mancavano in ogni caso gli estratti conto; con motivazione alternativa, la sentenza impugnata ha ritenuto che, ove si fosse trattato di conti di conti anticipi non autonomi ma collegati al conto corrente, l’inesigibilità del conto corrente avrebbe reso inesigibili anche le relative partite.
Propone ricorso per cassazione il mandatario della banca, affidato a otto motivi, cui resistono con controricorso sia il Fallimento, (che deposita memoria), sia i garanti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata esaminato la domanda di accertamento proposta con appello incidentale del fallimento, la quale costituirebbe mutatio libelli rispetto alla domanda di condanna proposta in primo grado.
Il primo motivo è infondato. Non ha luogo discorre nel caso di specie di mutamento della domanda originaria, posto che la domanda nei confronti del fallimento è improcedibile e l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio dal giudice (Cass., n.
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9461/2020; Cass., n. 6196/2020; Cass., n. 24156/2018; Cass., n. 17327/2012; Cass., n. 5662/2010; Cass., n. 21562/2008; Cass., n. 6659/2001), prescindendo il rilievo officioso dalla formulazione di una domanda di parte.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 56 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la pronuncia di accertamento del credito della banca per € 145.917,51 del saldo del c/c n. 0516-77990198 emessa dal giudice di primo grado, nonché nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di compensazione per assenza di esigibilità dei crediti ex art. 1243 cod. civ. Osserva parte ricorrente che, per effetto dell’improcedibilità della domanda di condanna de lla procedura concorsuale in sede ordinaria, tale domanda « degrada» a eccezione riconvenzionale di compensazione ex art. 56 l. fall., quale fatto impeditivo all’accoglimento della domanda avversaria , questione sulla quale il giudice di appello non si sarebbe pronunciato. Osserva, inoltre, come entrambi i crediti siano omologhi in quanto anteriori alla dichiarazione di fallimento e, quindi, assoggettati al disposto dell’art. 56 l. fall. e che tale disposizione, di rango speciale, deroghi al disposto dell’art. 1243 cod. civ.
Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente -come rileva il fallimento controricorrente -non ha censurato una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha accertato l’insussistenza del credito della banca per mancata prova del saldo attivo in favore della banca stessa al momento della dichiarazione di fallimento. Tale accertamento ha riguardato sia il conto corrente n. 0516-77990198, sia il conto anticipi n. 615201897985, per il quale era stato accertato dal giudice di primo grado il saldo a credito di € 145.917,51 del saldo del c/c (« né la
banca forniva la prova del saldo dei menzionati conti all’epoca dell’intervenuto fallimento della correntista in bonis, da cui faceva derivare lo scioglimento dei rapporti, ex art. 78 LF, non avendo depositato gli estratti conto relativi alla parte finale del rapporto »). Ne consegue che l’omessa impugnazione di tale ratio decidendi priva di interesse il ricorrente dall’esame del secondo motivo di ricorso, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione non oggetto di censura (Cass., Sez. U., n. 20107/2024; Cass., n. 15399/2018; Cass. n. 9752/2017).
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha condannato la banca al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito, per avere il giudice di appello emesso la pronuncia sulle spese processuali sulla base di una domanda nuova in appello formulata dal fallimento.
Il terzo motivo -in disparte il difetto di interesse della parte per rigetto del primo motivo -è infondato, in quanto (come rileva il fallimento controricorrente) il giudice di appello ha fatto applicazione del principio della soccombenza (Cass., n. 9860/2025; Cass., n. 19613/2017).
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la domanda nei confronti dei fideiussori per mancata produzione degli estratti conto relativi alla parte finale del rapporto, in quanto i garanti -a fronte dell’accertamento del saldo a credito del conto corrente n. 051677990198 -non avevano
svolto appello incidentale, come accertato dalla stessa sentenza impugnata, con conseguente violazione del giudicato.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la domanda della ricorrente nei confronti dei garanti per il pagamento di ulteriori importi (€ 67.756,64 conto anticipi su fatture, € 80.958,00 per conto anticipi su fatture con cessione ed € 208,71 per smobilizzo RIBA). Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente valutato la convenzione scritta in data 29 giugno 2007 (trascritta per specificità), che regolamentava le operazioni di anticipo e sconto portafoglio, documento il cui esame sarebbe stato omesso ai fini della decisione.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., analoga censura, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la medesima domanda nei confronti dei garanti, omettendo di esaminare le risultanze della CTU che aveva ricalcolato in tali termini i saldi a credito della banca.
Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la domanda nei confronti dei garanti, avendo ritenuto che dai suddetti rapporti non emergesse una autonoma posta creditoria rispetto a quella del conto corrente ordinario, motivazione che apparirebbe incomprensibile.
27443/2022 R.G. 11. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la
sentenza impugnata ha ritenuto nulli i contratti di conto corrente per mancata prova della consegna degli stessi al correntista. Osserva parte ricorrente -trascrivendo il proprio atto di appello che non sarebbe mai stata formulata domanda di nullità dei contratti in tal senso, con conseguente ultrapetizione, trattandosi di deduzione formulata solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.; osserva che le difese assunte dalla società debitrice si sono limitate alla deduzione dell’addebito di interessi e commissioni in base a un tasso generico e non concordato. Osserva, inoltre, che tale statuizione incide sulla compensazione con relativi controcrediti vantati dalla banca nei confronti della società e dei suoi garanti, dovendosi procedere a una nuova ricostruzione contabile.
L’ottavo motivo, sul quale si incentrano le deduzioni dei controricorrenti e le relative deduzioni in memoria del Fallimento, va esaminato preliminarmente rispetto ai motivi dal quarto a settimo. Parte ricorrente si duole che la nullità dei contratti per omessa consegna degli stessi sia stata rilevata di ufficio dal giudice di appello in ossequio a Cass., Sez. U., n. 898/2018 (pagg. 15, 17 sent. imp.).
Al riguardo -come osserva anche il Fallimento controricorrente -è consentito il rilievo di una nullità sostanziale (nella specie contrattuale), purché i fatti siano stati allegati agli atti del giudizio, « dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis » (Cass., n. 416/2025, citata dal fallimento in memoria; conf. Cass., n. 27155/2025; Cass., n. 18851/2025; Cass., n. 9869/2025; Cass., n. 3284/2025; Cass., n. 25434/2019). Fatti che, nella specie, risultano allegati, avendo dato atto la sentenza impugnata che la circostanza in fatto dell’omessa consegna dei contratti ha fatto ingresso nel giudizio per effetto del principio di omessa contestazione (« tali deduzioni non consentono
certo di ritenere ammessa, da parte della correntista in bonis e dei garanti, la consegna dei tre contratti di conto corrente suindicati, ma, anzi, sono nel senso di escluderla »: pag. 18 sent. imp.). La questione dell’omessa consegna del contratto al correntista è, quindi, entrata nel giudizio.
14. Tuttavia, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte, che può essere individuata d’ufficio, a condizione che, da un lato, tale individuazione avvenga sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata senza richiedere l’esperimento di ulteriori indagini di fatto e, dall’altro, che l’esercizio del potere di qualificazione non confligga con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (Cass., n. 8208/2025; Cass., n. 1149/2020; Cass., n. 9202/2018; Cass., n. 6854/2017; Cass., n. 21930/2015; Cass., n. 7789/2011; Cass., n. 6935/2006; Cass., n. 19132/2005).
Salvo, pertanto, il rispetto della causa petendi e del petitum , come allegati dalla parte (Cass., n. 6533/2024; Cass., n. 27704/2020; Cass., n. 12875/2019; Cass., n. 513/2019; Cass., n. 18775/2017; Cass., n. 8604/2017; Cass., n. 3437/2014; Cass., n. 20652/2009; Cass., n. 18249/009) e salvo il limite della formazione del giudicato interno (Cass., n. 30129/2024; Cass., n. 4272/2021), spetta al giudice qualificare la fattispecie (Cass., n. 4955/2024), compresi gli antecedenti logici della decisione (Cass., n. 443/2011).
Nella specie, la sentenza impugnata parte da un antecedente logico erroneo, ossia che l’omessa consegna del contratto bancario al cliente sia condizione di validità dello stesso, al pari della redazione del contratto (« si considerano sullo stesso
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piano la redazione per iscritto del contratto e la consegna di un esemplare al cliente »). Le Sezioni Unite, nel precedente richiamato dalla Corte di merito (Cass., Sez. U., n. 898/2018) si sono limitate a ribadire il principio, già presente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della validità del contratto quadro in tema di servizi di investimento di cui all’art. 23 d. lgs. n. 58/1998 (TUF) -argomentazione spendibile anche per i rapporti bancari (Cass., n. 28500/2023) – è sufficiente la sottoscrizione del contratto da parte dell’investitore, laddove il consenso dell’intermediario può essere desunto anche da comportamenti concludenti.
Detto arresto, nell’evoluzione che tale principio ha avuto secondo la giurisprudenza di questa Corte, comporta che il requisito della forma scritta ad substantiam , previsto dall’art. 117 TUB e dall’art. 23 TUF, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell’accordo, ma non si estende alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce nullità negoziale (Cass., n. 7603/2025; Cass., n. 7390/2025; Cass., n. 2730/2025; Cass., n. 2711/2025; Cass., n. 18230/2024; Cass., n. 15160/2024). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto nullo il contratto per omessa consegna del testo contrattuale, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata.
27443/2022 R.G. 18. Il quarto motivo è fondato. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda anche nei confronti dei fideiussori, qualificando le fideiussioni come « garanzia autonoma» (pag. 7 sent. imp.). A fronte di tale accertamento, come esposto dal ricorrente (pag. 52 ricorso), i fideiussori non hanno proposto appello incidentale, chiedendo «r espingere l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e confermare integralmente la sentenza n. 229/2020 pubblicata dal Tribunale di Napoli, 2^ Sezione Civile, il 10 gennaio 2020» (pag. 52 ricorso). Tale circostanza risulta, del resto,
espressamente dalla stessa sentenza impugnata ( «Resta, invece, ferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, come operata nella sentenza impugnata, nei confronti dei garanti, atteso che essi non hanno spiegato appello incidentale e nei loro confronti la sentenza di primo resta interamente confermata»: pag. 26 sent. imp.). L’accertamento delle fideiussioni come garanzia autonoma è, pertanto, coperto dal giudicato interno.
La sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda nei confronti dei fideiussori per mancata produzione degli estratti conto relativi alla parte finale del rapporto, è, pertanto, viziata per violazione del giudicato e va cassata.
Vanno, pertanto, dichiarati assorbiti i motivi dal quinto al settimo. Il ricorso va accolto in relazione al quarto e all’ottavo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, rimettendosi al giudice del rinvio la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e l’ottavo motivo, rigetta i motivi dal primo al terzo, dichiara assorbiti i motivi dal quinto al settimo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME